CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 11007/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] daPalestrina n. 19;-ricorrente-Contro[OSCURATO:PERSONA].to [OSCURATO:PERSONA], da sé stesso rappresentato e difeso, edelettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n.Numero registro generale 8588/2015Numero sezionale 3145/2026Numero di raccolta generale 11007/2026-controricorrente-Data pubblicazione 24/04/2026NonchéAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliatain Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato chela rappresenta e difende;-resistente-;per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 5702/28/2014, depositata in data 24 settembre 2014, non notificata.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2026dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera.[OSCURATO:PERSONA]-con sentenza n. 5702/28/14, depositata in data 24 settembre 2014, nonnotificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio, accoglieva l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in personadel legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza n. 323/26/13 dellaCommissione tributaria provinciale di Roma che aveva dichiarato inammissibileil ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso la intimazione dipagamento n. 09720129097833808000 e la prodromica cartella di pagamenton. 09720070365905490000 emessa ai fini Irap e Iva, per l’importo di euro11.639,20 per l’anno 2004;-la CTR, in punto di diritto, ha osservato che: 1) la notifica, a mezzo serviziopostale, della cartella di pagamento in questione era nulla in quanto - inviolazione degli artt. 139, comma 4, c.p.c., 7, comma 6, della legge n. 890 del1982, introdotto dall’art. 36, comma 2 quater del d.l. 248/2007, convertito inlegge n. 31 del 2008, 60 del d.P.R. n. 600/73, come modificato dall’art. 37,comma 27, lett. a) del d.l. n. 223/2006 - essendo stata la raccomandata ricevutain data 17.11.2007 da persona diversa (portiere) dal destinatario, non eraseguita una ulteriore raccomandata, con avviso di ricevimento, con cui si fosseNumero registro generale 8588/2015Numero sezionale 3145/2026Numero di raccolta generale 11007/2026Data pubblicazione 24/04/2026data notizia a quest’ultimo dell’avvenuta notificazione;2) la nullità della notificadella cartella aveva comportato l’illegittimità della intimazione di pagamento;-avverso la sentenza della CTR, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso percassazione affidato a due motivi cui resiste, con controricorso, il contribuente econ generico “atto di costituzione” l’Agenzia delle entrate;- in prossimità dell’udienza camerale del 27 aprile 2021, il controricorrente hadepositato memoria chiedendo la declaratoria di cessazione della materia delcontendere per avere aderito alla definizione agevolata dei carichi, ai sensidell'articolo 3 del d.l. n. 119/2018;- all’udienza del 27 aprile 2021 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo perinformazioni sull’esito della procedura di definizione agevolata;-in data 9 maggio 2023, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (ora Agenzia delleentrate - riscossione) ha depositato memoria ex art. 380-bis1. c.p.c. rilevandola decadenza del contribuente dalla definizione agevolata;- data 22 settembre 2023, il contribuente ha depositato, contestualmente allamemoria relativa al ricorso in oggetto indicato, l’istanza di definizione agevolatadei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno2022 (Rottamazione-quater) ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, L. 197/22e la nota dell’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] che conferma la presa in caricodella domanda di definizione;- all’udienza del 4 ottobre 2023, con ordinanza interlocutoria depositata il 19ottobre 2023, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo al fine di consentireall’Agente della riscossione di fornire informazioni in ordine al positivo esito delprocedimento di definizione agevolata con riferimento agli atti impositivi oggettodi causa;- in data 14.6.2024, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (ora Agenzia delleentrate- riscossione) ha depositato memoria con la quale rappresentava, inordine alla domanda di definizione agevolata ex art. 1, commi da 231 a 252, L.197/22 dei carichi iscritti a ruolo (cartella di pagamento n.09720070365905490000 sottesa all’avviso di intimazione impugnato), laregolarità dei pagamenti rateali ma il mancato pagamento integrale del debitorateizzato;Numero registro generale 8588/2015Numero sezionale 3145/2026Numero di raccolta generale 11007/2026- all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con ordinanza interlocutoria depositata in dataData pubblicazione 24/04/20268.8.2024, il giudizio veniva sospeso “sino al 30 novembre 2027” ex art. 1,comma 236, della Legge n. 197/2022, con rinvio del giudizio a nuovo ruolo;- in data 7 aprile 2026, il controricorrente ha depositato memoria illustrativa;CONSIDERATO CHE1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art.331 c.p.c. per non avere la CTR rilevato la mancata impugnazione della sentenzadi primo grado anche nei confronti dell’Agenzia delle entrate, già parte delgiudizio di prime cure, e di conseguenza, disposto la integrazione delcontraddittorio nei confronti della parte pretermessa.2.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.26 del d.P.R. 602/73,36, comma 2-quater del d.l. n. 248 del 2007, conv. in legge n. 31 del 2008 e 7della legge n. 890 del 1982, 60 del d.P.R. n. 600/73, come modificato dall’art.37, comma 27, lett. a) del d.l. n. 223/06, per avere la CTR ritenutoerroneamente nulla la notifica della cartella di pagamento sottesa allaintimazione impugnata, in quanto effettuata, a mezzo posta, nelle mani delportiere senza essere seguita dall’avviso di ricezione a mezzo ulterioreraccomandata, ancorché la notifica fosse stata regolarmente effettuata, ai sensidell’art. 26 del d.P.R. n. 602/73 -quale disciplina speciale prevalente su quellagenerale delle notifiche a mezzo posta ex lege n. 890/92- a mezzo raccomandatapresso l’indirizzo di residenza del contribuente con consegna del plico nelle manidel portiere dello stabile.3.In data 22 settembre 2023, il controricorrente ha depositato contestualmentealla memoria, istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente dellariscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (Rottamazione quater) aisensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, L. 197/22 e la nota dell’Agenzia delleEntrate-[OSCURATO:SOCIETA] che conferma la presa in carico della domanda didefinizione; con memoria depositata, in data 14.6.2024, [OSCURATO:PERSONA] diNumero registro generale 8588/2015Numero sezionale 3145/2026Numero di raccolta generale 11007/2026Riscossione s.p.a. ( ora Agenzia delle entrate- riscossione) rappresentava laData pubblicazione 24/04/2026regolarità dei pagamenti rateali e, allo stato, il mancato pagamento integraledel debito rateizzato.4. Con ordinanza interlocutoria depositata in data 8.8.2024, il giudizio venivasospeso “sino al 30 novembre 2027” ex art. 1, comma 236, della Legge n.197/2022, con rinvio del giudizio a nuovo ruolo (richiamando, nello stesso senso,Cass, sez.5. ordinanza interlocutoria, n. 16454 del 2024).5. L'art. 1 comma 236, secondo periodo, della legge n. 197/2022 prevede che:"L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento delladefinizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazionesospensione su istanza di una delle parti".6.Giova rilevare che, con precipuo riferimento alla estinzione del giudizio, a fartempo dal 2/08/2025 è entrato in vigore l'art. 12-bis del d.l. n. 84/2025(recante: "Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizia seguito di definizione agevolata"): "Il secondo periodo del comma 236dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che,ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nelladichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 delmedesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizionesi realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e chel'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte deldebitore o dell'Agenzia delle entrate - [OSCURATO:SOCIETA] che sia parte nel giudizioovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazioneprevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e dellacomunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n.202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima ounica rata".Numero registro generale 8588/2015Numero sezionale 3145/2026Numero di raccolta generale 11007/2026Data pubblicazione 24/04/20267.Deve dunque applicarsi lo ius superveniens al caso in esame e per l'effettodeve ritenersi la sussistenza di tutti i presupposti per la declaratoria di estinzionedel giudizio ex art. 12-bis del d.l. n. 84/2025 (cfr. Cass. Cass. 14/9/2025 n.25163 Cass. n. 33883 del 2025; v. anche Cass. n. 32850 del 2025; Cass. n.29574 del 2025).8. Pertanto, va revocata l’ordinanza interlocutoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] di sospensionedel giudizio ex art. 1, comma 236, della Legge n. 197/2022 e dichiaratal’estinzione del giudizio;9. Le spese del giudizio rimangono a carico della parte anticipataria;10. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità del D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parteimpugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato giàversato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., sez. 6-3, n. 19560del 2015; sez. 6-L n. 28311 del 2018); P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio. Spese a carico della parte anticipataria.Così deciso in Roma, il 15 aprile 2026.La PresidenteGiulia Iofrida