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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28740/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che chiede la revoca della sentenza impugnata e la inammissibilità del ricorso. sentito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.La sesta sezione della Corte di Cassazione con sentenza del 21 settembre 2021 dichiarava "tardivo", e dunque inammissibile, il ricorso proposto contro la sentenza di condanna del 25 Febbraio 2021 pronunciata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] a carico del Mammana.

La Corte di appello riformava radicalmente il giudizio assolutorio del Tribunale e condannava il ricorrente per il reato di calunnia.

La Corte di cassazione riteneva che il termine di trenta giorni per proporre ricorso per cassazione scadesse il 7 Aprile del 2021, mentre il ricorso del Mammana era stato presentato solo il 10 Aprile 2021 ed era tardivo.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso straordinario per errore di fatto il difensore del Mammana, che deduceva:

2.1. violazione di legge: la Corte di Cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo in quanto il termine di trenta giorni per ricorrere non scadeva il 7 Aprile 2021, ma il 12 aprile, tenuto conto del fatto che Febbraio è un mese che, nel 2021, era composto solo da ventotto giorni; Pertanto il ricorso (depositato il 10 Aprile) sarebbe tempestivo.

2.2. Si ribadivano le ragioni del ricorso e segnatamente si deduceva: (a)violazione di legge in relazione all'articolo 157 cod. pen. e mancanza di motivazione per avere la Corte di appello giudicato non fondata l'eccezione di a prescrizione del reato facendo riferimento a cause di sospensione correlate all'emergenza epidemiologica invero insussistenti, che, ove non considerate, avrebbe dovuto condurre alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione; (b) mancanza di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di verificare la veridicità delle circostanze descritte nell'esposto presentato il 11 luglio 2013; (c) violazione di legge in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per avere la Corte distrettuale, ribaltato la decisione assolutoria, omettendo di riassumere le prove dichiarative (segnatamente quelle della parte civile, nonché dei testi Fazio, Schepis e Miragliotta), pur dando alle stesse una valutazione completamente difforme da quella offerta dal giudice di primo grado; (d) violazione di legge (in relazione agli articoli 192 e 530 cod. proc. pen. nonché in relazione all'articolo 368 cod. pen.), e correlato vizio di motivazione, per avere la Corte erroneamente riformato la sentenza assolutoria, nonostante le prove raccolte avessero dimostrato la veridicità di quanto denunciato dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso straordinario per errore di fatto è fondato e la sentenza impugnata deve essere revocata.Come dedotto, il termine per proporre ricorso per cassazione, considerato che il mese di febbraio, nel 2021, aveva solo ventotto giorni, scadeva il 12 aprile 2021: deve dunque ritenersi che il ricorso, presentato il 10 aprile, è stato considerato erroneamente tardivo.

La sentenza della Cotte di cassazione, 6^ sezione penale n. 35942\21 del 21\09\2021 deve pertanto essere revocata.

2. Quanto al ricorso per cassazione proposto nell'interesse del Mammana il collegio osserva quanto segue.

2.1. In via preliminare si ribadisce che poiché l'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. dispone che la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, l'esito del procedimento camerale conseguente alla proposizione di tale mezzo straordinario di impugnazione va individuato di volta in volta in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali.

Ne consegue che, pur restando il momento rescindente e quello rescissorio sempre distinguibili concettualmente, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza, pubblica o in camera di consiglio, per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione e può ben avvenire con l'immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento del ricorso, non rappresenta una semplice "correzione" di quella precedente, ma la sostituisce "in toto" (Sez.

U, Sentenza n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221282 - 01). 2.3.Nel caso in esame il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata rinnovazione del dibattimento attraverso la riassunzione delle prove dichiarative decisive, pur essendo infondato è idoneo ad incardinare il rapporto processuale: ad oggi il termine di prescrizione del reato contestato risulta prescritto.

Il ricorso deve dunque essere trattato solo ai fini delle valutazioni in ordine alla responsabilità civile in ossequio a quanto previsto dall'art. 578 cod. proc. pen. 2.3.1.

Il primo motivo di ricorso che deduce l'inapplicabilità del periodo di sospensione correlato all'emergenza pandemica (che va dall'8 marzo 2020 all'H maggio 2020 per un totale di 64 giorni) è manifestamente infondato.

Benché il processo di primo grado fosse stato deciso il 6 novembre 2019, ovvero prima del congelamento dei termini disposto in relazione all'emergenza pandemica, nel periodo di sospensione previsto dall'art. 83, comma 2, D.I. n. 18 del 2020, convertito con Legge n. 27 del 2020, "cadeva" il termine per proporre appello, sicché, contrariamente a quanto dedotto la sospensione ex lege del temine di prescrizione prevista dal comma 4 dell' art. 83 appena citato deve considerarsi operativa, con conseguente allungamento dei termini di Prescrizione fino al 15 aprile 2021, laddove la decisione di appello risale al 25 febbraio 2021.2.3.2.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si allega la mancata valutazione dell'esposto dell'Il luglio 2013, che sarebbe rilevante per valutare la fondatezza delle accuse del Mammana, è manifestamente infondato: lo stesso si risolve infatti nella richiesta di assegnare una diversa capacità dimostrativa alle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate, devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Contrariamente a quanto dedotto, peraltro, la Corte di appello prendeva in considerazione l'esposto dell'Il luglio 2013, unitamente a quello del 14 giugno, e riteneva con valutazione di merito priva di illogicità manifeste, e dunque insindacabile in questa sede, che gli esposti in questione facessero parte di una strategia accusatoria funzionale a bloccare la procedura esecutiva sgradita al ricorrente (pagg. 44-47 della sentenza impugnata).

2.3.4. Il terzo motivo di ricorso, come si è anticipato, è idoneo ad "incardinare" il rapporto processuale, in quanto non si profila come manifestamente infondato.

La doglianza, che allega la mancata rinnovazione in appello di tutte le prove dichiarative, non merita comunque accoglimento.

In materia di ribaltamento della sentenza assolutoria il collegio ribadisce che incombe sul giudice di appello l'onere di offrire una motivazione "rafforzata" che si confronti con gli argomenti posti a sostegno della sentenza di assoluzione.

Tale onere è generale e riguarda anche i casi in cui il compendio probatorio non abbia una struttura dichiarativa, ma si fondi su prove di altra natura (prova scientifica, intercettazioni, perquisizioni, sequestri etc).

Sul punto la Cassazione ha affermato, con giurisprudenza che si condivide, che "nella sentenza di condanna che ribalta la decisione assolutoria di primo grado devono essere confutate in via specifica tutte le ragioni poste a sostegno della decisione assolutoria di primo grado, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti", questo perché la motivazione, sovrapponendosi a quella della sentenza riformata, deve dare compiuta ragione delle scelte operate e "della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati" (sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008,Pappalardo, Rv. 242330, Sez. un, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231674).

Si tratta di un percorso ermeneutico che trova significative conferme nella giurisprudenza della Corte Edu, che con giurisprudenza consolidata, ha ritenuto non rispettoso delle garanzie convenzionali il processo che si risolva in un ribaltamento dell'assoluzione sulla base di un compendio probatorio cartolare che si presenta "deprivato" rispetto a quello disponibile in primo grado, in quanto carente dell'audizione diretta dei testimoni "già" uditi, dei quali si pretende di rivalutare la attendibilità intrinseca e la credibilità dei contenuti accusatori, senza fare ricorso alla percezione diretta dell'evento dichiarativo (Dan v.

Moldavia, Corte Edu, 5 luglio 2011; Manolachi v.

Romania, Corte EDU, III sez., 5 marzo 2013; Flueras v.

Romania, Corte Edu, III sez., 9 aprile 2013; Corte Edu, III Sez., sent. 4 giugno 2013; Hanu v.

Romania, ric. 10890/04; più recentemente Moinescu v.

Romania, Corte Edu, III sez. 15.9.2015; Nitulescu v.

Romania, Corte Edu, III sez. 22.9.2015; Lorefice v.

Italia, Corte Edu, 1 sez., 29 giugno 2017).

Il diritto convenzionale emergente dalla consolidata giurisprudenza della Corte Edu valorizza non tanto il diritto dell'imputato ad entrare in contatto con la fonte delle accuse (comunque esercitato nel primo grado di giudizio), quanto il suo il diritto ad una decisione basata su di un percorso valutativo affidabile, che presuppone che il giudice della condanna valuti gli "stessi elementi" a disposizione del giudice dell'assoluzione e, dunque, con specifico riguardo alle prove dichiarative, anche gli elementi di valutazione provenienti dalla comunicazione extraverbale.

Tale panorama giurisprudenziale è stato arricchito da alcuni decisivi arresti delle Sezioni Unite, ma soprattutto dall'intervento legislativo di modifica dell'art. 603 cod. proc. pen., che ha introdotto l'obbligo" della rinnovazione dibattimentale nel caso in cui il giudizio di appello sia promosso dal pubblico ministero ed il proscioglimento deciso in primo grado sia fondato su «motivi attinenti la valutazione della prova dichiarativa».

Sul versante giurisprudenziale le Sezioni unite hanno anticipato la riforma affermando che l'onere di fornire una motivazione rafforzata implica la necessità di effettuare il riesame della decisione assolutoria attraverso la obbligatoria rinnovazione delle testimonianze decisive (Sez. un, n. 27620 del 28/04/2016 - dep. 06/07/2016, Dasgupta, Rv. 267486), ed estendendo tale obbligo anche ai casi in cui si proceda con il rito abbreviato non condizionato (Sez. un. n. 18620 del 19/01/2017 - dep. 14/04/2017, Patalano, Rv. 269786).

Le Sezioni unite hanno da ultimo anche offerto una interpretazione "restrittiva" del nuovo comma 3 bis dell'art. 603 cod. proc. pen. attraverso l'individuazione di precisi limiti all'obbligo di rinnovazione.

E' stato infatti affermato che «l'espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma 3-bis, secondo cui il giudice deve procedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non equivale infatti alla introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale dell'attività istruttoria - che risulterebbe palesemente in contrasto con l'esigenza di evitare un'automatica ed irragionevole dilatazione dei tempi processuali -, ma semplicemente alla previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice 5 d'appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati da questa Corte nella sentenza Dasgupta.

Coordinando la locuzione impiegata dal legislatore nel comma 3-bis («il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale») con quelle - del tutto identiche sul piano lessicale - già utilizzate nei primi tre commi della medesima disposizione normativa, deve pertanto ritenersi che il giudice d'appello sia obbligato ad assumere nuovamente non tutte le prove dichiarative, ma solo quelle che - secondo le ragioni puntualmente e specificamente prospettate nell'atto di impugnazione del pubblico ministero - siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa "proscioglimento-condanna"» (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, RG. in proc.

Troise, Rv. 272431, § 7.2).

A tale rilevante limitazione si associa quella individuata dalla condivisa giurisprudenza che limita l'obbligo di rinnovazione ai casi in cui si invochi la rivalutazione della attendibilità intrinseca delle testimonianze decisive, senza estenderlo alle prove dichiarative i cui contenuti sono incontestati, sebbene l'appellante invochi una diversa valutazione dei dati di contesto.

Si è infatti affermato che non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando l'attendibilità della deposizione sia valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, che si limita ad effettuare un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero ad offrire una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice (Sez. 5, n. 33272 del 28/03/2017 - dep. 07/07/2017, Carosella, Rv. 270471; Sez. 5, n. 47833 del 21/06/2017 - dep. 17/10/2017, Terry e altro, Rv. 273553; Sez. 6, n. 49067 del 21/09/2017 - dep. 25/10/2017, Bertolini, Rv. 271503).

In conclusione può essere affermato che l'obbligo" di rinnovazione dibattimentale è limitato alle testimonianze (a) relativamente alle quali l'attendibilità intrinseca" dei dichiaranti sia oggetto di una precisa richiesta di rivalutazione del pubblico ministero, su cui grava l'onere di proporre motivi specifici nel rispetto delle prescrizioni contenute nel novellatò art. 581 cod. proc. pen., (b) siano "decisive" per la valutazione della responsabilità.

L'obbligo non si estende, invece, alle testimonianze i cui contenuti siano incontestati, ma in relazione alle quali si invoca una diversa valutazione degli elementi di conferma; in relazione a tali testimonianze la rinnovazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, che potrà esercitarla nel rispetto delle regole previste dai primi tre commi dell'art. 603 cod. proc. pen.

Nel caso in esame, in piena coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello ha ritenuto non necessario procedere ad una generalizzata rinnovazione delle prove dichiarative, dato che i contenuti delle testimonianze assunte nel corso del primo grado di giudizio erano incontestati, ed erano interpretati in modo del tutto omogeneo rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice (pag. 35 della sentenza impugnata).Invero, nel caso di specie, la Corte di appello procedeva al ribaltamento del giudizio assolutorio attraverso una complessiva rivalutazione del compendio probatorio e della convergenza delle prove raccolte, senza ritenere che le testimonianze fossero portatrici di contenuti probatori "diversi" rispetto a quelli ritenuti dal primo giudice.

2.4. L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile in quanto propone una diversa valutazione delle prove e, più in generale, l'accoglimento di una interpretazione alternativa rispetto a quella fatta propria dalla Corte territoriale, instando per una attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità Questa, come rilevato in occasione dell'esame del secondo motivo di ricorso (§ 2.2.), ha una cognizione limitata alla rilevazione di illogicità manifeste della motivazione e delle discrasie decisive tra prova raccolta e prova valutata.

Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito una persuasiva valutazione delle emergenze processuali, ritenendo che le stesse fossero univocamente convergenti nell'indicare che il ricorrente avesse consapevolmente accusato l'offeso di illeciti inesistenti al fine di paralizzare la azione esecutiva.

Nella logica ed accurata valutazione della Corte territoriale, convergevano in tal senso (a) le prove indicative della inconsistenza dei favoritismi denunciati ad ipotetico vantaggio della cancelliera Fazio, (b) la persistente animosità del ricorrente nei confronti dei magistrati che si occupavano dei suoi casi (manifestata anche nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA] e non solo del dott. [OSCURATO:PERSONA]), (c) la acquiescenza in sede civile alle decisioni sula competenza territoriale, poi strumentalmente utilizzate in sede penale (pag. 35- 40 della sentenza impugnata).

La motivazione offerta non solo si presenta priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, ma rispetta le indicazioni della Corte di legittimità relative ai livelli di approfondimento motivazionale richiesti alla sentenza che opera il ribaltamento di un giudizio assolutorio.

3. Il ricorso è dunque "infondato", il che se da un lato impone la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, dall'altro consente la conferma delle statuizioni civili.

P.Q.M.

Revoca la sentenza della Corte di cassazione, 6^ sezione penale n. 35942\21 del 21\09\2021.

