Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 marzo 2023

Cassazione n. 34621/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 20/07/2022 che, in parziale riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, ha riconosciuto, in ordine ai reati loro specificamente contestati nella rubrica, la continuazione con altri fatti già giudicati per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena loro rispettivamente inflitta e confermato la condanna del Mocerino e del [OSCURATO:PERSONA].

I motivi oggetto dei ricorsi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. n 3.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con nota di conclusioni del 30/04/2023, ha insistito per l'accoglimento dei motivi dei ricorsi.

4. L'Avv.

S.

I. Todorova, quale difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con nota di conclusioni del 28/04/2023, ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

1.1. «Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche».

1.2. «Manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione».

1. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione, cioè dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione della delega al deposito del ricorso che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, ordinanza n. 54681 del 03/12/2018, Rv. 274636 - 01; Sez. 5, n-. 18315 del 25/03/2019, Rv. 276039).

A nulla vale, poi, a sanare il vizio di difetto di legittimazione ad eloquendum, la nota di conclusioni successivamente presentata dal difensore, in quanto relativa a ricorso personale dell'imputato.2.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

2.1. «Violazione art. 606 lett. b), c) ed e) cpp in relazione all'art. 111 Cost. e 125 c.p.p. e 62 bis c.p.».

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269).

Nel caso in esame, si sono motivatamente richiamati quali elementi di carattere ostativo aventi rilievo decisivo ai fini dell'invocato giudizio di prevalenza tanto la gravità dei fatti che i precedenti penali annoverati dall'imputato e tanto basta in questa sede ad escludere i denunciati vizi di legittimità.

3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. «Erronea applicazione della legge penale, carenza o comunque apparente motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. con giudizio di prevalenza, nonché in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva».

3.1.1. Si lamenta l'omessa valorizzazione agli invocati fini circostanziali del buon comportamento processuale dell'imputato, il quale ha rinunciato ai motivi di appello in punto di responsabilità.

3.1.2. Del tutto assertiva e descrittiva dei precedenti penali era la motivazione in ordine all'esclusione della recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1.1. Anche con riguardo alla condotta positiva del condannato successiva al reato, può esserne escluso il rilievo da parte del giudice del merito con motivazione fondata su altre, preponderanti, ragioni della decisione, non sindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria (Fattispecie di mancata concessione motivata in ragione della gravità del fatto - Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275590 - 01).

3.1.2. Inammissibile è la censura in punto di recidiva, essendo del tutto generico - per come precisato dalla sentenza impugnata - il relativo motivo di appello, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Rv. 262700 - 01).

4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

4.1. «Manifesta illogicità della motivazione sull'ipotesi di concorso ex art. 110 c.p. nel delitto di rapina di cui al capo b) dell'imputazione».

Si richiamano ad esclusione del concorso gli elementi attestanti la presenza a lavoro dell'imputato il giorno della rapina, nonché l'assenza di mutamenti di carattere patrimoniale e nel tenore di vita registratesi successivamente al reato.

L'imputato si era limitato ad ospitare presso la sua abitazione il coimputato [OSCURATO:PERSONA], con cui era legato da lunga amicizia, all'oscuro dei programmi criminosi che questi perseguiva, sconoscendo gli altri coimputati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) con cui questi si era successivamente presentato.

Le motivazioni addotte a sostengo del concorso erano assertive e non decisive, quali la conoscenza che il [OSCURATO:PERSONA] fosse un rapinatore seriale, ovvero l'aver ammesso la compartecipazione in differente rapina; i contatti intervenuti con gli altri rapinatori erano, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, in giorni differenti (antecedenti e successivi) al giorno della rapina.

4.2. «Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110 e 628, comma 3 n. 1, c.p., con conseguente mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. in relazione al delitto di rapina di cui al capo B) della rubrica».

La censura attiene all'assenza della conoscenza che la rapina sarebbe stata perpetrata da più persone riunite, in violazione anche del criterio soggettivo di attribuzione delle aggravanti ex art. 59 cod. pen. Né poteva escludersi l'operatività dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. sul rilievo del numero dei concorrenti considerato che la rapina era stata perpetrata da quattro e non da cinque persone.

4.3. «Mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. in regime di equivalenza rispetto alla contestata aggravante e sull'eccessivo aumento per effetto della continuazione».

A fronte di specifiche doglianze svolte nell'atto di appello, la Corte di merito aveva omesso di pronunciarsi.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato e nella sostanza reiterativo del motivo di appello adeguatamente vagliato dalle sentenze di merito, le cui motivazioni, vertendosi in un'ipotesi di cd. doppia conforme, si fondono in un unico complesso argomentativo.

Anzitutto, dalla lettura della sentenza di primo grado risulta come i contatti tra l'utenza nella disponibilità del ricorrente e quella in uso agli altri correi non siano emersi soltanto nei giorni antecedenti e successivi alla rapina, bensì anche nei momenti «immediatamente antecedenti la consumazione della rapina», essendo risultato che una delle utenze cd.

"civetta" (la n. 3510274448) avesse contattato proprio quella del ricorrente (vedi pag. 3).

Inoltre, è altresì emerso che diverse delle utenze "civetta" al pari di quelle in uso agli altri correi (in particolare al [OSCURATO:PERSONA]) avessero agganciato, nei giorni antecedenti la rapina, la cella ove si trovava l'abitazione dell'imputato.

Venivano, poi, accertati plurimi contatti, anche di particolare durata, tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA], altro coimputato, nei giorni antecedenti e successivi alla rapina.

Di conseguenza, gli elementi gravemente indiziari declinati dai giudici di merito risultano del tutto idonei a supportare il coinvolgimento dell'imputato nella rapina quale basista, ossia per avere fornito alloggio e riparo ai correi giunti dalla Campania per commettere l'atto predatori°.

Con la conseguenza che la presenza dell'imputato a lavoro il giorno del fatto non assume alcuna valenza a discarico in ragione del ruolo che al medesimo è stato attribuito.

Del tutto assertivo è, poi, il rilievo a discarico che il giudice del merito avrebbe dovuto attribuire all'assenza di un cambiamento del tenore di vita dell'imputato che avrebbe dovuto conseguire alla spartizione dei proventi della rapina, sia perché si tratta di un argomento che difetta di qualsiasi massima di esperienza sia perché non è stato allegato che l'imputato, ogni qual volta abbia commesso altri reati, ha poi sistematicamente adottato uno stile di vita rivelatore dell'incremento patrimoniale derivante dall'illecito commesso.

Nessuna illogicità sconta la sentenza impugnata per avere fatto riferimento, tra gli elementi indiziari, «alla conoscenza del [OSCURATO:PERSONA] quale rapinatore seriale»: tale richiamo, infatti, lungi dall'assurgere ad una sorta di indizio di posizione, è stato al contrario correttamente valorizzato per attribuire valenza al legame intercorrente tra gli imputati che vede proprio il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA] compartecipi entrambi della successiva rapina realizzata a breve distanza di tempo (poco più di un mese) in altro luogo (Cadeo, provincia di Piacenza).

Se a ciò si aggiunge che alla seconda rapina partecipano gli stessi protagonisti della prima, non è affatto illogico avere ricondotto quei contatti e quelle compresenze al medesimo "cliché" costituito dal previo concerto per commettere analoghe azioni predatorie ai danni di istituti di credito.

4.2. Il rilievo dell'assenza di connotati di necessaria soggettività a corredo dell'attribuzione dell'aggravante delle più persone riunite è manifestamente infondato alla luce della ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito che vedono l'imputato concorrente consapevole, pur nel ruolo di basista, della rapina ai danni dell'istituto di credito preso di mira e del numero degli altri correi che vi avrebbero unitariamente partecipato.

Parimenti nel senso della manifesta infondatezza deve concludersi a proposito della doglianza in ordine all'esclusione dell'attenuante dell'opera di minima importanza, ostandovi il chiaro dettato normativo di cui al primo comma dell'art. 112 cod. pen., espressamente richiamato dal secondo comma dell'art. 114 cod. pen.

L'esclusione, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non opera solo se il numero dei concorrenti è di cinque o più, ma anche quando il numero dei correi è posto a base di un'aggravante di pena in forza di disposizioni riguardanti il reato stesso, proprio come nel caso della rapina (Sez. 3, n. 17180 del 05/03/2020, Rv. 279014 - 01).

4.3. Il diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, unitamente all'aumento per la continuazione, rinvengono sufficiente motivazione, essendosi richiamati quali elementi di disvalore la gravità di entrambi i fatti commessi, nell'ambito di un giudizio favorevole all'imputato in cui gli elementi positivi da costui dedotti hanno trovato, nell'ambito della valutazione discrezionale attribuita al giudice del merito, ampio riconoscimento sia in termini di concessione delle attenuanti generiche, seppur con giudizio di equivalenza e di misura sanzionatoria, essendo il primo giudice partito dal minimo della pensa illo tempore stabilita.

Del resto, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Un. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante dell'opera di minima importanza ex art. 114 cod. pen., della concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione e sull'eccessività della pena.

A fronte di plurimi elementi favorevoli indicati dalla difesa, la Corte di merito aveva reso una motivazione per relationem con riguardo alla posizione degli altri coimputati, rifacendosi esclusivamente ai precedenti penali annoverati dal ricorrente come se da soli fossero ostativi ai fini della concessione delle invocate attenuanti generiche e dell'attenuante speciale.

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1. La censura in ordine al diniego dell'attenuante speciale di cui all'art. 114 cod. pen. è manifestamente infondata in quanto non si confronta con l'elemento normativo di valenza esclusiva di cui al primo comma dell'art. 112 cod. pen., espressamente richiamato dal secondo comma dell'art. 114 cod. pen. (vedi supra sub 4.2).

La mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza rinviene congrua motivazione essendosi richiamati quali elementi individualizzanti di disvalore nei confronti del ricorrente la gravità dei fatti commessi e l'imponente recidiva di cui soffre.

Peraltro, trattandosi di cd. doppia conforme, assumono rilievo anche gli argomenti di disvalore addotti dal primo giudice, quali in particolare quelli che attengono al ruolo svolto dall'imputato, definito assolutamente centrale e di primo piano dei correi, oltre alla particolare intensità del dolo.

Si tratta di un complesso di indici negativi che, a giudizio della Corte di merito - e in ciò deve intendersi operato il richiamo a quanto espresso a proposito dei coimputati - non consentono di pervenire ad un giudizio più favorevole di prevalenza «avendo già il primo giudice benevolmente e correttamente valutato l'atteggiamento confessorio tenuto nel corso del giudizio di primo grado», alla luce anche della personalità di ciascun appellante, quale si ricava dai precedenti penali.

Con la conseguenza che si è dunque fatta corretta applicazione del principio di diritto enunciato sub 4.3, ben potendo il giudice del merito, per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato, escluderne decisivo rilievo con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163).

Quanto alla pena inflitta, al di là della genericità della doglianza, la relativa misura rinviene puntuale motivazione nella sentenza di primo grado, richiamata da quella impugnata, che a pag. 32 e 33 ha dato conto dei plurimi elementi di disvalore che, pur apprezzati con quelli favorevoli all'imputato, giustificano ampiamente il trattamento sanzionatorio complessivamente inflitto.

6. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

6.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 111 Cost., 125 cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen.

Si era disatteso che il ricorrente, a differenza del coimputato [OSCURATO:PERSONA], non annoverava precedenti penali, con la conseguenza che la motivazione posta a fondamento del diniego di concessione delle attenuanti generiche con regime di prevalenza - basata "sui precedenti penali" annoverati dai due coimputati - non era confacente alla posizione del ricorrente, in relazione alla quale non si era compiutamente valutata la personalità così come emergeva dagli elementi positivi in atti richiamati a sostegno del motivo di appello.

6. Il ricorso è fondato.6.1.

La Corte di merito, infatti, ha posto a fondamento del diniego la gravità dei fatti e «la personalità degli appellanti, quale si ricava dall'esame dei rispettivi precedenti penali».

Dalla lettura della sentenza di primo grado (vedi pag. 31) risulta che l'imputato non annovera precedenti penali.

Né la Corte di appello, nella sintetica motivazione, dà conto della sopravvenienza di altri precedenti nelle more risultati da un casellario nelle more aggiornato.

Con la conseguenza che il richiamo ai "precedenti penali" non è idoneo a sorreggere sul piano del rispetto dell'obbligo di motivazione, l'operata equiparazione tra gli imputati che, a detta della Stessa Corte di merito, hanno svolto l'analogo ruolo di "apriporta".

7. In conclusione, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] vanno dichiarati inammissibili.

Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

8. Va, invece, annullata la sentenza impugnata nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al giudizio di comparazione delle circostanze attenuanti generiche con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto, dichiarandosi irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al giudizio di comparazione delle circostanze con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto.

Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Dichiara inammissibili i ricorsi di ricorsi di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 20/07/2022 che, in parziale riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, ha riconosciuto, in ordine ai reati loro specificamente contestati nella rubrica, la continuazione con altri fatti già giudicati per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena loro rispettivamente inflitta e confermato la condanna del Mocerino e del [OSCURATO:PERSONA]. I motivi oggetto dei ricorsi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. n 3. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con nota di conclusioni del 30/04/2023, ha insistito per l'accoglimento dei motivi dei ricorsi. 4. L'Avv. S. I. Todorova, quale difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con nota di conclusioni del 28/04/2023, ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 1.1. «Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche». 1.2. «Manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione». 1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione, cioè dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione della delega al deposito del ricorso che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, ordinanza n. 54681 del 03/12/2018, Rv. 274636 - 01; Sez. 5, n-. 18315 del 25/03/2019, Rv. 276039). A nulla vale, poi, a sanare il vizio di difetto di legittimazione ad eloquendum, la nota di conclusioni successivamente presentata dal difensore, in quanto relativa a ricorso personale dell'imputato.2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 2.1. «Violazione art. 606 lett. b), c) ed e) cpp in relazione all'art. 111 Cost. e 125 c.p.p. e 62 bis c.p.». 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269). Nel caso in esame, si sono motivatamente richiamati quali elementi di carattere ostativo aventi rilievo decisivo ai fini dell'invocato giudizio di prevalenza tanto la gravità dei fatti che i precedenti penali annoverati dall'imputato e tanto basta in questa sede ad escludere i denunciati vizi di legittimità. 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. «Erronea applicazione della legge penale, carenza o comunque apparente motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. con giudizio di prevalenza, nonché in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva». 3.1.1. Si lamenta l'omessa valorizzazione agli invocati fini circostanziali del buon comportamento processuale dell'imputato, il quale ha rinunciato ai motivi di appello in punto di responsabilità. 3.1.2. Del tutto assertiva e descrittiva dei precedenti penali era la motivazione in ordine all'esclusione della recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1.1. Anche con riguardo alla condotta positiva del condannato successiva al reato, può esserne escluso il rilievo da parte del giudice del merito con motivazione fondata su altre, preponderanti, ragioni della decisione, non sindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria (Fattispecie di mancata concessione motivata in ragione della gravità del fatto - Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275590 - 01). 3.1.2. Inammissibile è la censura in punto di recidiva, essendo del tutto generico - per come precisato dalla sentenza impugnata - il relativo motivo di appello, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Rv. 262700 - 01). 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 4.1. «Manifesta illogicità della motivazione sull'ipotesi di concorso ex art. 110 c.p. nel delitto di rapina di cui al capo b) dell'imputazione». Si richiamano ad esclusione del concorso gli elementi attestanti la presenza a lavoro dell'imputato il giorno della rapina, nonché l'assenza di mutamenti di carattere patrimoniale e nel tenore di vita registratesi successivamente al reato. L'imputato si era limitato ad ospitare presso la sua abitazione il coimputato [OSCURATO:PERSONA], con cui era legato da lunga amicizia, all'oscuro dei programmi criminosi che questi perseguiva, sconoscendo gli altri coimputati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) con cui questi si era successivamente presentato. Le motivazioni addotte a sostengo del concorso erano assertive e non decisive, quali la conoscenza che il [OSCURATO:PERSONA] fosse un rapinatore seriale, ovvero l'aver ammesso la compartecipazione in differente rapina; i contatti intervenuti con gli altri rapinatori erano, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, in giorni differenti (antecedenti e successivi) al giorno della rapina. 4.2. «Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110 e 628, comma 3 n. 1, c.p., con conseguente mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. in relazione al delitto di rapina di cui al capo B) della rubrica». La censura attiene all'assenza della conoscenza che la rapina sarebbe stata perpetrata da più persone riunite, in violazione anche del criterio soggettivo di attribuzione delle aggravanti ex art. 59 cod. pen. Né poteva escludersi l'operatività dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. sul rilievo del numero dei concorrenti considerato che la rapina era stata perpetrata da quattro e non da cinque persone. 4.3. «Mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. in regime di equivalenza rispetto alla contestata aggravante e sull'eccessivo aumento per effetto della continuazione». A fronte di specifiche doglianze svolte nell'atto di appello, la Corte di merito aveva omesso di pronunciarsi. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato e nella sostanza reiterativo del motivo di appello adeguatamente vagliato dalle sentenze di merito, le cui motivazioni, vertendosi in un'ipotesi di cd. doppia conforme, si fondono in un unico complesso argomentativo. Anzitutto, dalla lettura della sentenza di primo grado risulta come i contatti tra l'utenza nella disponibilità del ricorrente e quella in uso agli altri correi non siano emersi soltanto nei giorni antecedenti e successivi alla rapina, bensì anche nei momenti «immediatamente antecedenti la consumazione della rapina», essendo risultato che una delle utenze cd. "civetta" (la n. 3510274448) avesse contattato proprio quella del ricorrente (vedi pag. 3). Inoltre, è altresì emerso che diverse delle utenze "civetta" al pari di quelle in uso agli altri correi (in particolare al [OSCURATO:PERSONA]) avessero agganciato, nei giorni antecedenti la rapina, la cella ove si trovava l'abitazione dell'imputato. Venivano, poi, accertati plurimi contatti, anche di particolare durata, tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA], altro coimputato, nei giorni antecedenti e successivi alla rapina. Di conseguenza, gli elementi gravemente indiziari declinati dai giudici di merito risultano del tutto idonei a supportare il coinvolgimento dell'imputato nella rapina quale basista, ossia per avere fornito alloggio e riparo ai correi giunti dalla Campania per commettere l'atto predatori°. Con la conseguenza che la presenza dell'imputato a lavoro il giorno del fatto non assume alcuna valenza a discarico in ragione del ruolo che al medesimo è stato attribuito. Del tutto assertivo è, poi, il rilievo a discarico che il giudice del merito avrebbe dovuto attribuire all'assenza di un cambiamento del tenore di vita dell'imputato che avrebbe dovuto conseguire alla spartizione dei proventi della rapina, sia perché si tratta di un argomento che difetta di qualsiasi massima di esperienza sia perché non è stato allegato che l'imputato, ogni qual volta abbia commesso altri reati, ha poi sistematicamente adottato uno stile di vita rivelatore dell'incremento patrimoniale derivante dall'illecito commesso. Nessuna illogicità sconta la sentenza impugnata per avere fatto riferimento, tra gli elementi indiziari, «alla conoscenza del [OSCURATO:PERSONA] quale rapinatore seriale»: tale richiamo, infatti, lungi dall'assurgere ad una sorta di indizio di posizione, è stato al contrario correttamente valorizzato per attribuire valenza al legame intercorrente tra gli imputati che vede proprio il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA] compartecipi entrambi della successiva rapina realizzata a breve distanza di tempo (poco più di un mese) in altro luogo (Cadeo, provincia di Piacenza). Se a ciò si aggiunge che alla seconda rapina partecipano gli stessi protagonisti della prima, non è affatto illogico avere ricondotto quei contatti e quelle compresenze al medesimo "cliché" costituito dal previo concerto per commettere analoghe azioni predatorie ai danni di istituti di credito. 4.2. Il rilievo dell'assenza di connotati di necessaria soggettività a corredo dell'attribuzione dell'aggravante delle più persone riunite è manifestamente infondato alla luce della ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito che vedono l'imputato concorrente consapevole, pur nel ruolo di basista, della rapina ai danni dell'istituto di credito preso di mira e del numero degli altri correi che vi avrebbero unitariamente partecipato. Parimenti nel senso della manifesta infondatezza deve concludersi a proposito della doglianza in ordine all'esclusione dell'attenuante dell'opera di minima importanza, ostandovi il chiaro dettato normativo di cui al primo comma dell'art. 112 cod. pen., espressamente richiamato dal secondo comma dell'art. 114 cod. pen. L'esclusione, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non opera solo se il numero dei concorrenti è di cinque o più, ma anche quando il numero dei correi è posto a base di un'aggravante di pena in forza di disposizioni riguardanti il reato stesso, proprio come nel caso della rapina (Sez. 3, n. 17180 del 05/03/2020, Rv. 279014 - 01). 4.3. Il diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, unitamente all'aumento per la continuazione, rinvengono sufficiente motivazione, essendosi richiamati quali elementi di disvalore la gravità di entrambi i fatti commessi, nell'ambito di un giudizio favorevole all'imputato in cui gli elementi positivi da costui dedotti hanno trovato, nell'ambito della valutazione discrezionale attribuita al giudice del merito, ampio riconoscimento sia in termini di concessione delle attenuanti generiche, seppur con giudizio di equivalenza e di misura sanzionatoria, essendo il primo giudice partito dal minimo della pensa illo tempore stabilita. Del resto, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante dell'opera di minima importanza ex art. 114 cod. pen., della concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione e sull'eccessività della pena. A fronte di plurimi elementi favorevoli indicati dalla difesa, la Corte di merito aveva reso una motivazione per relationem con riguardo alla posizione degli altri coimputati, rifacendosi esclusivamente ai precedenti penali annoverati dal ricorrente come se da soli fossero ostativi ai fini della concessione delle invocate attenuanti generiche e dell'attenuante speciale. 5. Il ricorso è inammissibile. 5.1. La censura in ordine al diniego dell'attenuante speciale di cui all'art. 114 cod. pen. è manifestamente infondata in quanto non si confronta con l'elemento normativo di valenza esclusiva di cui al primo comma dell'art. 112 cod. pen., espressamente richiamato dal secondo comma dell'art. 114 cod. pen. (vedi supra sub 4.2). La mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza rinviene congrua motivazione essendosi richiamati quali elementi individualizzanti di disvalore nei confronti del ricorrente la gravità dei fatti commessi e l'imponente recidiva di cui soffre. Peraltro, trattandosi di cd. doppia conforme, assumono rilievo anche gli argomenti di disvalore addotti dal primo giudice, quali in particolare quelli che attengono al ruolo svolto dall'imputato, definito assolutamente centrale e di primo piano dei correi, oltre alla particolare intensità del dolo. Si tratta di un complesso di indici negativi che, a giudizio della Corte di merito - e in ciò deve intendersi operato il richiamo a quanto espresso a proposito dei coimputati - non consentono di pervenire ad un giudizio più favorevole di prevalenza «avendo già il primo giudice benevolmente e correttamente valutato l'atteggiamento confessorio tenuto nel corso del giudizio di primo grado», alla luce anche della personalità di ciascun appellante, quale si ricava dai precedenti penali. Con la conseguenza che si è dunque fatta corretta applicazione del principio di diritto enunciato sub 4.3, ben potendo il giudice del merito, per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato, escluderne decisivo rilievo con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163). Quanto alla pena inflitta, al di là della genericità della doglianza, la relativa misura rinviene puntuale motivazione nella sentenza di primo grado, richiamata da quella impugnata, che a pag. 32 e 33 ha dato conto dei plurimi elementi di disvalore che, pur apprezzati con quelli favorevoli all'imputato, giustificano ampiamente il trattamento sanzionatorio complessivamente inflitto. 6. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 6.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 111 Cost., 125 cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen. Si era disatteso che il ricorrente, a differenza del coimputato [OSCURATO:PERSONA], non annoverava precedenti penali, con la conseguenza che la motivazione posta a fondamento del diniego di concessione delle attenuanti generiche con regime di prevalenza - basata "sui precedenti penali" annoverati dai due coimputati - non era confacente alla posizione del ricorrente, in relazione alla quale non si era compiutamente valutata la personalità così come emergeva dagli elementi positivi in atti richiamati a sostegno del motivo di appello. 6. Il ricorso è fondato.6.1. La Corte di merito, infatti, ha posto a fondamento del diniego la gravità dei fatti e «la personalità degli appellanti, quale si ricava dall'esame dei rispettivi precedenti penali». Dalla lettura della sentenza di primo grado (vedi pag. 31) risulta che l'imputato non annovera precedenti penali. Né la Corte di appello, nella sintetica motivazione, dà conto della sopravvenienza di altri precedenti nelle more risultati da un casellario nelle more aggiornato. Con la conseguenza che il richiamo ai "precedenti penali" non è idoneo a sorreggere sul piano del rispetto dell'obbligo di motivazione, l'operata equiparazione tra gli imputati che, a detta della Stessa Corte di merito, hanno svolto l'analogo ruolo di "apriporta". 7. In conclusione, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] vanno dichiarati inammissibili. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). 8. Va, invece, annullata la sentenza impugnata nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al giudizio di comparazione delle circostanze attenuanti generiche con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto, dichiarandosi irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al giudizio di comparazione delle circostanze con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Dichiara inammissibili i ricorsi di ricorsi di [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34621/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris