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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20406/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dell'esame degli altri due, e il rinvio al Tribunale di Venezia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Venezia, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] - indagato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso nel periodo dal 17 dicembre 2017 al 12 gennaio 2018 - sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere disposta il 15/11/2021 dal G.i.p. del Tribunale di Venezia con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di Venezia.

2. Avverso tale ordinanza del Tribunale di Venezia, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame omesso di pronunciare sul primo motivo di riesame relativo all'inefficacia della misura cautelare per la nullità dell'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 cod. proc. pen., in quanto svolto dal G.i.p. del Tribunale di Venezia in aula virtuale Teams, con modalità non idonee ad assicurare il diritto dell'indagato di interloquire in forma riservata con il proprio difensore; nullità che era stata eccepita prima del compimento dell'interrogatorio.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. civ., violazione di legge e vizio di motivazione «in punto di gravi indizi di colpevolezza per la fattispecie di cui all'art. 73, co. 1 D.P.R. 309/90».

Il ricorrente rappresenta in proposito che: a) diversamente da quanto affermato dal Tribunale, secondo cui egli avrebbe avuto la disponibilità di «decine di dosi per volta», «gli unici riscontri numerici ricavabili dalle indagini sono nell'ordine di qualche grammo (!): 5 grammi in un'occasione [il 17 dicembre 20171 - senza che vi sia il minimo riscontro che siano stati appresi dallo [OSCURATO:PERSONA] - e 8 nell'altra [il 12 gennaio 2018]» (fatto, questo del 12 gennaio 2018, per il quale lo [OSCURATO:PERSONA] fu arrestato, processato con il rito direttissimo e condannato con sentenza divenuta poi irrevocabile); b) «[d]al 17.12.2017 al 10.01.2018 non si registra alcun tipo di attività tra [OSCURATO:PERSONA] [fornitore della sostanza stupefacente] e [OSCURATO:PERSONA]: nessuna intercettazione ambientale, nessuna intercettazione telefonica, nessun servizio di o.c.p.»; c) sempre in contrasto con quanto ritenuto dal Tribunale - secondo cui, «[OSCURATO:PERSONA], poco dopo la sua liberazione dopo l'arresto nella flagranza del 12.1.2018, ha ripreso l'attività illecita, come si inferisce in modo inequivoco da conversazioni ambientali del febbraio 2018» - «l'attività di indagine a carico di [OSCURATO:PERSONA] cessa definitivamente il 19 gennaio 2018 [...] Nel febbraio 2018 non vi è alcuna attività di indagine di alcun tipo che veda coinvolto lo [OSCURATO:PERSONA]»; d) «del presunto stupefacente asseritamente ricevuto dallo [OSCURATO:PERSONA] [il 17 dicembre 2017] non si è potuto, ovviamente, procedere a nessuna analisi del principio attivo», atteso che lo stesso non fu sequestrato; e) le modalità della fornitura dello stupefacente evidenziavano «il carattere estremamente rudimentale e tutt'altro che strutturato della presunta cessione: una volta [il 17 dicembre 2017] la sostanza veniva lasciata su di una panchina in una via di Mestre (VE) - senza esservi riscontro, si ribadisce, che lo [OSCURATO:PERSONA] se ne sia poi impossessato - un'altra nel parcheggio del "Venexian" in Mirano (VE) per terra tra le auto sotto un cartone - appresa poi da [OSCURATO:PERSONA] e sequestrata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]».

Da ciò la contraddittorietà e illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, «non essendoci indizi in tal senso e quando, al più, sarebbe stata necessaria una riqualificazione della fattispecie al massimo nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 del medesimo articolo».

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione «in punto di esigenze cautelari poste a base della misura così come sostituita».

Premesso che il Tribunale del riesame ha ritenuto le esigenze cautelari di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 274 cod. proc. pen. sull'assunto che, come si evinceva da conversazioni ambientali del febbraio 2018, lo [OSCURATO:PERSONA], anche dopo il suo arresto del 12 gennaio 2018 e ancorché sotto processo, aveva ripreso l'attività di traffico illecito di stupefacenti, riprogrammando l'attività di spaccio, il ricorrente rappresenta che: a) dopo l'arresto del 12 gennaio 2018, lo [OSCURATO:PERSONA], rimesso in libertà, incontrava una sola volta, il 19 gennaio 2018, il [OSCURATO:PERSONA] il quale, come risulta dall'intercettazione ambientale di tale giorno, decise di arrestare per qualche settimana i contatti con lo [OSCURATO:PERSONA], in quanto «attenzionato" dalle forze dell'ordine, mentre, dopo tale intercettazione, «non si registrano altri atti di indagine (intercettazioni telefoniche, ambientali, servizi di o.c.p. ecc.) aventi ad oggetto la persona di [OSCURATO:PERSONA]», in particolare, intercettazioni ambientali del febbraio 2018 né alcun altro indizio della ripresa dell'attività illecita dopo l'arresto del 12 gennaio 2018; b) il pericolo di commissione di reati della stessa specie non può fondarsi, a distanza di quattro anni dai fatti, su un mero proposito di riprendere l'attività di spaccio, «stroncato» dal [OSCURATO:PERSONA], mentre lo [OSCURATO:PERSONA] «ha dato ampia dimostrazione con i fatti di non aver proseguito nell'attività di spaccio nei successivi quattro anni dal suo arresto occorso nel lontano 12.01.2018 e ciò è rinvenibile pacificamente in atti», con riguardo anche all'attività lavorativa intrapresa; c) la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di Venezia è totalmente inidonea a soddisfare le esigenze cautelari ritenute dal Tribunale, atteso che l'attività di spaccio contestata allo [OSCURATO:PERSONA] aveva luogo proprio nei contesto territoriale veneziano (a Mestre, che rientra nel Comune di Venezia). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è inammissibile.

Nel procedimento di riesame non è infatti deducibile, né è rilevabile d'ufficio, la questione inerente all'inefficacia della misura coercitiva per asserita mancanza, tardività o comunque invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., a nulla rilevando che essa sia proposta unitamente ad altre questioni inerenti a vizi genetici del provvedimento impugnato, sicché la stessa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen. (Sez. 2, n.33775 del 04/05/2016, Bianco, Rv. 267551-01; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266294-01; Sez. 2, n. 4817 del 23/10/2012, Russo, Rv. 254447-01).

In vero, la questione inerente all'inefficacia della misura coercitiva per la mancanza o l'invalidità dell'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen. (che costituisce un atto successivo all'adozione del provvedimento cautelare) risulta estranea all'ambito del riesame, dovendo, invece, formare, per espressa previsione di legge, oggetto di istanza al giudice del procedimento principale, il cui provvedimento, pronunciato ai sensi degli artt. 302 e 306 cod. proc. pen. (che sistematicamente precedono l'art. 309 cod. proc. pen. - dal cui ambito, pertanto, esulano - ed esplicitamente attribuiscono proprio al giudice del procedimento principale una specifica competenza ad hoc), è soggetto all'appello previsto dall'art. 310 cod. proc. pen., con possibilità di successivo ricorso per cassazione contro la decisione emessa a norma di tale articolo.

2. Prima di esaminare il secondo e il terzo motivo, è opportuno rammentare alcuni principi affermati dalla Corte di cassazione relativamente ai compiti spettanti alla Corte quando sia investita di ricorsi contro le decisioni emesse dal tribunale del riesame a norma dell'art. 309 cod. proc. pen.

A tale proposito, si deve anzitutto ricordare che le Sezioni Unite della Corte hanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez.

U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828- 01).

Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e al quale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recenti di questa Corte (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460- 01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01).

Da ciò consegue che «[I]'insussistenza dei gravi indizi dì colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)» (tra le altre: Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01).

3. Il primo motivo è fondato, nei termini che seguono.

In primo luogo, il Tribunale del riesame, anche richiamando l'ordinanza applicativa della misura, ha dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dello [OSCURATO:PERSONA] con riguardo a un traffico illecito di sostanze stupefacenti, sulla scorta di quanto risultava dalle intercettazioni ambientali (in particolare quella, riportata, del 15 dicembre 2017), dalle quali emergeva il raggiungimento dell'accordo tra tale [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] per la fornitura, da parte del primo a quest'ultimo, della sostanza stupefacente per il giorno 17 dicembre 2017.

L'esistenza di un accordo di fornitura tra il [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] veniva confermata anche dalla conversazione tra i due intercettata il 12 gennaio 2018, anch'essa riportata, che porterà, quello stesso giorno, all'arresto dello [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione del Tribunale del riesame appare, tuttavia, carente, là dove esclude che le condotte contestate allo [OSCURATO:PERSONA] potessero considerarsi di lieve entità.

A tale proposito, il Tribunale di Venezia ha motivato che «[i]l quantitativo sequestrato indica la disponibilità di decine di dosi per volta, dunque allo stato non pare possibile ricondurre i fatti ad ipotesi lieve ex art. 73 comma 5 dpr 309/90».

Si tratta di una motivazione non adeguata.

In primo luogo, dal contenuto delle intercettazioni relative al periodo in contestazione (dal 17 dicembre 2017 al 12 gennaio 2018; capo 37 dell'incolpazione) riportato nell'ordinanza impugnata - che, sul punto, trascrive l'ordinanza genetica del G.i.p. - non risulta il quantitativo di sostanza stupefacente che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto fornire allo [OSCURATO:PERSONA].

Il solo dato quantitativo che emerge da dette intercettazioni - in particolare da quella, tra il [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA], del 12 gennaio 2018 - è quello di 8 grammi; quantitativo successivamente sequestrato allo [OSCURATO:PERSONA] che, per tale episodio, fu tratto in arresto, processato con giudizio direttissimo e condannato con sentenza divenuta poi definitiva.

Dall'ordinanza impugnata non emergono dunque elementi per fare ritenere che lo [OSCURATO:PERSONA], nel periodo fino al 12 gennaio 2018, disponesse, come affermato dal Tribunale di Venezia, di «decine di dosi per volta».

Inoltre, ai fini dell'accertamento del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) (Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562-01).

Una valutazione che, nella specie, non è stata effettuata.

La motivazione della gravità del quadro indiziario del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, deve, pertanto, ritenersi carente.

4. Il terzo motivo è fondato.

Il Tribunale del riesame ha motivato che le ragioni che lo hanno indotto ad affermare l'esistenza delle esigenze cautelari di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 274 cod. proc. pen. sono costituite dal fatto che «[l]a pervicacia dimostrata nel tornare a delinquere pur dopo precedente arresto [del 12 gennaio 2018] ed ancorché sotto processo è indicativ[a] del sussistere del pericolo di agiti recidivanti».

Detta pervicacia sarebbe risultata dalla circostanza che, dopo l'arresto e la successiva messa in libertà, lo [OSCURATO:PERSONA] «ha ripreso l'attività illecita, come si inferisce in modo inequivoco da conversazioni ambientali del febbraio 2018».

Tale riferimento a «conversazioni ambientali del febbraio 2018» - unico elemento dal quale si trarrebbe la ripresa del traffico illecito da parte dello [OSCURATO:PERSONA] dopo il suo arresto - è pressoché del tutto generico, atteso che il Tribunale di Venezia omette completamente di specificare sia di quali intercettazioni si tratti sia da quali elementi delle stesse fosse possibile «inferi[re] in modo inequivoco» la suddetta ripresa del traffico illecito.

Tali specificazioni erano, del resto, tanto più necessarie atteso che, trattandosi di condotte assai risalenti nel tempo (tra la commissione del reato e il provvedimento coercitivo erano decorsi quasi quattro anni), la sussistenza delle esigenze cautelari doveva essere desunta da specifici elementi di fatto, idonei a dimostrarne l'attualità.

Da ciò la sussistenza del denunciato vizio di motivazione.

5. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al Tribunale di Venezia per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dell'esame degli altri due, e il rinvio al Tribunale di Venezia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Venezia, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] - indagato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso nel periodo dal 17 dicembre 2017 al 12 gennaio 2018 - sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere disposta il 15/11/2021 dal G.i.p. del Tribunale di Venezia con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di Venezia. 2. Avverso tale ordinanza del Tribunale di Venezia, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame omesso di pronunciare sul primo motivo di riesame relativo all'inefficacia della misura cautelare per la nullità dell'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 cod. proc. pen., in quanto svolto dal G.i.p. del Tribunale di Venezia in aula virtuale Teams, con modalità non idonee ad assicurare il diritto dell'indagato di interloquire in forma riservata con il proprio difensore; nullità che era stata eccepita prima del compimento dell'interrogatorio. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. civ., violazione di legge e vizio di motivazione «in punto di gravi indizi di colpevolezza per la fattispecie di cui all'art. 73, co. 1 D.P.R. 309/90». Il ricorrente rappresenta in proposito che: a) diversamente da quanto affermato dal Tribunale, secondo cui egli avrebbe avuto la disponibilità di «decine di dosi per volta», «gli unici riscontri numerici ricavabili dalle indagini sono nell'ordine di qualche grammo (!): 5 grammi in un'occasione [il 17 dicembre 20171 - senza che vi sia il minimo riscontro che siano stati appresi dallo [OSCURATO:PERSONA] - e 8 nell'altra [il 12 gennaio 2018]» (fatto, questo del 12 gennaio 2018, per il quale lo [OSCURATO:PERSONA] fu arrestato, processato con il rito direttissimo e condannato con sentenza divenuta poi irrevocabile); b) «[d]al 17.12.2017 al 10.01.2018 non si registra alcun tipo di attività tra [OSCURATO:PERSONA] [fornitore della sostanza stupefacente] e [OSCURATO:PERSONA]: nessuna intercettazione ambientale, nessuna intercettazione telefonica, nessun servizio di o.c.p.»; c) sempre in contrasto con quanto ritenuto dal Tribunale - secondo cui, «[OSCURATO:PERSONA], poco dopo la sua liberazione dopo l'arresto nella flagranza del 12.1.2018, ha ripreso l'attività illecita, come si inferisce in modo inequivoco da conversazioni ambientali del febbraio 2018» - «l'attività di indagine a carico di [OSCURATO:PERSONA] cessa definitivamente il 19 gennaio 2018 [...] Nel febbraio 2018 non vi è alcuna attività di indagine di alcun tipo che veda coinvolto lo [OSCURATO:PERSONA]»; d) «del presunto stupefacente asseritamente ricevuto dallo [OSCURATO:PERSONA] [il 17 dicembre 2017] non si è potuto, ovviamente, procedere a nessuna analisi del principio attivo», atteso che lo stesso non fu sequestrato; e) le modalità della fornitura dello stupefacente evidenziavano «il carattere estremamente rudimentale e tutt'altro che strutturato della presunta cessione: una volta [il 17 dicembre 2017] la sostanza veniva lasciata su di una panchina in una via di Mestre (VE) - senza esservi riscontro, si ribadisce, che lo [OSCURATO:PERSONA] se ne sia poi impossessato - un'altra nel parcheggio del "Venexian" in Mirano (VE) per terra tra le auto sotto un cartone - appresa poi da [OSCURATO:PERSONA] e sequestrata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]». Da ciò la contraddittorietà e illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, «non essendoci indizi in tal senso e quando, al più, sarebbe stata necessaria una riqualificazione della fattispecie al massimo nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 del medesimo articolo». 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione «in punto di esigenze cautelari poste a base della misura così come sostituita». Premesso che il Tribunale del riesame ha ritenuto le esigenze cautelari di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 274 cod. proc. pen. sull'assunto che, come si evinceva da conversazioni ambientali del febbraio 2018, lo [OSCURATO:PERSONA], anche dopo il suo arresto del 12 gennaio 2018 e ancorché sotto processo, aveva ripreso l'attività di traffico illecito di stupefacenti, riprogrammando l'attività di spaccio, il ricorrente rappresenta che: a) dopo l'arresto del 12 gennaio 2018, lo [OSCURATO:PERSONA], rimesso in libertà, incontrava una sola volta, il 19 gennaio 2018, il [OSCURATO:PERSONA] il quale, come risulta dall'intercettazione ambientale di tale giorno, decise di arrestare per qualche settimana i contatti con lo [OSCURATO:PERSONA], in quanto «attenzionato" dalle forze dell'ordine, mentre, dopo tale intercettazione, «non si registrano altri atti di indagine (intercettazioni telefoniche, ambientali, servizi di o.c.p. ecc.) aventi ad oggetto la persona di [OSCURATO:PERSONA]», in particolare, intercettazioni ambientali del febbraio 2018 né alcun altro indizio della ripresa dell'attività illecita dopo l'arresto del 12 gennaio 2018; b) il pericolo di commissione di reati della stessa specie non può fondarsi, a distanza di quattro anni dai fatti, su un mero proposito di riprendere l'attività di spaccio, «stroncato» dal [OSCURATO:PERSONA], mentre lo [OSCURATO:PERSONA] «ha dato ampia dimostrazione con i fatti di non aver proseguito nell'attività di spaccio nei successivi quattro anni dal suo arresto occorso nel lontano 12.01.2018 e ciò è rinvenibile pacificamente in atti», con riguardo anche all'attività lavorativa intrapresa; c) la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di Venezia è totalmente inidonea a soddisfare le esigenze cautelari ritenute dal Tribunale, atteso che l'attività di spaccio contestata allo [OSCURATO:PERSONA] aveva luogo proprio nei contesto territoriale veneziano (a Mestre, che rientra nel Comune di Venezia). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile. Nel procedimento di riesame non è infatti deducibile, né è rilevabile d'ufficio, la questione inerente all'inefficacia della misura coercitiva per asserita mancanza, tardività o comunque invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., a nulla rilevando che essa sia proposta unitamente ad altre questioni inerenti a vizi genetici del provvedimento impugnato, sicché la stessa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen. (Sez. 2, n.33775 del 04/05/2016, Bianco, Rv. 267551-01; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266294-01; Sez. 2, n. 4817 del 23/10/2012, Russo, Rv. 254447-01). In vero, la questione inerente all'inefficacia della misura coercitiva per la mancanza o l'invalidità dell'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen. (che costituisce un atto successivo all'adozione del provvedimento cautelare) risulta estranea all'ambito del riesame, dovendo, invece, formare, per espressa previsione di legge, oggetto di istanza al giudice del procedimento principale, il cui provvedimento, pronunciato ai sensi degli artt. 302 e 306 cod. proc. pen. (che sistematicamente precedono l'art. 309 cod. proc. pen. - dal cui ambito, pertanto, esulano - ed esplicitamente attribuiscono proprio al giudice del procedimento principale una specifica competenza ad hoc), è soggetto all'appello previsto dall'art. 310 cod. proc. pen., con possibilità di successivo ricorso per cassazione contro la decisione emessa a norma di tale articolo. 2. Prima di esaminare il secondo e il terzo motivo, è opportuno rammentare alcuni principi affermati dalla Corte di cassazione relativamente ai compiti spettanti alla Corte quando sia investita di ricorsi contro le decisioni emesse dal tribunale del riesame a norma dell'art. 309 cod. proc. pen. A tale proposito, si deve anzitutto ricordare che le Sezioni Unite della Corte hanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828- 01). Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e al quale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recenti di questa Corte (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460- 01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01). Da ciò consegue che «[I]'insussistenza dei gravi indizi dì colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)» (tra le altre: Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). 