Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 38485/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ENRICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. VERITA' ENRICO, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di rapina aggravato), deducendo vizi della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo privo di specificità. [OSCURATO:PERSONA] territoriale, nel disattendere la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, ha affermato che non "si ravvisa alcun elemento a giustificare un ulteriore sconto di pena, già congrua alla gravità dei fatti e alla personalità non certo cristallina dell'appellante".

In tal modo la Corte d'appello ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza del 14 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ENRICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. VERITA' ENRICO, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di rapina aggravato), deducendo vizi della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo privo di specificità. [OSCURATO:PERSONA] territoriale, nel disattendere la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, ha affermato che non "si ravvisa alcun elemento a giustificare un ulteriore sconto di pena, già congrua alla gravità dei fatti e alla personalità non certo cristallina dell'appellante". In tal modo la Corte d'appello ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 14 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38485/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris