CassazionedecretoSezione LDecisione del 30 gennaio 2024
Cassazione n. 09251/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13237-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.R.C.C.S. - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E CURA A [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2389/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 19/11/2019 R.G.N. 1267/2016; [OSCURATO:PERSONA] medico struttura complessa – Compenso per lavoro straordinario – Esclusione R.G.N.13237/2020 Cron. Rep. Ud.30/01/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'Appello di Bari ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione della [OSCURATO:PERSONA] della Sofferenza –I.R.C.C.S. [OSCURATO:PERSONA] da Pietrelcina (d’ora in avanti anche “Fondazione”) al decreto ingiuntivo con cui era stato ordinato il pagamento del compenso per lavoro straordinario svolto dal dr. Bisceglia nel periodo compreso tra l’1 novembre 1996 e il 31 dicembre 2006, quale responsabile di struttura complessa dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del predetto Ospedale. 2. La Corte territoriale ha richiamato, a sostegno del decisum, l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 9146 del 2009 secondo cui, nei confronti dei lavoratori con qualifica dirigenziale, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, un diritto al compenso per il lavoro straordinario può sorgere nel caso in cui la normativa collettiva (o la prassi aziendale o il contratto individuale) delimiti anche per essi un orario normale di lavoro, che risulti in concreto superato, oppure, ove non sussista tale delimitazione oraria, nel caso in cui la prestazione lavorativa ecceda i limiti della ragionevolezza in rapporto alla tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute; nel caso in esame, esclusa la seconda evenienza in quanto estranea al tema controverso, la Corte d’appello ha rilevato che l’art. 17, comma 2, c.c.n.l. Area dirigenza medica e veterinaria, parte normativa quadriennio 1994-1997, determina in 38 ore settimanali l’orario dei dirigenti medici, ma che, in base all’art. 65, comma 3, secondo periodo, “la retribuzione di risultato compensa anche l’eventuale superamento dell’orario di lavoro di cui agli artt. 17 e 18 per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato”; ha evidenziato che detto principio è riferibile non solo al dirigente apicale ma a tutti i dirigenti in quanto tali; esaminando, poi, in dettaglio le disposizioni del c.c.n.l. citato, ha ritenuto che le sole disposizioni concernenti un compenso per il lavoro svolto oltre le 38 ore settimanali fossero quelle sui servizi di guardia medica e di pronta disponibilità; ha osservato che il c.c.n.l. del 31.11.2005 non ha innovato rispetto alla precedente disciplina contrattuale e che una analoga regolamentazione era dettata dal c.c.n.l. (ARIS – ANMIRS 1998 - 2001) applicabile ai dirigenti medici dipendenti dagli Ospedali classificati IRCCS, il cui art. 39 ha previsto che “quando l’eccedenza oraria è finalizzata all’ottenimento di un risultato la stessa è compensata dalla retribuzione di risultato di cui all’art. 41, in quanto facente parte del budget concordato per il raggiungimento degli obiettivi assegnati (dicui al comma 1 art. 41) al singolo medico”; che con l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] le parti collettive hanno confermato integralmente, per il quadriennio 2002-2005, la regolamentazione normativa del rapporto di lavoro come definita dal c.c.n.l. 1998-2001, prevedendo che le relative disposizioni sarebbero rimaste in vigore fino alla loro sostituzione ad opera del successivo contratto collettivo; ha quindi ritenuto che il sistema retributivo disciplinato dalla contrattazione collettiva per compensare l’attività dei dirigenti medici deponesse in senso univoco per la non configurabilità del lavoro straordinario da parte dei dirigenti preposti ad una struttura complessa; ha giudicato irrilevanti le difese dell’appellante volte a dimostrare, oltre all’orario straordinario svolto, l’esistenza di una autorizzazione a tal fine o di una prassi di remunerazione dello stesso anche a favore dei dirigenti; ha giudicato inammissibile perché nuova la deduzione dell’appellante sulla mancata negoziazione degli obiettivi di budget e degli ulteriori obiettivi raggiungibili attraverso lo svolgimento di un orario superiore a quello contrattualmente previsto; ha rilevato che, comunque, tale omissione avrebbe potuto legittimare un’azione risarcitoria ma non la rivendicazione del compenso per lavoro straordinario; infine, che la facoltà del lavoratore di ottenere la remunerazione delle prestazioni eccedentarie eseguite, rivendicando la retribuzione di risultato o il risarcimento del danno per l’omessa definizione degli obiettivi, fondava il rigetto della domanda proposta ai sensi dell’art. 2041 c.c. perché di carattere sussidiario. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] della Sofferenza” - Opera di [OSCURATO:PERSONA] da Pietrelcina – Ospedale ed Istituto di Ricovero e Cura a [OSCURATO:PERSONA] (I.R.C.C.S.) ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 3, 8, 39 e 41 del c.c.n.l. ARIS-ANMIRS 1998-2001 in relazione agli artt. 1363 e 1367 c.c. Il ricorrente assume che la Corte di merito ha errato nell’interpretare ed applicare l’art. 8 del c.c.n.l. (secondo cui “i dirigenti medici assicurano l'orario di servizio disposto dalla direzione sanitaria d'intesa con i responsabili dei relativi settori; l'orario settimanale di 38 oreper i dirigenti medici a tempo pieno e di 28,30 ore per i dirigenti medici a tempo definito, è articolato per le varie strutture organizzative nel numero di turni e con l'orario di massima richiesti dal responsabile di settore… Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti medici con incarico di struttura complessa assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, in modo flessibile, correlando l'impegno di servizio alle esigenze della struttura cui sono preposti e all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare e coordinano, altresì, la flessibilità oraria dei propri collaboratori…”) il cui primo comma obbliga tutti i dirigenti medici, senza alcuna distinzione, all'osservanza dell'orario di servizio disposto dalla direzione sanitaria nell'ambito di 38 ore settimanali; mentre il secondo comma contempla modalità flessibili di articolazione del tempo di lavoro non solo per i medici responsabili di struttura complessa manche per i loro collaboratori; che, dal punto di vista sistematico, l’art. 3 c.c.n.l. non introduce alcuna distinzione tra i dirigenti medici; che, al contrario, il quarto comma dell'art. 8 esclude espressamente i responsabili di struttura complessa dall'obbligo di assicurare i servizi di guardia, il che dimostra che, ove abbia inteso operare una distinzione tra i responsabili di struttura complessa ed i restanti dirigenti medici, il contratto collettivo lo ha fatto espressamente. Il ricorrente rileva, inoltre, che, diversamente dal settore del pubblico impiego, l'articolo 39 del c.c.n.l. ARIS-ANMIRS 1998-2001 prevede la possibilità di ricorso al lavoro straordinario anche nel caso di “autorizzazione del dirigente della struttura e della Direzione sanitaria” e l’art. 41 stabilisce che l'eventuale lavoro supplementare è compensato con la retribuzione di risultato solo quando sia collegato al raggiungimento di un obiettivo concordato. In conclusione, dagli articoli 8, 39 e 42 del contratto collettivo applicabile si ricaverebbe, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'appello, che: a) anche i dirigenti responsabili di struttura complessa sono tenuti al rispetto di un orario settimanale, seppure articolato in modo flessibile; b) il ricorso al lavoro straordinario è ammesso per ragioni di necessità se autorizzato dal superiore gerarchico; c) la retribuzione accessoria compensa le eventuali ore lavorative eccedenti solo “quando” sono correlate agli obiettivi negoziati e concordati. 6. Il motivo non è fondato. 7. La Corte d’appello, in ragione della sostanziale sovrapponibilità delle previsioni del c.c.n.l. per la dirigenza medica e veterinaria del 1994-1997 e successivi e del c.c.n.l. ARIS-ANMIRS 1998-2001 applicabile al rapporto in esame, ha interpretato le disposizioni sopra richiamate, e disciplinanti in particolare l’orario di lavoro e la retribuzione di risultato, in conformità alle plurime pronunce di legittimità intervenute sul contratto per la dirigenza medica. 8. A quest’ultimo proposito, già le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate ad interpretare la disposizione che qui viene in rilievo, hanno evidenziato che "l'art. 65 del c.c.n.l. 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria, nel prevedere la corresponsione di una retribuzione di risultato compensativa anche dell'eventuale superamento dell'orario lavorativo per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, esclude in generale il diritto del dirigente, incaricato della direzione di struttura, ad essere compensato per lavoro straordinario, senza che, dunque, sia possibile la distinzione tra il superamento dell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario, poiché la complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri ed immancabili dell'incarico affidatogli" (v. Cass., Sez. Un., n. 9146 del 2009); il principio è stato, poi, ribadito in successive decisioni con le quali si è precisato che lo stesso si applica anche al personale dirigente in posizione non apicale "rispondendo ad esigenze comuni all'intera dirigenza e ad una lettura sistematica delle norme contrattuali, che, ove hanno inteso riconoscere (come per l'attività connessa alle guardie mediche) una compensazione delle ore straordinarie per i medici-dirigenti, lo hanno specificamente previsto" (v. Cass. n. 8958 del 2012; Cass. n. 21010 del 2015); anche in più recenti pronunce è stato escluso il diritto del dirigente medico ad essere compensato per il lavoro straordinario, senza che, dunque, sia possibile la distinzione tra il superamento dell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario, poiché la complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri ed immancabili dell'incarico affidatogli (v. Cass. 22 marzo 2017, n. 7348; Cass. 28 marzo 2017, n. 7921; Cass. 26 aprile 2017, n. 10322; Cass. 30 novembre 2017, n. 28787; Cass. 2 luglio 2018, n. 17260; Cass. 11 luglio 2018, n. 18271; Cass. 8 novembre 2019, n. 28942); del resto, come è stato anche affermato nelle citate decisioni, quando la disciplina collettiva ha inteso riconoscere una compensazione delleore di lavoro straordinario per i medici-dirigenti lo ha specificamente previsto come avvenuto per l'attività connessa alle guardie mediche o alla cosiddetta pronta disponibilità (artt. 19 e 20 c.c.n.l.). 9. L’interpretazione data dai giudici di appello, in linea con i citati precedenti di legittimità che, se pure relativi al contratto collettivo nazionale della dirigenza medica, concernono disposizioni di contenuto analogo a quelle applicabili nella fattispecie per cui è causa, è condivisa da questo Collegio che la reputa conforme ai canoni ermeneutici di tipo letterale e sistematico, e ciò comporta l’insussistenza del vizio di violazione di legge denunciato col motivo in esame. 10. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 8, 39 e 41 del c.c.n.l. ARIS-ANMIRS 1998-2001 in relazione agli artt. 1362 c.c. nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Il ricorrente sostiene che la possibile coesistenza di vincoli di orario, del lavoro straordinario e della retribuzione accessoria, per i dirigenti di struttura complessa, potrebbe ricavarsi della diffusione di una prassi aziendale di segno contrario rispetto all'interpretazione data dai giudici di merito ed osserva che la stessa Corte d'appello ha ammesso la possibilità di una regolamentazione dello straordinario in concreto diversa da quella ricostruita in diritto, ma ha giudicato non raggiunta la prova al riguardo, omettendo di considerare i fatti risultanti dalle prove testimoniali raccolte, dalla missiva datata 8 giugno 2006 (considerata da controparte significativa della mancanza di autorizzazione al lavoro straordinario, e implicitamente ammissiva della astratta possibilità di una simile autorizzazione) e dai prospetti paga. 11. Il motivo non può trovare accoglimento. Esso non investe la ratio decidendi su cui si basa la decisione di appello, cioè la non configurabilità in senso giuridico del lavoro straordinario per i medici dirigenti di struttura complessa, ma critica argomenti utilizzati nel corpo della motivazione solo ad abundantiam. La Corte di merito ha definito irrilevanti, in ragione della soluzione data alla questione giuridica, le difese concernenti l’esistenza o meno della prova di una autorizzazione al lavoro oltre l’orario normale o di una prassi di svolgimento dello stesso.12. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 22 e 45 c.c.n.l. ARIS-ANMIRS 1994-1997, per non avere la Corte considerato che la domanda proposta comprendeva il periodo da novembre 1996 a dicembre 2006 e che il primo anno di lavoro cadeva sotto la vigenza del contratto collettivo 1994-1997, il quale prevedeva il compenso per lavoro straordinario anche per i dirigenti medici responsabili di struttura complessa e non contemplava la retribuzione di risultato. 13. Il motivo è inammissibile per mancato rispetto degli oneri imposti dall’art. 366 n. 6 c.p.c. Il ricorrente si è limitato a riportare le disposizioni del contratto collettivo invocato ma ha omesso del tutto di trascrivere la domanda sul punto come formulata nel ricorso introduttivo della lite, le statuizioni adottate al riguardo dal tribunale e il contenuto dei motivi di appello specificamente articolati in ordine al segmento temporale di cui si discute e alla disciplina contrattuale applicabile, atteso che nessun riferimento a tale questione è contenuto nella sentenza d’appello. 