CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 06556/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
do al merito della valutazione delle condotte, la Sezione disciplinare partendo dalla pacificità dei fatti come contestati, e dunque della tempistica realizzatasi tra inizio della custodia cautelare ( 8.10.2018), sostituzione di essa con gli arresti domiciliari (23.10.2018), presentazione del ricorso per cassazione (21.12.2018) e provvedimento di inefficacia della custodia cautelare (13.5.2020), riteneva che, stante il contenuto dell’art. 91 disp att. c.p.p., dispositivo dell’attribuzione al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato della competenza per i provvedimenti concernenti le misure cautelari durante la pendenza del ricorso per cassazione, tutto ciò premesso, valutava che era obbligo dell’incolpato provvedere a monitorare la posizione dell’imputato sotto il profilo cautelare e dunque verificare la scadenza dei termini massimi di durata della misura di limitazione della libertà personale. In proposito osservava che fosse irrilevante la circostanza che il dott. [OSCURATO:PERSONA] fosse risultato assegnatario del procedimento in questione in sostituzione di altro magistrato unicamente ai fini della sentenza di patteggiamento, dovendosi interpretare l’espressione “il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato” in riferimento al giudice persona fisicache ha adottato il provvedimento, fino a quando è in servizio nell’ufficio, non essendo intervenuto altro provvedimento che sottraesse al magistrato che aveva emesso la sentenza, il compito di decidere sui successivi profili cautelari , in pendenza del ricorso in cassazione. Il giudice disciplinare, con riguardo alla natura della condotta addebitata, valutava che il ritardo nella declaratoria di inefficacia della custodia cautelare inverasse la fattispecie contestata sussistendo la violazione del dovere di diligenza, per l’omessa tempestività, ed il danno ingiusto costituito dalla privazione della libertà personale. In tale prospettiva escludeva che condizioni, quali l’onerosità del lavoro assegnato o le difficoltà organizzative dell’ufficio, potessero incidere sul profilo della ritenuta responsabilità e, a tal fine, richiamava precedenti delle Sezioni Unite in tale direzione (SU n. 17333/2021; SU n. 17120/2019; SU n. 8896/2017). Nel merito sottolineava il lungo protrarsi della detenzione dell’imputato oltre la scadenza dei termini, ritenendo di dover comunque sottrarre al danno ingiusto, così configurato, il periodo 17.9.2019-4.10.2019, in cui l’imputato era assoggettato ad altra pena detentiva (temporalmente coincidente con quella sine titulo). Tale quadro complessivo era comunque tale da determinare un ingiusto danno per la detenzione sine titulo, non rilevando che successivamente possa essere irrogata una pena detentiva maggiore, in quanto tale circostanza è successiva ed incerta al momento del verificarsi della lesione, e che, inoltre, per pene inferiori ai quattro anni sono comunque esperibili misure alternative alla detenzione. Allo stesso modo era escluso il rilievo che l’imputatofosse stato successivamente comunque assoggettato agli obblighi di dimora, trattandosi di misura non equiparabile agli arresti domiciliari ingiustamente proseguiti. [OSCURATO:PERSONA] escludeva infine la sussistenza di condizioni utili all’applicazione della esimente di cui all’art. 3-bis della legge n. 109/2006, in quanto, valutando in concreto l’offensività delle condotte in discussione, rispetto al bene protetto quale la libertà personale dell’imputato, l’entità della detenzione sine titulosubita dall’imputato, pur in presenza di ragioni possibilmente concorrenti al ritardo, non ne faceva escludere la valenza offensiva con effetti sulla gravità del comportamento. Avverso detta decisione l’incolpatoproponeva ricorso con cinque motivi di censura. Si costituiva con controricorso il Ministro della Giustizia ed il Ministero della Giustizia per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato. Con memoria scritta la Procura generale concludeva per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Di seguito i motivi di censura come sinteticamente enunciati da parte ricorrente. 1). Violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. in relazione alla sussistenza delle violazioni disciplinari ascritte (art. 1 e 2 lett. a) e g) del d.lvo 109/2006) compendiate nella responsabilità disciplinare connessa al mancato controllo sulla perenzione dei termini di durata della custodia cautelare e, poi, in relazione all’art. 91 disp. att. c.p.p. con riguardo alla ritenuta identificazione del ricorrente quale giudice competente sulla vicenda cautelare e sul controllo relativo al decorso dei termini di custodia cautelare. 2). Violazione dell’art. 606, lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine ai medesimi aspetti. Travisamento del fatto 3). Erronea applicazione della legge (art. 606 lett. b) c.p.p.) in relazione al ritenuto concorso formale tra gli illeciti disciplinari di cui alle lett. a) e g) del d.lvo 109 del 2006. Mancata applicazione del principio di retroattività della legge più favorevole come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 63 del 2019. 4). Violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. in relazione all’art. 3 bis, dlgs. n. 109/06 quanto alla ritenuta gravità dei fatti addebitati al dott. [OSCURATO:PERSONA] e alla ritenuta insussistenza dei requisiti applicativi della norma. 5). Violazione dell’art. 606, lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine ai medesimi aspetti. Travisamento del fatto. 6)- Con i primi due motivi il ricorrente si duole della statuizione relativa alla interpretazione data dal giudice disciplinare alla locuzione “il giudice che procede” contenuta nell’art. 279 c.p.p., riferita all’ipotesi del giudice competente a decidere sulla adozione, revoca o modifica delle misure cautelari. Sostiene che, diversamente dalle specifiche situazioni per le quali il legislatore ha previsto espressamente l’identità fisica del giudice a pena di nullità del procedimento (come nell’art. 525 c.p.p), ai fini dei provvedimenti in questione il riferimento è al giudice quale ufficio investito della competenza (ufficio GIP), con esclusione della necessaria investitura del medesimo giudice persona fisica. Precisa in proposito di essere stato incardinato presso il tribunale di Vallo della Lucania quale giudice del dibattimento, e di aver esercitato le funzioni di GIP solo quale membro supplente, in virtù delle disposizioni tabellari, e dunque assegnatario del fascicolo in questione solo con riferimento alla ratifica della pena richiesta dalle parti con pronuncia di sentenza contestuale ai sensi dell’art. 444 e 447 c.p.p. Rileva , pertanto, che, terminato lo svolgimento delle attività così assegnate, egli rientrava nella funzione di giudice del dibattimento,così “spogliandosi” di ogni ulteriore competenza, rimessa all’ufficio di provenienza del fascicolo. Richiama, a sostegno della propria posizione il principio enunciato da questa Corte secondo cui In tema di misure cautelari personali, per "giudiceche procede"competente ai sensi dell'art. 279 cod. proc. pen. deve intendersi, qualora la misura cautelare non sia applicata contestualmente alla sentenza di condanna, non la persona fisica ma l'ufficio che ha la materiale disponibilità degli atti, in quanto la regola dell’immutabilità delgiudice, ex art. 525, comma 2, cod. proc. pen., non riguarda il procedimento cautelare, che ha natura incidentale e carattere autonomo rispetto a quello principale. (Fattispecie in cui la misura cautelare era stata applicata da ungiudice per le indagini preliminari diverso dal giudice dell'udienza preliminare che aveva celebrato il rito abbreviato) (Cass.n. 47398/2017), nonché l’ulteriore decisione secondo cui In materia di misure cautelari personali, la richiesta di adozione, modifica o revoca di una misura coercitiva formulata nel corso del giudizio deve essere esaminata e decisa dal giudice investito della cognizione del processo, ma non necessariamente nella medesima composizione fisica dei magistrati componenti l'organo giudicante che sta conducendo il dibattimento e ciò in quanto il principio di immutabilità del giudice, di cui all'art. 525 cod. proc. pen., è riferito solo alla deliberazione della sentenza (Cass.n.28854/2018) 6.1) -Occorre preliminarmente chiarire che il giudice disciplinare, in merito alle eccezioni così sollevate circa la estraneità del ricorrente alle attività in discussione, ha posto a fondamento della decisione assunta il disposto dell’art. 91 disp.att. c.p.p. che dispone quanto segue: 1. Nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, dal tribunale in composizione collegiale o monocratica, dalla corte di assise, dalla corte di appello o dalla corte di assise di appello; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'articolo590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. L’ultima parte della disposizione individua chiaramente, nel giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, il giudice competente a decidere sulle misure cautelari nel periodo di pendenza del ricorso in cassazione. La norma (l’intero art. 91) si pone in evidente rapporto di specificazione dell’art. 279 c.p.p. richiamato dal ricorrente a sostegno della propria tesi, in quanto rispetto alla generale indicazione offerta dall’art. 279 c.p.p. circa “il giudice che procede”, quale giudice fornito della competenza sulle misure cautelari, indica, per ogni fase successiva del procedimento, quale sia il giudice “che procede”. A tal riguardo è stato da tempo chiarito il rapporto tra le due disposizioni: con la decisione n. 7/1995 queste Sezioni Unite hanno statuito che La competenza in ordine alle misure cautelari forma specifico oggetto di due distinte disposizioni, l'art. 279 c.p.p. e l'art. 91 disp. att. La prima stabilisce che sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive provvede il giudice che procede e che prima dell'esercizio dell'azione personale provvede il giudice per le indagini preliminari. La seconda disposizione precisa che nel corso degli atti preliminari al dibattimento i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, dal pretore, dal tribunale, dalla corte di Assise, dalla corte di Appello o dalla corte di Assise di Appello, aggiungendo che, dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'art. 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza e che, durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. La norma ex art. 91 disp. att. ha una portata chiaramente complementare e integrativa rispetto a quella di cui all'art. 279 del codice, nel senso che la prima specifica la nozione di "giudice che procede", che figura nella seconda, in riferimento allo sviluppo del rapporto processuale e alla articolazione di esso nelle varie fasi e nei vari gradi, stabilendo che il giudice investito nel giudizio ha cognizione in tema di misure cautelari anche durante il compimento degli atti che precedono il dibattimento e di quelli successivi alla deliberazione della sentenza, sino a quando gli atti stessi non siano trasmessi al giudice dell'impugnazione . Anche di recente (Cass n. 36532/2015) è stato ribadito che Ai fini della determinazione della competenza a decidere sulla richiesta di misura cautelare, tanto personale quanto reale, la figura del "giudice che procede" o di "quello competente a pronunciarsi nel merito" va individuata in relazione allo sviluppo del rapporto processuale e all'articolazione di esso nelle varie fasi e nei vari gradi, nel senso che l'attribuzione della competenza funzionale in ordine ai relativi procedimenti dipende dalla disponibilità materiale e giuridica degli atti e viene meno solo con la loro trasmissione ad altro giudice . A fronte di tali consolidati principi deve ritenersi corretta l’applicazione del disposto dell’art. 91 disp att., che non lascia dubbi circa il giudice competente. 6.1a)-Quanto ai precedenti sopra richiamati per sostenere l’errata identificazione del “giudice che procede” con il giudice “persona fisica”, occorre rilevare che, posta la competenza, in pendenza del giudizio in cassazione, in capo al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, tale figura coincide, con il dott. [OSCURATO:PERSONA], atteso che lo stesso, non soltanto ha emesso il provvedimento impugnato, ma ha continuato ad occuparsi del procedimento in esame, ad esempio, con l’adozione del provvedimento di scarcerazione del 3.10.2019 e con lo stesso provvedimento contenente la dichiarazione di inefficacia ( come dallo stesso indicato, egli aveva provveduto a redigere la scheda e gli atti di cui all’art. 165-bis disp. att. c.p.c., a chiedere alla Corte di cassazione notizie sullo stato del procedimento e ad emettere ad horas l’ordinanza di estinzione della misura cautelare una volta inoltrata alla sua cancelleria la richiesta del difensore dell’imputato). Dette circostanze dimostrano, anche in fatto, che il fascicolo ha continuato a rimanere nella disponibilità dell’ufficio di appartenenza dell’incolpatoe, nello specifico, nella sua disponibilità, in quanto preposto ed assegnatario di quel fascicolo. La differente prospettazione interpretativa risulterebbe, quindi, oltre che confutata da quanto sopra evidenziato circa la figura del giudice competentevoluta dal legislatore, anchepriva di reale incisività, in quanto, comunque, il magistrato, quale giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ha continuato ad avere nel suo ambito di assegnazioni e nella sua disponibilità il fascicolo in questione. 6.2)-Con un secondo profilo di contestazione il ricorrente censura la decisione nella parte in cui il giudice disciplinare non ha dato rilievo alla circolare n. 545/1990, dispositiva di misure dirette ad evitare la decorrenza dei termini di custodia cautelare in pendenza del giudizio di cassazione, nella parte in cui prevede che la Cassazione dia tempestiva comunicazione al giudice a quo della data di fissazione del ricorso e che sia formato un sotto-fascicolo contenente, tra gli altri, i dati relativi alla misura cautelare adottata, da trattenere presso l’ufficio del giudice che emette la sentenza impugnata. Entrambe le disposizioni non erano state osservate, con evidente impossibilità, a giudizio del ricorrente, di poter ottemperare all’obbligo di controllo sul provvedimento cautelare. 6.2a) -Il motivo non ha pregio, in primo luogo perché invoca la valenza di una circolare ministeriale meramente ricognitiva di indicazioni e suggerimenti utili ad individuare opportunamente modalità per far fronte ad un obbligo che la legge pone chiaramente a carico del giudice procedente (giudice che ha emesso il provvedimento impugnato) circa il controllo della custodia cautelare inflitta. In secondo luogo, perché la stessa Circolare prevedenel sotto-fascicolo, una modalità organizzativa del giudice che ha l’obbligo del controllo, cui ottemperare, rimasta, nel caso in esame, inevasa. Sul punto occorre richiamare quanto già enunciato da queste Sezioni Unite (Sez.Un. n. 17985/2021) secondo cui “grava sul magistrato l'obbligo di vigilare con regolarità sulla persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagini, sicché l'inosservanza dei termini di durata massimadella custodia cautelare costituisce grave violazione di legge idonea ad integrare gli illeciti disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006; tali illeciti non sono scriminati dalla laboriosità o capacità dell'incolpato, dalle sue gravose condizioni lavorative o dall'eventuale strutturale disorganizzazione dell'ufficio di appartenenza, né può reputarsi integrata l'esimente della "scarsa rilevanza" del fatto, di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, a fronte di una lunga privazione della libertà personale dell'imputato, per la sola evenienza della concomitante negligenza del funzionario di cancelleria o dell'indiscusso impegno e capacità del magistrato o del disinteresse del soggetto ad ottenere la cessazione della misura, elementi inidonei a determinare l'inoffensività della condotta” ( si veda anche Cass. Sez. Un. n. 2323/2020; Cass., Sez. Un. n. 17120/2019; Cass. Sez. Un., n.4887/2017; Cass. Sez. Un. n. 10794/2017; Cass. Sez. Un. n. 18191/2013). 6.3) -Le ulteriori doglianze, lasciando in disparte ogni valutazione circa la molteplicità di profili di censura contenute in vizi non specificamente individuati rispetto alle singole contestazioni, con evidenti profili di inammissibilità, sono comunque dirette a contestare la individuazione del [OSCURATO:PERSONA] quale giudice competente per il controllo delle misure cautelari, trattandosi di una assegnazione, quale supplente ad acta del GIP titolare. Circostanza, quest’ultima, sconfessata dagli stessi provvedimenti adottati successivamente alla sentenza originativa della misura inflitta, e comunque contestazione da rigettare per le ragioni già enunciate rispetto al punto 6.1a). 7.) - Infondato risulta anche il terzo motivo relativo alla mancata applicazione del principio di retroattività della legge più favorevole come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 63 del 2019, con riguardo agli illeciti disciplinari di cui alle lett. a) e g) del d.lvo 109 del 2006. Il motivo è da disattendere. Queste Sezioni Unite (Sez.Un. n. 24309/2023) sulla irretroattività della lex mitior per le sanzioni amministrative hanno chiarito che … risultando chiaro che non sussiste un principio generale, interno (costituzionale) ovvero convenzionale (CEDU), di retroattività della lex mitior nella materia sanzionatoria amministrativa, qual è pacificamente quella degli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari. Le sentenze n. 193/2016 (punti 3.5-3.6) e n. 63/2019 (punto 6.2) della Corte costituzionale sono, infatti, univoche in tale senso, laddove chiariscono che è necessario che il giudice interno valuti -in concreto - la compatibilità convenzionale dell'assenza di retroattività della disciplina sanzionatoria amministrativa più favorevole alla luce dei c.d. "criteri Engel", ossia in termini di equiparabilità sostanziale della sanzione amministrativa (specificamente considerata) a quella penale e la costituzionalità della scelta legislativa in relazione al parametro generale di cui all'art.3, Cost., in termini di ragionevolezza. In tal senso è peraltro consolidata la giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, v. Cass., Sez. U civ., 22407/2018). Ed ancora va richiamata la giurisprudenza della Corte EDU citata dalla Procura Generale nella propria memoria, che, con orientamento consolidato, esclude dai c.d. "criteri Engel" le sanzioni disciplinari e quelle dei magistrati in particolare (casi [OSCURATO:PERSONA] de Carvalho vs Portogallo e [OSCURATO:PERSONA] vs Ucraina). Vi è peraltro da rilevare che la giurisprudenza costituzionale sottolinea la differenza tra sanzioni amministrative e le sanzioni penali, in quanto solo queste sono necessariamente "funzionalizzate" al "canone rieducativo" imposto dall'art. 27, terzo comma, Cost. (cfr. Corte costituzionale, tra le altre, da ultimo sentenze n. 212 del 2019, n. 109 del 2017). Tale ultimo rilievo porta a ritenere non pertinente e, comunque, non fondato l'argomento difensivo circa l'assimilabilità, sotto questo profilo, delle sanzioni disciplinari previste dal d.lgs. 109/2006 in virtù della novella disposizione dell’art. 25 bis, di tale fonte normativa, trattandosi all'evidenza di una scelta legislativa discrezionale, ma, come appunto la giurisprudenza costituzionale sancisce, non imposta dalla citata previsione della Costituzione, in quanto limitata all'area delle sanzioni penali in senso stretto” ( Sulla questione è conforme Cass.Sez.Un. n.4974/2025) 8)-Con il quarto motivo è denunciata la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. in relazione all’art. 3 bis, d.lgs.n. 109/06 quanto alla ritenuta gravità dei fatti addebitati al magistrato e alla ritenuta insussistenza dei requisiti applicativi della norma. 9)-L’ultimo motivo denuncia la violazione dell’art. 606, lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine ai medesimi aspetti. Travisamento del fatto 10)-Con gli ultimi due motivi il ricorrente si duole della valutazione circa la gravità dei fatti addebitati con esclusione della esimente di cui all’art. 3 bis d.lgs. n. 109/2006, e del travisamento del fatto così ricostruito dal giudice disciplinare. Lamentain particolare che il Collegio non abbia tenuto conto delle gravi anomalie organizzative che avevano determinato la condotta, anche traducibili in una sanzione di minore entità quale l’ammonimento. Si osserva che il giudice disciplinare aveva essenzialmente ritenuto che il ritardo nella declaratoria di inefficacia della custodia cautelare inverasse la fattispecie contestata sussistendo la violazione del dovere di diligenza, per l’omessa tempestività, ed il danno ingiusto costituito dalla privazione della libertà personale, anche valutando che quest’ultima fosse un bene necessitante assoluta tutela e che non poteva considerarsi integrata l’esimente della scarsa rilevanza alla circostanza concomitante della cattiva organizzazione della cancelleria e/o dell’indiscusso impegno del magistrato o del disinteresse del Longobardi ad ottenere la cessazione della misura, elementi, questi, inidonei a determinare l’inoffensività della condotta. E’ stato di recente chiarito (Cass.Sez.Un n. 22095/2025 che In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, ai fini dell'esimente ex art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006, salvo il caso in cui il bene giuridico individuato specificamente dal legislatore in rapporto al singolo illecito coincida con quello generalmente protetto dall'art. 3-bis come immagine del magistrato, il giudizio di scarsa rilevanza del fatto disciplinare, previamente accertato nelle sue componenti oggettive e soggettive, deve svolgersi in due fasi, distinte ma correlate, dovendo il giudice anzitutto valutare -in concreto ed ex post -la consistenza della lesione al bene giuridico specifico, tipizzato in uno con l'illecito considerato dalla singola fattispecie legale e, solo se esso risultinon grave, verificare l'offensività della condotta rispetto al bene giuridico mediato, coincidente col prestigio dell'ordine giudiziario, vale a dire con l'idea di magistratura nel suo dover essere, nell'ambito di una valutazione globale . Nel formulare la propria valutazione la corte disciplinare ha osservato correttamente il procedimento sopra descritto allorché ha preliminarmente individuato l’esatta consistenza della lesione al bene specifico in discussione, quale la privazione della libertà personale, in assenza di un titolo e per una durata di 222 giorni , anche valutando non dirimente , in termini di riduzione della lesione, l’applicazione in concreto della misura dell’obbligo di dimora in sostituzione degli arresti domiciliari. In prosieguo la corte disciplinare è poi, pur considerando la concorrenza di fattori esterni (disguidi amministrativi delle cancellerie) agevolativi e/o non impeditivi della condotta addebitata al magistrato,addivenuta ad un giudizio di offensività, se pur in astratto non incompatibile con una valutazione di scarsa rilevanza ex art. 3-bis, ma, in concreto invece tale da ledere un bene di massimo rilievo giuridico, quale la privazione della libertà, senza titolo e per una durata di 222 giorni. La valutazione è coerente con l’orientamento in tema di queste Sezioni Unite (Cass.Sez.Un. n. 22095/2025; Cass.Sez.Un.n. 17985/2021) secondo cui In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati per ritardata scarcerazione di indagato sottoposto a custodia cautelare, in relazione agli illeciti disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006, pur dovendo escludersi un'incompatibilità a priori con l'esimente ex art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006, la gravità del fatto va commisurata alla rilevanza costituzionale del bene protetto, sicché l'indebita compressione di un diritto fondamentale -quale quello declamato dall'art. 13 Cost. - potrà approdare ad un giudizio finale di scarsa offensività della condotta, con effetto esimente della responsabilità disciplinare, in ipotesi del tutto peculiari, che si caratterizzano per la lieve consistenza della lesione arrecata alla altrui libertà, da valutarsi nei confini della specifica vicenda disciplinare e, quindi, unicamente in relazione agli elementi costitutivi dell'illecito contestato - nel caso di specie il "danno ingiusto" e la "negligenza inescusabile" di cui alle lett. a) e g) del citato art. 2 -, senza contaminazione con elementi estrinseci. . E’ stato infine, anche, ritenuto (Cass.Sez.Un n.27418/2022), che In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, nell'ipotesi di ritardata scarcerazione di indagato sottoposto a custodia cautelare, la necessità di procedere, ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, ad una valutazione in misura della singola vicenda disciplinare e dei tratti che la contraddistinguono, impedisce di enucleare in astratto ed in via generale soglie minime e massime di durata della privazione della libertà personale che rendano applicabile o non applicabile l'esimente Reiterando i principi sopra richiamati deve quindi concludersi che, valutata in concreto la fattispecie in esame, la sezione disciplinare ha correttamente valutato come impeditiva per l’applicazione dell’esimente di scarsa gravità di cui al richiamato art.3- bis la presenza di detenzione sine tituloprotratta per un notevole arco temporale (222 giorni), quale q