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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 07589/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso nel settembre 2015, articolando due motivi di ricorso, successivamente sviluppati con memoria, deduce, nel primo, il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto, e, nel secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione, con riguardo al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato analiticamente perché deve ritenersi che il ricorrente abbia presentato una dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA per il 2014 avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti per un importo complessivo di 19.620,00 euro, evidenziando, in particolare, che le fatture oggetto di contestazione non trovano alcuna rispondenza nella contabilità delle ditte emittenti, non sono specificamente pertinenti all'attività di elettricista dell'imputato, e risultano pagate tutte in modo non tracciabile, e senza ricevere riscontro in corrispondenti annotazioni presso le ditte emittenti; Osservato che il secondo motivo espone anch'esso censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono manifestamente infondate, in quanto la Corte d'appello ha rappresentato come il fatto non possa ritenersi di particolare tenuità, avendo generato un'evasione di imposta sui redditi pari a 9.867,00 euro; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso nel settembre 2015, articolando due motivi di ricorso, successivamente sviluppati con memoria, deduce, nel primo, il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto, e, nel secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione, con riguardo al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato analiticamente perché deve ritenersi che il ricorrente abbia presentato una dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA per il 2014 avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti per un importo complessivo di 19.620,00 euro, evidenziando, in particolare, che le fatture oggetto di contestazione non trovano alcuna rispondenza nella contabilità delle ditte emittenti, non sono specificamente pertinenti all'attività di elettricista dell'imputato, e risultano pagate tutte in modo non tracciabile, e senza ricevere riscontro in corrispondenti annotazioni presso le ditte emittenti; Osservato che il secondo motivo espone anch'esso censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono manifestamente infondate, in quanto la Corte d'appello ha rappresentato come il fatto non possa ritenersi di particolare tenuità, avendo generato un'evasione di imposta sui redditi pari a 9.867,00 euro; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il
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