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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09395/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20791/2020 proposto da: Cl( \ RITI i ( ;10V \NN I, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio detto presso lo studio dello stesso in Roma, via G.B.

Vico 79; - ricorrente - con i)?) AZII ,,NDA ()[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] RIl ilVO NAZIONAI X, A. VRD, \RIMA, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Napoli, via Andrea d'Isernia elettivamente domiciliata; - resistente- avverso la sentenza n. 4919/2019 della CORTE D' \MITI.° di N. \POLI, depositata il 19/11/2019, NRG 5632/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1311 i i [OSCURATO:PERSONA] • [OSCURATO:PERSONA], collaboratore professionale sanitario, ha agito nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] A. Cardarelli di Napoli al fine di sentir riconoscere il suo diritto all'indennità di coordinamento, di cui all'art. 10 del C.C.N.L. 20 settembre 2001 del comparto sanità ed al riconoscimento dell'inquadramento al livello DS, a norma del successivo art. 19 C.C.N.L. 19.4.2004;

2. la domanda, accolta in primo grado, è stata poi disattesa dalla Corte d'Appello di Napoli, la quale, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha ritenuto la carenza di prova rispetto all'effettivo svolgimento, alla data dirimente del 31.8.2001, di funzioni di effettivo C( ordinamento;

3. il Ciccarelli ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi;

4. l'Azienda ha depositato soltanto atto di costituzione per l'eventuale partecipazic me alla discussione orale;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. ed entrambe le parti hanno depositato memorie; [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo è rubricato, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., come violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione agli artt. 416 c.p.c. e 2697 c.c., nonché dei principi di corrispondenza tra il chiesto ed il Ric. 2020 n. 20791 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -2- pronunciato) e di disponibilità delle prove e con esso si censura il fatto che la Corte territoriale, trascurando la corrispondente eccezione processuale già accolta in primo grado, avesse tenuto conto della documentazione prodotta dall'Azienda, nonostante la costituzione tardiva di quest'ultima e la conseguente decadenza di essa dalla facoltà di eseguire produzioni, il rutto specificato con riferimento all'argomentazione svolta dalla Corte di merito sulla circostanza che ai dipendenti dalla Categoria (,' l'indennità di coordinamento potesse essere riconosciuta solo qualora l'azienda ritenesse necessaria tale estensione in base alla propria situazione organizzativa o con riferimento all'essersi affermato che il Ciccarelli, al 31.8.2001, fosse inquadrato) in categoria C; g . il motivo è infondato;

3. è noto che il riconoscimento dell'indennità di coordinamento, secondo la contrattazione collettiva del tempo, presupponeva l'inquadramento in categoria D e lo svolgimento) di certe funzioni (caposala: art. 10, Co. 2, C.C.N.L. 20.9.2001) o lo svolgimento sulla base di incarichi formali di reali attività di coordinamento (art. 10, co. 3), oppure ancora (per chi provenisse dalla categoria C) il riconoscimento sulla base di valutazione aziendale, in base alla situazione organizzativa (art. 10, co. 7, seconda parte), mentre poi il persistere di funzioni di coordinamento al 1.9.2003 avrebbe consentito il passaggio al livello DS (art. 19 lett. b C.C.N.L. 2004), secondo un assetto) delineato ormai da plurime pronunce di questa S.C. (da ultimo, v.

C. 41272/2021; C. 14508/2019 e precedenti ulteriori ivi citati);

4. tutti i predetti requisiti individuavano dunque fatti costitutivi delle possibili domande di chi, come il Ciccarellli, rivendicasse i conseguenti diritti; Ries._ 2020 n. 20791 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -3-

5. è poi evidente che il motivo di ricorso per cassazione in ordine alrinutilizzabilità di certi documenti non ha valore in astratto, ma nella misura in cui quei documenti abbiano comportato valutazioni favorevoli alla parte che sarebbe decaduta dalla corrispondente facoltà di produrli ed è altresì evidente che la denuncia di tali valutazioni favorevoli è indispensabile ad una valida formulazione della censura, risolvendosi altrimenti esso in una critica teorica meramente evocativa di regole procedurali;

6. i profili in proposito concretamente indicati nel motivo di ricorso sono quelli sopra riepilogati al punto 1, ma è evidente che essi finiscono per avere riguardo ai presupposti necessari per i passaggi alle categorie D o C ed al riconoscimento derindennità di coordinamento o del livello DS, sicché le circostanze che si assume la Corte abbia tratto da quei documenti (ovverosia l'inquadramento di provenienza del Ciccarelli al 31.8.2001 e il rilievo per chi provenisse dalla categoria C della valutazione aziendale di cui al comma 7 dell'art. 10 cit.) facevano in realtà parte di quanto il ricorrente era tenuto ad addurre e provare quali fatti costitutivi della sua pretesa, sicché egli non può dolersi della circostanza che quegli inquadramenti e quelle condizioni siano stati in ipotesi desunti, al fine di pervenire comunque ad una decisione di merito, dalla documentazione tardivamente depositata dalla controparte;

7. il secondo motivo deduce, sempre ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 346 c.p.c., in relazione all'art. 2697 c.c. e con esso si assume che erroneamente la Corte territoriale avrebbe disatteso l'eccezione di inammissibilità del gravame per insufficiente specificità di esso;

8. in questa parte il motivo è inammissibile perché esso ancora si risolve in affermazioni astratte, mancando qualsiasi trascrizione del Ric. 2020 n. 20791 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -4- contenuto dell'atto) di appello idonea a rendere concreta rispetto al caso di specie la censura svolta, in un ragionamento critico necessariamente da svolgere in relazione argomentativa anche rispetto alla sentenza di primo grado, parimenti non trascritta nel motivo;

9. in altra e successiva parte, il motivo lamenta che la Corte d'Appello avesse ritenuto di non esaminare l'argomento svolto dall'allora appellante, ovverosia la ,1Sl,, relativo alla possibile sussunzione delle mansioni svolte alla categoria D di inquadramento, omettendo di dichiarare in parte qua il motivo di appello inammissibile, come avrebbe dovuto accadere, in quanto la questione non era stata affrontata dal primo giudice, che aveva riconosciuto il passaggio da D a DS solo sulla base della sequenza contrattual-collettiva (art. 10 cit. e poi art. 19

10. si tratta di censura ininfluente ed infondata;

11. la censura è ininfluente, perché sfugge quale sia l'interesse del ricorrente a perseguire la pronuncia di inammissibilità di un argomento della controparte sul quale la Corte territoriale ha espressamente inteso non pronunciare (perché, a dire della Corte, trattandosi di impostazione rimasta assorbita in primo grado, sarebbe stato onere del ricorrente riproporla in appello, come non era avvenuto); 12 la censura è comunque anche infondata, in quanto certamente non poteva impedirsi all'appellante, per il caso in cui fosse stato accolto il gravame sulla base della condivisione delle critiche mosse alla ratio decidendi su cui si era basata la sentenza di primo grado, di proporre ab origine con l'atto di appello le difese volte a contrastare l'ulteriore fondamento posto dal ricorrente a base della domanda, onde evitare in ipotesi raccoglimento della pretesa sotto tale diverso ed eventuale profilo; Ric. 2020 n. 20791 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -5- 1

3. il terzo motivo è rubricato come omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c) e con esso si assume che la Corte territoriale avrebbe totalmente obliterato i fatti ed elementi decisivi, tutti deducibili dai documenti esibiti;

14. il quarto motivo denuncia la violazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 10 del CCM , 20.9.2001 e dell'art. 19 CCNI, [OSCURATO:DATA_NASCITA], con riferimento agli artt. 1362 e 1366 c.c. e con esso si afferma che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto rilevante che il Ciccarelli non fosse inquadrato in categoria D al 31.8.2001, quando il presupposto del riconoscimento della categoria DS consisteva nel riconoscimento, a tale data, di reali funzioni di coordinamento, quali egli aveva provato per tabidas di avere ottenuto fin dal 9.1.1991;

15. il quinto motivo assume che la sentenza impugnata sarebbe nulla per violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., non potendo affermare la Corte che il ricorrente, al 31.8.2001, non avesse acquisito) la qualifica di collaboratore di categoria C, così come non avrebbe neppure potuto illogicamente ritenere, al contempo, che i documenti finalizzati a C( mprovare l'incarico di coordinamento preesistente fossero stati generici, pur riconoscendo che essi provenissero da coloro — primario, responsabile e dirigente del [OSCURATO:PERSONA] - che avevano il potere di conformare la prestazione del lavoratore, così come incongruo era il non avere desunto la dimostrazione dell'esercizio del coordinamento dalle prove testimoniali, se del caso ampliando l'attività istruttoria in esercizio dei poteri propri del giudice del lavoro;

16. i motivi possono essere esaminati congiuntamente e vanno disattesi;

17. al punto) 3 si sono già riepilogati i presupposti affinché, attraverso il concatenarsi dei CCM, del 2001 e del 2004 vi potessero essere il Ric. 2020 n. 20791 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -6- riconoscimento dell'indennità di coordinamento e gli inquadramenti ai livelli D e DS;

18. la Corte di merito, aderendo sostanzialmente a tale ormai del rutto consolidata interpretazione, ha preso le mosse dal dato, destinato a C( stituire fatto costitutivo del diritto, dell'essere il Ciccarelli transitato in I) per effetto dell'art. 8, co. 1 e 2, C.C.N.L. 20.9.2001 al 31.8.2001;

19. ha quindi ritenuto che i documenti finalizzati a comprovare lo svolgimento di attività di coordinamento, a quella stessa data, non fossero sufficienti perché di molto risalenti (dal 1991 al 1994), oltre che generici e non corroborati da testimonianze, essendo risultate queste ultime prive di precise circostanze di tempo e di contenuto rispetto alle attività svolte;

20. si deve intanto premettere che in realtà, dal punto di vista giuridico, starne il passaggio del Ciccarelli al livello D solo per effetto del citato art. 8 del C.C.N.L. del 2001, non sarebbe stata sufficiente la prova da parte del sua del pregresso svolgimento di attività di coordinamento, a tal fine occorrendo una «vabdar,ione a.ziendale, in base alla propria sitacqione organiatipa», ai sensi dell'art. 10, co. 7 del medesimo C.C.N.L.;

21. al di là di ciò, la valutazione in ordine all'idoneità e portata probatoria di documenti e prove testimoniali attiene al piano del convincimento di merito, non implausibilmente espresso in ragione della risalenza e genericità dei documenti e della insufficiente precisione delle deposizioni;

22. su tali premesse, non pué.) integrare un valido motivo di ricorso ai sensi dell'art. 360 n. 5 la terza censura, svolta sul presupposto che la Corte territoriale abbia totalmente obliterato fatti ed elementi decisivi, assentamente deducibili dai documenti esibiti, in quanto ciò non integra, per come dedotto, i presupposti di cui alla norma (art. 360 n. 5 c.p.c.) cui è riferito il motivo, ovverosia l'omesso esame di uno o più Ric. 2020 n. 20791 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -7-- fatti, esattamente e specificamente individuati ed enucleati, mentre nel caso di specie vi è una complessiva ed articolata denuncia di erronea valutazione di elementi istruttori, proponendosi così sostanzialmente una diversa soluzione al profilo di merito riguardante lo svolgimento dell'attività di coordinamento alla data dirimente del 31.8.2001 e successivamente;

23. è manifestamente infondato anche il quinto motivo, in quanto, per un verso, non può dirsi che la valutazione (come datati e generici) dei documenti esaminati dalla Corte territoriale, sia in necessario contrasto) con il provenire di essi da coloro che avevano diritto di conformare l'attività lavorativa del ricorrente, una cosa essendo la provenienza soggettiva dell'atto ed altra cosa la capacità probatoria da attribuire ad esso, rispetto al profilo che rileva (qui, lo svolgimento delle funzioni di coordinamento al 31.8.2001) rispetto al suo contenuto;

24. per altro verso il motivo, analogamente al terzo, contiene una serie di difese finalizzate ad una critica di merito della sentenza impugnata ed alla proposizione di diverse possibilità di istruttoria da svolgere o di valutazione di quella svolta, secondo modalità estranee ai canoni propri del giudizio di legittimità (C., S.U., 34476/2019; (., S.U., 24148/ 2013);

25. ne deriva altresì l'inammissibilità del quarto motivo, in quanto esso, al di là di quanto già osservato al punto 20 che precede, si muove su un presupposto, ovverosia l'avvenuta prova dello svolgimento) del coordinamento al 31.8.2001, che in realtà non è stato dimostrato;

26. il ricorso va quindi integralmente disatteso;

27. quanto alla memoria difensiva finale depositata dalla ASL , vale l'ormai consolidato principio, per cui «nell'ambito de/procedimento camerale di cm. all'art. 380 bis.1 •.p.c. (introdotto dall'art. 1 bis del d.1 n. 168 del 2016, conrertito con modificxzioni dalla 1 n. 196 del 2016), alla parte contro twi è Ric. 2020 n. 20791 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -8- diretto il ricorro, che abbia depositato un atto non qualifica/n.1e come controricorso in quanto privo dei requisiti essen.'ziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p. c. (e tale è la memoria di sola costituzione depositata dalla ASI, oltre i termini per il deposito del controricorso, n.d.r.), nel periodo che va dalla scadelyza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per Padunan.za camerale è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituione in giudi:zio o produione di documenti e memorie ai sensi degli adt. 372 e 380 bis.1 (C 17030/2021; (. 10813/2019);

28. la memoria depositata in esito alla comunicazione della proposta del relatore è dunque irrituale ed inammissibile;

29. nulla dunque sulle spese, appunto perché l'[OSCURATO:PERSONA] si è limitata alla costituzione in giudizio, senza svolgere altra effettiva e valida attività difensiva; P.Q.M. ,a Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a (pieno rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20791/2020 proposto da: Cl( \ RITI i ( ;10V \NN I, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio detto presso lo studio dello stesso in Roma, via G.B. Vico 79; - ricorrente - con i)?) AZII ,,NDA ()[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] RIl ilVO NAZIONAI X, A. VRD, \RIMA, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Napoli, via Andrea d'Isernia elettivamente domiciliata; - resistente- avverso la sentenza n. 4919/2019 della CORTE D' \MITI.° di N. \POLI, depositata il 19/11/2019, NRG 5632/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1311 i i [OSCURATO:PERSONA] • [OSCURATO:PERSONA], collaboratore professionale sanitario, ha agito nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] A. Cardarelli di Napoli al fine di sentir riconoscere il suo diritto all'indennità di coordinamento, di cui all'art. 10 del C.C.N.L. 20 settembre 2001 del comparto sanità ed al riconoscimento dell'inquadramento al livello DS, a norma del successivo art. 19 C.C.N.L. 19.4.2004; 2. la domanda, accolta in primo grado, è stata poi disattesa dalla Corte d'Appello di Napoli, la quale, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha ritenuto la carenza di prova rispetto all'effettivo svolgimento, alla data dirimente del 31.8.2001, di funzioni di effettivo C( ordinamento; 3. il Ciccarelli ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; 4. l'Azienda ha depositato soltanto atto di costituzione per l'eventuale partecipazic me alla discussione orale; 5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. ed entrambe le parti hanno depositato memorie; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo è rubricato, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., come violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione agli artt. 416 c.p.c. e 2697 c.c., nonché dei principi di corrispondenza tra il chiesto ed il Ric. 2020 n. 20791 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- pronunciato) e di disponibilità delle prove e con esso si censura il fatto che la Corte territoriale, trascurando la corrispondente eccezione processuale già accolta in primo grado, avesse tenuto conto della documentazione prodotta dall'Azienda, nonostante la costituzione tardiva di quest'ultima e la conseguente decadenza di essa dalla facoltà di eseguire produzioni, il rutto specificato con riferimento all'argomentazione svolta dalla Corte di merito sulla circostanza che ai dipendenti dalla Categoria (,' l'indennità di coordinamento potesse essere riconosciuta solo qualora l'azienda ritenesse necessaria tale estensione in base alla propria situazione organizzativa o con riferimento all'essersi affermato che il Ciccarelli, al 31.8.2001, fosse inquadrato) in categoria C; g . il motivo è infondato; 3. è noto che il riconoscimento dell'indennità di coordinamento, secondo la contrattazione collettiva del tempo, presupponeva l'inquadramento in categoria D e lo svolgimento) di certe funzioni (caposala: art. 10, Co. 2, C.C.N.L. 20.9.2001) o lo svolgimento sulla base di incarichi formali di reali attività di coordinamento (art. 10, co. 3), oppure ancora (per chi provenisse dalla categoria C) il riconoscimento sulla base di valutazione aziendale, in base alla situazione organizzativa (art. 10, co. 7, seconda parte), mentre poi il persistere di funzioni di coordinamento al 1.9.2003 avrebbe consentito il passaggio al livello DS (art. 19 lett. b C.C.N.L. 2004), secondo un assetto) delineato ormai da plurime pronunce di questa S.C. (da ultimo, v. C. 41272/2021; C. 14508/2019 e precedenti ulteriori ivi citati); 4. tutti i predetti requisiti individuavano dunque fatti costitutivi delle possibili domande di chi, come il Ciccarellli, rivendicasse i conseguenti diritti; Ries._ 2020 n. 20791 sez. ML - ud. 23-11-2021 -3- 5. è poi evidente che il motivo di ricorso per cassazione in ordine alrinutilizzabilità di certi documenti non ha valore in astratto, ma nella misura in cui quei documenti abbiano comportato valutazioni favorevoli alla parte che sarebbe decaduta dalla corrispondente facoltà di produrli ed è altresì evidente che la denuncia di tali valutazioni favorevoli è indispensabile ad una valida formulazione della censura, risolvendosi altrimenti esso in una critica teorica meramente evocativa di regole procedurali; 6. i profili in proposito concretamente indicati nel motivo di ricorso sono quelli sopra riepilogati al punto 1, ma è evidente che essi finiscono per avere riguardo ai presupposti necessari per i passaggi alle categorie D o C ed al riconoscimento derindennità di coordinamento o del livello DS, sicché le circostanze che si assume la Corte abbia tratto da quei documenti (ovverosia l'inquadramento di provenienza del Ciccarelli al 31.8.2001 e il rilievo per chi provenisse dalla categoria C della valutazione aziendale di cui al comma 7 dell'art. 10 cit.) facevano in realtà parte di quanto il ricorrente era tenuto ad addurre e provare quali fatti costitutivi della sua pretesa, sicché egli non può dolersi della circostanza che quegli inquadramenti e quelle condizioni siano stati in ipotesi desunti, al fine di pervenire comunque ad una decisione di merito, dalla documentazione tardivamente depositata dalla controparte; 7. il secondo motivo deduce, sempre ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 346 c.p.c., in relazione all'art. 2697 c.c. e con esso si assume che erroneamente la Corte territoriale avrebbe disatteso l'eccezione di inammissibilità del gravame per insufficiente specificità di esso; 8. in questa parte il motivo è inammissibile perché esso ancora si risolve in affermazioni astratte, mancando qualsiasi trascrizione del Ric. 2020 n. 20791 sez. ML - ud. 23-11-2021 -4- contenuto dell'atto) di appello idonea a rendere concreta rispetto al caso di specie la censura svolta, in un ragionamento critico necessariamente da svolgere in relazione argomentativa anche rispetto alla sentenza di primo grado, parimenti non trascritta nel motivo; 9. in altra e successiva parte, il motivo lamenta che la Corte d'Appello avesse ritenuto di non esaminare l'argomento svolto dall'allora appellante, ovverosia la ,1Sl,, relativo alla possibile sussunzione delle mansioni svolte alla categoria D di inquadramento, omettendo di dichiarare in parte qua il motivo di appello inammissibile, come avrebbe dovuto accadere, in quanto la questione non era stata affrontata dal primo giudice, che aveva riconosciuto il passaggio da D a DS solo sulla base della sequenza contrattual-collettiva (art. 10 cit. e poi art. 19 10. si tratta di censura ininfluente ed infondata; 11. la censura è ininfluente, perché sfugge quale sia l'interesse del ricorrente a perseguire la pronuncia di inammissibilità di un argomento della controparte sul quale la Corte territoriale ha espressamente inteso non pronunciare (perché, a dire della Corte, trattandosi di impostazione rimasta assorbita in primo grado, sarebbe stato onere del ricorrente riproporla in appello, come non era avvenuto); 12 la censura è comunque anche infondata, in quanto certamente non poteva impedirsi all'appellante, per il caso in cui fosse stato accolto il gravame sulla base della condivisione delle critiche mosse alla ratio decidendi su cui si era basata la sentenza di primo grado, di proporre ab origine con l'atto di appello le difese volte a contrastare l'ulteriore fondamento posto dal ricorrente a base della domanda, onde evitare in ipotesi raccoglimento della pretesa sotto tale diverso ed eventuale profilo; Ric. 2020 n. 20791 sez. ML - ud. 23-11-2021 -5- 1 3. il terzo motivo è rubricato come omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c) e con esso si assume che la Corte territoriale avrebbe totalmente obliterato i fatti ed elementi decisivi, tutti deducibili dai documenti esibiti; 14. il quarto motivo denuncia la violazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 10 del CCM , 20.9.2001 e dell'art. 19 CCNI, [OSCURATO:DATA_NASCITA], con riferimento agli artt. 1362 e 1366 c.c. e con esso si afferma che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto rilevante che il Ciccarelli non fosse inquadrato in categoria D al 31.8.2001, quando il presupposto del riconoscimento della categoria DS consisteva nel riconoscimento, a tale data, di reali funzioni di coordinamento, quali egli aveva provato per tabidas di avere ottenuto fin dal 9.1.1991; 15. il quinto motivo assume che la sentenza impugnata sarebbe nulla per violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., non potendo affermare la Corte che il ricorrente, al 31.8.2001, non avesse acquisito) la qualifica di collaboratore di categoria C, così come non avrebbe neppure potuto illogicamente ritenere, al contempo, che i documenti finalizzati a C( mprovare l'incarico di coordinamento preesistente fossero stati generici, pur riconoscendo che essi provenissero da coloro — primario, responsabile e dirigente del [OSCURATO:PERSONA] - che avevano il potere di conformare la prestazione del lavoratore, così come incongruo era il non avere desunto la dimostrazione dell'esercizio del coordinamento dalle prove testimoniali, se del caso ampliando l'attività istruttoria in esercizio dei poteri propri del giudice del lavoro; 16. i motivi possono essere esaminati congiuntamente e vanno disattesi; 17. al punto) 3 si sono già riepilogati i presupposti affinché, attraverso il concatenarsi dei CCM, del 2001 e del 2004 vi potessero essere il Ric. 2020 n. 20791 sez. ML - ud. 23-11-2021 -6- riconoscimento dell'indennità di coordinamento e gli inquadramenti ai livelli D e DS; 18. la Corte di merito, aderendo sostanzialmente a tale ormai del rutto consolidata interpretazione, ha preso le mosse dal dato, destinato a C( stituire fatto costitutivo del diritto, dell'essere il Ciccarelli transitato in I) per effetto dell'art. 8, co. 1 e 2, C.C.N.L. 20.9.2001 al 31.8.2001; 19. ha quindi ritenuto che i documenti finalizzati a comprovare lo svolgimento di attività di coordinamento, a quella stessa data, non fossero sufficienti perché di molto risalenti (dal 1991 al 1994), oltre che generici e non corroborati da testimonianze, essendo risultate queste ultime prive di precise circostanze di tempo e di contenuto rispetto alle attività svolte; 20. si deve intanto premettere che in realtà, dal punto di vista giuridico, starne il passaggio del Ciccarelli al livello D solo per effetto del citato art. 8 del C.C.N.L. del 2001, non sarebbe stata sufficiente la prova da parte del sua del pregresso svolgimento di attività di coordinamento, a tal fine occorrendo una «vabdar,ione a.ziendale, in base alla propria sitacqione organiatipa», ai sensi dell'art. 10, co. 7 del medesimo C.C.N.L.; 21. al di là di ciò, la valutazione in ordine all'idoneità e portata probatoria di documenti e prove testimoniali attiene al piano del convincimento di merito, non implausibilmente espresso in ragione della risalenza e genericità dei documenti e della insufficiente precisione delle deposizioni; 22. su tali premesse, non pué.) integrare un valido motivo di ricorso ai sensi dell'art. 360 n. 5 la terza censura, svolta sul presupposto che la Corte territoriale abbia totalmente obliterato fatti ed elementi decisivi, assentamente deducibili dai documenti esibiti, in quanto ciò non integra, per come dedotto, i presupposti di cui alla norma (art. 360 n. 5 c.p.c.) cui è riferito il motivo, ovverosia l'omesso esame di uno o più Ric. 2020 n. 20791 sez. ML - ud. 23-11-2021 -7-- fatti, esattamente e specificamente individuati ed enucleati, mentre nel caso di specie vi è una complessiva ed articolata denuncia di erronea valutazione di elementi istruttori, proponendosi così sostanzialmente una diversa soluzione al profilo di merito riguardante lo svolgimento dell'attività di coordinamento alla data dirimente del 31.8.2001 e successivamente; 23. è manifestamente infondato anche il quinto motivo, in quanto, per un verso, non può dirsi che la valutazione (come datati e generici) dei documenti esaminati dalla Corte territoriale, sia in necessario contrasto) con il provenire di essi da coloro che avevano diritto di conformare l'attività lavorativa del ricorrente, una cosa essendo la provenienza soggettiva dell'atto ed altra cosa la capacità probatoria da attribuire ad esso, rispetto al profilo che rileva (qui, lo svolgimento delle funzioni di coordinamento al 31.8.2001) rispetto al suo contenuto; 24. per altro verso il motivo, analogamente al terzo, contiene una serie di difese finalizzate ad una critica di merito della sentenza impugnata ed alla proposizione di diverse possibilità di istruttoria da svolgere o di valutazione di quella svolta, secondo modalità estranee ai canoni propri del giudizio di legittimità (C., S.U., 34476/2019; (., S.U., 24148/ 2013); 25. ne deriva altresì l'inammissibilità del quarto motivo, in quanto esso, al di là di quanto già osservato al punto 20 che precede, si muove su un presupposto, ovverosia l'avvenuta prova dello svolgimento) del coordinamento al 31.8.2001, che in realtà non è stato dimostrato; 26. il ricorso va quindi integralmente disatteso; 27. quanto alla memoria difensiva finale depositata dalla ASL , vale l'ormai consolidato principio, per cui «nell'ambito de/procedimento camerale di cm. all'art. 380 bis.1 •.p.c. (introdotto dall'art. 1 bis del d.1 n. 168 del 2016, conrertito con modificxzioni dalla 1 n. 196 del 2016), alla parte contro twi è Ric. 2020 n. 20791 sez. ML - ud. 23-11-2021 -8- diretto il ricorro, che abbia depositato un atto non qualifica/n.1e come controricorso in quanto privo dei requisiti essen.'ziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p. c. (e tale è la memoria di sola costituzione depositata dalla ASI, oltre i termini per il deposito del controricorso, n.d.r.), nel periodo che va dalla scadelyza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per Padunan.za camerale è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituione in giudi:zio o produione di documenti e memorie ai sensi degli adt. 372 e 380 bis.1 (C 17030/2021; (. 10813/2019); 28. la memoria depositata in esito alla comunicazione della proposta del relatore è dunque irrituale ed inammissibile; 29. nulla dunque sulle spese, appunto perché l'[OSCURATO:PERSONA] si è limitata alla costituzione in giudizio, senza svolgere altra effettiva e valida attività difensiva; P.Q.M. ,a Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a (pieno rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,