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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 11083/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 064VPWU nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 064VPG6 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 064WOBBU nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 064YW4B nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PIACENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla causa di improcedibilità ex art. 34 d.

Igs. 274/2000. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di prarii4 ha dichiarato dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui all'art. 10-bis d.

Igs. 25 luglio 1998, n.286, e li ha condannati alla pena di euro 5.000,00 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza i suddetti propongono ricorso per cassazione, tramite il medesimo difensore, deducendo vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'istituto della tenuità del fatto ex art. 34 d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274.

Lamenta la difesa che il Giudice di pace di Piacenza, nonostante espressa richiesta avanzata, in via subordinata, in sede di conclusioni all'udienza del 19 maggio 2022, non ha applicato il suddetto istituto, senza fornire alcuna motivazione sul punto.

Il difensore insiste, quindi, per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale -presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli imputati, concludono per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'invocata causa di improcedibilità di cui sopra. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Il fatto di particolare tenuità, quanto ai reati di competenza del giudice di pace, è inquadrabile nella previsione dell'art. 34 d.

Igs. 28 agosto 2000 n. 274.

Si veda al riguardo Sez.

U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp ed altri, Rv. 271587, secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (in motivazione, la Corte ha precisato che il rapporto tra l'art.131-bis cod.pen. e l'art.34 d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa).

Nel caso in esame, pur avendo la difesa invocato l'applicazione del suddetto articolo in sede di conclusioni, il Giudice di pace di Piacenza non si è in alcun modo pronunciato al riguardo.

3. Tale assoluta carenza motivazionale impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 34 d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Piacenza, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 34 del d.

Igs. n. 274 del 2000 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Piacenza, in diversa persona fisica.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 064VPWU nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 064VPG6 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 064WOBBU nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 064YW4B nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PIACENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla causa di improcedibilità ex art. 34 d. Igs. 274/2000. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di prarii4 ha dichiarato dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui all'art. 10-bis d. Igs. 25 luglio 1998, n.286, e li ha condannati alla pena di euro 5.000,00 di ammenda. 2. Avverso detta sentenza i suddetti propongono ricorso per cassazione, tramite il medesimo difensore, deducendo vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'istituto della tenuità del fatto ex art. 34 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274. Lamenta la difesa che il Giudice di pace di Piacenza, nonostante espressa richiesta avanzata, in via subordinata, in sede di conclusioni all'udienza del 19 maggio 2022, non ha applicato il suddetto istituto, senza fornire alcuna motivazione sul punto. Il difensore insiste, quindi, per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale -presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli imputati, concludono per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'invocata causa di improcedibilità di cui sopra. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il fatto di particolare tenuità, quanto ai reati di competenza del giudice di pace, è inquadrabile nella previsione dell'art. 34 d. Igs. 28 agosto 2000 n. 274. Si veda al riguardo Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp ed altri, Rv. 271587, secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (in motivazione, la Corte ha precisato che il rapporto tra l'art.131-bis cod.pen. e l'art.34 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa). Nel caso in esame, pur avendo la difesa invocato l'applicazione del suddetto articolo in sede di conclusioni, il Giudice di pace di Piacenza non si è in alcun modo pronunciato al riguardo. 3. Tale assoluta carenza motivazionale impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 34 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Piacenza, in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 34 del d. Igs. n. 274 del 2000 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Piacenza, in diversa persona fisica. Così deciso
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