CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2026
Cassazione n. 07077/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 905/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate in persona del direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADODELL’UMBRIA N. 208/2024 depositata il 06/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 905/2025Numero sezionale 504/2026Numero di raccolta generale 7077/2026Data pubblicazione 24/03/20261. [OSCURATO:SOCIETA]. era attinta da due avvisi di accertamento(nn. T3N033O00436/2022 e T3N033O00440/2022) con cui la D.P. diPerugia dell’AE, in relazione agli anni d’imposta 2017 e 2018, recuperavamaggiori IRES, IRAP ed IVA, oltre interessi e sanzioni, in conseguenza deldisconoscimento di costi derivanti da operazioni oggettivamenteinesistenti, giusta fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. e da F.M. Edilizias.r.l.s. per cessioni di beni strumentali. L’accertamento traeva origine daindagini della G.d.F. di Assisi, rassegnate in PVC del 27 maggio 2021, dacui era emersa una rete di società - tutte attive nel settore dell’edilizia,aventi coincidente sede legale e riconducibili direttamente odindirettamente ad AVERSANO Silvestro - asservite in varie guise adoltreché [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e [OSCURATO:SOCIETA]2. Il primo Giudice rigettava il ricorso, ritenendo provata l’oggettivainesistenza delle operazioni.3. La contribuente proponeva appello, che la CGT2 dell’[OSCURATO:SOCIETA], con lasentenza in epigrafe, rigettava.3.1. In motivazione, la CGT2 evidenziava che:“1) [OSCURATO:PERSONA] è titolare della società M.C. Costruzioni che fallisce;2) [OSCURATO:SOCIETA], con [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante, acquistadalla M.C. Costruzioni vari beni strumentali tra cui escavatori, gru,ponteggi; anche questa società fallisce;3) [OSCURATO:SOCIETA], con legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], cognato diAversano Silvestro, che è il vero dominus della società, acquista granparte dei beni strumentali di [OSCURATO:SOCIETA]; anche questa società entra indifficoltà;4) [OSCURATO:SOCIETA] vende a [OSCURATO:SOCIETA] parte dei beni strumentali; legalerappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] è [OSCURATO:PERSONA], nel periodo di carica anchedipendente in tempi diversi delle società del gruppo ([OSCURATO:SOCIETA], CentroNumero registro generale 905/2025Numero sezionale 504/2026Numero di raccolta generale 7077/2026Data pubblicazione 24/03/2026Italia srls e [OSCURATO:SOCIETA]) percependo lo stipendio e quindi presumibilmenteAversano Silvestro è il vero dominus anche di [OSCURATO:SOCIETA];5) [OSCURATO:SOCIETA] costituita da [OSCURATO:PERSONA] acquista da Umbriasrls [e da] Edilizia i beni strumentali già posseduti da M.C. Costruzioni eM.[OSCURATO:SOCIETA]”.Soggiungeva che:- [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquistato da [OSCURATO:SOCIETA]. benistrumentali (di cui cinque annotati nel registro dei beni ammortizzabili)negli anni 2013 e 2014 per circa € 400.000 oltre IVA, alienati nel 2016,ma il l.r. Pagano “ha riferito di non conoscere le vicende societarie […], dinon ricordare le condizioni dei beni strumentali, i committenti le opere, ifornitori, i professionisti da cui riceve direttive sulla gestione dei cantierinonostante che dal 2012 al 2014 fosse stato dipendente di M.C.Costruzioni”, né sono state reperite le fatture di acquisto e vendita;- irregolari, per difetto di documentazione, sono le cessioni da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. e da questa a [OSCURATO:SOCIETA].;- non v’è prova dei pagamenti “e quando [OSCURATO:SOCIETA] cessa l’attività il[OSCURATO:DATA_NASCITA] il notevole credito nei riguardi di [OSCURATO:SOCIETA] annotato incontabilità rimane insoluto; a fronte di tale credito la contabilità di [OSCURATO:SOCIETA] riporta un debito verso il fornitore [OSCURATO:SOCIETA] non pagato”.Indi riteneva che:- i beni strumentali non fossero mai usciti dalla disponibilitàdell’Aversano;- le fittizie cessioni dapprima a [OSCURATO:SOCIETA]. dappoi ad Umbrias.r.l.s. (e a [OSCURATO:SOCIETA].) fossero servite solo a consentire l’artificiosaemissione di fatture infragruppo, tali da far figurare costi in realtà maisostenuti per prestazioni di servizi (sottoforma di noleggio) in realtà mairese;- i costi di cui alle fatture contestate sono indeducibili per difetto diinerenza.Numero registro generale 905/2025Numero sezionale 504/2026Numero di raccolta generale 7077/2026Data pubblicazione 24/03/20264. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione con tremotivi; resisteva l’AE con controricorso. Il Consigliere delegato depositavaproposta di definizione anticipata del giudizio. La contribuente presentavaistanza di decisione, ulteriormente insistite con memorie sovrapponibili del30 dicembre 2025 e del 9 gennaio 2026, anche in chiave di replica allasuddetta proposta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia: violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 115 cod. proc. civ.; 2697 e 2729 cod. civ.; 39, comma 1, lett.d), DPR n. 600 del 1973 e 54, comma 2, DPR n. 633 del 1972, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CGT2 violato ilcriterio di riparto degli oneri probatori, trasformando mere congetture inindizi gravi, precisi e concordanti.2. Con il secondo motivo, in via subordinata, si denuncia: violazionee/o falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc civ.; 2697 cod. civ.; 39,comma 1, lett. d), DPR n. 600 del 1973 e 54, comma 2, DPR n. 633 del1972; travisamento dei fatti e mancato assolvimento dell’onere dellaprova, in relazione all’art 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.: il motivoreitera il precedente, “laddove la regola sull’onere della prova fosseritenuta di natura strettamente processuale e non sostanziale”.2. I motivi sono inammissibili.2.1. Di là dall’evocare elementi documentali (segnatamente inrelazione all’“informativa della GdF, richiamata quale pilastro del PVC sucui si fonda l’accertamento impugnato” e ad un non meglio individuatoprocedimento penale) e circostanze fattuali (segnatamente in relazione alrinvenimento di “beni” “nella parallela indagine penale” ed a “pagamenti”pur parziali) in modo del tutto generico e decontestualizzato, senzadimostrarne rilevanza ed “a fortiori” decisività, non individuano alcunaeffettiva violazione di legge, limitandosi a sollecitare a questa S.C. unanuova e più favorevole valutazione delle risultanze istruttorie, in violazioneNumero registro generale 905/2025Numero sezionale 504/2026Numero di raccolta generale 7077/2026Data pubblicazione 24/03/2026di natura e limiti del giudizio di cassazione (cfr., tra le innumerevoli, Cass.n. 25332 del 2014), ed in tal guisa omettendo alcun effettivo confrontocon il percorso logico-argomentativo della sentenza impugnata.Al riguardo, la CGT2 ha effettuato un’analitica e completa disamina delcompendio fattuale, in riferimento sia al quadro generale dei rapportisocietari che a quello particolare dei rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA] e lacontribuente. In particolare,- quanto al primo, ha evidenziato come, fallite sia M.C. Costruzioni cheM.[OSCURATO:SOCIETA]. in titolarità dell’Aversano, questi abbia assunto la regiadi un castello composto da numerose società, al medesimo indirettamente(tra le altre: [OSCURATO:SOCIETA]., per il tramite del prestanome Pagano, edUmbria s.r.l.s., per il tramite del prestanome Lici) o direttamente ([OSCURATO:SOCIETA].) ricollegabili, mediante le quali, per un verso, ha seguitato amantenere l’effettiva piena disponibilità dei relativi beni strumentali e, peraltro verso, ha dato vita ad un sistema di fatturazioni per prestazioni inrealtà mai effettuate ed in effetti mai pagate, tanto che il notevole creditodi [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., oltretutto registratonelle contabilità di entrambe, è rimasto insoluto finanche a seguito dellacessazione della prima;- quanto al secondo, ha chiarito che “[OSCURATO:SOCIETA] vende alla [OSCURATO:SOCIETA] in maniera solo cartolare perché” – nell’obiettivo difetto dialcuna documentazione, non indicata neppure in ricorso – “non potevaavere acquistato regolarmente da [OSCURATO:SOCIETA]”.Sotto altro profilo, l’affermazione, contenuta nel primo motivo,secondo cui sarebbe mancato alcun accertamento sulla catena dellecessioni è contraddetta dalla realtà testuale, come dinanzi riportata, dellasentenza impugnata.In definitiva, la CGT2 ha reso conto dell’avere l’Ufficio offerto la provapresuntiva dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, a fronte della quale,invece, la contribuente non ha in alcun modo assolto l’onere dellaNumero registro generale 905/2025Numero sezionale 504/2026Numero di raccolta generale 7077/2026Data pubblicazione 24/03/2026controprova, “limitandosi a formulare […] generiche asserzioni prive diqualsiasi documentazione probatoria”, mentre, “in relazione all’unicaeccezione specifica[,] che i pagamenti delle fatture sono stati effettuatisenza nessuna compensazione di partita[,] l’appellante non indicaesattamente i bonifici o le modalità di pagamento effettuate e soprattuttoil loro collegamento ai numeri delle fatture ‘inesistenti’”. Talché risultanopienamente ossequiati gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità,a termini della quale, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti,l’AF ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere,indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva (“explurimis” Cass. n. 28628 del 2021), spettando poi al contribuente fornirela prova contraria – nella specie non assolta – dell’effettiva esistenza,senza che questa possa consistere nella mera esibizione della fattura, onella regolarità – nella specie finanche insussistente – di scritture contabilie pagamenti (“ex plurimis” Cass. n. 2160 del 2024).3. Con il terzo motivo si denuncia: violazione e/o falsa applicazionedell’art. 109 TUIR, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.:“non è chiarito, dall’atto di accertamento, se [l’]inesistenza abbia naturasoggettiva o oggettiva ma, in ogni caso, tale inesistenza, ai fini dellaesclusione della deducibilità dei costi ai sensi dell’art. 109 TUIR, deveessere ricondotta inequivocabilmente ad un panorama probatorio più checonvincente, il cui onere resta in ogni caso consolidato in capo all’ufficio eda questi non assolto”.3.1. Il motivo è manifestamente infondato.In presenza di operazioni oggettivamente inesistenti (di un tal generedi operazioni discorrendo la sentenza impugnata nel riferire, in esordio,delle ragioni del recupero a termini dell’avviso di accertamento), comeaccertate dal giudice d’appello, i costi documentati dalle relative fatturesono indeducibili per coessenziale difetto di inerenza (ex plurimis Cass. n.8716 del 2025), a prescindere dalla conformità (solo) formale ai requisitiNumero registro generale 905/2025Numero sezionale 504/2026Numero di raccolta generale 7077/2026Data pubblicazione 24/03/2026previsti dagli artt. 109 TUIR 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997, a meno che ilcontribuente, su cui grava l’onere della prova contraria per i motivi giàevidenziati, dimostri l’effettività delle operazioni (ex plurimis Cass. n.20060 del 2022).4. In definitiva, il ricorso è da rigettarsi con le statuizioniconsequenziali ex artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, comma 3, cod. proc.civ. Pertanto, la contribuente deve essere condannata a rifondere le spesein ragione di complessivi euro 9.000 (di cui euro 6.000 a titolo di spesepropriamente dette ed euro 3.000 a titolo di maggiorazione ex art. 96,comma 3, cod. proc. civ.), oltre spese prenotate a debito. La medesimadeve essere altresì condannata a pagare la somma di euro 1.500 allaCassa delle ammende.Numero registro generale 905/2025Numero sezionale 504/2026Numero di raccolta generale 7077/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:IRPEG_IRESAngelina-[OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCGian [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRosanna [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAndrea [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 905/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate in persona del direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADODELL’UMBRIA N. 208/2024 depositata il 06/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 905/2025Numero sezionale 504/2026Numero di raccolta generale 7077/2026Data pubblicazione 24/03/20261. [OSCURATO:SOCIETA]. era attinta da due avvisi di accertamento(nn. T3N033O00436/2022 e T3N033O00440/2022) con cui la D.P. diPerugia dell’AE, in relazione agli anni d’imposta 2017 e 2018, recuperavamaggiori IRES, IRAP ed IVA, oltre interessi e sanzioni, in conseguenza deldisconoscimento di costi derivanti da operazioni oggettivamenteinesistenti, giusta fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. e da F.M. Edilizias.r.l.s. per cessioni di beni strumentali. L’accertamento traeva origine daindagini della G.d.F. di Assisi, rassegnate in PVC del 27 maggio 2021, dacui era emersa una rete di società - tutte attive nel settore dell’edilizia,aventi coincidente sede legale e riconducibili direttamente odindirettamente ad AVERSANO Silvestro - asservite in varie guise adoltreché [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e [OSCURATO:SOCIETA]2. Il primo Giudice rigettava il ricorso, ritenendo provata l’oggettivainesistenza delle operazioni.3. La contribuente proponeva appello, che la CGT2 dell’[OSCURATO:SOCIETA], con lasentenza in epigrafe, rigettava.3.1. In motivazione, la CGT2 evidenziava che:“1) [OSCURATO:PERSONA] è titolare della società M.C. Costruzioni che fallisce;2) [OSCURATO:SOCIETA], con [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante, acquistadalla M.C. Costruzioni vari beni strumentali tra cui escavatori, gru,ponteggi; anche questa società fallisce;3) [OSCURATO:SOCIETA], con legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], cognato diAversano Silvestro, che è il vero dominus della società, acquista granparte dei beni strumentali di [OSCURATO:SOCIETA]; anche questa società entra indifficoltà;4) [OSCURATO:SOCIETA] vende a [OSCURATO:SOCIETA] parte dei beni strumentali; legalerappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] è [OSCURATO:PERSONA], nel periodo di carica anchedipendente in tempi diversi delle società del gruppo ([OSCURATO:SOCIETA], CentroNumero registro generale 905/2025Numero sezionale 504/2026Numero di raccolta generale 7077/2026Data pubblicazione 24/03/2026Italia srls e [OSCURATO:SOCIETA]) percependo lo stipendio e quindi presumibilmenteAversano Silvestro è il vero dominus anche di [OSCURATO:SOCIETA];5) [OSCURATO:SOCIETA] costituita da [OSCURATO:PERSONA] acquista da Umbriasrls [e da] Edilizia i beni strumentali già posseduti da M.C. Costruzioni eM.[OSCURATO:SOCIETA]”.Soggiungeva che:- [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquistato da [OSCURATO:SOCIETA]. benistrumentali (di cui cinque annotati nel registro dei beni ammortizzabili)negli anni 2013 e 2014 per circa € 400.000 oltre IVA, alienati nel 2016,ma il l.r. Pagano “ha riferito di non conoscere le vicende societarie […], dinon ricordare le condizioni dei beni strumentali, i committenti le opere, ifornitori, i professionisti da cui riceve direttive sulla gestione dei cantierinonostante che dal 2012 al 2014 fosse stato dipendente di M.C.Costruzioni”, né sono state reperite le fatture di acquisto e vendita;- irregolari, per difetto di documentazione, sono le cessioni da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. e da questa a [OSCURATO:SOCIETA].;- non v’è prova dei pagamenti “e quando [OSCURATO:SOCIETA] cessa l’attività il[OSCURATO:DATA_NASCITA] il notevole credito nei riguardi di [OSCURATO:SOCIETA] annotato incontabilità rimane insoluto; a fronte di tale credito la contabilità di [OSCURATO:SOCIETA] riporta un debito verso il fornitore [OSCURATO:SOCIETA] non pagato”.Indi riteneva che:- i beni strumentali non fossero mai usciti dalla disponibilitàdell’Aversano;- le fittizie cessioni dapprima a [OSCURATO:SOCIETA]. dappoi ad Umbrias.r.l.s. (e a [OSCURATO:SOCIETA].) fossero servite solo a consentire l’artificiosaemissione di fatture infragruppo, tali da far figurare costi in realtà maisostenuti per prestazioni di servizi (sottoforma di noleggio) in realtà mairese;- i costi di cui alle fatture contestate sono indeducibili per difetto diinerenza.Numero registro generale 905/2025Numero sezionale 504/2026Numero di raccolta generale 7077/2026Data pubblicazione 24/03/20264. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione con tremotivi; resisteva l’AE con controricorso. Il Consigliere delegato depositavaproposta di definizione anticipata del giudizio. La contribuente presentavaistanza di decisione, ulteriormente insistite con memorie sovrapponibili del30 dicembre 2025 e del 9 gennaio 2026, anche in chiave di replica allasuddetta proposta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia: violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 115 cod. proc. civ.; 2697 e 2729 cod. civ.; 39, comma 1, lett.d), DPR n. 600 del 1973 e 54, comma 2, DPR n. 633 del 1972, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CGT2 violato ilcriterio di riparto degli oneri probatori, trasformando mere congetture inindizi gravi, precisi e concordanti.2. Con il secondo motivo, in via subordinata, si denuncia: violazionee/o falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc civ.; 2697 cod. civ.; 39,comma 1, lett. d), DPR n. 600 del 1973 e 54, comma 2, DPR n. 633 del1972; travisamento dei fatti e mancato assolvimento dell’onere dellaprova, in relazione all’art 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.: il motivoreitera il precedente, “laddove la regola sull’onere della prova fosseritenuta di natura strettamente processuale e non sostanziale”.2. I motivi sono inammissibili.2.1. Di là dall’evocare elementi documentali (segnatamente inrelazione all’“informativa della GdF, richiamata quale pilastro del PVC sucui si fonda l’accertamento impugnato” e ad un non meglio individuatoprocedimento penale) e circostanze fattuali (segnatamente in relazione alrinvenimento di “beni” “nella parallela indagine penale” ed a “pagamenti”pur parziali) in modo del tutto generico e decontestualizzato, senzadimostrarne rilevanza ed “a fortiori” decisività, non individuano alcunaeffettiva violazione di legge, limitandosi a sollecitare a questa S.C. unanuova e più favorevole valutazione delle risultanze istruttorie, in violazioneNumero registro generale 905/2025Numero sezionale 504/2026Numero di raccolta generale 7077/2026Data pubblicazione 24/03/2026di natura e limiti del giudizio di cassazione (cfr., tra le innumerevoli, Cass.n. 25332 del 2014), ed in tal guisa omettendo alcun effettivo confrontocon il percorso logico-argomentativo della sentenza impugnata.Al riguardo, la CGT2 ha effettuato un’analitica e completa disamina delcompendio fattuale, in riferimento sia al quadro generale dei rapportisocietari che a quello particolare dei rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA] e lacontribuente. In particolare,- quanto al primo, ha evidenziato come, fallite sia M.C. Costruzioni cheM.[OSCURATO:SOCIETA]. in titolarità dell’Aversano, questi abbia assunto la regiadi un castello composto da numerose società, al medesimo indirettamente(tra le altre: [OSCURATO:SOCIETA]., per il tramite del prestanome Pagano, edUmbria s.r.l.s., per il tramite del prestanome Lici) o direttamente ([OSCURATO:SOCIETA].) ricollegabili, mediante le quali, per un verso, ha seguitato amantenere l’effettiva piena disponibilità dei relativi beni strumentali e, peraltro verso, ha dato vita ad un sistema di fatturazioni per prestazioni inrealtà mai effettuate ed in effetti mai pagate, tanto che il notevole creditodi [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., oltretutto registratonelle contabilità di entrambe, è rimasto insoluto finanche a seguito dellacessazione della prima;- quanto al secondo, ha chiarito che “[OSCURATO:SOCIETA] vende alla [OSCURATO:SOCIETA] in maniera solo cartolare perché” – nell’obiettivo difetto dialcuna documentazione, non indicata neppure in ricorso – “non potevaavere acquistato regolarmente da [OSCURATO:SOCIETA]”.Sotto altro profilo, l’affermazione, contenuta nel primo motivo,secondo cui sarebbe mancato alcun accertamento sulla catena dellecessioni è contraddetta dalla realtà testuale, come dinanzi riportata, dellasentenza impugnata.In definitiva, la CGT2 ha reso conto dell’avere l’Ufficio offerto la provapresuntiva dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, a fronte della quale,invece, la contribuente non ha in alcun modo assolto l’onere dellaNumero registro generale 905/2025Numero sezionale 504/2026Numero di raccolta generale 7077/2026Data pubblicazione 24/03/2026controprova, “limitandosi a formulare […] generiche asserzioni prive diqualsiasi documentazione probatoria”, mentre, “in relazione all’unicaeccezione specifica[,] che i pagamenti delle fatture sono stati effettuatisenza nessuna compensazione di partita[,] l’appellante non indicaesattamente i bonifici o le modalità di pagamento effettuate e soprattuttoil loro collegamento ai numeri delle fatture ‘inesistenti’”. Talché risultanopienamente ossequiati gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità,a termini della quale, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti,l’AF ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere,indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva (“explurimis” Cass. n. 28628 del 2021), spettando poi al contribuente fornirela prova contraria – nella specie non assolta – dell’effettiva esistenza,senza che questa possa consistere nella mera esibizione della fattura, onella regolarità – nella specie finanche insussistente – di scritture contabilie pagamenti (“ex plurimis” Cass. n. 2160 del 2024).3. Con il terzo motivo si denuncia: violazione e/o falsa applicazionedell’art. 109 TUIR, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.:“non è chiarito, dall’atto di accertamento, se [l’]inesistenza abbia naturasoggettiva o oggettiva ma, in ogni caso, tale inesistenza, ai fini dellaesclusione della deducibilità dei costi ai sensi dell’art. 109 TUIR, deveessere ricondotta inequivocabilmente ad un panorama probatorio più checonvincente, il cui onere resta in ogni caso consolidato in capo all’ufficio eda questi non assolto”.3.1. Il motivo è manifestamente infondato.In presenza di operazioni oggettivamente inesistenti (di un tal generedi operazioni discorrendo la sentenza impugnata nel riferire, in esordio,delle ragioni del recupero a termini dell’avviso di accertamento), comeaccertate dal giudice d’appello, i costi documentati dalle relative fatturesono indeducibili per coessenziale difetto di inerenza (ex plurimis Cass. n.8716 del 2025), a prescindere dalla conformità (solo) formale ai requisitiNumero registro generale 905/2025Numero sezionale 504/2026Numero di raccolta generale 7077/2026Data pubblicazione 24/03/2026previsti dagli artt. 109 TUIR 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997, a meno che ilcontribuente, su cui grava l’onere della prova contraria per i motivi giàevidenziati, dimostri l’effettività delle operazioni (ex plurimis Cass. n.20060 del 2022).4. In definitiva, il ricorso è da rigettarsi con le statuizioniconsequenziali ex artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, comma 3, cod. proc.civ. Pertanto, la contribuente deve essere condannata a rifondere le spesein ragione di complessivi euro 9.000 (di cui euro 6.000 a titolo di spesepropriamente dette ed euro 3.000 a titolo di maggiorazione ex art. 96,comma 3, cod. proc. civ.), oltre spese prenotate a debito. La medesimadeve essere altresì condannata a pagare la somma di euro 1.500 allaCassa delle ammende. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate lespese di lite, liquidate, complessivamente, in euro 9.000, oltre speseprenotate a debito.Condanna parte ricorrente a pagare la somma di euro 1.500 alla Cassadelle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 20 gennaio 2026.La PresidenteAngelina-Maria PerrinoP.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate lespese di lite, liquidate, complessivamente, in euro 9.000, oltre speseprenotate a debito.Condanna parte ricorrente a pagare la somma di euro 1.500 alla Cassadelle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 20 gennaio 2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]