CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 37718/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e il decreto impugnato; letti i motivi del ricorso; considerato che il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di applicazione di misura alternativa alla detenzione, non accompagnata dalle deduzioni ed allegazioni previste, per il caso in cui la condanna in esecuzione attenga a reato c.d. ostativo, dall'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo riformato dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162; che Sicali rileva, con il ricorso, di avere ottenuto la disponibilità di una Onlus a consentirgli di svolgere attività di volontariato, ciò che, con ogni evidenza, non vale a soddisfare le condizioni cui la vigente normativa subordina l'ammissione a misura alternativa alla detenzione di soggetto in espiazione di pena irrogata per reato ostativo; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso