CassazionesentenzaSezione UDecisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 09312/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14216-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - resistente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], REGIONE LIGURIA; - intimati - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 145/2019 del [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, di dichiarare la giurisdizione del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA], nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] (TSAP) in sede di cognizione diretta (r.g. n. 145 del 2019), promosso nei confronti dell'Agenzia del Demanio, della Regione Liguria e della [OSCURATO:PERSONA] di Genova, e avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento prot. n. 35349, del 21 aprile 2015, della [OSCURATO:PERSONA] di Genova, che reca "Segnalazione allagamento dello stabilimento situato in fregio al [OSCURATO:PERSONA], tra Via circonvallazione e [OSCURATO:PERSONA], in Comune di Casella", nonché di ogni altro atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso, ha proposto dinanzi a queste Sezioni Unite, ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41, cod. proc. civ. Ric. 2020 n. 14216 sez. SU - ud. 08-02-2022 -2- 2. Il compendio della società era ubicato sulla sponda destra del [OSCURATO:PERSONA], in zona a forte rischio di inondazione. A seguito della alluvione dell'ottobre 2014 e del pregiudizio subito dallo stabilimento, con note alla [OSCURATO:PERSONA] di Genova del 2014 e del 2015, la ricorrente aveva segnalato nuovamente le ritenute cause degli allagamenti, chiedendo all'Amministrazione provinciale di intervenire ovviando allo scarico delle acque provenienti dal corso d'acqua. [OSCURATO:PERSONA] di Genova, con il provvedimento prot. n. 35349 del 21 aprile 2015, aveva escluso di avere competenze in merito al colatore che veniva in rilievo, in quanto si presupponeva che lo stesso raccogliesse le acque di drenaggio superficiale delle aree urbanizzate e della viabilità configurandosi quindi come un'opera di fognatura bianca piuttosto che un corso d'acqua. 3. Tale provvedimento era stato impugnato dalla società [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso straordinario al Capo dello Stato. 4. Il ricorso veniva dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, atteso che la complessiva cognizione della controversia apparteneva alla giurisdizione esclusiva del TSAP, poiché la nota gravata e i vizi prospettati determinavano conseguenze sull'assetto delle acque pubbliche. 5. A seguito di tale decisione la società proponeva ricorso al TSAP. 6. Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] di Genova ed eccepiva, in via preliminare, che la questione avrebbe dovuto essere sottoposta alla giurisdizione del giudice ordinario specializzato ossia al Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA]. 7. A tale eccezione resisteva la società [OSCURATO:SOCIETA], deducendo di essersi doluta della inadeguatezza delle opere di polizia idraulica relative al [OSCURATO:PERSONA]. 8. Quindi, esperiva il regolamento preventivo di giurisdizione in esame per sentire dichiarare la sussistenza della giurisdizione del TSAP. Ric. 2020 n. 14216 sez. SU - ud. 08-02-2022 -3- 9. L'Agenzia del Demanio ha depositato atto di costituzione per l'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] di Genova e la Regione Liguria sono rimaste intimate. 10. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha dedotto l'ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, e ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del TSAP in sede di cognizione diretta. 11. In prossimità dell'adunanza camerate, la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. È preliminare il vaglio dell'ammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione promosso nel giudizio riassunto dinanzi al TSAP, a seguito del diniego di giurisdizione in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato. Trovano applicazione i principi già enunciati da questa Corte (si v. Cass., S.U., n. 9683 del 2019, Cass., S.U., n. 19045 del 2018), secondo cui il processo che, a seguito di tempestiva riassunzione conseguente ad una pronuncia declinatoria della giurisdizione, si instaura innanzi al giudice indicato come munito di essa, non è un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio sicché, mentre nella ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 59, comma 3, della legge n. 69 del 2009 (e dell'art. 11, comma 3, del cod. proc. amm.) e sempre che la causa riassunta costituisca la riproposizione di quella originaria, il giudice successivamente adito può sollevare d'ufficio la questione di giurisdizione, al contrario, nel giudizio riassunto non può essere sollevato il regolamento preventivo ex art. 41 cod. proc. civ., giacché la pronuncia declinatoria emessa nella prima fase integra una decisione sulla giurisdizione assunta nell'unitario giudizio e, pertanto, ostativa alla proposizione del regolamento preventivo, il quale è Ric. 2020 n. 14216 sez. SU - ud. 08-02-2022 -4- utilizzabile solo nella prima fase del medesimo giudizio, ove tale decisione ancora manca Nella specie va considerato che la decisione del ricorso straordinario è una decisione di giustizia che presuppone la giurisdizione del giudice amministrativo (S.U., n. 10414 del 2014), e nella specie risulta agli atti che è stato pronunciato il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 11 e ss. del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, che forma il contenuto sostanziale di questa decisione giustiziale, attribuita dall'ordinamento al Capo dello Stato (parere Consiglio di Stato, Seconda Sezione, n. 02261/2018, del 1° ottobre 2018, Adunanza del 27 giugno 2018). Di talchè, sebbene non sia ancora intervenuta pronuncia nel merito come rileva la Procura Generale, la proponibilità del ricorso ex art. 41, cod. proc. civ., nella fase incardinata a seguito della riassunzione del giudizio, è preclusa alla parte dalla pronuncia già intervenuta sulla giurisdizione nell'unitario giudizio. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Nulla spese in mancanza di attività difensiva della controricorrente Agenzia del Demanio, e non essendosi costituite la Regione Liguria e la [OSCURATO:PERSONA] di Genova. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. „-/ ,7 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 febbrl