CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 1970
Cassazione n. 49052/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/04/1970 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 26672/22 D'Ascenzo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (cfr. pag. 1); Ritenuto inoltre che, quanto alla ulteriore doglianza relativa alla negata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., si tratta di mera enunciazione di principi di diritto in alcun modo coniugati a specifiche indicazioni circa i fatti in addebito; Ritenuto infine, quanto al terzo motivo di ricorso, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa i motivi che non consentono un trattamento più favorevole sotto il profilo sanzionatorio (pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis