CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 luglio 2023
Cassazione n. 50924/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente mediante deposito di un manoscritto nella casa circondariale presso cui è detenuto; in calce ad esso sono, infatti, apposte due firme, una è riferibile con certezza all'imputato attesa l'attestazione dell'ufficio matricola contenuta nella lettera di trasmissione del 24 luglio 2023, l'altra non è riferibile ad alcuno; non vi è, quindi, alcuna certezza circa la riferibilità della firma al difensore che viene indicato nel ricorso manoscritto come suo autore apparente; Ritenuto, pertanto, che lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre