CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12896/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 del TRIBUNALE di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 1° giugno 2023, in funzione di giudice di appello, che ha confermato la pronunzia di primo grado del Giudice di pace cittadino con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all' art. 582 cod. pen. Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore; - rilevato che la persona offesa ha rimesso la querela, con successiva accettazione dell'imputato; - va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); - la remissione e le accettazioni sono state ritualmente effettuate; - pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso; - in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deci