CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 20471/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 309/90, contesta la violazione di legge con riguardo agli artt. 43 e 49 cod. pen. e 73 d.P.R. con riferimento alla disapplicazione o erronea applicazione del principio di offensività, nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, è manifestamente infondato, in quanto inerente a vizi non emergenti dal provvedimento impugnato, in considerazione della circostanza per cui, come correttamente osservato dalla corte di appello, il primo giudice ha qualificato il reato come ipotesi di cui al comma 5 della norma contestata sulla scorta del sufficiente materiale probatorio in atti, riguardo all'accertamento della natura stupefacente di quanto rinvenuto, tra cui rientra il narcotest (cfr. p. 3 della sentenza di appello). Tanto appare in linea con il principio per cui, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, il c.d. "narcotest" consente di provare la natura stupefacente di una sostanza, ma non anche la quantità di principio attivo in essa contenuto (Sez. 6 - n. 2599 del 14/12/2021 Ud. (dep. 24/01/2022 ) Rv. 282680 - 01). Invero, per accertare la natura di stupefacente di una sostanza non è necessaria la perizia o un accertamento tecnico da svolgersi secondo le disposizioni di cui all'art. 360 cod.proc.pen., essendo all'uopo sufficiente il materiale probatorio costituito da dichiarazioni dell'imputato, o da indagine con narcotest "et similia". (Sez. 6 n. 43226 del 26/09/2013 Rv. 257462 - 01); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]