3. Il primo motivo è fondato, nei termini che seguono. In primo luogo, il Tribunale del riesame, anche richiamando l'ordinanza applicativa della misura, ha dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dello [OSCURATO:PERSONA] con riguardo a un traffico illecito di sostanze stupefacenti, sulla scorta di quanto risultava dalle intercettazioni ambientali (in particolare quella, riportata, del 15 dicembre 2017), dalle quali emergeva il raggiungimento dell'accordo tra tale [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] per la fornitura, da parte del primo a quest'ultimo, della sostanza stupefacente per il giorno 17 dicembre 2017. L'esistenza di un accordo di fornitura tra il [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] veniva confermata anche dalla conversazione tra i due intercettata il 12 gennaio 2018, anch'essa riportata, che porterà, quello stesso giorno, all'arresto dello [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione del Tribunale del riesame appare, tuttavia, carente, là dove esclude che le condotte contestate allo [OSCURATO:PERSONA] potessero considerarsi di lieve entità. A tale proposito, il Tribunale di Venezia ha motivato che «[i]l quantitativo sequestrato indica la disponibilità di decine di dosi per volta, dunque allo stato non pare possibile ricondurre i fatti ad ipotesi lieve ex art. 73 comma 5 dpr 309/90». Si tratta di una motivazione non adeguata. In primo luogo, dal contenuto delle intercettazioni relative al periodo in contestazione (dal 17 dicembre 2017 al 12 gennaio 2018; capo 37 dell'incolpazione) riportato nell'ordinanza impugnata - che, sul punto, trascrive l'ordinanza genetica del G.i.p. - non risulta il quantitativo di sostanza stupefacente che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto fornire allo [OSCURATO:PERSONA]. Il solo dato quantitativo che emerge da dette intercettazioni - in particolare da quella, tra il [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA], del 12 gennaio 2018 - è quello di 8 grammi; quantitativo successivamente sequestrato allo [OSCURATO:PERSONA] che, per tale episodio, fu tratto in arresto, processato con giudizio direttissimo e condannato con sentenza divenuta poi definitiva. Dall'ordinanza impugnata non emergono dunque elementi per fare ritenere che lo [OSCURATO:PERSONA], nel periodo fino al 12 gennaio 2018, disponesse, come affermato dal Tribunale di Venezia, di «decine di dosi per volta». Inoltre, ai fini dell'accertamento del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) (Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562-01). Una valutazione che, nella specie, non è stata effettuata. La motivazione della gravità del quadro indiziario del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, deve, pertanto, ritenersi carente. 4. Il terzo motivo è fondato. Il Tribunale del riesame ha motivato che le ragioni che lo hanno indotto ad affermare l'esistenza delle esigenze cautelari di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 274 cod. proc. pen. sono costituite dal fatto che «[l]a pervicacia dimostrata nel tornare a delinquere pur dopo precedente arresto [del 12 gennaio 2018] ed ancorché sotto processo è indicativ[a] del sussistere del pericolo di agiti recidivanti». Detta pervicacia sarebbe risultata dalla circostanza che, dopo l'arresto e la successiva messa in libertà, lo [OSCURATO:PERSONA] «ha ripreso l'attività illecita, come si inferisce in modo inequivoco da conversazioni ambientali del febbraio 2018». Tale riferimento a «conversazioni ambientali del febbraio 2018» - unico elemento dal quale si trarrebbe la ripresa del traffico illecito da parte dello [OSCURATO:PERSONA] dopo il suo arresto - è pressoché del tutto generico, atteso che il Tribunale di Venezia omette completamente di specificare sia di quali intercettazioni si tratti sia da quali elementi delle stesse fosse possibile «inferi[re] in modo inequivoco» la suddetta ripresa del traffico illecito. Tali specificazioni erano, del resto, tanto più necessarie atteso che, trattandosi di condotte assai risalenti nel tempo (tra la commissione del reato e il provvedimento coercitivo erano decorsi quasi quattro anni), la sussistenza delle esigenze cautelari doveva essere desunta da specifici elementi di fatto, idonei a dimostrarne l'attualità. Da ciò la sussistenza del denunciato vizio di motivazione. 5. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al Tribunale di Venezia per un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata
Sentenza Cassazione n. 20406/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris