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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 ottobre 2022

Cassazione n. 29382/2023

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to la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n. 3408/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Uonnolo, con l’elezione di domicilio in Roma alla via Monti di Creta, n. 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -intimata - Oggetto: Correzione errore materiale ord. n. 34419/2022 VI Sez. 28– 3408 - 202 3 – 10/10/2023 MMF per la correzione dell’ordinanza della Corte di Cass azione n. 34419/2022,pronunciata il 13 ottobre 2022 e depositata il 23 novembre 2022, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuente, in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 34419/2022, nella parte in cui condanna l’Agenzia delle Entrate a “rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €7200,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ad €200,00 per esborsi”, senza disporre l’attribuzione al procuratore antistatario come da espressa richiesta formulata nelle conclusioni del controricorso datato 16.07.2021.

CONSIDERATO Con ordinanza n. 12962/2012questa Corte ha ritenuto che “L'errore di fatto cd. revocatorio è l'erronea percezione degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l'errore determinato da una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio della correzione di errore materiale. (Nella specie, l'indicazione di uno solo dei due ricorrenti, sia in motivazione che nel dispositivo e, altresì, l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore antistatario)”.

Ciò alla stregua dell'orientamento seguito dalle Sezioni Unite, n. 16037/2010, che hanno ritenuto esperibile il rimedio della correzione di errore materiale, nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte deldifensore antistatario, legittimato a proporre in proprio l'istanza.

Pertanto, la domanda merita accoglimento, mentre non vi è luogo a pronuncia sulle spese del procedimento di correzione (cfr. Cass. n. 12184/2020). 28– 3408 - 202 3 – 10/10/2023 [OSCURATO:PERSONA] La Corte accoglie il ricorso, di talché nel dispositivo d ell’ordinanza n. 34419/2022 al periodo “condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 7200,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ad € 200,00 per esborsi” deve aggiungersi “ con distrazione in favore del procuratore avv. [OSCURATO:PERSONA]Uo nnolo, dichiaratosi antistatario”.

Manda la Cancelleria per l’annotazione del presente provvedimento a margine dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n. 3408/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Uonnolo, con l’elezione di domicilio in Roma alla via Monti di Creta, n. 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -intimata - Oggetto: Correzione errore materiale ord. n. 34419/2022 VI Sez. 28– 3408 - 202 3 – 10/10/2023 MMF per la correzione dell’ordinanza della Corte di Cass azione n. 34419/2022,pronunciata il 13 ottobre 2022 e depositata il 23 novembre 2022, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuente, in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 34419/2022, nella parte in cui condanna l’Agenzia delle Entrate a “rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €7200,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ad €200,00 per esborsi”, senza disporre l’attribuzione al procuratore antistatario come da espressa richiesta formulata nelle conclusioni del controricorso datato 16.07.2021. CONSIDERATO Con ordinanza n. 12962/2012questa Corte ha ritenuto che “L'errore di fatto cd. revocatorio è l'erronea percezione degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l'errore determinato da una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio della correzione di errore materiale. (Nella specie, l'indicazione di uno solo dei due ricorrenti, sia in motivazione che nel dispositivo e, altresì, l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore antistatario)”. Ciò alla stregua dell'orientamento seguito dalle Sezioni Unite, n. 16037/2010, che hanno ritenuto esperibile il rimedio della correzione di errore materiale, nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte deldifensore antistatario, legittimato a proporre in proprio l'istanza. Pertanto, la domanda merita accoglimento, mentre non vi è luogo a pronuncia sulle spese del procedimento di correzione (cfr. Cass. n. 12184/2020). 28– 3408 - 202 3 – 10/10/2023 [OSCURATO:PERSONA] La Corte accoglie il ricorso, di talché nel dispositivo d ell’ordinanza n. 34419/2022 al periodo “condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 7200,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ad € 200,00 per esborsi” deve aggiungersi “ con distrazione in favore del procuratore avv. [OSCURATO:PERSONA]Uo nnolo, dichiaratosi antistatario”. Manda la Cancelleria per l’annotazione del presente provvedimento a margine dell
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