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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 16780/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione per il riesame.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza emessa il 25 marzo 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] detto "u cuvertuni" in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per avere preso parte all'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta, e, in particolare, alla cosca Alvaro operante in Sinopoli e zone limitrofe, dal 2016 con condotta perdurante.

Nello specifico, [OSCURATO:PERSONA], già condannato per essere stato il capo del locale di Sinopoli, nel presente procedimento viene ritenuto capo organizzatore del locale di ndrangheta di Sinopoli, deputato: -a dirimere i conflitti creatisi all'interno del locale autonomo di ‘ndrangheta di Cosoleto, retto da [OSCURATO:PERSONA], classe '57, tra questi e la famiglia mafiosa Carzo, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] classe '41, a causa di affiliazioni disposte in violazione di regole di 'ndrangheta o per superare un "veto" posto dal capo [OSCURATO:PERSONA] alla proposta di attribuzioni di doti avanzata da Carzo ad alcuni soggetti (tra i quali vi era [OSCURATO:PERSONA]) e quindi darante del codice dell'onorata società; - a mediare e ristabilire una pace quando in scontro andavano i componenti dei locali esistenti nei vari paesi aspromontani dominati dai vari gruppi familiari degli Alvaro (si veda la vicenda dell'accoltellamento del figlio di [OSCURATO:PERSONA] da parte dei fratelli Modafferi). 2.Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti due motivi:

2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione all'art.416 bis cod. pen.

Il vizio logico in cui è incorsa l'ordinanza è stato quello di ritenere Alvaro, nonostante l'ampio tempo decorso dalle vicende giudiziarie "Prima" e "Virus", e le documentate pessime condizioni di salute, ancora capo del locale. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha erroneamente valutato il contenuto della intercettazione n. 8054 del 6 maggio 2018 tra i C:arzo, in merito all'accoltellannento del giovane [OSCURATO:PERSONA] e su ruolo di paciere dell'odierno ricorrente.

Dalla conversazione emergerebbe che, subito dopo il ferimento del figlio di Alvaro da parte di Modafferi, legati a [OSCURATO:PERSONA] e Vincenzo, l'indagato avrebbe convocato al suo cospetto il genitore del ferito e questi non si sarebbe presentato senza addurre alcuna giustificazione.

Ciò contrasta con il ruolo di capo attribuito all'indagato, perché, in tal caso, [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe potuto sottrarre alla convocazione.

I giudici reggini hanno omesso di considerare che sarebbe stato proprio l'indagato a riferire di non potersi muovere, suscitando le ire di Carzo.

Inoltre, già dal 2014, [OSCURATO:PERSONA] era soggetto dedito all'alcol e quindi incapace di svolgere il ruolo di capo.

2.2. Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.

In particolare, il ricorrente ha 69 anni e l'ordinanza impugnata non si adegua alla giurisprudenza di legittimità che richiede, per le persone di età avanzata, a prescindere dal compimento degli anni 70, l'assolvimento di un onere di motivazione sulle ragioni che impongono la misura custodiale carceraria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché, reitera argomenti già prospettati in sede di riesame e adeguatamente risolti.

2. Con il primo motivo, in particolare, la difesa propone una lettura assolutamente parcellizzata degli indizi.

Ne considera solo uno, e cioè il contenuto di una intercettazione il significato della quale è, peraltro, chiarito in modo congruo e non sindacabile in questa sede: [OSCURATO:PERSONA] non rifiutava di recarsi da [OSCURATO:PERSONA], riferiva, semplicemente, che sarebbe andato dopo l'uscita dal coma del figlio. [OSCURATO:PERSONA] della cautela indica, poi, numerose altre conversazioni che riscontrano il quadro accusatorio.

Si veda quella del 13 gennaio 2017,ore 21,30 (progr. 29736 RIT 3434/16) nella quale [OSCURATO:PERSONA], suocera di [OSCURATO:PERSONA], chiamava la figlia [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento al furto di danaro subito la notte del 22 novembre 2016 all'interno della propria abitazione, mentre la stessa era ricoverata in ospedale.

La donna si sfogava mostrando il proprio disappunto, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non le aveva fatto riavere indietro la refurtiva e confidava, alla sua interlocutrice che, se si fosse rivolta ad [OSCURATO:PERSONA] detto "u Cuvirtuni" avrebbe ottenuto indietro le cose sottratte.

Ciò a dimostrazione del prestigio, dell'autorità e della caratura criminale rivestita in loco dall'odierno ricorrente.

Ecco allora che il motivo si presenta come una diversa valutazione delle circostanze di merito già valutate dai primi Giudici e urta con la massima giurisprudenziale secondo la quale: "In tenia di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito "(Sez. 6, n.11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178).

3. Quanto al secondo motivo, riguardante le esigenze cautelari, lo stesso è manifestamente infondato.

Osserva la difesa che il ricorrente era al momento dell'emissione della misura soggetto di anni sessantanove, e si lamenta del fatto che l'ordinanza impugnata non si adegua alla giurisprudenza di legittimità che richiede sul punto l'assolvimento di un onere di motivazione sulle ragioni che impongono la misura custodiale carceraria.

Il motivo non ha pregio perché il tema delle esigenze cautelari è stato ampiamente sviluppato dal Tribunale del riesame, che ha ben evidenziato la caratura criminale dell'indagato e l'inesistenza di elementi che denotino la sua scissione dal gruppo criminale calabrese. 4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza emessa il 25 marzo 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] detto "u cuvertuni" in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per avere preso parte all'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta, e, in particolare, alla cosca Alvaro operante in Sinopoli e zone limitrofe, dal 2016 con condotta perdurante. Nello specifico, [OSCURATO:PERSONA], già condannato per essere stato il capo del locale di Sinopoli, nel presente procedimento viene ritenuto capo organizzatore del locale di ndrangheta di Sinopoli, deputato: -a dirimere i conflitti creatisi all'interno del locale autonomo di ‘ndrangheta di Cosoleto, retto da [OSCURATO:PERSONA], classe '57, tra questi e la famiglia mafiosa Carzo, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] classe '41, a causa di affiliazioni disposte in violazione di regole di 'ndrangheta o per superare un "veto" posto dal capo [OSCURATO:PERSONA] alla proposta di attribuzioni di doti avanzata da Carzo ad alcuni soggetti (tra i quali vi era [OSCURATO:PERSONA]) e quindi darante del codice dell'onorata società; - a mediare e ristabilire una pace quando in scontro andavano i componenti dei locali esistenti nei vari paesi aspromontani dominati dai vari gruppi familiari degli Alvaro (si veda la vicenda dell'accoltellamento del figlio di [OSCURATO:PERSONA] da parte dei fratelli Modafferi). 2.Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti due motivi: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione all'art.416 bis cod. pen. Il vizio logico in cui è incorsa l'ordinanza è stato quello di ritenere Alvaro, nonostante l'ampio tempo decorso dalle vicende giudiziarie "Prima" e "Virus", e le documentate pessime condizioni di salute, ancora capo del locale. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha erroneamente valutato il contenuto della intercettazione n. 8054 del 6 maggio 2018 tra i C:arzo, in merito all'accoltellannento del giovane [OSCURATO:PERSONA] e su ruolo di paciere dell'odierno ricorrente. Dalla conversazione emergerebbe che, subito dopo il ferimento del figlio di Alvaro da parte di Modafferi, legati a [OSCURATO:PERSONA] e Vincenzo, l'indagato avrebbe convocato al suo cospetto il genitore del ferito e questi non si sarebbe presentato senza addurre alcuna giustificazione. Ciò contrasta con il ruolo di capo attribuito all'indagato, perché, in tal caso, [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe potuto sottrarre alla convocazione. I giudici reggini hanno omesso di considerare che sarebbe stato proprio l'indagato a riferire di non potersi muovere, suscitando le ire di Carzo. Inoltre, già dal 2014, [OSCURATO:PERSONA] era soggetto dedito all'alcol e quindi incapace di svolgere il ruolo di capo. 2.2. Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. In particolare, il ricorrente ha 69 anni e l'ordinanza impugnata non si adegua alla giurisprudenza di legittimità che richiede, per le persone di età avanzata, a prescindere dal compimento degli anni 70, l'assolvimento di un onere di motivazione sulle ragioni che impongono la misura custodiale carceraria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché, reitera argomenti già prospettati in sede di riesame e adeguatamente risolti. 2. Con il primo motivo, in particolare, la difesa propone una lettura assolutamente parcellizzata degli indizi. Ne considera solo uno, e cioè il contenuto di una intercettazione il significato della quale è, peraltro, chiarito in modo congruo e non sindacabile in questa sede: [OSCURATO:PERSONA] non rifiutava di recarsi da [OSCURATO:PERSONA], riferiva, semplicemente, che sarebbe andato dopo l'uscita dal coma del figlio. [OSCURATO:PERSONA] della cautela indica, poi, numerose altre conversazioni che riscontrano il quadro accusatorio. Si veda quella del 13 gennaio 2017,ore 21,30 (progr. 29736 RIT 3434/16) nella quale [OSCURATO:PERSONA], suocera di [OSCURATO:PERSONA], chiamava la figlia [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento al furto di danaro subito la notte del 22 novembre 2016 all'interno della propria abitazione, mentre la stessa era ricoverata in ospedale. La donna si sfogava mostrando il proprio disappunto, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non le aveva fatto riavere indietro la refurtiva e confidava, alla sua interlocutrice che, se si fosse rivolta ad [OSCURATO:PERSONA] detto "u Cuvirtuni" avrebbe ottenuto indietro le cose sottratte. Ciò a dimostrazione del prestigio, dell'autorità e della caratura criminale rivestita in loco dall'odierno ricorrente. Ecco allora che il motivo si presenta come una diversa valutazione delle circostanze di merito già valutate dai primi Giudici e urta con la massima giurisprudenziale secondo la quale: "In tenia di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito "(Sez. 6, n.11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178). 3. Quanto al secondo motivo, riguardante le esigenze cautelari, lo stesso è manifestamente infondato. Osserva la difesa che il ricorrente era al momento dell'emissione della misura soggetto di anni sessantanove, e si lamenta del fatto che l'ordinanza impugnata non si adegua alla giurisprudenza di legittimità che richiede sul punto l'assolvimento di un onere di motivazione sulle ragioni che impongono la misura custodiale carceraria. Il motivo non ha pregio perché il tema delle esigenze cautelari è stato ampiamente sviluppato dal Tribunale del riesame, che ha ben evidenziato la caratura criminale dell'indagato e l'inesistenza di elementi che denotino la sua scissione dal gruppo criminale calabrese. 4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di
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