Annul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che chiede la revoca della sentenza impugnata e la inammissibilità del ricorso. sentito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.La sesta sezione della Corte di Cassazione con sentenza del 21 settembre 2021 dichiarava "tardivo", e dunque inammissibile, il ricorso proposto contro la sentenza di condanna del 25 Febbraio 2021 pronunciata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] a carico del Mammana. La Corte di appello riformava radicalmente il giudizio assolutorio del Tribunale e condannava il ricorrente per il reato di calunnia. La Corte di cassazione riteneva che il termine di trenta giorni per proporre ricorso per cassazione scadesse il 7 Aprile del 2021, mentre il ricorso del Mammana era stato presentato solo il 10 Aprile 2021 ed era tardivo. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso straordinario per errore di fatto il difensore del Mammana, che deduceva: 2.1. violazione di legge: la Corte di Cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo in quanto il termine di trenta giorni per ricorrere non scadeva il 7 Aprile 2021, ma il 12 aprile, tenuto conto del fatto che Febbraio è un mese che, nel 2021, era composto solo da ventotto giorni; Pertanto il ricorso (depositato il 10 Aprile) sarebbe tempestivo. 2.2. Si ribadivano le ragioni del ricorso e segnatamente si deduceva: (a)violazione di legge in relazione all'articolo 157 cod. pen. e mancanza di motivazione per avere la Corte di appello giudicato non fondata l'eccezione di a prescrizione del reato facendo riferimento a cause di sospensione correlate all'emergenza epidemiologica invero insussistenti, che, ove non considerate, avrebbe dovuto condurre alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione; (b) mancanza di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di verificare la veridicità delle circostanze descritte nell'esposto presentato il 11 luglio 2013; (c) violazione di legge in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per avere la Corte distrettuale, ribaltato la decisione assolutoria, omettendo di riassumere le prove dichiarative (segnatamente quelle della parte civile, nonché dei testi Fazio, Schepis e Miragliotta), pur dando alle stesse una valutazione completamente difforme da quella offerta dal giudice di primo grado; (d) violazione di legge (in relazione agli articoli 192 e 530 cod. proc. pen. nonché in relazione all'articolo 368 cod. pen.), e correlato vizio di motivazione, per avere la Corte erroneamente riformato la sentenza assolutoria, nonostante le prove raccolte avessero dimostrato la veridicità di quanto denunciato dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso straordinario per errore di fatto è fondato e la sentenza impugnata deve essere revocata.Come dedotto, il termine per proporre ricorso per cassazione, considerato che il mese di febbraio, nel 2021, aveva solo ventotto giorni, scadeva il 12 aprile 2021: deve dunque ritenersi che il ricorso, presentato il 10 aprile, è stato considerato erroneamente tardivo. La sentenza della Cotte di cassazione, 6^ sezione penale n. 35942\21 del 21\09\2021 deve pertanto essere revocata. 2. Quanto al ricorso per cassazione proposto nell'interesse del Mammana il collegio osserva quanto segue. 2.1. In via preliminare si ribadisce che poiché l'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. dispone che la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, l'esito del procedimento camerale conseguente alla proposizione di tale mezzo straordinario di impugnazione va individuato di volta in volta in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali. Ne consegue che, pur restando il momento rescindente e quello rescissorio sempre distinguibili concettualmente, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza, pubblica o in camera di consiglio, per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione e può ben avvenire con l'immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento del ricorso, non rappresenta una semplice "correzione" di quella precedente, ma la sostituisce "in toto" (Sez. U, Sentenza n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221282 - 01). 2.3.Nel caso in esame il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata rinnovazione del dibattimento attraverso la riassunzione delle prove dichiarative decisive, pur essendo infondato è idoneo ad incardinare il rapporto processuale: ad oggi il termine di prescrizione del reato contestato risulta prescritto. Il ricorso deve dunque essere trattato solo ai fini delle valutazioni in ordine alla responsabilità civile in ossequio a quanto previsto dall'art. 578 cod. proc. pen. 2.3.1. Il primo motivo di ricorso che deduce l'inapplicabilità del periodo di sospensione correlato all'emergenza pandemica (che va dall'8 marzo 2020 all'H maggio 2020 per un totale di 64 giorni) è manifestamente infondato. Benché il processo di primo grado fosse stato deciso il 6 novembre 2019, ovvero prima del congelamento dei termini disposto in relazione all'emergenza pandemica, nel periodo di sospensione previsto dall'art. 83, comma 2, D.I. n. 18 del 2020, convertito con Legge n. 27 del 2020, "cadeva" il termine per proporre appello, sicché, contrariamente a quanto dedotto la sospensione ex lege del temine di prescrizione prevista dal comma 4 dell' art. 83 appena citato deve considerarsi operativa, con conseguente allungamento dei termini di Prescrizione fino al 15 aprile 2021, laddove la decisione di appello risale al 25 febbraio 2021.2.3.2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si allega la mancata valutazione dell'esposto dell'Il luglio 2013, che sarebbe rilevante per valutare la fondatezza delle accuse del Mammana, è manifestamente infondato: lo stesso si risolve infatti nella richiesta di assegnare una diversa capacità dimostrativa alle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate, devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Contrariamente a quanto dedotto, peraltro, la Corte di appello prendeva in considerazione l'esposto dell'Il luglio 2013, unitamente a quello del 14 giugno, e riteneva con valutazione di merito priva di illogicità manifeste, e dunque insindacabile in questa sede, che gli esposti in questione facessero parte di una strategia accusatoria funzionale a bloccare la procedura esecutiva sgradita al ricorrente (pagg. 44-47 della sentenza impugnata). 2.3.4. Il terzo motivo di ricorso, come si è anticipato, è idoneo ad "incardinare" il rapporto processuale, in quanto non si profila come manifestamente infondato. La doglianza, che allega la mancata rinnovazione in appello di tutte le prove dichiarative, non merita comunque accoglimento. In materia di ribaltamento della sentenza assolutoria il collegio ribadisce che incombe sul giudice di appello l'onere di offrire una motivazione "rafforzata" che si confronti con gli argomenti posti a sostegno della sentenza di assoluzione. Tale onere è generale e riguarda anche i casi in cui il compendio probatorio non abbia una struttura dichiarativa, ma si fondi su prove di altra natura (prova scientifica, intercettazioni, perquisizioni, sequestri etc). Sul punto la Cassazione ha affermato, con giurisprudenza che si condivide, che "nella sentenza di condanna che ribalta la decisione assolutoria di primo grado devono essere confutate in via specifica tutte le ragioni poste a sostegno della decisione assolutoria di primo grado, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti", questo perché la motivazione, sovrapponendosi a quella della sentenza riformata, deve dare compiuta ragione delle scelte operate e "della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati" (sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008,Pappalardo, Rv. 242330, Sez. un, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231674). Si tratta di un percorso ermeneutico che trova significative conferme nella giurisprudenza della Corte Edu, che con giurisprudenza consolidata, ha ritenuto non rispettoso delle garanzie convenzionali il processo che si risolva in un ribaltamento dell'assoluzione sulla base di un compendio probatorio cartolare che si presenta "deprivato" rispetto a quello disponibile in primo grado, in quanto carente dell'audizione diretta dei testimoni "già" uditi, dei quali si pretende di rivalutare la attendibilità intrinseca e la credibilità dei contenuti accusatori, senza fare ricorso alla percezione diretta dell'evento dichiarativo (Dan v. Moldavia, Corte Edu, 5 luglio 2011; Manolachi v. Romania, Corte EDU, III sez., 5 marzo 2013; Flueras v. Romania, Corte Edu, III sez., 9 aprile 2013; Corte Edu, III Sez., sent. 4 giugno 2013; Hanu v. Romania, ric. 10890/04; più recentemente Moinescu v. Romania, Corte Edu, III sez. 15.9.2015; Nitulescu v. Romania, Corte Edu, III sez. 22.9.2015; Lorefice v. Italia, Corte Edu, 1 sez., 29 giugno 2017). Il diritto convenzionale emergente dalla consolidata giurisprudenza della Corte Edu valorizza non tanto il diritto dell'imputato ad entrare in contatto con la fonte delle accuse (comunque esercitato nel primo grado di giudizio), quanto il suo il diritto ad una decisione basata su di un percorso valutativo affidabile, che presuppone che il giudice della condanna valuti gli "stessi elementi" a disposizione del giudice dell'assoluzione e, dunque, con specifico riguardo alle prove dichiarative, anche gli elementi di valutazione provenienti dalla comunicazione extraverbale. Tale panorama giurisprudenziale è stato arricchito da alcuni decisivi arresti delle Sezioni Unite, ma soprattutto dall'intervento legislativo di modifica dell'art. 603 cod. proc. pen., che ha introdotto l'obbligo" della rinnovazione dibattimentale nel caso in cui il giudizio di appello sia promosso dal pubblico ministero ed il proscioglimento deciso in primo grado sia fondato su «motivi attinenti la valutazione della prova dichiarativa». Sul versante giurisprudenziale le Sezioni unite hanno anticipato la riforma affermando che l'onere di fornire una motivazione rafforzata implica la necessità di effettuare il riesame della decisione assolutoria attraverso la obbligatoria rinnovazione delle testimonianze decisive (Sez. un, n. 27620 del 28/04/2016 - dep. 06/07/2016, Dasgupta, Rv. 267486), ed estendendo tale obbligo anche ai casi in cui si proceda con il rito abbreviato non condizionato (Sez. un. n. 18620 del 19/01/2017 - dep. 14/04/2017, Patalano, Rv. 269786). Le Sezioni unite hanno da ultimo anche offerto una interpretazione "restrittiva" del nuovo comma 3 bis dell'art. 603 cod. proc. pen. attraverso l'individuazione di precisi limiti all'obbligo di rinnovazione. E' stato infatti affermato che «l'espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma 3-bis, secondo cui il giudice deve procedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non equivale infatti alla introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale dell'attività istruttoria - che risulterebbe palesemente in contrasto con l'esigenza di evitare un'automatica ed irragionevole dilatazione dei tempi processuali -, ma semplicemente alla previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice 5 d'appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati da questa Corte nella sentenza Dasgupta. Coordinando la locuzione impiegata dal legislatore nel comma 3-bis («il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale») con quelle - del tutto identiche sul piano lessicale - già utilizzate nei primi tre commi della medesima disposizione normativa, deve pertanto ritenersi che il giudice d'appello sia obbligato ad assumere nuovamente non tutte le prove dichiarative, ma solo quelle che - secondo le ragioni puntualmente e specificamente prospettate nell'atto di impugnazione del pubblico ministero - siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa "proscioglimento-condanna"» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, RG. in proc. Troise, Rv. 272431, § 7.2). A tale rilevante limitazione si associa quella individuata dalla condivisa giurisprudenza che limita l'obbligo di rinnovazione ai casi in cui si invochi la rivalutazione della attendibilità intrinseca delle testimonianze decisive, senza estenderlo alle prove dichiarative i cui contenuti sono incontestati, sebbene l'appellante invochi una diversa valutazione dei dati di contesto. Si è infatti affermato che non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando l'attendibilità della deposizione sia valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, che si limita ad effettuare un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero ad offrire una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice (Sez. 5, n. 33272 del 28/03/2017 - dep. 07/07/2017, Carosella, Rv. 270471; Sez. 5, n. 47833 del 21/06/2017 - dep. 17/10/2017, Terry e altro, Rv. 273553; Sez. 6, n. 49067 del 21/09/2017 - dep. 25/10/2017, Bertolini, Rv. 271503). In conclusione può essere affermato che l'obbligo" di rinnovazione dibattimentale è limitato alle testimonianze (a) relativamente alle quali l'attendibilità intrinseca" dei dichiaranti sia oggetto di una precisa richiesta di rivalutazione del pubblico ministero, su cui grava l'onere di proporre motivi specifici nel rispetto delle prescrizioni contenute nel novellatò art. 581 cod. proc. pen., (b) siano "decisive" per la valutazione della responsabilità. L'obbligo non si estende, invece, alle testimonianze i cui contenuti siano incontestati, ma in relazione alle quali si invoca una diversa valutazione degli elementi di conferma; in relazione a tali testimonianze la rinnovazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, che potrà esercitarla nel rispetto delle regole previste dai primi tre commi dell'art. 603 cod. proc. pen. Nel caso in esame, in piena coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello ha ritenuto non necessario procedere ad una generalizzata rinnovazione delle prove dichiarative, dato che i contenuti delle testimonianze assunte nel corso del primo grado di giudizio erano incontestati, ed erano interpretati in modo del tutto omogeneo rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice (pag. 35 della sentenza impugnata).Invero, nel caso di specie, la Corte di appello procedeva al ribaltamento del giudizio assolutorio attraverso una complessiva rivalutazione del compendio probatorio e della convergenza delle prove raccolte, senza ritenere che le testimonianze fossero portatrici di contenuti probatori "diversi" rispetto a quelli ritenuti dal primo giudice. 2.4. L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile in quanto propone una diversa valutazione delle prove e, più in generale, l'accoglimento di una interpretazione alternativa rispetto a quella fatta propria dalla Corte territoriale, instando per una attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità Questa, come rilevato in occasione dell'esame del secondo motivo di ricorso (§ 2.2.), ha una cognizione limitata alla rilevazione di illogicità manifeste della motivazione e delle discrasie decisive tra prova raccolta e prova valutata. Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito una persuasiva valutazione delle emergenze processuali, ritenendo che le stesse fossero univocamente convergenti nell'indicare che il ricorrente avesse consapevolmente accusato l'offeso di illeciti inesistenti al fine di paralizzare la azione esecutiva. Nella logica ed accurata valutazione della Corte territoriale, convergevano in tal senso (a) le prove indicative della inconsistenza dei favoritismi denunciati ad ipotetico vantaggio della cancelliera Fazio, (b) la persistente animosità del ricorrente nei confronti dei magistrati che si occupavano dei suoi casi (manifestata anche nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA] e non solo del dott. [OSCURATO:PERSONA]), (c) la acquiescenza in sede civile alle decisioni sula competenza territoriale, poi strumentalmente utilizzate in sede penale (pag. 35- 40 della sentenza impugnata). La motivazione offerta non solo si presenta priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, ma rispetta le indicazioni della Corte di legittimità relative ai livelli di approfondimento motivazionale richiesti alla sentenza che opera il ribaltamento di un giudizio assolutorio. 3. Il ricorso è dunque "infondato", il che se da un lato impone la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, dall'altro consente la conferma delle statuizioni civili. P.Q.M. Revoca la sentenza della Corte di cassazione, 6^ sezione penale n. 35942\21 del 21\09\2021. Annul
Sentenza Cassazione n. 28740/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris