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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 febbraio 1995

Cassazione n. 29608/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/02/1995avverso la sentenza del 18/04/2025 del [OSCURATO:PERSONA] diBergamoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore FRANCESCACERONI che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] generale della Corte di appello di Brescia ha propostoricorso avverso la sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc.pen., resa il 18/04/2025, all’esito di giudizio abbreviato, dal [OSCURATO:PERSONA] dell’udienzapreliminare del Tribunale di Bergamo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reatodi cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, commi 4 e 5, 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

In specie, l’imputato è accusato di avere illecitamente detenuto, all’internodella [OSCURATO:PERSONA] ove si trovava ristretto, due involucri di sostanzastupefacente del tipo hashish, del peso complessivo di grammi 0,22 e di avereceduto al detenuto [OSCURATO:PERSONA] una dose della medesima sostanza del peso digrammi 0,06, a fronte di un corrispettivo consistente in alcuni pacchetti di sigarette.1.1. [OSCURATO:PERSONA] ha assolto l’imputato sul rilievo che il quadro istruttorio acquisitodifettava di «qualsivoglia documentazione attestante analisi chimico tossicologicheesperite sulle sostanze sottoposte a sequestro», di tal che non risultava in alcunmodo dimostrata la natura stupefacente della sostanza.2.

Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deduce inosservanza dell’art.441, comma 5, cod. proc. pen., il quale espressamente prevede che il giudice,quando ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, possa assumere, anched’ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione.

Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA],nonostante le accertate detenzione e cessione, da parte dell’imputato, di sostanzapiù che verosimilmente stupefacente, ha omesso di disporre gli accertamentichimico-tossicologici sulla stessa.3.

Il Procuratore generale presso questa Suprema Corte ha chiesto, in accoglimentodel ricorso, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.4.

Il 19 marzo 2026, è pervenuta memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen.,a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiede che il ricorso venga dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.2.

Anche il giudizio a prova contratta conserva la sua primaria funzione diassicurare il pieno esercizio della giurisdizione, giungendo all'accertamento dellaverità storica e alla verifica degli elementi idonei ad assicurare un giudizio dicolpevolezza o meno dell'imputato.

In tale prospettiva, l'intervento del giudice ècondizionato dalla necessità di acquisire un atto ai fini della decisione, nondiversamente da quanto nell'ambito del giudizio dibattimentale è previsto dall'art.507 cod. proc. pen. che consente al giudice di disporre l'assunzione di mezzi diprova, in quanto ciò risulti assolutamente necessario (si rinvia a Sez. 6, n. 2164 del12/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274845.

Il tema dell'esercizio deipoteri di ufficio da parte del giudice ai fini dell'ammissione delle prove risulta esserestato affrontato da due pronunce delle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA].

U, n. 11227 del06/11/1992, Martin, Rv. 191607, il potere del giudice di disporre anche di ufficiol'assunzione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. sussisteanche nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna acquisizione di prove.

Inseguito, detto principio veniva ribadito anche da Sez.

U, n. 41281 del 17/10/2006,Rv. 234907, secondo cui il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficiol'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anchecon riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hannorichiesto).Va del resto rimarcato come siffatto intervento integrativo del giudice ai sensidell'art. 507 cod. proc. pen. sia stato ritenuto dalla Corte costituzionale coerentecon il quadro dei valori che presiedono al giudizio (Corte cost. sent. n. 73 del 26febbraio 2010, che ha suffragato le linee portanti della più remota Corte cost., sent.n. 111 del 26 marzo 1993).

Proprio la Corte costituzionale ha avuto modo di rilevareche il giudice non dispone della possibilità di espletare indagini, con percorsiautonomi di valenza esplorativa, ma deve fondarsi su spunti correlati ai temi oggettodi verifica e al quadro probatorio acquisito all'esito del contraddittorio, principiocertamente valorizzabile anche nel caso del giudizio abbreviato, in cui il giudicevaluta gli atti contenuti nel fascicolo rispetto ai quali le parti non dispongono deldiritto alla prova, pur conservando una facoltà di sollecitazione, correlata al poteredi intervento integrativo del giudice, che nel compiere la verifica demandatagli benpuò individuare lacune che devono essere colmate sulla base di elementi correlatiai temi del processo e alle prove acquisite.Né può ritenersi che l'attribuzione di un siffatto onere al giudice del ritoabbreviato possa snaturare il rito allo stato degli atti, obbligando ad unageneralizzata acquisizione probatoria; sul punto va richiamato infattiquell'orientamento secondo cui in tema di giudizio abbreviato, l'integrazioneprobatoria disposta dal giudice ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., puòriguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato,dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinatal'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli attiformato dalle parti; ed in motivazione si è precisato che la scelta unilaterale del ritoalternativo da parte dell'imputato non può fondare alcuna aspettativa circa unpreteso diritto ad essere giudicati sulla sola base degli atti disponibili al momentodell'ordinanza di ammissione del rito, essendo rimesso al giudice di valutarel'eventuale incompletezza delle indagini e la conseguente impossibilità di decidereallo stato degli atti, disponendo la necessaria integrazione istruttoria (Sez. 6, n.17360 del 13/04/2021, Prevete, Rv. 280968).

Nel caso di specie, non si incorre neldivieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti(Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021, cit.), perché, nella stessa sentenza impugnata sidà atto dello scambio, della condotta dell’imputato e del destinatario della sostanzache la occultava nel calzino e forniva un corrispettivo (i pacchetti di sigarette).

Insostanza, l’accertamento della natura di una sostanza scambiata con le anzidettemodalità non costituiva un percorso di verifica autonomo e di tipo esplorativodisgiunto dal tema primario, cosicché l'integrazione avrebbe dovuto reputarsi deltutto legittima (anche, Sez. 6, n. 41684 del 09/10/2025, Chessa, Rv. 289052: “Intema di giudizio abbreviato, il potere del giudice di disporre l'integrazioneprobatoria, ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., è condizionato dalla necessità diacquisire, ai fini decisori, gli elementi di cui è ordinata l'assunzione e dal divieto diesplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti”).3.

Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio,per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Brescia.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte diappello di Brescia.Così deciso in data 8 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/02/1995avverso la sentenza del 18/04/2025 del [OSCURATO:PERSONA] diBergamoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore FRANCESCACERONI che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] generale della Corte di appello di Brescia ha propostoricorso avverso la sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc.pen., resa il 18/04/2025, all’esito di giudizio abbreviato, dal [OSCURATO:PERSONA] dell’udienzapreliminare del Tribunale di Bergamo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reatodi cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, commi 4 e 5, 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. In specie, l’imputato è accusato di avere illecitamente detenuto, all’internodella [OSCURATO:PERSONA] ove si trovava ristretto, due involucri di sostanzastupefacente del tipo hashish, del peso complessivo di grammi 0,22 e di avereceduto al detenuto [OSCURATO:PERSONA] una dose della medesima sostanza del peso digrammi 0,06, a fronte di un corrispettivo consistente in alcuni pacchetti di sigarette.1.1. [OSCURATO:PERSONA] ha assolto l’imputato sul rilievo che il quadro istruttorio acquisitodifettava di «qualsivoglia documentazione attestante analisi chimico tossicologicheesperite sulle sostanze sottoposte a sequestro», di tal che non risultava in alcunmodo dimostrata la natura stupefacente della sostanza.2. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deduce inosservanza dell’art.441, comma 5, cod. proc. pen., il quale espressamente prevede che il giudice,quando ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, possa assumere, anched’ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA],nonostante le accertate detenzione e cessione, da parte dell’imputato, di sostanzapiù che verosimilmente stupefacente, ha omesso di disporre gli accertamentichimico-tossicologici sulla stessa.3. Il Procuratore generale presso questa Suprema Corte ha chiesto, in accoglimentodel ricorso, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.4. Il 19 marzo 2026, è pervenuta memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen.,a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiede che il ricorso venga dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.2. Anche il giudizio a prova contratta conserva la sua primaria funzione diassicurare il pieno esercizio della giurisdizione, giungendo all'accertamento dellaverità storica e alla verifica degli elementi idonei ad assicurare un giudizio dicolpevolezza o meno dell'imputato. In tale prospettiva, l'intervento del giudice ècondizionato dalla necessità di acquisire un atto ai fini della decisione, nondiversamente da quanto nell'ambito del giudizio dibattimentale è previsto dall'art.507 cod. proc. pen. che consente al giudice di disporre l'assunzione di mezzi diprova, in quanto ciò risulti assolutamente necessario (si rinvia a Sez. 6, n. 2164 del12/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274845. Il tema dell'esercizio deipoteri di ufficio da parte del giudice ai fini dell'ammissione delle prove risulta esserestato affrontato da due pronunce delle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 11227 del06/11/1992, Martin, Rv. 191607, il potere del giudice di disporre anche di ufficiol'assunzione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. sussisteanche nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna acquisizione di prove. Inseguito, detto principio veniva ribadito anche da Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006,Rv. 234907, secondo cui il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficiol'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anchecon riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hannorichiesto).Va del resto rimarcato come siffatto intervento integrativo del giudice ai sensidell'art. 507 cod. proc. pen. sia stato ritenuto dalla Corte costituzionale coerentecon il quadro dei valori che presiedono al giudizio (Corte cost. sent. n. 73 del 26febbraio 2010, che ha suffragato le linee portanti della più remota Corte cost., sent.n. 111 del 26 marzo 1993). Proprio la Corte costituzionale ha avuto modo di rilevareche il giudice non dispone della possibilità di espletare indagini, con percorsiautonomi di valenza esplorativa, ma deve fondarsi su spunti correlati ai temi oggettodi verifica e al quadro probatorio acquisito all'esito del contraddittorio, principiocertamente valorizzabile anche nel caso del giudizio abbreviato, in cui il giudicevaluta gli atti contenuti nel fascicolo rispetto ai quali le parti non dispongono deldiritto alla prova, pur conservando una facoltà di sollecitazione, correlata al poteredi intervento integrativo del giudice, che nel compiere la verifica demandatagli benpuò individuare lacune che devono essere colmate sulla base di elementi correlatiai temi del processo e alle prove acquisite.Né può ritenersi che l'attribuzione di un siffatto onere al giudice del ritoabbreviato possa snaturare il rito allo stato degli atti, obbligando ad unageneralizzata acquisizione probatoria; sul punto va richiamato infattiquell'orientamento secondo cui in tema di giudizio abbreviato, l'integrazioneprobatoria disposta dal giudice ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., puòriguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato,dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinatal'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli attiformato dalle parti; ed in motivazione si è precisato che la scelta unilaterale del ritoalternativo da parte dell'imputato non può fondare alcuna aspettativa circa unpreteso diritto ad essere giudicati sulla sola base degli atti disponibili al momentodell'ordinanza di ammissione del rito, essendo rimesso al giudice di valutarel'eventuale incompletezza delle indagini e la conseguente impossibilità di decidereallo stato degli atti, disponendo la necessaria integrazione istruttoria (Sez. 6, n.17360 del 13/04/2021, Prevete, Rv. 280968). Nel caso di specie, non si incorre neldivieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti(Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021, cit.), perché, nella stessa sentenza impugnata sidà atto dello scambio, della condotta dell’imputato e del destinatario della sostanzache la occultava nel calzino e forniva un corrispettivo (i pacchetti di sigarette). Insostanza, l’accertamento della natura di una sostanza scambiata con le anzidettemodalità non costituiva un percorso di verifica autonomo e di tipo esplorativodisgiunto dal tema primario, cosicché l'integrazione avrebbe dovuto reputarsi deltutto legittima (anche, Sez. 6, n. 41684 del 09/10/2025, Chessa, Rv. 289052: “Intema di giudizio abbreviato, il potere del giudice di disporre l'integrazioneprobatoria, ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., è condizionato dalla necessità diacquisire, ai fini decisori, gli elementi di cui è ordinata l'assunzione e dal divieto diesplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti”).3. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio,per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Brescia. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte diappello di Brescia.Così deciso in data 8 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
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