CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 02369/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ., [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli, il 9 luglio 2020, a seguito di annullamento con rinvio di altra precedente sentenza da parte della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, ha riformato nel trattamento sanzionatorio (sulla base della sentenza n. 40/2019 della Corte Costituzionale e riconoscendo fra l'altro al Corallo la continuazione con altri reati oggetto di sentenza della stessa Corte di merito in data 26 aprile 2018) la pronunzia di condanna emessa a suo carico in data 6 febbraio 2018 dal G.u.p. del Tribunale di Napoli, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per alcune ipotesi di reato p. e p. dall'art. 73, d.P.R. 309/1990 (capi A, B, C e D). Ne chiede l'annullamento lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per mancato riconoscimento del vincolo della continuazione rispetto ai reati oggetto di altra pronunzia della Corte d'appello di Napoli del 14 marzo 2018. 2. Il ricorso è inammissibile sia perché avente ad oggetto questione non precedentemente devoluta al giudizio d'impugnazione, sia per manifesta infondatezza, atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte partenopea, che appare corretto nell'esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Tale principio è stato nella specie rispettato nel percorso argomentativo della Corte di merito, che ha escluso la continuazione tra i delitti oggetto del presente giudizio (in tema di stupefacenti e non collegati ad ambienti camorristici) e quelli giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 14 marzo 2018 (estorsione aggravata dal metodo mafioso) per la loro evidente eterogeneità: la quale, sebbene non sia in sé necessariamente ostativa al riconoscimento della continuazione, è stata qui ampiamente valorizzata in relazione alla mancanza di elementi deponenti per la configurabilità del medesimo disegno criminoso, in termini argomentativi non sindacabili in questa sede. A i t 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]