14. Come è noto, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. n. 23675 del 2013; n. 20703 del 2015; n. 18795 del 2015; n. 11166 del 2018). 15. Con il quarto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 10 345 c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Il ricorrente premette di avere allegato in primo grado e ribadito in appello che, all'epoca dei fatti (1996-2006) e fino al 2008, il sistema incentivante basato sull'istituto della retribuzione di risultato, sebbene introdotto dall'art 41 del contratto collettivo, non era ancora entrato in vigore presso l’ente datore di lavoro; assume chela sentenza impugnata ha errato nel ritenere che la questione della mancata previsione degli obiettivi di budget, introdotta per la prima volta in appello, si basasse su una nuova causa petendi , tanto da determinare l’inammissibilità del motivo di impugnazione. 16. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la complessiva ratio decidendi della sentenza d’appello che, superando il rilievo di inammissibilità, ha respinto nel merito la censura osservando: “il fatto che l'azienda sanitaria non abbia provveduto a dare attuazione alla disciplina contrattuale, sì da rendere concretamente operativo il sistema budgetario e la compensazione delle prestazioni lavorative espletate in eccedenza con la retribuzione di risultato, non potrebbe di certo legittimare la rivendicazione del compenso per siffatte prestazioni a titolo di lavoro straordinario ma, al limite, consentire al dirigente di agire in giudizio per il risarcimento dei del danno patrimoniale subìto in conseguenza dell'inadempimento o inesatto/tardivo adempimento dell'azienda sanitaria” (sentenza d’appello, p. 9, secondo cpv.). 17. Con il quinto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 8 e 39 del c.c.n.l. 1998-2001 in relazione all’art. 32 Cost., per avere la Corte d'appello, da un lato, ritenuto che non sussista alcuna limitazione contrattuale dell'orario di lavoro per i dirigenti medici responsabili di struttura complessa e, dall'altro lato, omesso ogni indagine volta a verificare l'eventuale superamento del limite di ragionevolezza nel caso di specie. 18. Neppure questo motivo può essere accolto poiché, nuovamente, non tiene conto della motivazione adottata dai giudici di appello, che hanno considerato tale questione “estranea al tema controverso” (sentenza p. 3, penultimo cpv). Per contrastare tale statuizione l’attuale ricorrente avrebbe dovuto allegare e documentare di avere sollevato la questione nei precedenti gradi di merito, specificando in quali atti processuali e in che termini ciò avesse fatto, adempimenti, invece, del tutto omessi. 19. Con il sesto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art.345 c.p.c. e dell’art. 2041 c.c., per avere la Corte giudicato inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento sull’erroneo presupposto che il lavoratore avesse mutato o ampliato, con essa, la causa petendi. 20. La censura è inammissibile perché non tiene conto della ratio decidendidella pronuncia di secondo grado. La Corte di merito, superato il rilievo di inammissibilità, ha, comunque, giudicato infondata la domanda proposta ai sensi dell'art.2041 c.c., per la natura sussidiaria del rimedio in questione e potendo, invece, il lavoratore agire per ottenere il compenso delle prestazioni eccedentarie chiedendo la retribuzione di risultato oppure il risarcimento del danno per omessa definizione degli obiettivi. 21. Con il settimo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art.2041 c.c. Ritenuti coesistenti il regime del lavoro straordinario e quello della retribuzione di risultato, il ricorrente sostiene che, in mancanza di autorizzazione al lavoro straordinario, non aveva altra azione, per ottenere un'indennità risarcitoria del lavoro eccedente prestato, se non quella generale di arricchimento senza causa. 22. Il motivo è inammissibile in quando basato su un presupposto smentito dalla sentenza impugnata, che ha escluso la configurabilità del lavoro straordinario nei confronti dei dirigenti di struttura complessa, la cui prestazione eccedente l’orario finalizzata all’ottenimento di un risultato trova compenso unicamente nella retribuzione di risultato. 23. Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto. 24. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 25. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 14.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura