CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 14817/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 KRISTJAN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è genericamente formulato e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte dato conto della violenta condotta oppositiva, consistita in manovre spericolate alla guida della propria vettura, con sorpassi azzardati, un testa coda e un doppio speronamento dell'auto di servizio; Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato e volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, a fronte di quanto non illogicamente rilevato dalla Corte, che ha valorizzato la significativa consistenza del quantitativo di hashish, di gran lunga eccedente una scorta personale di droga soggetta a deperimento, la mancata dimostrazione di una capacità economica tale da supportare la precostituzione di una siffatta scorta, la stessa spericolata condotta di guida, pervicacemente rivolta ad impedire il ritrovamento della droga, elementi che nel loro complesso costituiscono una base fattuale idonea ad attestare la destinazione allo spaccio da parte di soggetto conosciuto per i trascorsi in materia di stupefacenti; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il P si