CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 27807/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17116/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, d omiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro E [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione), elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 2447/2015 depositata il 24/04/2015. nonchéda E [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione), elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che larappresenta e difende ; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso il diniego della definizione agevolata della controversia tributaria notificato il 18.5.2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione ha impugnato l’avviso di accertamento per il 2004 che negava il diritto alla detrazione IVA sull’acquisto di un complesso immobiliare. [OSCURATO:PERSONA] ( CTP ) di Roma ha respinto il ricorso mentre la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio , con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il gravame della contribuente. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza fondato su tre motivi. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione (ora [OSCURATO:SOCIETA]) che ha depositato memoria chiedendo la sospensione del giudizio, intendendo aderire alla definizione agevolata della lite pendente ex d.l. n. 119/2018, e ha successivamente presentato domanda in tal senso. L’Agenzia delle entrate ha pronunciato diniego contro la definizione agevolata che la contribuente ha impugnato. [OSCURATO:PERSONA]: In data 9. 1.2023 l’Avvocatura dello Stato, facendo seguito a nota del 29 dicembre 2022 n. 556647 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma dell’Agenzia delle entrate, ha comunicato che la contribuente era stata rimessa in termini per l’effettuazione dei versamenti dovuti per la definizione agevolata, attraverso il ricorso al ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, e aveva effettuato i dovuti versamenti; ha chiesto quindi l’estinzione dell’intero giudizio per cessazione della materia del contendere. Con istanza in data 2.2.2023, reiterata in data 21.2.2023 e 27.4.2023, la [OSCURATO:SOCIETA] ha dichiarato di aderire alla istanza dell’Agenzia e di rinunziare a sua volta al proprio ricors o , con compensazione delle spese, insistendo per l’estinzione del giudizio. Sussistono i presuppostiper dichiarare l’estinzione del giudizio, con riguardo tanto al ricorso per cassazione dell’Agenzia quanto all’impugnazione del diniego di definizione agevolata, essendo cessata la materia del contendere. Le spesedevono essere compensate. P.Q.M. dichiara l