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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47800/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 13425/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale); Esaminati i motivi di ricorso, relativi a giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto a quelli relativi alla responsabilità, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata - completamente ignorata - e sono sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti, e, quanto a quello inerente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, perché del tutto generico rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello (cfr., pagg. 4-5 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 13425/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale); Esaminati i motivi di ricorso, relativi a giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto a quelli relativi alla responsabilità, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata - completamente ignorata - e sono sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti, e, quanto a quello inerente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, perché del tutto generico rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello (cfr., pagg. 4-5 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio
Sentenza Cassazione n. 47800/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris