Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30735/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DANE' ALESSANDRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti; ii provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gensi riporta alla requisitoria già depositata e conclude per il rigetto di tutti i ricorsi udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'inammissibilità dei ricorsi e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] nel corso della sua arringa chiede il deposito della proposta scrittura privata di accordo transattivo tra Ass.della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; insiste per l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravarne e chiede raccoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] illustra alla Corte i motivi trattati nell'impugnazione e ne chiede raccoglimento.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28 febbraio 2022, la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la pronuncia emessa in primo grado dal Tribunale in data 7 luglio 2021, nei confronti, tra gli altri, dì [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], segnatamente: - rideterminando la pena iinflitta agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti (artt. 110, 610 e 339, comma 2, cod. pen. capo A) in mesi tre dì reclusione (concesse le attenuanti generiche) e riducendo l'importo del risarcimento dei danni liquidato in favore delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA], ad euro 1.500,00 e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad euro 5.000,00 ciascuno; escludendo nei confronti dei medesimi imputati la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di tali importi; - escludendo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 635, comma 1 e comma 2„ n. 1, c.p., così qualificata l'originaria imputazione, capo B - la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento dell'importo liquidato a favore della [OSCURATO:PERSONA]; - rideterminando la pena inflitta agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo sussistente la diminuente di cui all'art. 116 cod. pen. e concesse agli stessi le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, in mesi due di reclusione in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti (artt. 81, 110, 582 e 585, comma 1, cod. pen. capo F), ed escludendo per i medesimi la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento degli importi stabiliti per il risarcimento dei danni; - rideterminando la pena inflitta all'imputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui artt. 110, 582 e 585, comma 1, cod, pen. capo F, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante contestata, in mesi otto di reclusione ed escludendo per la medesima la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento degli importi stabiliti per il risarcimento dei danni.

Ha confermato nel resto, ivi comprese le statuizioni relative a [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna propongono ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiduca, tutti i suindicati imputati. 3.Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolano le proprie censure in tre motivi.

3.1. Con il primo motivo si deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 110, 112, 635, comma 1 e 2 n. 1, cod. pen., ronché la manifesta illogicità del provvedimento impugnato relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Anzitutto, nel caso di specie si è ritenuta erroneamente integrata la fattispecie del delitto di danneggiamento da parte dell'imputato, mancando del tutto l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice.

Invero, nel provvedimento impugnato la Corte territoriale non ha spiegato in che modo la condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] sia stata contraddistinta dalla coscienza e dalla volontà di distruggere ovvero deteriorare la cosa mobile altrui, posto che la medesima condotta era stata posta in essere da altrettanti numerosi soggetti partecipanti alla medesima azione, i guaii però non sono stati neppure sottoposti ad indagine, poiché le loro azioni sono state trattate alla stregua di lecita manifestazione di mero dissenso.

In sostanza, la Corte di appello è incorsa nell'errore dì ritenere l'evento - nella specie, il lunotto dell'automobile danneggiato - elemento sufficiente ad affermare la penale responsabilità dell'imputato laddove si trattava di saggiare la volontà di cagionare un danneggiamento nell'ambito di un contesto concorsuale.

D'altro canto, la Corte territoriale non ha individuato gli elementi atti a sostenere che l'imputato abbia assunto un ruolo di concorrente nel reato di danneggiamento, limitandosi piuttosto ad affermare come il concorso del [OSCURATO:PERSONA] sia evidente, senza fornire una logica ricostruzione degli accadimenti.

3.2. Con il secondo motivo si contesta l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., in relazione all'imputato [OSCURATO:PERSONA], La motivazione del provvedimento impugnato si mostra carente relativamente alla determinazione dei trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato [OSCURATO:PERSONA], non essendosi specificato a guaii parametri si sia fatto riferimento nell'irrogazione della pena e per quali ragioni tali parametri abbiano determinato un aumento di pena molto superiore rispetto al minimo edittale.

3.3. Con il terzo motivo si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 610 cod. pen., con riguardo alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sussistente il delitto di violenza privata contestato all'imputato, non potendosi ravvisare l'elemento oggettivo tipico consistente nella violenza o minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una determinata cosa.

Nel caso di specie, la condotta consistente nel mero parare le mani su un lato dì un'autovettura di grossa cilindrata non integra l'elemento oggettivo tipico della fattispecie contestata, non possedendo i caratteri della violenza o minaccia che la norma richiede.

4. Avverso il medesimo provvedimento della Corte di appello di Bologna propongono ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico e articolato motivo.

4.1. In particolare, si deduce il vizio ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 111 Cost., 178 comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., in relazione alla mancata partecipazione del difensore degli indicati imputati all'udienza del 28 febbraio 2022, derivante da omessa notifica o comunicazione della trattazione orale del processo di appello.

Premesso che l'udienza citata dinanzi la Corte di appello si sarebbe dovuta celebrare in absentia e in camera di consigho, secondo la disciplina di cui all'art. 23 bis del Decreto Legge n, 137/2020, pur avendo il procuratore generale presso la Corte di appello trasmesso le conclusioni scritte all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore - in cui erano riportate le conclusioni per tutti i processi in ruolo, con specificazione della trattazione orale solo per alcuni di essi tra i quali non era ricompreso il presente procedimento - , l'udienza di appello è stata celebrata pubblicamente, con la presenza delle altri parti.

La difesa precisa come non abbia avanzato alcuna richiesta di trattazione orale per la pubblica udienza svoltasi nella data indicata nella quale ha avuto luogo la discussione orale, in seguito alla quale è stata deliberata la sentenza impugnata e che, solamente al momento della lettura della motivazione di tale provvedimento, essa ha potuto constatare l'avvenuta celebrazione orale del processo d'appello.

L'assenza della difesa è stata dunque determinata dal mancato avviso, da parte della cancelleria della Corte territoriale, della celebrazione pubblica dell'udienza citata, mediante trattazione orale, richiesta dalle altre parti dei procedimento presenti all'udienza, determinandosi così una nullità dell'ordinanza dichiarativa della regolare costituzione della parti e, dunque, di tutti gli atti compiuti nonché della medesima sentenza impugnata.5.

Avverso la suddetta sentenza ricorrono per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure in quattro motivi.

5.1. Con il primo motivo si deduce l'inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e 161 comma 4 cod. proc. pen a per avere la Corte territoriale dichiarato, all'udienza del 28 febbraio 2022, l'assenza dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] nonostante l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello.

Invero, dall'esame della relata di notifica, avvenuta presso il domicilio dichiarato in via Beaatto n. 15, risulta che in data 7 gennaio 2022, l'addetto al servizio postale si recava presso tale indirizzo, senza effettuare alcuna notifica poiché l'imputato risultava sconosciuto, ciò nonostante, procedeva al deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., che contempla un'ipotesi differente rispetto a quella del caso di specie.

Pertanto, una volta appresa l'impossibilità di eseguire la notificazione nel domicilio dichiarato, risultando il [OSCURATO:PERSONA] sconosciuto, l'addetto al servizio postale avrebbe dovuto procedere nelle forme previste dall'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., riguardante il caso di specie di notifica impossibile o di dichiarazione di domicilio inidonea.

Si precisa che, infatti, solo la successiva notifica eseguita nelle forme di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., avrebbe assicurato almeno la presunta conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.

5.2. Con il secondo motivo si deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 610 cod. pen., con riguardo alle posizioni di entrambi gli imputati, in ragione della non riconducibilità delle condotte poste in essere da questi alla fattispecie del delitto di violenza privata.

Segnatamente: - si precisa anzitutto che, contrariamente a quanto richiesto dalla norma incriminatrice, nel caso di specie, l'azione attribuita agli imputati non ha inciso direttamente sulla libera autodeterminazione degli occupanti il veicolo: piuttosto sono stati gli imputati a esporre i propri corpi al rischio connesso all'eventuale decisione delle parti civili di proseguire la marcia.

In sostanza, gli imputati hanno accettato il rischio di una scelta altrui — vale a dire quella di Salvini e le altre parti di proseguire la marcia — sfavorevole per loro stessi; conseguentemente a quanto descritto, si deve riconoscere la sovrapposizione tra la condotta (fermare una macchina con il corpo) e l'evento (la macchina che si ferma), circostanza che esclude la conficurazione del reato di violenza privata.5.3.

Con il terzo motivo si contesta vizio di motivazione relativamente alla sussistenza dell'ipotesi di un concorso di persone nel reato, con riferimento alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale ha ritenuto di poter affermare la penale responsabilità dei [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorrente nel reato, limitandosi a giustificare la presenza di un contributo causalmente rilevante soltanto sulla base degli spostamenti di questi e trascurando totalmente l'analisi del contestuale movimento dell'autovettura.

Posto che, come appurato in entrambe le :sentenze di merito, l'accelerazione dell'autovettura ha interrotto l'azione criminosa, si sostiene l'irrilevanza causale del contributo dell'imputato in virtù del fatto che esso si è realizzato nel momento in cui il reato era già consumato.

Invero, da quanto si apprende dalle immagini dei filmati acquisiti nel fascicolo per il dibattimento, il [OSCURATO:PERSONA] non fa in tempo ad avvicinarsi all'autovettura che la stessa travolge varie persone poste davanti, determinando l'interruzione del reato; con tali emergenze non si è confrontata la sentenza impugnata.

5.4. Con il quarto motivo, infine, si lamenta, relativamente ad entrambe le posizioni degli imputati, l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 610 cod. pen. in relazione all'art. 185 cod. pen. e relativo vizio di motivazione.

La Corte territoriale, con motivazione illogica, ha confermato la statuizione civile relativa alla condanna al risarcimento del danno liquidato in favore della [OSCURATO:PERSONA], rigettando il motivo di appello sul punto, tramite il richiamo ad un precedente giurisprudenziale non pertinente al caso di specie (Cass. Pen., Sez.

V, sent. n. 1059 del 2020).

Posto ciò, si aggiunge che l'art. 610 cod. pen. tutela la libertà di autodeterminazione, laddove la [OSCURATO:PERSONA], quale partito politico ed ente collettivo distinto dai soggetti che vi aderiscono, non può essere titolare di un bene giuridico e, nella specie, di patire la compressione della libertà di autodeterminazione.

Proprio in virtù dei fatto che la stessa Corte territoriale definisce la presunta offesa subita dal partito politico in modo del tutto estraneo rispetto alla tutela di cui all'art. 610 cod. pen., il provvedimento impugnato, ancorando il risarcimento ad una presunta offesa indiretta e diversa da quella cagionata con il supposto reato ovvero a un presunto danno morale, risulta illogico e in violazione dell'art. 185 cod. peri. in relazione all'art. 610 c.p.

6. Ricorrono per cessazione avverso la predetta sentenza, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei comune difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le censure con tre motivi.6.1.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt.116 cod. pen., 192 e 533 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione con riferimento alla pronuncia di condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, sì contesta la mancanza di un idoneo apparato argomentativo fondante la pronuncia di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non rispettosa del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Si riportano i passaggi ritenuti controversi del provvedimento, il quale in un primo momento afferma la presenza dell'imputato durante le condotte, anche fisicamente vessatorie, poste in essere dal gruppo, per poi metterla in dubbio successivamente col sostenere che lo spazio coperto dalle celle telefoniche fosse molto ampio ed inoltre, che subito dopo l'aggressione il ceilulare dell'imputato avesse agganciato una cella telefonica diversa, segnatamente quella della sua abitazione.

Si evidenzia poi che il testimone Borri aveva riferito di un pranzo assieme all'imputato intorno alle ore 14.00, di conseguenza appare difficile credere che in così poco tempo l'imputato sia riuscito a partecipare all'inseguimento e all'accerchiamento della vittima in via Erbosa e poco dopo ad essere a pranzo nella propria abitazione di via Spada.

Dall'affermazione della sentenza per cui non si poteva escludere con assoluta certezza la presenza dell'imputato nel momento in cui veniva sferrato il colpo lesivo, a parere della difesa, deriva la conseguenza che non possa escludersi neanche la sua assenza.

Si sostiene ci sia stata una inversione dell'onere della prova, in quanto i molteplici elementi probatori emersi (aggancio della cella dell'abitazione, distanza tra luogo dell'aggressione e tale celia, testimonianza del Borri) sono tali da rendere labile la prova circa una compartecipazione ai fatti da parte dell'imputato, così come è stata invece descritta.

La Corte stessa sul punto riferisce che non sia possibile affermare con certezza che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] abbia voluto l'evento ulteriore di cagionare lesioni gravi al giornalista e di avere in concreto previsto tale evento specifico.

Appare contraddittorio ritenere che si possa affermare la compartecipazione dell'imputato nelle forme del concorso anomalo in ragione di una presenza in loco non provata neanche nei minuti antecedenti o successivi al momento in cui è stato sferrato il calcio alla persona offesa e si ritiene inoltre illogico avere dubbi riguardo la presenza o meno dell'imputato sul luogo della commissione del reato per poi successivamente passare ad una valutazione dell'elemento soggettivo.

L'immagine acquisita agli atti ritrae I gruppo di persone alle ore 13.36, ma gli agenti sul posto avevano deciso di abbandonare il luogo proprio dopo "7 quell'ora.

Si ritiene dunque che non vi sia alcun segno di una situazione di pericolo.

La persona offesa aveva dichiarato di essersi incamminato e di aver percorso il tragitto senza mai voltarsi durante l'inseguimento, affermando dunque di non sapere se tutti i facenti parte del gruppo iniziale l'avessero poi inseguita prima dell'aggressione.

Si richiama nuovamente il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio per sottolineare che esso ha valore determinante nel momento decisionale, per cui nell'iter argomentativo della sentenza devono risultare precisi elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta.

Nel caso dì specie, si legge che le prove in ordine al fatto che Nassa facesse parte del gruppo dei manifestanti che hanno aggredito il giornalista, sarebbero schiaccianti, ma ciò si afferma in maniera del tutto immotivata e non considerando gli elementi fin qui esposti.

La difesa ritiene che sia stato trovato nella disciplina del concorso anomalo un escamotage per colmare le lacune probatorie esistenti alla base del giudizio di responsabilità penale dell'imputato.

6.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt.116 cod. pen., 192 e 533 cod. proc. pen. nonché vizio motivazionale con riferimento alla pronuncia di condanna dell'imputata [OSCURATO:PERSONA]:haela.

La censura mossa con riferimento alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] coincide sostanzialmente con quella afferente il giudizio di responsabilità penale formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ma i dati istruttori emersi in corso di giudizio differiscono parzialmente.

La dichiarazione della persona offesa sulla presenza dell'imputata nel gruppo non può essere da sola considerata prova sufficiente a ritenere che la signora [OSCURATO:PERSONA] abbia preso parte all'azione collettiva.

Difatti, non si trovano riscontri nel compendio probatorio, anzi la presenza dell'imputata sul luogo risulta smentita dall'analisi dei traffico telefonico - che dimostra uno spostamento fisico incompatibile con la presenza dell'imputata al momento della commissione del fatto - nonché dalle dichiarazioni della testimone Venturella.

Si ritiene che vi sia illogicità nell'affermare che non vi sia prova certa della presenza dell'imputata nel momento in cui è stato sferrato il calcio che ha prodotto le lesioni, per poi sostenere che invece la stessa abbia preso parte all'azione collettiva poco prima precedente.

In sentenza è specificato che non vi sia prova che la [OSCURATO:PERSONA] abbia voluto l'evento ulteriore di cagionare le gravi lesioni al giornalista e di aver previsto tale evento, proprio perché la sua attività si è esaurita nel partecipare all'inseguimento molesto della persona offesa senza toccarla e senza insultarla.Data la mancanza della prova oltre ogni ragionevole dubbio che la [OSCURATO:PERSONA] fosse presente al momento del calcio, manca di conseguenza anche la prova oltre ogni ragionevole dubbio che la stessa abbia partecipato all'inseguimento molesto.

La persona offesa ha dichiarato di aver riconosciuto, tra i soggetti del gruppo fotografato alle 13.36, l'imputata, ma si ricorda che gli agenti si sono allontanati dal luogo proprio in quei momenti, ritenendo dunque che non vi fossero tensioni.

Inoltre, la persona offesa ha affermato di non essersi mai voltata durante l'inseguimento, di conseguenza non poteva affermare con certezza chi fosse presente tra coloro che la stavano importunando.

Non viene tenuto conto degli indici probatori, come i tabulati telefonici, che forniscono indicazioni riguardo agli spostamenti dell'imputata, che si era diretta a percorrere una strada diversa da quella degli inseguitori del giornalista.

Su questo è precisa anche la testimonianza della signora Venturella.

Si ritiene che l'analisi dell'impianto argomentativo che non supera il vaglio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, abbia conseguenze anche sull'errata applicazione dell'art,116 cod. pen. come criterio assunto per l'imputazione di responsabilità in capo all'imputata.

Nel caso di specie, manca la prova della partecipazione all'azione criminosa, di conseguenza è inutile interrogarsi sull'elemento soggettivo dell'imputata.

6.3. Con il terzo motivo contestano, entrambi, violazione di legge in relazione all'art.538 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione.

In particolare, si lamenta la mancata riforma delle statuizioni civili, come indicate nella sentenza di primo grado, pur a seguito di una rinnodulazione dell'assetto concorsuale nella responsabilità penale per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte, riconosciuta la responsabilità concorsuale nella fattispecie di cui all'art.116 comma 2 cod. proc. pen., ha ammesso che gli stessi non volessero il più grave reato di lesioni, pur partecipando ad una fase iniziale di azione collettiva criminosa, di conseguenza ne deriva una diminuzione in termini di pena finale rispetto all'esito del primo grado di giudizio.

In sentenza si osserva anche che i due imputati sono incensurati e che la loro condotta delittuosa si è limitata ad una partecipazione sostanzialmente morale, rafforzativa dell'intento criminoso comune, costituita dalla loro presenza fisica nell'inseguimento della vittima.

Ebbene, tale assunto avrebbe dovuto condurre anche ad una diminuzione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.

7. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza, anche gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure con tre motivi.

7.1. Con il primo motivo deducono vizio di legge e vizio di motivazione.

In particolare, si contesta il travisamento di prove in relazione alle dichiarazioni rese dal testimone Sorella come risultante dal testo della sentenza impugnata ed oggetto di specifica censura rilevante ai fini della configurazione della fattispecie di cui all'art.610 cod. nen.

La Corte ha ritenuto provata la presenza degli imputati prima dell'asserita ripartenza dell'autovettura ed in contrasto con la dichiarazione del testimone Sorella della Digos, menzionata in sentenza.

Lo stesso aveva individuato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tra i soggetti arrivati dopo che alcuni dei coimputati avevano posto in essere la condotta consistente nel frapporsi dinanzi all'autovettura, costringendo l'autista a ripartire in fretta, anche a rischio dell'incolumità dei presenti.

Tale ricostruzione, oggetto di specifico motivo di impugnazione nell'atto d'appello, non è stata colta dalla Corte territoriale che afferma che Sorella avrebbe invece riconosciuto gli imputati come soggetti presenti prima della partenza dell'autovettura con a bordo le persone offese.

Da ciò la Corte di appello ha fatto discendere l'affermazione di colpevolezza dei due imputati„ mentre il giudice di primo grado ne riconosceva l'apporto in termini di concorso morale, non rilevando alcun apporto materiale, che qui è stato considerato in maniera illogica a causa di un travisamento di una prova decisiva da parte della Corte.

Si ritiene dunque che la Corte di appello sia incorsa in un errore revocatorio avendo ritenuto provata una circostanza incontrovertibilmerte diversa da quella rappresentata dai fatti emersi in dibattimento.

La circostanza della presenza dei due imputati prima della partenza dell'autovettura, invece che dopo come sostenuto nell'atto di appello, è circostanza che regge l'intero impianto della sentenza di condanna dato che la Corte ritiene che la condotta materiale del reato consista nell'interposizione che determina l'impossibilità da parte degli occupanti dell'auto di allontanarsi.

Sicché proprio l'arrivo dei ricorrenti in un momento successivo all'esplicazione della condotta violenta, rende il fatto della presenza in loco una circostanza neutra sotto il profilo penale ed interrompe la catena causale che conduce, ad avviso della Corte, alla riduzione della capacità di determinarsi da parte delle vittime e perfeziona la fattispecie dell'art.610 cod. pen. 7.2.

Con il secondo motivo denunciano l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 610 cod. peri., violazione di legge e vizio di 1C) motivazione in relazione alla sussistenza di condotte riferibili alla compromissione della libertà delle vittime: La Corte ha ritenuto, erroneamente, che la presenza degli imputati in prossimità dell'autovettura dell'on.

Salvini, fosse sufficiente per configurare la fattispecie di violenza privata.

Indi si riporta giurisprudenza di questa Corte che contrasterebbe con quanto affermato dalla Corte territoriale, che pur riconoscendo agli occupanti dell'autovettura la conservazione della possibilità di movimento, ne fa conseguire la condanna degli imputati, proprio per aver condizionato tale libertà con una condotta impeditiva del loro diritto di circolazione.

Si ritiene manchi proprio l'idoneità della condotta sotto il profilo della violenza a causare l'evento, tanto è vero che l'evento non si è realizzato e l'autovettura è ripartita.

Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 2437 del 18/12/2008 precisano che "la violenza, infatti è un connotato essenziale di una condotta che, a sua volta, deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore: vale a dire la costrizione della vittima a fare tollerare od omettere qualche cosa; deve trattarsi di qualcosa di diverso dal fatto in cui si esprime la violenza" per cui la Corte di appello avrebbe dovuto spiegare quale fosse la condotta violenta degli imputati, quale l'evento realizzato e quale l'idoneità alla causazione, alla luce dei fatti accertati.

La difesa ritiene dunque illogico considerare punibile a sensi del 610 cod. pen. la condotta degli imputati anche alla luce dell'altrui condotta volitiva in capo aila presunta vittima.

La Corte non ha motivato rispetto alla condotta materiale degli imputati, al contenuto violento di azioni riferibili ai due, sia in termini oggettivi che soggettivi, limitandosi a registrarne la presenza, successiva peraltro all'azione di interposizione e battitura sulla macchina.

7.3. Con il terzo motivo lamentano l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.185, comma 2 cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione delle somme liquidate in via equitativa a titolo di risarcimento del danno morale.

Si riporta giurisprudenza di questa Corte secondo cui la liquidazione del danno morale è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice, che ha però l'onere di dare conto delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa.

In riferimento alla sussistenza del danno morale riconosciuto in particolare alla [OSCURATO:PERSONA], ma anche alle altre parti civili, la Corte territoriale ha ritenuto si fosse in presenza di una manifestazione elettorale della stessa formazione politica e che la condotta degli imputati fosse finalizzata a contestare l'operato e !e opinioni delle vittime, in quanto esponenti di [OSCURATO:PERSONA] 1:1 e delle politiche da questa oppresse.

Tuttavia, dalla sentenza emerge che non risultava si stesse svolgendo un'attività elettorale, bensì che fosse in atto una conferenza stampa improvvisata in un parcheggio di una sala bingo.

La motivazione appare carente alla luce della fattispecie contestata di cui all'art. 610 cod. pen., norma utilizzata per un contesto in cui non è rinvenibile alcuna ipotesi delittuosa più conferente.

Si dibatte del danno morale riconosciuto al partito politico, per l'avere gli imputati interrotto la marcia di un'autovettura limitando l'autodeterminazione dei soggetti all'interno, autovettura che e ripartita in accelerazione sui manifestanti in protesta, che si erano posti davanti o lateralmente ad essa.

In riferimento agli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], non è stata data alcuna motivazione a sostegno della loro diretta responsabilità personale e patrimoniale, occupandosi la Corte di appello solo di segnalare la posizione di [OSCURATO:PERSONA] lateralmente all'autovettura e innanzi alla stessa e di [OSCURATO:PERSONA] davanti all'autovettura e dietro il coimputato [OSCURATO:PERSONA].

E da queste posizioni che la Corte estrae profili di responsabilità penale e risarcitori in riferimento al danno morale, in assenza di specifica motivazione in ordine al collegamento causale tra i posizionamenti e la condotta di reato e tra l'eventuale condotta dei due ed il danno asseritamente patito da Salvíni, Borgonzoni, Fabbri ed in ultimo dalla lega Nord. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente si deve precisare che l'avviso all'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], relativo alla fissazione dell'udienza davanti a questa Corte, è regolarmente intervenuto mediante il deposito dell'atto presso la Cancelleria ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. n. 179 del 2012, per non essere andato a buon fine quello presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato medesimo, resUtuito al mittente, verosimilmente in considerazione della sospensione dall'esercizio della professione legale del predetto avvocato conseguita alla nomina di componente laico del Cons iglio Superiore della Magistratura, circostanza che in realtà avrebbe dovuto indurre le parti civili a designare un nuovo difensore di fiducia (cfr. per il caso di impossibilità di notificazione al difensore tramite P.E.C., e per il conseguente deposito in Cancelleria dell'atto, Sez. 2, n. 14477 del 05/03/2020, Rv. 279193 - 01, che ha ritenuto legittima tale modalità notificatoria in caso di mancata attivazione della "pec" da parte del difensore).1.Passando quindi all'esame dei ricorsi, si osserva che, non essendo i rispettivi ricorsi inammissibili - risultando essi anzi fondati - la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agli effetti penali per essere i reati loro ascritti estinti per prescrizione, nonché, agli effetti civili, nei confronti dei medesimi ricorrenti, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, essendo fondati i rispettivi motivi processuali svolti nell'interesse dei medesimi (nullità del giudizio di appello, per [OSCURATO:PERSONA] per omessa citazione in giudizio e per [OSCURATO:PERSONA] per omessa comunicazione al difensore della trattazione in udienza pubblica).

La sentenza impugnata dev'essere altresì annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna, essendo fondato l'unico motivo articolato nell'interesse dei predetti di nullità del giudizio di appello (omessa comunicazione al difensore della trattazione in udienza pubblica).

Vanno invece dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Verranno quindi esaminate prima le questioni processuali che hanno comportato l'annullamento della sentenza impugnata di cui ai ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Fondata è innanzitutto l'eccezione di nullità proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nel comune interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ma diverse sono le conseguenze in considerazione della tipologia dei reati rispettivamente ascritti (prescritti per il solo [OSCURATO:PERSONA]).

Al riguardo si osserva che è pacifico che nel giudizio di appello, come ha già avuto modo di affermare questa Corte, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, deve essere data comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito "ordinario", a seguito della richiesta di discussione orale formulata cla una di esse, determinandosi, in mancanza, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (cfr. tra tante, Sez. 6, Sentenza n. 3673 del 19/01/2022, Rv. 282750 01 Sez. 5, Sentenza n. 7750 dei 27/10/2021 Ucl. (dep. 03/03/2022), Rv. 282897 - 01); trattasi di nullità a regime intermedio che afferendo al giudizio di appello è rilevabile con l'impugnazione; ed è altrettanto certo che nel caso di specie, come emerge dalla consultazione degli atti, manchi la prova dell'avviso della trattazione orale del processo in appello all'avv. [OSCURATO:PERSONA] che non ne aveva fatto richiesta e che pertanto è rimasto assente all'udienza pubblica di celebrazione del processo in cui venivano trattate anche le posizioni degli imputati dal medesimo assistiti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]).

E' solo il caso di precisare che pur in assenza di una espressa previsione di legge, un'interpretazione sistematica costituzionalmente orientata impone di ritenere che la parte che non ha avanzato richiesta di trattazione orale abbia diritto ad essere notiziata della trasformazione del rito di tipo cartolare in orale e che in mancanza di tale avviso si determini una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi degli artt. 178 lett. c e 180 cod. proc. pen.; e, per altro verso, si deve anche chiarire che la pubblicazione ordine dei calendari contenenti i ruoli di tutte le udienze penali con annotazione di quelli trattati in forma orale, prevista dal protocollo firmato dai rispettivi rappresenl:anti del Consiglio dell'Ordine di Bologna, della Corte di Appello di Bologna e della Procura Generale presso la medesima corte di appello - a cui fa riferimento nelle conclusioni scritte l'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed [OSCURATO:PERSONA] - non può ritenersi un equipollente delle rituali comunicazioni e notificazioni alle parti dei provvedimenti che comunque incidano sui diritti di partecipazione delle medesime (cfr. Sez. 5, del 8.9.2021, Nlemet, Rv. 281971- 01).

Ne consegue che, essendo fondata l'eccezione di nullità sollevata dalla difesa, per il reato di cui all'art. 635 commi 1 e 2 n. 1 cod. pen. (capo 13), il solo per il quale è stato condannato [OSCURATO:PERSONA] - in virtù del principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (in tal senso Sez.

U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti D, Rv. 221403 e Sez.

U. n. 1021 del 28/11/2001 - dep. 11/01/2002, Cremonese, Rv. 220511) secondo il quale il giudice ha l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen. anche qualora la causa estintiva del reato ricorra contestualmente con una nullità processuale assoluta e insanabile deve essere rilevata la prescrizione; trattasi infatti di fattispecie per la quale è prevista la pena massima inferiore a sei anni, sicché essendo il termine massimo di prescrizione, ai sensi degli artt. 157- 161 cod. pere, pari a sette anni e mezzo - decorrenti dalla consumazione del reato risalente al 8.11.2014 - esso; pure a tener conto della causa di sospensione per complessivi giorni 28, è interamente decorso in data 5.6.2022 (termine comunque decorso anche a voler considerare i 64 giorni per cd. sospensione Covid in relazione all'udienza di primo grado del 13.5.2021).Indi, in mancanza di elementi che depongano per l'immediata pronuncia assolutoria dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen„, non evincibili alla stregua delle stesse risultanze della pronuncia impugnata (si rammenta che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod, proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione dei medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu °culi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, Sez.

U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Rv. 244274), s'impone la declaratoria di estinzione del reato (la prevalenza della causa di estinzione del reato deriva dalla evidente inutilità processuale dell'annullamento dato che in ogni caso il giudizio non potrebbe utilmente proseguire).

Il ricorso va però valutato diversamente agli effetti civili.

La nullità travolge anche gli effetti civili della sentenza impugnata, ma permangono quelli della pronuncia di primo grado trattandosi di prescrizione non maturata nel primo grado del giudizio, che dovranno quindi essere oggetto di vaglio da parte del giudice civile competente per valore in grado di appello.

La prevalenza dell'estinzione del reato per prescrizione ha infatti efficacia processuale e quindi è idonea a far cessare soltanto la controversia penale.

Conclusasi l'azione penale resta la controversia relativa alla responsabilità civile dell'imputato per l'azione commessa nei confronti della parte lesa costituitasi parte civile.

Gli effetti processuali estintivi del reato sono prevalenti rispetto ad un ormai impossibile accertamento della responsabilità penale, ma non possono incidere sull'azione civile, attribuendo validità ad atti oggettivamente nulli, o sanando i vizi delle sentenze che hanno omesso di dichiarare le nullità tempestivamente eccepite (in tal senso, si veda, Sez. 5, n. 26639 del 04/05/2004, Liverani, Rv. 229873).

In particolare, la nullità generale denunziata ha influito nel limitare il diritto di difesa dell'imputato nell'azione di risarcimento danni contro di lui proposta.

L'eccezione proposta dall'imputato anche se soccombe rispetto all'impossibile prosecuzione dell'azione penale, va invece valutata ed accolta agli effetti civili, con conseguente annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, e rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, Quanto, invece, alle imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assistite in appello sempre dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che - si ribadisce - non ha ricevuto 1"avviso dell'udienza pubblica, per le quali quindi è parimenti fondata l'eccezione di nullità formulata in maniera identica dal predetto difensore per le medesime ragioni sopra indicate, non essendo maturato alcun termine di prescrizione - rispondendo esse del reato di lesioni aggravate della durata di giorni sessanta, consumato il 8.11.2014 (sicché il termine massimo di prescrizione per tale reato, con pena edittale massima fino a sette anni, maturerà solo il 6.9.2023) - per esse si dovrà ripetere il giudizio di appello affetto da nullità, anche agli effetti penali.

3. Fondata è anche l'eccezione di nullità proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Ed invero, dagli atti risulta che effettivamente all'udienza del 28 febbraio 2022, veniva dichiarata l'assenza dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] nonostante l'omessa notifica del decreto dì citazione per il giudizio di appello.

Invero, dall'esame della relata di notificazione, avvenuta presso il domicilio dichiarato in via Begatto n. 15, risulta che, in data 7 gennaio 2022, l'addetto al servizio postale si era recato presso tale indirizzo e che, una volta rilevata l'impossibilità di procedere alla notifica poiché l'imputato risultava sconosciuto, procedeva al deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., che contempla un'ipotesi differente rispetto a quella del caso di specie, in luogo di procedere nelle forme previste dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., che si attaglia invece alla fattispecie in esame di notifica impossibile o di dichiarazione di domicilio inidonea.

La mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod, proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. (Sez, U, Sentenza n. 14573 del 25/11/2021 Ud. (dep. 14/04/2022), Rv. 282848 - 02).

Trattasi di nullità assoluta della notificazione essendosi essa risolta in omessa citazione dal momento che alla stregua delle modalità con cui è stato illegittimamente notificato l'atto si deve ritenere inesistente la notificazione in quanto non idonea neppure in astratto a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, e quindi equiparabile a notifica omessa (per la differenza tra .16 notifica inesistente e notifica invalida ma idonea in astratto a far conoscere l'atto, cfr. Sez.

U, Sentenza n. 119 del 27/1012004 Ud. (dep. 07/01/2005), Rv. 229540 - 01).

Sicché, essendo stato [OSCURATO:PERSONA] condannato per violenza privata, sì deve, agli effetti penali, dichiarare la prescrizione del reato per le medesime ragioni indicate a proposito della posizione di [OSCURATO:PERSONA], essendo stato il reato, con pena edittale inferiore ai sei anni, consumato sempre il 8.11.2014; e, residuando anche in tal caso le statuizioni civili, s'impone, per altro verso, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente in grado di appello; assorbiti gli altri motivi. 4.1 ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - tutti inammissibili per le ragioni che verranno di seguito indicate - rispetto al tema comune dell'integrazione del reato di cui all'art. 610, verranno trattati unitariamente salve le specificazioni del caso in relazione a ciascuna posizione.

4.1. Si deve innanzitutto precisare che Va Corte territoriale nel ripercorrere i passaggi ricostruttivi salienti della vicenda ha ben posto ir evidenza come gli imputati avessero proprio l'intenzione di impedire agli occupanti dell'autovettura di proseguire, riuscendo nel loro intento anche se solo per poco tempo e che la breve durata fosse dipesa unicamente dal fatto che l'autista decise ad un certo punto di ripartire ponendo in essere una brusca accelerazione per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

Alcuni dei manifestanti avevano infatti compiuto anche atti di danneggiamento dell'autovettura ir cui sedevano l'on.

Salvini, ii candidato a governatore della Regione Emilia-[OSCURATO:PERSONA] e i consiglieri comunali Borgonzoni e Cocconcelli - (che tra l'altro si erano visti costretti a salire in macchina e ad allontanarsi da quel luogo, ove avrebbero dovuto incontrare dei cittadini in vista dell'elezioni regionali, a causa dell'incalzare dei manifestanti oppositori alla politica di [OSCURATO:PERSONA], tra i quali i suindicati ricorrenti).

In ogni caso - osserva la corte territoriale vi è stata influenza sulla capacità di autodeterminazione delle vittime alle quali si era di fatto impedito di allontanarsi se non a rischio di provocare danni alle persone, determinati dall'avvio dell'autovettura.

Ebbene, la giurisprudenza di questa Corte al riguardo è chiara: l'elemento oggettivo del reato di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, purché sia - come nel caso di specie - diversa dal fatto in cui si esprime la violenza (Sez. 5 , Sentenza n. 6208 del 14/12/2020 Ud. (dep. 17/02/2021), Rv. 280507 - 01).

Ed ancora, si è affermato che in tema di delitto di violenza privata, il requisito della violenza, ai fini della configurabilità del reato, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l'offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà (Sez. 5, Sentenza n. 3991 del 14/12/2022, Cc. (dep. 31/01/2023), Rv. 283961 - 01); per la consumazione del reato, integra, dunque, l'elemento della violenza la condotta che impedisca il libero movimento del soggetto passivo, ponendolo nell'alternativa di non muoversi oppure di muoversi con ii pericolo di menomare l'integrità di altri, compreso l'agente (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 41311 del 15/10/2008, Rv. 242328 - 01, nel cui caso, l'agente, nell'ambito di una manifestazione di protesta, aveva impedito al guidatore di un'autovettura di procedere liberamente, ostacolandone la marcia; in motivazione, questa Corte ha escluso, ai fini della sussistenza del reato, la necessità che l'agente abbia procurato danni all'autoveicolo o abbia rivolto minacce al conducente), e nel caso di specie il condizionamento delle persone offese, costrette a non proseguire la corsa, è stato il risultato di una vera e propria condotta violenta e minacciosa avendo gli imputati, unitamente ad altri manifestanti rimasti ignoti, accerchiato la macchina su cui viaggiavano i politici impedendole di fatto di proseguire dal momento che un suo movimento avrebbe messo a rischio gli stessi assalitori; il tutto mentre, al contempo, venivano pronunciate frasi minacciose all'indirizzo degli occupanti del veicolo bloccato, frasi che questi erano costretti a subire a causa del comportamento dei manifestanti - tra i quali i ricorrenti; comportamento che non esaurì quindi i suoi effetti nell'impedimento del normale progredire della marcia.

E, per quanto rileva più specificamente nel caso di specie, essendosi le difese appuntate soprattutto sulla brevità dell'effetto determinato dalla condotta altrui, si è, per altro verso, anche affermato che in tema di violenza privata (art. 610 cod. pen.) è irrilevante, per la consumazione del reato, che la condotta criminosa si protragga nel tempo, trattandosi di reato istantaneo (Sez. 5, Sentenza n. 3403 del 17/12/2003 Ud. (dep. 29/01/2004), Rv. 229063 - 01); ed ancora, si è in particolare affermato: 'Il delitto di violenza privata è reato istantaneo e sì consuma nel momento in cui si realizza la limitazione coattiva della libertà di determinazione ed azione della vittima, essendo irrilevante che gli effetti della imposizione si protraggano nel tempo e i'offeso possa successivamente eliminarli (Sez. 5, Sentenza n. 1174 dei 20/11/2020 Ud. (dep. 13/01/2021), Rv. 280130 - 01; conf.

Sez.

S. •;. 10834 del 1988, Rv. 179650).

Ciò che rileva è che vi sia stata una limitazione della libertà di azione e di determinazione della persona offesa indipendentemente dalla sua durata, purché sia ovviamente apprezzabile, e nel caso di specie essa lo è certamente tenuto conto della consistenza della condotta violenta e minacciosa posta in essere dai manifestanti che sia pure per poco tempo determinò una rilevante compromissione della libertà degli occupanti dell'autovettura presa di mira che non ebbero scelta e dovettero adeguarsi alla grave situazione di pericolo - per essi e per gli stessi manifestanti - venutasi a creare, salvo poi a riprendere la marcia - a ben vedere anche tale scelta fu sotto certi aspetti obbligata - al fine di evitare che l'azione dei manifestanti potesse ulteriormente degenerare.

Anche il Procuratore Generale, nella requisitoría svolta anche in forma scritta, ha ritenuto corretta la constatazione che tale impedimento, seppure protrattosi per un breve lasso temporale - 9 secondi secondo la prospettazione difensiva - è fatto idoneo a fondare la penale responsabilità degli imputati per il reato di violenza privata contestato al capo A) della rubrica, osservando che la breve durata dell'azione aggressiva è stata determinata dalla risoluzione del conduttore dell'autovettura che ha impresso ad essa una brusca accelerazione per sottrare se stesso e gli altri occupanti del veicolo all'accerchiamento dei manifestanti che si faceva via via sempre più pericoloso; sicché non è contestabile - conclude il P.G. - che sia stata violata la capacità di autodeterminazione delle vittime alle quali è stato impedito di proseguire e poi di potere allontanarsi con tranquillità da quel luogo.

Sono, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i soli comportamenti che, pur costituendo violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, pur astrattamente condizionanti, si rivelino in concreto inidonei a limitare la libertà di movimento o ad influenzare significativamente il processo di formazione della volontà; processo di formazione della volontà che risulta invece significativamente inficiato - e sotto diversi aspetti - nella fattispecie in esame, dal momento che l'alternativa era investire i manifestanti sicché l'autista e gli occupanti dell'autovettura non hanno avuto scelta e hanno dovuto fermarsi e lasciare che i manifestanti ponessero in essere la loro protesta che sfociava in un vero e proprio dileggio (oltre che in atti di danneggiamento posti in essere da parte di alcuni di essi).

Ciò che rileva ai fini dell'integrazione del reato di violenza privata è che la condotta si riveli idonea a limitare o influenzare significativamente la liberta di determinazione della vittima ed ai fini di tale idoneità non è determinante la sua durata, potendosi esaurire essa anche in poco tempo, ma la sua intensità, che sia tale da incidere sul processo di formazione della volontà altrui; ciò che rileva quindi è che la condotta sia di entità tale da comportare un effettivo condizionamento della volontà altrui.

Né potrebbe rilevare il fatto che l'idea dei manifestanti di bloccare o comunque di far rallentare l'autovettura - come evidenzia la difesa - fosse dipesa dall'intenzione di esprimere il loro dissenso nei confronti dei suoi occupanti dal momento che l'azione nel suo complesso si contraddistinse per la veemenza con cui i manifestanti intesero manifestare il loro disappunto e non si esaurì in meri improperi ma assunse anche i toni di una violenta minaccia ("Vergogna, infame, razzista schifoso, pezzo di m*, te ne devi andare da Bologna, infame, bastardo", questi i toni delle parole usate all'indirizzo dell'on.

Salvini), e a tratti di un vero e proprio assalto all'autovettura e ai suoi occupanti; sicché essa, di là delle intenzioni che possono averla indotta - che quali meri motivi a delinquere ovviamente non possono assumere alcun rilievo ai fini dell'esclusione del reato - si risolse comunque in una condotta altamente invasiva e condizionante dell'altrui sfera psico-fisica (ed è ciò che rileva ai fini dell'integrazione del reato, laddove peraltro anche il mero rallentamento della marcia indotto dall'altrui agire violento, come precisato, dalla Corte territoriale, costituisce una conseguenza dell'azione coercitiva dell'altrui volere, sicché l'eventuale intenzione dei manifestanti di determinare solo un rallentamento dell'autovettura a nulla potrebbe, in ogni caso, rilevare).

Non può revocarsi in dubbio, come opportunamente osserva anche il P. G., che, di contro, ben altre erano le intenzioni e le ragioni della presenza di esponenti della [OSCURATO:PERSONA] in quel luogo, in quel contesto spazio temporale, ragioni connesse con il ruolo degli stessi e con le finalità politiche connaturali alle cariche istituzionali ricoperte, e che, a causa della condotta aggressiva degli imputati, le persone offese furono costrette ad abbandonare i propri programmi,

4.2. Passando quindi alla specificità delle singole posizioni, si osserva, quanto al motivo posto al riguardo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che in realtà esso lungi d& contestare la partecipazione al fatto del ricorrente, assume piuttosto che l'essersi la sua condotta risolta nel "mero parare le mani su un lato dell'autovettura di grossa cilindrata" non integri l'elemento oggettivo tipico della fattispecie contestata non possedendo i caratteri della violenza o minaccia che la norma richiede.

Tale impostazione - peraltro in parte divergente da quella svolta nell'atto di appello in cui secondo quanto si riporta nella sentenza impugnata si era piuttosto ammesso che [OSCURATO:PERSONA] si era posto davanti all'autovettura per diversi secondi mentre altri tre ragazzi facevano la stessa cosa) dimentica tuttavia che [OSCURATO:PERSONA] non ha agito da solo e che la sua azione si è svolta in sinergia con quella degli altri manifestanti; il suo è stato certamente un contributo rilevante ai fini della integrazione del reato posto in essere dagli imputati in concorso tra loro; ciascuno col suo apporto ha contribuito alla riuscita dell'azione violenta e minacciosa che ha prodotto gli effetti sopra descritti.

Dalla ricostruzione dei fatti operata, anche con il supporto di video-riprese e di fotografie, risulta invero provato - si evidenzia nella sentenza impugnata - che il ricorrente è certamente tra coloro che si interponevano, in contemporanea ad altri, innanzi all'autovettura Volvo sulla quale viaggiavano esponenti della [OSCURATO:PERSONA] per impedirne la partenza, chiamando altri manifestanti che accorrevano sul luogo del fatto sempre al fine di impedire tale partenza; sicché la Corte territoriale correttamente esclude la sussistenza di dubbio alcuno sulle consapevoli intenzioni dell'imputato di contribuire, unitamente ad altri, a privare coattivamente tutti gli occupanti dell'autovettura Volvo in oggetto della libertà di allontanarsi dal luogo in cui si trovavano, nei tempi e nei modi da loro decisi.

Il motivo è dunque del tutto fuori fuoco e manifestamente infondato„ 4.3.Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] è solo il caso di osservare - relativamente agli argomenti spesi col secondo motivo del ricorso proposto nel suo interesse - che la circostanza che mira ad evidenziare che siano stati gli imputati a esporre i loro corpi al rischio connesso all'eventuale decisione delle parti civiii di proseguire la marcia non è in alcun modo idonea ad incidere sulla integrazione del reato di violenza privata; ed invero, il fatto che i manifestanti abbiano inteso adoperare - a loro rischio e pericolo - i loro corpi per frapporsi all'autovettura e porre in essere anche in tal modo la condotta impeditiva del normale esplicarsi della libertà di determinazione di coloro che ebbero a subirla, non può assumere rilievo alcuno, tenuto anche conto che ciò che in tal modo ci si era prefissati di ottenere quale plausibile conseguenza di un tale agire - l'arresto o quanto meno il rallentamento del veicolo - si è realizzato, avendo con il loro agire gli imputati costretto l'autovettura a fermarsi per poi ripartire di scatto (né si potrebbe ritenere l'evento coincidente cori la stessa condotta dal momento che i corpi più che fermare, essi, l'autovettura, parandosi dinanzi ad essa hanno piuttosto costretto l'autista a non partire o a fermarsi).

Sicché il motivo è nel suo complesso manifestamente infondato, oltre che aspecifico. 4.4.

Quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al secondo motivo del loro ricorso non possono che valere tutti gli argomenti già svolti al punto

4.1. allorouando si è affrontato il tema comune dell'integrazione del reato di violenza privata, a cui ebbero a partecipare anche i predetti imputati attraverso gli specifici contributi che, a differenza di guanto si assume in ricorso, sono stati descritti nella sentenza impugnata. 2 ", E' solo il caso di precisare (rispetto al primo motivo di ricorso) che la corte territoriale ha ritenuto provata la partecipazione di entrannly gli imputati, [OSCURATO:PERSONA] ed Oliva, sulla base dalla deposizione del teste Sorella, assistente capo in servizio presso la Digos della Questura di Bologna, oltre che delle stesse immagini ritraenti la scena anche dal medesftrio visionate.

Ha quindi riportato la sintesi di quanto dal teste rilevato in relazione all'autovettura bloccata dai manifestanti che corrisponde a quanto hanno commesso gli imputati specificamente individuati.

Orbene, secondo quanto si riporta in sentenza emerge che prima della ripartenza dell'auto con a bordo le persone offese: [OSCURATO:PERSONA] si era posto intenzionalmente e consapevolmente innanzi all'autovettura collocandosi immediatamente dietro al coimputato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] si era posto intenzionalmente e consapevolmente innanzi all'autovettura collocandosi sulla parte laterale della stessa, all'estrema sinistra del veicolo.

Tali condotte sono state poste in essere - si precisa nella sentenza impugnata - mentre altri manifestanti (alcuni dei quali coimputati), come ammette lo stesso appello, non solo si interpongono innanzi all'autovettura ma appoggiano le mani su di essa, battono con le mani sui vetri e uno di loro vi appoggia sopra anche un ginocchio.

Solo dopo che l'auto era ripartita, [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato di evitare che [OSCURATO:PERSONA] venisse travolto, circostanza questa che dimostra la presenza dell'[OSCURATO:PERSONA] - a differenza di quanto si assume in ricorso - prima che Paura ripartisse mentre [OSCURATO:PERSONA] veniva superato dalla stessa essendosi trovato alla sua sinistra; dati che avallano - si conclude nella sentenza impugnata - l'ipotesi accusatoria poiché descrivono una condotta che integra proprio il reato contestato e lo integra ben prima della condotta successivamente posta in essere dai manifestanti Sicché si rileva una continuità ed omogeneità funzionale della condotta tra quanto posto in essere dagli imputati ricorrenti, proprio a partire da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quanto si svilupperà immediatamente dopo tanto è vero che la Corte territoriale afferma che senza ombra di dubbio gli imputati, insieme ad altre persone, hanno intenzionalmente e consapevolmente privati) coattivamente tutti gli occupanti dell'auto della libertà di allontanarsi dal luogo ove si trovavano nei modi e nei tempi dai medesimi decisi, evidenziando come, per altro verso, non potesse assumere alcun rilievo il fatto che essi fossero sopraggiunti sul posto allorquando l'azione degli altri era già iniziata, chiamati dall'imputato [OSCURATO:PERSONA].

A fronte di tale esaustiva e dettagliata ricostruzione il motivo in scrutinio adduce che la Corte sarebbe incorsa in travisamento probatorio riguardo alle dichiarazioni rese dal tese Sorella cercando di accreditare una diversa versione dell'accaduto che tuttavia non si confronta adeguatamente con quella della sentenza impugnata in cui si è già spiegato che l'arrivo in un momento successivo degli imputati non esclude la rilevanza del loro contributo intervenuto comunque in un momento della sequenza ancora utile ai fini del risultato conseguito.

Il motivo sui punto, pertanto, oltre che manifestamente infondato è anche aspecifico. 4.5.

Si passa quindi ad affrontare il tema del risarcimento del danno contestato sia nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (quarto motivo) che in quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo).

Va innanzitutto affermato che è configurabile il danno in capo a un partito politico - nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] - qualora le azioni lesive della libertà di autodeterminazione, pur indirizzate a singole persone fisiche, si qualificano per essere rivolte ad esse nella loro qualità di rappresentati o esponenti di un organismo politico, quale è il partito politico coeso per via di associazione del quale nel caso di specie si contestano le linee politiche ed ideologiche - traducendosi in atti che hanno diretta incidenza anche nei confronti dell'ente politico, nel quale si identifica la collettività dei suoi adepti, c:he si è in tal modo visto limitato nell'espressione delle proprie idee e prerogative istituzionali.

Né potrebbe esservi dubbio sulla ragione per la quale l'on.

Salvini e gli altri esponenti delle istituzioni si trovavano in quel luogo (ossia per motivi legati alle prossime elezioni regionali).

Le azioni hanno aggredito anche la sfera della libertà dell'entità collettiva - partito politico - cui appartengono le persone fisiche destinatarie delle condotte, andando ad incidere nella sfera giuridica di cui l'ente gode nella collettività - a prescindere dall'essere un'associazione riconosciuta trattandosi comunque di 'C ( soggetto dotato di capacità giuridica - in virtù dei fini statutari perseguiti; in tal caso a tale entità compete la legittimazione ad assumere la qualità di soggetto passivo/danneggiato dal reato, nonché alla presentazione della querela ed alla successiva costituzione di parte civile e spetta quindi il diritto al risarcimento del danno arrecato, sia patrimoniale (nel caso di specie il danno all'autovettura), sia non patrimoniale che morale, ai sensi dell'art. 185 cod. peri., per essere l'ente costituito dai suoi membri e quindi leso attraverso di essi ma in diretta conseguenza del reato.

Nella vicenda in esame la protesta realizzata in quei termini e in quei contesto si è risolta in una limitazione non solo della libertà individuale delle persone che ne sono state direttamente oggetto ma anche di quella della pluralità di soggetti facenti capo al partito politico che sii è visto in tal modo limitato nell'estrinsecazione dei propri obbiettivi politici.Tale danno è diretta conseguenza del reato ed è risarcibile anche in sede penale, secondo la previsione generale dell'art. 185, comma secondo, cod. pen. - che fa riferimento "ad ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale", Sicché deve affermarsi che è risarcibile I danno patrimoniale e non patrimoniale subito da un'associazione anche non riconosciuta - partito politico - consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio - posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione - con ha conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente (Sez.

U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261110 - 01), e ciò anche nel caso in cui - come in quello in esame - la lesione avvenga attraverso le persone che lo costituiscono essendo anche in tal caso ravvisabile un danno diretto risarcibile ex art. 185 cod. pen. (anche proprio di tipo morale, ha sottolineato la corte di appello, per le finalità della protesta, amplificata com'era prevedibile dai mezzi di informazione, che attraverso la violenza privata ai suoi esponenti ha mirato a colpire le idee e la politica della [OSCURATO:PERSONA]).

Il motivo articolato al riguardo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è pertanto manifestamente infondato non essendo ravvisabile alcuna violazione dell'art. 185 cod. pen.

Esso è anche aspecifico avendo la Corte di appello esaustivamente argomentato al riguardo a differenza di quanto si assume, in particolare, nel ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riproponendosi il tema della partecipazione dei predetti al fatto delittuoso.

E' infine solo il caso di precisare, quanto alla valutazione equitativa - genericamente contestata - che in terna di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi„ è censurabile in sede di legittimità sotto H profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020 Ud. (dep. 01/03/2021), Rv. 280495 - 02); laddove, nel caso di specie, difettano tali ipotesi, avendo i giudici di merito fatto riferimento alla entità delle condotte lesive, al disvalore concreto di esse ed avendo anzi la Corte di appello inteso ridurre la somma liquidata in via equitativa dal Tribunale riconoscendo un ridotto impatto offensivo della condotta specialmente in relazione alla [OSCURATO:PERSONA].

5. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di danneggiamento aggravato, è anch'esso inammissibile.5.1.

Il primo motivo sulla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al reato e sull'elemento soggettivo è aspecifico.

Non è contestato in atti - si premette innanzitutto nella sentenza impugnata - che [OSCURATO:PERSONA] abbia colpito con un pugno il lato destro del lunotto posteriore dell'auto sulla quale viaggiavano gli esponenti della [OSCURATO:PERSONA], colpo a seguito del quale il lunotto si infranse ulteriormente dopo essere stato già danneggiato sul lato sinistro dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente) che lo aveva colpito con la fibbia di una cintura.

La Corte territoriale ha quindi ritenuto la piena responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il danneggiamento del lunotto dell'autovettura Volvo nella parte destra - come al medesimo contestato - precisando che egli ha quanto meno contribuito al danneggiamento del lunotto, a nulla rilevando che l'azione fosse stata intrapresa da altro manifestante rispetto alla quale quella di [OSCURATO:PERSONA] si è piuttosto posta in diretta sinergia, contribuendo all'ulteriore infrangimento del vetro.

Né è revocabile in dubbio, secondo la congrua e logica ricostruzione svolta dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, che [OSCURATO:PERSONA] era consapevole di agire in sinergia con gli altri componenti del "gruppo" che inseguivano l'autovettura con le medesime aggressive finalità, finalità il cui perseguimento è stato ampiamente implementato dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA].

Sicché deve concludersi, concordemente a quanto esposto dal P.G. nella requisitoria scritta, che "allo stesso modo, quindi, la dinamica dei fatti immortalata anche da video e da fotografie non lascia spazio a dubbi in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato poiché appare evidente che colpire il vetro di un autovettura con pugni e con corpi contundenti implica, senza incertezze, quanto meno l'accettazione del rischio, essendo evidente, che un'azione lesiva di tal fatta implica inevitabilmente, tenuto conto della forza fisica espressa, l'accettazione del rischio di causare grave danno all'autovettura presa di mira, evento non diversamente spiegabile se non richiamando la consapevole determinazione nell'adottare una condotta che, fin dall'inizio, era orientata a danneggiare l'autovettura".

5.2. La censura, di cui al secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentita nella presente sede di legittimità trattandosi di motivo sostanzialmente nuovo, non risultando dalla incontestata sintesi della pronuncia impugnata dedotto alcunché in ordine alla pena inflitta; né il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia al riguardo, dolendosi piuttosto di una mancata giustificazione dell'entità della pena come se fosse stata inflitta dalla Corte di appello mentre essa è stata il frutto della valutazione del giudice di primo grado mentre la sentenza impugnata non ha inciso sul trattamento sanzionatorio.

In ogni caso, va rammentato che la determinazione del trattamento sanzionatorio, la concessione di attenuanti, il giudizio di bilanciamento sono profili di competenza del giudice di merito e la valutazione resa dal giudice di merito è profilo rimesso al prudente esercizio del potere discrezionale di tale giudice; laddove la censura rimane anche aspecifica non essendo stati, per altro verso, neppure evidenziati elementi positivamente valutabili a favore dell'imputato, limitandosi essa a una critica generica che si appunta in ogni caso sulla pena come determinata dal primo giudice (denunciando la inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen.). 6.1 ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - condannati in ordine al reato di lesione aggravata ai danni del giornalista Barbetti - sono inammissibili. 6.1.La Corte territoriale ha innanzitutto evidenziato la onestà delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che aveva inequivocabilmente affermato di avere riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tra coloro i quali - in ciò inteso un gruppo di 15/20 persone - lo avevano costretto, per un lasso temporale piuttosto consistente - a subire provocazioni, intimidazioni, ingiurie di ogni tipo e di ogni gravità, inseguimenti, toccamenti provocatori, calcetti e sgambetti, trasmodati nell'ultimo atto che determinava la caduta a terra del giornalista - mal visto unicamente per essere cronista di una determinata testata giornalistica - mentre lo stesso cercava di allontanarsi repentinamente da: luogo dell'aggressione (il tutto mentre un altro gruppo di manifestanti assaliva l'autovettura con a bordo i politici della [OSCURATO:PERSONA], circostanza questa - e non la cessazione di pericolo asserita in ricorso - che aveva indotto le forze dell'ordine a lasciare il posto ove si trovava Barbetti in difficoltà per accorrere nel vicino luogo dove si stava verificando l'aggressione ai politici).

In particolare. la Corte territoriale ritiene che sulla presenza dei ricorrenti quali parti del gruppo di manifestanti che ha aggredito il giornalista Barbetti e sul crescendo criminoso in cui si inserisce !a lesione dal medesimo subita - frattura del gomito e qualche contusione alle ginocchia - in virtù di un atto finale - un calcio alla caviglia che lo aveva fatto cadere in avanti la cui paternità è rimasta ignota - non sussistano dubbi.

Ha precisato come dovesse ritenersi acclimato che anche i predetti imputati fossero presenti al momento del fatto corriti-lesso ai danni di Barbetti e facessero parte del gruppo sino ai momento in cui Barbetti fu fatto cadere a terra, non potendo assumere alcuna valenza dirimente di segno contrario gli elementi che secondo la difesa escluderebbero invece la presenza degli imputati all'atto finale che determinò la caduta (alibi descritti in maniera generica ed incerta, in specie con riguardo all'indicazione dell'orario e non riscontrati da altri elementi; così in particolare con riferimento alla testimonianza del coinquilino di Nassa che ha riferito di avere pranzato insieme al predetto tra le 13 e le 14 laddove la teste Venturella ha riferito con certezza che [OSCURATO:PERSONA] verso le 13,30 si trovava ancora alla manifestazione sicché i giudici di merito hanno concluso che la circostanza riferita dal coinquilino non avesse escluso la presenza di [OSCURATO:PERSONA] sul luogo del fatto, che la sua approssimazione lasciasse anzi compatibile il pranzo con l'amico con la partecipazione dello stesso all'aggressione di gruppo).

A ciò si aggiunga che i giudici hanno dato anche atto del fatto che il teste Bottitta, della Digos, aveva riferito che dai filmati visionati era emerso che all'ingresso di [OSCURATO:PERSONA], alle 13,23, poco prima dell'aggressione arrecata a Barbetti, erano presenti tra gli altri anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e che il teste Pazienza, della Digos, aveva confermato che il traffico telefonico effettuato dagli imputati in quel contesto temporale era compatibile con la loro presenza sul luogo al momento del fatto descritto dal giornalista (e ciò, precisa la Corte cli appello anche in considerazione della nota ampiezza dello spazio che copre le celle che non consente dì giungere a risultati netti quanto a collocazione precisa, spazio/temporale, della persona allorquando si tratta, come nel caso di specie, di pochi minuti di scarto).

Tanto premesso, deve constatarsi che la Corte territoriale ha ritenuto priva di incertezze la presenza e la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] alla reiterata azione lesiva in danno dei giornalista, sfociata nella rovinosa caduta in terra, durata tra cinque e dieci minuti (il colpo lesivo sarebbe stato sferrato alle ore 13,46 da persona non identificata ma l'azione lesiva ebbe inizio prima); azione alla quale, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, i ricorrenti hanno certamente partecipato quanto meno con la loro presenza, la quale, secondo la Corte territoriale, ha contribuito a concretizzare le condotte moleste perpetrate ai danni del giornalista da parte del gruppo - consistite anche in calcetti e sgambetti posti in essere ai danni della persona offesa mentre essa tentava di allontanarsi velocemente dal luogo dell'accaduto per sottrarsi all'incalzare dei manifestanti, che in un crescendo criminoso determinava infine la caduta del giornalista.

Nella sentenza impugnata si dà altresì atto che lo stesso Barbetti aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano fatto parte del gruppo delle persone che lo avevano molestato e ingiuriato sino al momento in cui era stato fatto cadere (rispetto ai quali non poteva però riferire il ruolo specifico).

Tutto ciò, peraltro, senza considerare che la Corte di appello ha riconosciuto l'ipotesi di cui all'art. 116 cod. pen. e ha ritenuto che in definitiva non fosse determinante la presenza degli imputati all'atto finale che ha Provocato le lesioni (in particolare, la Corte territoriale rileva ed osserva che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero potuto concretamente rappresentarsi l'evento che di lì a breve si sarebbe verificato trattandosi di logico sviluppo di una condotta scientemente orientata a ledere e a cagionare molestie e conseguenze anche più gravi alla persona offesa presa di mira già da prima anche proprio con sgambetti e calcetti, ossia con azioni - via via ingravescenti - esitate ne calcio finale che la faceva cadere cagionandole - come prevedibile - le lesioni refertate); di tanto tuttavia non si fa carico in maniera specifica nessuno dei due ricorrenti che insistono sulla mancanza di prova della loro presenza al momento del calcio finale, sicché in definitiva ì ricorsi di entrambi imputati finiscono con l'essere aspecifici difettando di un effettivo confronto con tutti gli argomenti posti dalla Corte di appello a sostegno della sua decisione.

6.2. Quanto al terzo motivo che lamenta la mancata rivisitazione delle statuizioni civili in conseguenza della diversa modulazione dell'assetto concorsuale ai sensi dell'art. 116 cod. pen a esso è parimenti aspecifico.

Ed invero, la Corte di appello ha indicato le ragioni per le quali non ha ritenuto di ridimensionare - oltre che l'entità della pena - l'entità delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno o di provvisionale in favore, rispettivamente, dell'[OSCURATO:PERSONA] S.r.L e di Barbetti - che implica peraltro valutazione non necessariamente coincidente con quella sottesa alla determinazione della pena ove possono entrare in gioco elementi valutativi diversi; ha, in particolare, affermato la sentenza impugnata come i risarcimenti liquidati dal primo giudice fossero stati in realtà determinati per difetto e non erano rivedibili in mancanza di impugnazione sul punto, evidenziando come il danno subito dal giornalista - !a cui liquidazione è stata comunque rimessa al giudice civile - leso mentre stava svolgendo la propria essenziale attività di cronista e per il solo fatto di svolgerla, fosse di tipo psico-fisico e rimanesse in buona sostanza grave anche a seguito della intervenuta rivalutazione qualificatoria.

7. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, agli effetti penali, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per essere i reati loro ascritti estinti per prescrizione, nonché, agli effetti civili, nei confronti dei medesimi ricorrenti, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 del codice di rito (stante il già definitivo accertamento della responsabilità penale, cfr. Sez.

U di questa Corte, sentenza n. 40109 del 18/07/2013, operando appieno il principio di economia, che vieta il permanere della res iudicanda in sede penale in mancanza di un interesse penalistico della vicenda).

La sentenza impugnata dev'essere altresì annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.

Vanno invece dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con conseguente condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono inoltre essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge.

Va infine precisato, quanto alla scrittura privata transattiva tra l'Associazione della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositata all'udienza dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] — difensore dei predetti - che essa non è stata considerata prevedendo unicamente degli impegni a versare le somme ivi determinate a titolo transattivo oltre che i'impegno di A.S.E.R. a revocare la costituzione di parte civile nei confronti degli imputati all'esito di tali pagamenti; revoca della costituzione di parte civile non allegata perché evidentemente non ancora intervenuta.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penati, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DANE' ALESSANDRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti; ii provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gensi riporta alla requisitoria già depositata e conclude per il rigetto di tutti i ricorsi udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'inammissibilità dei ricorsi e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] nel corso della sua arringa chiede il deposito della proposta scrittura privata di accordo transattivo tra Ass.della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; insiste per l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravarne e chiede raccoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] illustra alla Corte i motivi trattati nell'impugnazione e ne chiede raccoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 febbraio 2022, la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la pronuncia emessa in primo grado dal Tribunale in data 7 luglio 2021, nei confronti, tra gli altri, dì [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], segnatamente: - rideterminando la pena iinflitta agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti (artt. 110, 610 e 339, comma 2, cod. pen. capo A) in mesi tre dì reclusione (concesse le attenuanti generiche) e riducendo l'importo del risarcimento dei danni liquidato in favore delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA], ad euro 1.500,00 e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad euro 5.000,00 ciascuno; escludendo nei confronti dei medesimi imputati la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di tali importi; - escludendo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 635, comma 1 e comma 2„ n. 1, c.p., così qualificata l'originaria imputazione, capo B - la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento dell'importo liquidato a favore della [OSCURATO:PERSONA]; - rideterminando la pena inflitta agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo sussistente la diminuente di cui all'art. 116 cod. pen. e concesse agli stessi le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, in mesi due di reclusione in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti (artt. 81, 110, 582 e 585, comma 1, cod. pen. capo F), ed escludendo per i medesimi la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento degli importi stabiliti per il risarcimento dei danni; - rideterminando la pena inflitta all'imputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui artt. 110, 582 e 585, comma 1, cod, pen. capo F, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante contestata, in mesi otto di reclusione ed escludendo per la medesima la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento degli importi stabiliti per il risarcimento dei danni. Ha confermato nel resto, ivi comprese le statuizioni relative a [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna propongono ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiduca, tutti i suindicati imputati. 3.Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolano le proprie censure in tre motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 110, 112, 635, comma 1 e 2 n. 1, cod. pen., ronché la manifesta illogicità del provvedimento impugnato relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Anzitutto, nel caso di specie si è ritenuta erroneamente integrata la fattispecie del delitto di danneggiamento da parte dell'imputato, mancando del tutto l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice. Invero, nel provvedimento impugnato la Corte territoriale non ha spiegato in che modo la condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] sia stata contraddistinta dalla coscienza e dalla volontà di distruggere ovvero deteriorare la cosa mobile altrui, posto che la medesima condotta era stata posta in essere da altrettanti numerosi soggetti partecipanti alla medesima azione, i guaii però non sono stati neppure sottoposti ad indagine, poiché le loro azioni sono state trattate alla stregua di lecita manifestazione di mero dissenso. In sostanza, la Corte di appello è incorsa nell'errore dì ritenere l'evento - nella specie, il lunotto dell'automobile danneggiato - elemento sufficiente ad affermare la penale responsabilità dell'imputato laddove si trattava di saggiare la volontà di cagionare un danneggiamento nell'ambito di un contesto concorsuale. D'altro canto, la Corte territoriale non ha individuato gli elementi atti a sostenere che l'imputato abbia assunto un ruolo di concorrente nel reato di danneggiamento, limitandosi piuttosto ad affermare come il concorso del [OSCURATO:PERSONA] sia evidente, senza fornire una logica ricostruzione degli accadimenti. 3.2. Con il secondo motivo si contesta l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., in relazione all'imputato [OSCURATO:PERSONA], La motivazione del provvedimento impugnato si mostra carente relativamente alla determinazione dei trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato [OSCURATO:PERSONA], non essendosi specificato a guaii parametri si sia fatto riferimento nell'irrogazione della pena e per quali ragioni tali parametri abbiano determinato un aumento di pena molto superiore rispetto al minimo edittale. 3.3. Con il terzo motivo si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 610 cod. pen., con riguardo alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sussistente il delitto di violenza privata contestato all'imputato, non potendosi ravvisare l'elemento oggettivo tipico consistente nella violenza o minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una determinata cosa. Nel caso di specie, la condotta consistente nel mero parare le mani su un lato dì un'autovettura di grossa cilindrata non integra l'elemento oggettivo tipico della fattispecie contestata, non possedendo i caratteri della violenza o minaccia che la norma richiede. 4. Avverso il medesimo provvedimento della Corte di appello di Bologna propongono ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico e articolato motivo. 4.1. In particolare, si deduce il vizio ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 111 Cost., 178 comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., in relazione alla mancata partecipazione del difensore degli indicati imputati all'udienza del 28 febbraio 2022, derivante da omessa notifica o comunicazione della trattazione orale del processo di appello. Premesso che l'udienza citata dinanzi la Corte di appello si sarebbe dovuta celebrare in absentia e in camera di consigho, secondo la disciplina di cui all'art. 23 bis del Decreto Legge n, 137/2020, pur avendo il procuratore generale presso la Corte di appello trasmesso le conclusioni scritte all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore - in cui erano riportate le conclusioni per tutti i processi in ruolo, con specificazione della trattazione orale solo per alcuni di essi tra i quali non era ricompreso il presente procedimento - , l'udienza di appello è stata celebrata pubblicamente, con la presenza delle altri parti. La difesa precisa come non abbia avanzato alcuna richiesta di trattazione orale per la pubblica udienza svoltasi nella data indicata nella quale ha avuto luogo la discussione orale, in seguito alla quale è stata deliberata la sentenza impugnata e che, solamente al momento della lettura della motivazione di tale provvedimento, essa ha potuto constatare l'avvenuta celebrazione orale del processo d'appello. L'assenza della difesa è stata dunque determinata dal mancato avviso, da parte della cancelleria della Corte territoriale, della celebrazione pubblica dell'udienza citata, mediante trattazione orale, richiesta dalle altre parti dei procedimento presenti all'udienza, determinandosi così una nullità dell'ordinanza dichiarativa della regolare costituzione della parti e, dunque, di tutti gli atti compiuti nonché della medesima sentenza impugnata.5. Avverso la suddetta sentenza ricorrono per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure in quattro motivi. 5.1. Con il primo motivo si deduce l'inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e 161 comma 4 cod. proc. pen a per avere la Corte territoriale dichiarato, all'udienza del 28 febbraio 2022, l'assenza dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] nonostante l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Invero, dall'esame della relata di notifica, avvenuta presso il domicilio dichiarato in via Beaatto n. 15, risulta che in data 7 gennaio 2022, l'addetto al servizio postale si recava presso tale indirizzo, senza effettuare alcuna notifica poiché l'imputato risultava sconosciuto, ciò nonostante, procedeva al deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., che contempla un'ipotesi differente rispetto a quella del caso di specie. Pertanto, una volta appresa l'impossibilità di eseguire la notificazione nel domicilio dichiarato, risultando il [OSCURATO:PERSONA] sconosciuto, l'addetto al servizio postale avrebbe dovuto procedere nelle forme previste dall'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., riguardante il caso di specie di notifica impossibile o di dichiarazione di domicilio inidonea. Si precisa che, infatti, solo la successiva notifica eseguita nelle forme di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., avrebbe assicurato almeno la presunta conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. 5.2. Con il secondo motivo si deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 610 cod. pen., con riguardo alle posizioni di entrambi gli imputati, in ragione della non riconducibilità delle condotte poste in essere da questi alla fattispecie del delitto di violenza privata. Segnatamente: - si precisa anzitutto che, contrariamente a quanto richiesto dalla norma incriminatrice, nel caso di specie, l'azione attribuita agli imputati non ha inciso direttamente sulla libera autodeterminazione degli occupanti il veicolo: piuttosto sono stati gli imputati a esporre i propri corpi al rischio connesso all'eventuale decisione delle parti civili di proseguire la marcia. In sostanza, gli imputati hanno accettato il rischio di una scelta altrui — vale a dire quella di Salvini e le altre parti di proseguire la marcia — sfavorevole per loro stessi; conseguentemente a quanto descritto, si deve riconoscere la sovrapposizione tra la condotta (fermare una macchina con il corpo) e l'evento (la macchina che si ferma), circostanza che esclude la conficurazione del reato di violenza privata.5.3. Con il terzo motivo si contesta vizio di motivazione relativamente alla sussistenza dell'ipotesi di un concorso di persone nel reato, con riferimento alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha ritenuto di poter affermare la penale responsabilità dei [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorrente nel reato, limitandosi a giustificare la presenza di un contributo causalmente rilevante soltanto sulla base degli spostamenti di questi e trascurando totalmente l'analisi del contestuale movimento dell'autovettura. Posto che, come appurato in entrambe le :sentenze di merito, l'accelerazione dell'autovettura ha interrotto l'azione criminosa, si sostiene l'irrilevanza causale del contributo dell'imputato in virtù del fatto che esso si è realizzato nel momento in cui il reato era già consumato. Invero, da quanto si apprende dalle immagini dei filmati acquisiti nel fascicolo per il dibattimento, il [OSCURATO:PERSONA] non fa in tempo ad avvicinarsi all'autovettura che la stessa travolge varie persone poste davanti, determinando l'interruzione del reato; con tali emergenze non si è confrontata la sentenza impugnata. 5.4. Con il quarto motivo, infine, si lamenta, relativamente ad entrambe le posizioni degli imputati, l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 610 cod. pen. in relazione all'art. 185 cod. pen. e relativo vizio di motivazione. La Corte territoriale, con motivazione illogica, ha confermato la statuizione civile relativa alla condanna al risarcimento del danno liquidato in favore della [OSCURATO:PERSONA], rigettando il motivo di appello sul punto, tramite il richiamo ad un precedente giurisprudenziale non pertinente al caso di specie (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 1059 del 2020). Posto ciò, si aggiunge che l'art. 610 cod. pen. tutela la libertà di autodeterminazione, laddove la [OSCURATO:PERSONA], quale partito politico ed ente collettivo distinto dai soggetti che vi aderiscono, non può essere titolare di un bene giuridico e, nella specie, di patire la compressione della libertà di autodeterminazione. Proprio in virtù dei fatto che la stessa Corte territoriale definisce la presunta offesa subita dal partito politico in modo del tutto estraneo rispetto alla tutela di cui all'art. 610 cod. pen., il provvedimento impugnato, ancorando il risarcimento ad una presunta offesa indiretta e diversa da quella cagionata con il supposto reato ovvero a un presunto danno morale, risulta illogico e in violazione dell'art. 185 cod. peri. in relazione all'art. 610 c.p. 6. Ricorrono per cessazione avverso la predetta sentenza, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei comune difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le censure con tre motivi.6.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt.116 cod. pen., 192 e 533 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione con riferimento alla pronuncia di condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, sì contesta la mancanza di un idoneo apparato argomentativo fondante la pronuncia di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non rispettosa del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Si riportano i passaggi ritenuti controversi del provvedimento, il quale in un primo momento afferma la presenza dell'imputato durante le condotte, anche fisicamente vessatorie, poste in essere dal gruppo, per poi metterla in dubbio successivamente col sostenere che lo spazio coperto dalle celle telefoniche fosse molto ampio ed inoltre, che subito dopo l'aggressione il ceilulare dell'imputato avesse agganciato una cella telefonica diversa, segnatamente quella della sua abitazione. Si evidenzia poi che il testimone Borri aveva riferito di un pranzo assieme all'imputato intorno alle ore 14.00, di conseguenza appare difficile credere che in così poco tempo l'imputato sia riuscito a partecipare all'inseguimento e all'accerchiamento della vittima in via Erbosa e poco dopo ad essere a pranzo nella propria abitazione di via Spada. Dall'affermazione della sentenza per cui non si poteva escludere con assoluta certezza la presenza dell'imputato nel momento in cui veniva sferrato il colpo lesivo, a parere della difesa, deriva la conseguenza che non possa escludersi neanche la sua assenza. Si sostiene ci sia stata una inversione dell'onere della prova, in quanto i molteplici elementi probatori emersi (aggancio della cella dell'abitazione, distanza tra luogo dell'aggressione e tale celia, testimonianza del Borri) sono tali da rendere labile la prova circa una compartecipazione ai fatti da parte dell'imputato, così come è stata invece descritta. La Corte stessa sul punto riferisce che non sia possibile affermare con certezza che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] abbia voluto l'evento ulteriore di cagionare lesioni gravi al giornalista e di avere in concreto previsto tale evento specifico. Appare contraddittorio ritenere che si possa affermare la compartecipazione dell'imputato nelle forme del concorso anomalo in ragione di una presenza in loco non provata neanche nei minuti antecedenti o successivi al momento in cui è stato sferrato il calcio alla persona offesa e si ritiene inoltre illogico avere dubbi riguardo la presenza o meno dell'imputato sul luogo della commissione del reato per poi successivamente passare ad una valutazione dell'elemento soggettivo. L'immagine acquisita agli atti ritrae I gruppo di persone alle ore 13.36, ma gli agenti sul posto avevano deciso di abbandonare il luogo proprio dopo "7 quell'ora. Si ritiene dunque che non vi sia alcun segno di una situazione di pericolo. La persona offesa aveva dichiarato di essersi incamminato e di aver percorso il tragitto senza mai voltarsi durante l'inseguimento, affermando dunque di non sapere se tutti i facenti parte del gruppo iniziale l'avessero poi inseguita prima dell'aggressione. Si richiama nuovamente il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio per sottolineare che esso ha valore determinante nel momento decisionale, per cui nell'iter argomentativo della sentenza devono risultare precisi elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta. Nel caso dì specie, si legge che le prove in ordine al fatto che Nassa facesse parte del gruppo dei manifestanti che hanno aggredito il giornalista, sarebbero schiaccianti, ma ciò si afferma in maniera del tutto immotivata e non considerando gli elementi fin qui esposti. La difesa ritiene che sia stato trovato nella disciplina del concorso anomalo un escamotage per colmare le lacune probatorie esistenti alla base del giudizio di responsabilità penale dell'imputato. 6.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt.116 cod. pen., 192 e 533 cod. proc. pen. nonché vizio motivazionale con riferimento alla pronuncia di condanna dell'imputata [OSCURATO:PERSONA]:haela. La censura mossa con riferimento alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] coincide sostanzialmente con quella afferente il giudizio di responsabilità penale formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ma i dati istruttori emersi in corso di giudizio differiscono parzialmente. La dichiarazione della persona offesa sulla presenza dell'imputata nel gruppo non può essere da sola considerata prova sufficiente a ritenere che la signora [OSCURATO:PERSONA] abbia preso parte all'azione collettiva. Difatti, non si trovano riscontri nel compendio probatorio, anzi la presenza dell'imputata sul luogo risulta smentita dall'analisi dei traffico telefonico - che dimostra uno spostamento fisico incompatibile con la presenza dell'imputata al momento della commissione del fatto - nonché dalle dichiarazioni della testimone Venturella. Si ritiene che vi sia illogicità nell'affermare che non vi sia prova certa della presenza dell'imputata nel momento in cui è stato sferrato il calcio che ha prodotto le lesioni, per poi sostenere che invece la stessa abbia preso parte all'azione collettiva poco prima precedente. In sentenza è specificato che non vi sia prova che la [OSCURATO:PERSONA] abbia voluto l'evento ulteriore di cagionare le gravi lesioni al giornalista e di aver previsto tale evento, proprio perché la sua attività si è esaurita nel partecipare all'inseguimento molesto della persona offesa senza toccarla e senza insultarla.Data la mancanza della prova oltre ogni ragionevole dubbio che la [OSCURATO:PERSONA] fosse presente al momento del calcio, manca di conseguenza anche la prova oltre ogni ragionevole dubbio che la stessa abbia partecipato all'inseguimento molesto. La persona offesa ha dichiarato di aver riconosciuto, tra i soggetti del gruppo fotografato alle 13.36, l'imputata, ma si ricorda che gli agenti si sono allontanati dal luogo proprio in quei momenti, ritenendo dunque che non vi fossero tensioni. Inoltre, la persona offesa ha affermato di non essersi mai voltata durante l'inseguimento, di conseguenza non poteva affermare con certezza chi fosse presente tra coloro che la stavano importunando. Non viene tenuto conto degli indici probatori, come i tabulati telefonici, che forniscono indicazioni riguardo agli spostamenti dell'imputata, che si era diretta a percorrere una strada diversa da quella degli inseguitori del giornalista. Su questo è precisa anche la testimonianza della signora Venturella. Si ritiene che l'analisi dell'impianto argomentativo che non supera il vaglio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, abbia conseguenze anche sull'errata applicazione dell'art,116 cod. pen. come criterio assunto per l'imputazione di responsabilità in capo all'imputata. Nel caso di specie, manca la prova della partecipazione all'azione criminosa, di conseguenza è inutile interrogarsi sull'elemento soggettivo dell'imputata. 6.3. Con il terzo motivo contestano, entrambi, violazione di legge in relazione all'art.538 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. In particolare, si lamenta la mancata riforma delle statuizioni civili, come indicate nella sentenza di primo grado, pur a seguito di una rinnodulazione dell'assetto concorsuale nella responsabilità penale per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, riconosciuta la responsabilità concorsuale nella fattispecie di cui all'art.116 comma 2 cod. proc. pen., ha ammesso che gli stessi non volessero il più grave reato di lesioni, pur partecipando ad una fase iniziale di azione collettiva criminosa, di conseguenza ne deriva una diminuzione in termini di pena finale rispetto all'esito del primo grado di giudizio. In sentenza si osserva anche che i due imputati sono incensurati e che la loro condotta delittuosa si è limitata ad una partecipazione sostanzialmente morale, rafforzativa dell'intento criminoso comune, costituita dalla loro presenza fisica nell'inseguimento della vittima. Ebbene, tale assunto avrebbe dovuto condurre anche ad una diminuzione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 7. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza, anche gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure con tre motivi. 7.1. Con il primo motivo deducono vizio di legge e vizio di motivazione. In particolare, si contesta il travisamento di prove in relazione alle dichiarazioni rese dal testimone Sorella come risultante dal testo della sentenza impugnata ed oggetto di specifica censura rilevante ai fini della configurazione della fattispecie di cui all'art.610 cod. nen. La Corte ha ritenuto provata la presenza degli imputati prima dell'asserita ripartenza dell'autovettura ed in contrasto con la dichiarazione del testimone Sorella della Digos, menzionata in sentenza. Lo stesso aveva individuato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tra i soggetti arrivati dopo che alcuni dei coimputati avevano posto in essere la condotta consistente nel frapporsi dinanzi all'autovettura, costringendo l'autista a ripartire in fretta, anche a rischio dell'incolumità dei presenti. Tale ricostruzione, oggetto di specifico motivo di impugnazione nell'atto d'appello, non è stata colta dalla Corte territoriale che afferma che Sorella avrebbe invece riconosciuto gli imputati come soggetti presenti prima della partenza dell'autovettura con a bordo le persone offese. Da ciò la Corte di appello ha fatto discendere l'affermazione di colpevolezza dei due imputati„ mentre il giudice di primo grado ne riconosceva l'apporto in termini di concorso morale, non rilevando alcun apporto materiale, che qui è stato considerato in maniera illogica a causa di un travisamento di una prova decisiva da parte della Corte. Si ritiene dunque che la Corte di appello sia incorsa in un errore revocatorio avendo ritenuto provata una circostanza incontrovertibilmerte diversa da quella rappresentata dai fatti emersi in dibattimento. La circostanza della presenza dei due imputati prima della partenza dell'autovettura, invece che dopo come sostenuto nell'atto di appello, è circostanza che regge l'intero impianto della sentenza di condanna dato che la Corte ritiene che la condotta materiale del reato consista nell'interposizione che determina l'impossibilità da parte degli occupanti dell'auto di allontanarsi. Sicché proprio l'arrivo dei ricorrenti in un momento successivo all'esplicazione della condotta violenta, rende il fatto della presenza in loco una circostanza neutra sotto il profilo penale ed interrompe la catena causale che conduce, ad avviso della Corte, alla riduzione della capacità di determinarsi da parte delle vittime e perfeziona la fattispecie dell'art.610 cod. pen. 7.2. Con il secondo motivo denunciano l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 610 cod. peri., violazione di legge e vizio di 1C) motivazione in relazione alla sussistenza di condotte riferibili alla compromissione della libertà delle vittime: La Corte ha ritenuto, erroneamente, che la presenza degli imputati in prossimità dell'autovettura dell'on. Salvini, fosse sufficiente per configurare la fattispecie di violenza privata. Indi si riporta giurisprudenza di questa Corte che contrasterebbe con quanto affermato dalla Corte territoriale, che pur riconoscendo agli occupanti dell'autovettura la conservazione della possibilità di movimento, ne fa conseguire la condanna degli imputati, proprio per aver condizionato tale libertà con una condotta impeditiva del loro diritto di circolazione. Si ritiene manchi proprio l'idoneità della condotta sotto il profilo della violenza a causare l'evento, tanto è vero che l'evento non si è realizzato e l'autovettura è ripartita. Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 2437 del 18/12/2008 precisano che "la violenza, infatti è un connotato essenziale di una condotta che, a sua volta, deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore: vale a dire la costrizione della vittima a fare tollerare od omettere qualche cosa; deve trattarsi di qualcosa di diverso dal fatto in cui si esprime la violenza" per cui la Corte di appello avrebbe dovuto spiegare quale fosse la condotta violenta degli imputati, quale l'evento realizzato e quale l'idoneità alla causazione, alla luce dei fatti accertati. La difesa ritiene dunque illogico considerare punibile a sensi del 610 cod. pen. la condotta degli imputati anche alla luce dell'altrui condotta volitiva in capo aila presunta vittima. La Corte non ha motivato rispetto alla condotta materiale degli imputati, al contenuto violento di azioni riferibili ai due, sia in termini oggettivi che soggettivi, limitandosi a registrarne la presenza, successiva peraltro all'azione di interposizione e battitura sulla macchina. 7.3. Con il terzo motivo lamentano l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.185, comma 2 cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione delle somme liquidate in via equitativa a titolo di risarcimento del danno morale. Si riporta giurisprudenza di questa Corte secondo cui la liquidazione del danno morale è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice, che ha però l'onere di dare conto delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa. In riferimento alla sussistenza del danno morale riconosciuto in particolare alla [OSCURATO:PERSONA], ma anche alle altre parti civili, la Corte territoriale ha ritenuto si fosse in presenza di una manifestazione elettorale della stessa formazione politica e che la condotta degli imputati fosse finalizzata a contestare l'operato e !e opinioni delle vittime, in quanto esponenti di [OSCURATO:PERSONA] 1:1 e delle politiche da questa oppresse. Tuttavia, dalla sentenza emerge che non risultava si stesse svolgendo un'attività elettorale, bensì che fosse in atto una conferenza stampa improvvisata in un parcheggio di una sala bingo. La motivazione appare carente alla luce della fattispecie contestata di cui all'art. 610 cod. pen., norma utilizzata per un contesto in cui non è rinvenibile alcuna ipotesi delittuosa più conferente. Si dibatte del danno morale riconosciuto al partito politico, per l'avere gli imputati interrotto la marcia di un'autovettura limitando l'autodeterminazione dei soggetti all'interno, autovettura che e ripartita in accelerazione sui manifestanti in protesta, che si erano posti davanti o lateralmente ad essa. In riferimento agli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], non è stata data alcuna motivazione a sostegno della loro diretta responsabilità personale e patrimoniale, occupandosi la Corte di appello solo di segnalare la posizione di [OSCURATO:PERSONA] lateralmente all'autovettura e innanzi alla stessa e di [OSCURATO:PERSONA] davanti all'autovettura e dietro il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. E da queste posizioni che la Corte estrae profili di responsabilità penale e risarcitori in riferimento al danno morale, in assenza di specifica motivazione in ordine al collegamento causale tra i posizionamenti e la condotta di reato e tra l'eventuale condotta dei due ed il danno asseritamente patito da Salvíni, Borgonzoni, Fabbri ed in ultimo dalla lega Nord. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente si deve precisare che l'avviso all'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], relativo alla fissazione dell'udienza davanti a questa Corte, è regolarmente intervenuto mediante il deposito dell'atto presso la Cancelleria ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. n. 179 del 2012, per non essere andato a buon fine quello presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato medesimo, resUtuito al mittente, verosimilmente in considerazione della sospensione dall'esercizio della professione legale del predetto avvocato conseguita alla nomina di componente laico del Cons iglio Superiore della Magistratura, circostanza che in realtà avrebbe dovuto indurre le parti civili a designare un nuovo difensore di fiducia (cfr. per il caso di impossibilità di notificazione al difensore tramite P.E.C., e per il conseguente deposito in Cancelleria dell'atto, Sez. 2, n. 14477 del 05/03/2020, Rv. 279193 - 01, che ha ritenuto legittima tale modalità notificatoria in caso di mancata attivazione della "pec" da parte del difensore).1.Passando quindi all'esame dei ricorsi, si osserva che, non essendo i rispettivi ricorsi inammissibili - risultando essi anzi fondati - la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agli effetti penali per essere i reati loro ascritti estinti per prescrizione, nonché, agli effetti civili, nei confronti dei medesimi ricorrenti, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, essendo fondati i rispettivi motivi processuali svolti nell'interesse dei medesimi (nullità del giudizio di appello, per [OSCURATO:PERSONA] per omessa citazione in giudizio e per [OSCURATO:PERSONA] per omessa comunicazione al difensore della trattazione in udienza pubblica). La sentenza impugnata dev'essere altresì annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna, essendo fondato l'unico motivo articolato nell'interesse dei predetti di nullità del giudizio di appello (omessa comunicazione al difensore della trattazione in udienza pubblica). Vanno invece dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Verranno quindi esaminate prima le questioni processuali che hanno comportato l'annullamento della sentenza impugnata di cui ai ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Fondata è innanzitutto l'eccezione di nullità proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nel comune interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ma diverse sono le conseguenze in considerazione della tipologia dei reati rispettivamente ascritti (prescritti per il solo [OSCURATO:PERSONA]). Al riguardo si osserva che è pacifico che nel giudizio di appello, come ha già avuto modo di affermare questa Corte, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, deve essere data comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito "ordinario", a seguito della richiesta di discussione orale formulata cla una di esse, determinandosi, in mancanza, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (cfr. tra tante, Sez. 6, Sentenza n. 3673 del 19/01/2022, Rv. 282750 01 Sez. 5, Sentenza n. 7750 dei 27/10/2021 Ucl. (dep. 03/03/2022), Rv. 282897 - 01); trattasi di nullità a regime intermedio che afferendo al giudizio di appello è rilevabile con l'impugnazione; ed è altrettanto certo che nel caso di specie, come emerge dalla consultazione degli atti, manchi la prova dell'avviso della trattazione orale del processo in appello all'avv. [OSCURATO:PERSONA] che non ne aveva fatto richiesta e che pertanto è rimasto assente all'udienza pubblica di celebrazione del processo in cui venivano trattate anche le posizioni degli imputati dal medesimo assistiti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]). E' solo il caso di precisare che pur in assenza di una espressa previsione di legge, un'interpretazione sistematica costituzionalmente orientata impone di ritenere che la parte che non ha avanzato richiesta di trattazione orale abbia diritto ad essere notiziata della trasformazione del rito di tipo cartolare in orale e che in mancanza di tale avviso si determini una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi degli artt. 178 lett. c e 180 cod. proc. pen.; e, per altro verso, si deve anche chiarire che la pubblicazione ordine dei calendari contenenti i ruoli di tutte le udienze penali con annotazione di quelli trattati in forma orale, prevista dal protocollo firmato dai rispettivi rappresenl:anti del Consiglio dell'Ordine di Bologna, della Corte di Appello di Bologna e della Procura Generale presso la medesima corte di appello - a cui fa riferimento nelle conclusioni scritte l'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed [OSCURATO:PERSONA] - non può ritenersi un equipollente delle rituali comunicazioni e notificazioni alle parti dei provvedimenti che comunque incidano sui diritti di partecipazione delle medesime (cfr. Sez. 5, del 8.9.2021, Nlemet, Rv. 281971- 01). Ne consegue che, essendo fondata l'eccezione di nullità sollevata dalla difesa, per il reato di cui all'art. 635 commi 1 e 2 n. 1 cod. pen. (capo 13), il solo per il quale è stato condannato [OSCURATO:PERSONA] - in virtù del principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (in tal senso Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti D, Rv. 221403 e Sez. U. n. 1021 del 28/11/2001 - dep. 11/01/2002, Cremonese, Rv. 220511) secondo il quale il giudice ha l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen. anche qualora la causa estintiva del reato ricorra contestualmente con una nullità processuale assoluta e insanabile deve essere rilevata la prescrizione; trattasi infatti di fattispecie per la quale è prevista la pena massima inferiore a sei anni, sicché essendo il termine massimo di prescrizione, ai sensi degli artt. 157- 161 cod. pere, pari a sette anni e mezzo - decorrenti dalla consumazione del reato risalente al 8.11.2014 - esso; pure a tener conto della causa di sospensione per complessivi giorni 28, è interamente decorso in data 5.6.2022 (termine comunque decorso anche a voler considerare i 64 giorni per cd. sospensione Covid in relazione all'udienza di primo grado del 13.5.2021).Indi, in mancanza di elementi che depongano per l'immediata pronuncia assolutoria dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen„, non evincibili alla stregua delle stesse risultanze della pronuncia impugnata (si rammenta che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod, proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione dei medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu °culi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Rv. 244274), s'impone la declaratoria di estinzione del reato (la prevalenza della causa di estinzione del reato deriva dalla evidente inutilità processuale dell'annullamento dato che in ogni caso il giudizio non potrebbe utilmente proseguire). Il ricorso va però valutato diversamente agli effetti civili. La nullità travolge anche gli effetti civili della sentenza impugnata, ma permangono quelli della pronuncia di primo grado trattandosi di prescrizione non maturata nel primo grado del giudizio, che dovranno quindi essere oggetto di vaglio da parte del giudice civile competente per valore in grado di appello. La prevalenza dell'estinzione del reato per prescrizione ha infatti efficacia processuale e quindi è idonea a far cessare soltanto la controversia penale. Conclusasi l'azione penale resta la controversia relativa alla responsabilità civile dell'imputato per l'azione commessa nei confronti della parte lesa costituitasi parte civile. Gli effetti processuali estintivi del reato sono prevalenti rispetto ad un ormai impossibile accertamento della responsabilità penale, ma non possono incidere sull'azione civile, attribuendo validità ad atti oggettivamente nulli, o sanando i vizi delle sentenze che hanno omesso di dichiarare le nullità tempestivamente eccepite (in tal senso, si veda, Sez. 5, n. 26639 del 04/05/2004, Liverani, Rv. 229873). In particolare, la nullità generale denunziata ha influito nel limitare il diritto di difesa dell'imputato nell'azione di risarcimento danni contro di lui proposta. L'eccezione proposta dall'imputato anche se soccombe rispetto all'impossibile prosecuzione dell'azione penale, va invece valutata ed accolta agli effetti civili, con conseguente annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, e rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, Quanto, invece, alle imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assistite in appello sempre dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che - si ribadisce - non ha ricevuto 1"avviso dell'udienza pubblica, per le quali quindi è parimenti fondata l'eccezione di nullità formulata in maniera identica dal predetto difensore per le medesime ragioni sopra indicate, non essendo maturato alcun termine di prescrizione - rispondendo esse del reato di lesioni aggravate della durata di giorni sessanta, consumato il 8.11.2014 (sicché il termine massimo di prescrizione per tale reato, con pena edittale massima fino a sette anni, maturerà solo il 6.9.2023) - per esse si dovrà ripetere il giudizio di appello affetto da nullità, anche agli effetti penali. 3. Fondata è anche l'eccezione di nullità proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Ed invero, dagli atti risulta che effettivamente all'udienza del 28 febbraio 2022, veniva dichiarata l'assenza dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] nonostante l'omessa notifica del decreto dì citazione per il giudizio di appello. Invero, dall'esame della relata di notificazione, avvenuta presso il domicilio dichiarato in via Begatto n. 15, risulta che, in data 7 gennaio 2022, l'addetto al servizio postale si era recato presso tale indirizzo e che, una volta rilevata l'impossibilità di procedere alla notifica poiché l'imputato risultava sconosciuto, procedeva al deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., che contempla un'ipotesi differente rispetto a quella del caso di specie, in luogo di procedere nelle forme previste dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., che si attaglia invece alla fattispecie in esame di notifica impossibile o di dichiarazione di domicilio inidonea. La mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod, proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. (Sez, U, Sentenza n. 14573 del 25/11/2021 Ud. (dep. 14/04/2022), Rv. 282848 - 02). Trattasi di nullità assoluta della notificazione essendosi essa risolta in omessa citazione dal momento che alla stregua delle modalità con cui è stato illegittimamente notificato l'atto si deve ritenere inesistente la notificazione in quanto non idonea neppure in astratto a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, e quindi equiparabile a notifica omessa (per la differenza tra .16 notifica inesistente e notifica invalida ma idonea in astratto a far conoscere l'atto, cfr. Sez. U, Sentenza n. 119 del 27/1012004 Ud. (dep. 07/01/2005), Rv. 229540 - 01). Sicché, essendo stato [OSCURATO:PERSONA] condannato per violenza privata, sì deve, agli effetti penali, dichiarare la prescrizione del reato per le medesime ragioni indicate a proposito della posizione di [OSCURATO:PERSONA], essendo stato il reato, con pena edittale inferiore ai sei anni, consumato sempre il 8.11.2014; e, residuando anche in tal caso le statuizioni civili, s'impone, per altro verso, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente in grado di appello; assorbiti gli altri motivi. 4.1 ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - tutti inammissibili per le ragioni che verranno di seguito indicate - rispetto al tema comune dell'integrazione del reato di cui all'art. 610, verranno trattati unitariamente salve le specificazioni del caso in relazione a ciascuna posizione. 4.1. Si deve innanzitutto precisare che Va Corte territoriale nel ripercorrere i passaggi ricostruttivi salienti della vicenda ha ben posto ir evidenza come gli imputati avessero proprio l'intenzione di impedire agli occupanti dell'autovettura di proseguire, riuscendo nel loro intento anche se solo per poco tempo e che la breve durata fosse dipesa unicamente dal fatto che l'autista decise ad un certo punto di ripartire ponendo in essere una brusca accelerazione per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Alcuni dei manifestanti avevano infatti compiuto anche atti di danneggiamento dell'autovettura ir cui sedevano l'on. Salvini, ii candidato a governatore della Regione Emilia-[OSCURATO:PERSONA] e i consiglieri comunali Borgonzoni e Cocconcelli - (che tra l'altro si erano visti costretti a salire in macchina e ad allontanarsi da quel luogo, ove avrebbero dovuto incontrare dei cittadini in vista dell'elezioni regionali, a causa dell'incalzare dei manifestanti oppositori alla politica di [OSCURATO:PERSONA], tra i quali i suindicati ricorrenti). In ogni caso - osserva la corte territoriale vi è stata influenza sulla capacità di autodeterminazione delle vittime alle quali si era di fatto impedito di allontanarsi se non a rischio di provocare danni alle persone, determinati dall'avvio dell'autovettura. Ebbene, la giurisprudenza di questa Corte al riguardo è chiara: l'elemento oggettivo del reato di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, purché sia - come nel caso di specie - diversa dal fatto in cui si esprime la violenza (Sez. 5 , Sentenza n. 6208 del 14/12/2020 Ud. (dep. 17/02/2021), Rv. 280507 - 01). Ed ancora, si è affermato che in tema di delitto di violenza privata, il requisito della violenza, ai fini della configurabilità del reato, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l'offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà (Sez. 5, Sentenza n. 3991 del 14/12/2022, Cc. (dep. 31/01/2023), Rv. 283961 - 01); per la consumazione del reato, integra, dunque, l'elemento della violenza la condotta che impedisca il libero movimento del soggetto passivo, ponendolo nell'alternativa di non muoversi oppure di muoversi con ii pericolo di menomare l'integrità di altri, compreso l'agente (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 41311 del 15/10/2008, Rv. 242328 - 01, nel cui caso, l'agente, nell'ambito di una manifestazione di protesta, aveva impedito al guidatore di un'autovettura di procedere liberamente, ostacolandone la marcia; in motivazione, questa Corte ha escluso, ai fini della sussistenza del reato, la necessità che l'agente abbia procurato danni all'autoveicolo o abbia rivolto minacce al conducente), e nel caso di specie il condizionamento delle persone offese, costrette a non proseguire la corsa, è stato il risultato di una vera e propria condotta violenta e minacciosa avendo gli imputati, unitamente ad altri manifestanti rimasti ignoti, accerchiato la macchina su cui viaggiavano i politici impedendole di fatto di proseguire dal momento che un suo movimento avrebbe messo a rischio gli stessi assalitori; il tutto mentre, al contempo, venivano pronunciate frasi minacciose all'indirizzo degli occupanti del veicolo bloccato, frasi che questi erano costretti a subire a causa del comportamento dei manifestanti - tra i quali i ricorrenti; comportamento che non esaurì quindi i suoi effetti nell'impedimento del normale progredire della marcia. E, per quanto rileva più specificamente nel caso di specie, essendosi le difese appuntate soprattutto sulla brevità dell'effetto determinato dalla condotta altrui, si è, per altro verso, anche affermato che in tema di violenza privata (art. 610 cod. pen.) è irrilevante, per la consumazione del reato, che la condotta criminosa si protragga nel tempo, trattandosi di reato istantaneo (Sez. 5, Sentenza n. 3403 del 17/12/2003 Ud. (dep. 29/01/2004), Rv. 229063 - 01); ed ancora, si è in particolare affermato: 'Il delitto di violenza privata è reato istantaneo e sì consuma nel momento in cui si realizza la limitazione coattiva della libertà di determinazione ed azione della vittima, essendo irrilevante che gli effetti della imposizione si protraggano nel tempo e i'offeso possa successivamente eliminarli (Sez. 5, Sentenza n. 1174 dei 20/11/2020 Ud. (dep. 13/01/2021), Rv. 280130 - 01; conf. Sez. S. •;. 10834 del 1988, Rv. 179650). Ciò che rileva è che vi sia stata una limitazione della libertà di azione e di determinazione della persona offesa indipendentemente dalla sua durata, purché sia ovviamente apprezzabile, e nel caso di specie essa lo è certamente tenuto conto della consistenza della condotta violenta e minacciosa posta in essere dai manifestanti che sia pure per poco tempo determinò una rilevante compromissione della libertà degli occupanti dell'autovettura presa di mira che non ebbero scelta e dovettero adeguarsi alla grave situazione di pericolo - per essi e per gli stessi manifestanti - venutasi a creare, salvo poi a riprendere la marcia - a ben vedere anche tale scelta fu sotto certi aspetti obbligata - al fine di evitare che l'azione dei manifestanti potesse ulteriormente degenerare. Anche il Procuratore Generale, nella requisitoría svolta anche in forma scritta, ha ritenuto corretta la constatazione che tale impedimento, seppure protrattosi per un breve lasso temporale - 9 secondi secondo la prospettazione difensiva - è fatto idoneo a fondare la penale responsabilità degli imputati per il reato di violenza privata contestato al capo A) della rubrica, osservando che la breve durata dell'azione aggressiva è stata determinata dalla risoluzione del conduttore dell'autovettura che ha impresso ad essa una brusca accelerazione per sottrare se stesso e gli altri occupanti del veicolo all'accerchiamento dei manifestanti che si faceva via via sempre più pericoloso; sicché non è contestabile - conclude il P.G. - che sia stata violata la capacità di autodeterminazione delle vittime alle quali è stato impedito di proseguire e poi di potere allontanarsi con tranquillità da quel luogo. Sono, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i soli comportamenti che, pur costituendo violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, pur astrattamente condizionanti, si rivelino in concreto inidonei a limitare la libertà di movimento o ad influenzare significativamente il processo di formazione della volontà; processo di formazione della volontà che risulta invece significativamente inficiato - e sotto diversi aspetti - nella fattispecie in esame, dal momento che l'alternativa era investire i manifestanti sicché l'autista e gli occupanti dell'autovettura non hanno avuto scelta e hanno dovuto fermarsi e lasciare che i manifestanti ponessero in essere la loro protesta che sfociava in un vero e proprio dileggio (oltre che in atti di danneggiamento posti in essere da parte di alcuni di essi). Ciò che rileva ai fini dell'integrazione del reato di violenza privata è che la condotta si riveli idonea a limitare o influenzare significativamente la liberta di determinazione della vittima ed ai fini di tale idoneità non è determinante la sua durata, potendosi esaurire essa anche in poco tempo, ma la sua intensità, che sia tale da incidere sul processo di formazione della volontà altrui; ciò che rileva quindi è che la condotta sia di entità tale da comportare un effettivo condizionamento della volontà altrui. Né potrebbe rilevare il fatto che l'idea dei manifestanti di bloccare o comunque di far rallentare l'autovettura - come evidenzia la difesa - fosse dipesa dall'intenzione di esprimere il loro dissenso nei confronti dei suoi occupanti dal momento che l'azione nel suo complesso si contraddistinse per la veemenza con cui i manifestanti intesero manifestare il loro disappunto e non si esaurì in meri improperi ma assunse anche i toni di una violenta minaccia ("Vergogna, infame, razzista schifoso, pezzo di m*, te ne devi andare da Bologna, infame, bastardo", questi i toni delle parole usate all'indirizzo dell'on. Salvini), e a tratti di un vero e proprio assalto all'autovettura e ai suoi occupanti; sicché essa, di là delle intenzioni che possono averla indotta - che quali meri motivi a delinquere ovviamente non possono assumere alcun rilievo ai fini dell'esclusione del reato - si risolse comunque in una condotta altamente invasiva e condizionante dell'altrui sfera psico-fisica (ed è ciò che rileva ai fini dell'integrazione del reato, laddove peraltro anche il mero rallentamento della marcia indotto dall'altrui agire violento, come precisato, dalla Corte territoriale, costituisce una conseguenza dell'azione coercitiva dell'altrui volere, sicché l'eventuale intenzione dei manifestanti di determinare solo un rallentamento dell'autovettura a nulla potrebbe, in ogni caso, rilevare). Non può revocarsi in dubbio, come opportunamente osserva anche il P. G., che, di contro, ben altre erano le intenzioni e le ragioni della presenza di esponenti della [OSCURATO:PERSONA] in quel luogo, in quel contesto spazio temporale, ragioni connesse con il ruolo degli stessi e con le finalità politiche connaturali alle cariche istituzionali ricoperte, e che, a causa della condotta aggressiva degli imputati, le persone offese furono costrette ad abbandonare i propri programmi, 4.2. Passando quindi alla specificità delle singole posizioni, si osserva, quanto al motivo posto al riguardo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che in realtà esso lungi d& contestare la partecipazione al fatto del ricorrente, assume piuttosto che l'essersi la sua condotta risolta nel "mero parare le mani su un lato dell'autovettura di grossa cilindrata" non integri l'elemento oggettivo tipico della fattispecie contestata non possedendo i caratteri della violenza o minaccia che la norma richiede. Tale impostazione - peraltro in parte divergente da quella svolta nell'atto di appello in cui secondo quanto si riporta nella sentenza impugnata si era piuttosto ammesso che [OSCURATO:PERSONA] si era posto davanti all'autovettura per diversi secondi mentre altri tre ragazzi facevano la stessa cosa) dimentica tuttavia che [OSCURATO:PERSONA] non ha agito da solo e che la sua azione si è svolta in sinergia con quella degli altri manifestanti; il suo è stato certamente un contributo rilevante ai fini della integrazione del reato posto in essere dagli imputati in concorso tra loro; ciascuno col suo apporto ha contribuito alla riuscita dell'azione violenta e minacciosa che ha prodotto gli effetti sopra descritti. Dalla ricostruzione dei fatti operata, anche con il supporto di video-riprese e di fotografie, risulta invero provato - si evidenzia nella sentenza impugnata - che il ricorrente è certamente tra coloro che si interponevano, in contemporanea ad altri, innanzi all'autovettura Volvo sulla quale viaggiavano esponenti della [OSCURATO:PERSONA] per impedirne la partenza, chiamando altri manifestanti che accorrevano sul luogo del fatto sempre al fine di impedire tale partenza; sicché la Corte territoriale correttamente esclude la sussistenza di dubbio alcuno sulle consapevoli intenzioni dell'imputato di contribuire, unitamente ad altri, a privare coattivamente tutti gli occupanti dell'autovettura Volvo in oggetto della libertà di allontanarsi dal luogo in cui si trovavano, nei tempi e nei modi da loro decisi. Il motivo è dunque del tutto fuori fuoco e manifestamente infondato„ 4.3.Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] è solo il caso di osservare - relativamente agli argomenti spesi col secondo motivo del ricorso proposto nel suo interesse - che la circostanza che mira ad evidenziare che siano stati gli imputati a esporre i loro corpi al rischio connesso all'eventuale decisione delle parti civiii di proseguire la marcia non è in alcun modo idonea ad incidere sulla integrazione del reato di violenza privata; ed invero, il fatto che i manifestanti abbiano inteso adoperare - a loro rischio e pericolo - i loro corpi per frapporsi all'autovettura e porre in essere anche in tal modo la condotta impeditiva del normale esplicarsi della libertà di determinazione di coloro che ebbero a subirla, non può assumere rilievo alcuno, tenuto anche conto che ciò che in tal modo ci si era prefissati di ottenere quale plausibile conseguenza di un tale agire - l'arresto o quanto meno il rallentamento del veicolo - si è realizzato, avendo con il loro agire gli imputati costretto l'autovettura a fermarsi per poi ripartire di scatto (né si potrebbe ritenere l'evento coincidente cori la stessa condotta dal momento che i corpi più che fermare, essi, l'autovettura, parandosi dinanzi ad essa hanno piuttosto costretto l'autista a non partire o a fermarsi). Sicché il motivo è nel suo complesso manifestamente infondato, oltre che aspecifico. 4.4. Quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al secondo motivo del loro ricorso non possono che valere tutti gli argomenti già svolti al punto 4.1. allorouando si è affrontato il tema comune dell'integrazione del reato di violenza privata, a cui ebbero a partecipare anche i predetti imputati attraverso gli specifici contributi che, a differenza di guanto si assume in ricorso, sono stati descritti nella sentenza impugnata. 2 ", E' solo il caso di precisare (rispetto al primo motivo di ricorso) che la corte territoriale ha ritenuto provata la partecipazione di entrannly gli imputati, [OSCURATO:PERSONA] ed Oliva, sulla base dalla deposizione del teste Sorella, assistente capo in servizio presso la Digos della Questura di Bologna, oltre che delle stesse immagini ritraenti la scena anche dal medesftrio visionate. Ha quindi riportato la sintesi di quanto dal teste rilevato in relazione all'autovettura bloccata dai manifestanti che corrisponde a quanto hanno commesso gli imputati specificamente individuati. Orbene, secondo quanto si riporta in sentenza emerge che prima della ripartenza dell'auto con a bordo le persone offese: [OSCURATO:PERSONA] si era posto intenzionalmente e consapevolmente innanzi all'autovettura collocandosi immediatamente dietro al coimputato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] si era posto intenzionalmente e consapevolmente innanzi all'autovettura collocandosi sulla parte laterale della stessa, all'estrema sinistra del veicolo. Tali condotte sono state poste in essere - si precisa nella sentenza impugnata - mentre altri manifestanti (alcuni dei quali coimputati), come ammette lo stesso appello, non solo si interpongono innanzi all'autovettura ma appoggiano le mani su di essa, battono con le mani sui vetri e uno di loro vi appoggia sopra anche un ginocchio. Solo dopo che l'auto era ripartita, [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato di evitare che [OSCURATO:PERSONA] venisse travolto, circostanza questa che dimostra la presenza dell'[OSCURATO:PERSONA] - a differenza di quanto si assume in ricorso - prima che Paura ripartisse mentre [OSCURATO:PERSONA] veniva superato dalla stessa essendosi trovato alla sua sinistra; dati che avallano - si conclude nella sentenza impugnata - l'ipotesi accusatoria poiché descrivono una condotta che integra proprio il reato contestato e lo integra ben prima della condotta successivamente posta in essere dai manifestanti Sicché si rileva una continuità ed omogeneità funzionale della condotta tra quanto posto in essere dagli imputati ricorrenti, proprio a partire da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quanto si svilupperà immediatamente dopo tanto è vero che la Corte territoriale afferma che senza ombra di dubbio gli imputati, insieme ad altre persone, hanno intenzionalmente e consapevolmente privati) coattivamente tutti gli occupanti dell'auto della libertà di allontanarsi dal luogo ove si trovavano nei modi e nei tempi dai medesimi decisi, evidenziando come, per altro verso, non potesse assumere alcun rilievo il fatto che essi fossero sopraggiunti sul posto allorquando l'azione degli altri era già iniziata, chiamati dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tale esaustiva e dettagliata ricostruzione il motivo in scrutinio adduce che la Corte sarebbe incorsa in travisamento probatorio riguardo alle dichiarazioni rese dal tese Sorella cercando di accreditare una diversa versione dell'accaduto che tuttavia non si confronta adeguatamente con quella della sentenza impugnata in cui si è già spiegato che l'arrivo in un momento successivo degli imputati non esclude la rilevanza del loro contributo intervenuto comunque in un momento della sequenza ancora utile ai fini del risultato conseguito. Il motivo sui punto, pertanto, oltre che manifestamente infondato è anche aspecifico. 4.5. Si passa quindi ad affrontare il tema del risarcimento del danno contestato sia nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (quarto motivo) che in quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo). Va innanzitutto affermato che è configurabile il danno in capo a un partito politico - nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] - qualora le azioni lesive della libertà di autodeterminazione, pur indirizzate a singole persone fisiche, si qualificano per essere rivolte ad esse nella loro qualità di rappresentati o esponenti di un organismo politico, quale è il partito politico coeso per via di associazione del quale nel caso di specie si contestano le linee politiche ed ideologiche - traducendosi in atti che hanno diretta incidenza anche nei confronti dell'ente politico, nel quale si identifica la collettività dei suoi adepti, c:he si è in tal modo visto limitato nell'espressione delle proprie idee e prerogative istituzionali. Né potrebbe esservi dubbio sulla ragione per la quale l'on. Salvini e gli altri esponenti delle istituzioni si trovavano in quel luogo (ossia per motivi legati alle prossime elezioni regionali). Le azioni hanno aggredito anche la sfera della libertà dell'entità collettiva - partito politico - cui appartengono le persone fisiche destinatarie delle condotte, andando ad incidere nella sfera giuridica di cui l'ente gode nella collettività - a prescindere dall'essere un'associazione riconosciuta trattandosi comunque di 'C ( soggetto dotato di capacità giuridica - in virtù dei fini statutari perseguiti; in tal caso a tale entità compete la legittimazione ad assumere la qualità di soggetto passivo/danneggiato dal reato, nonché alla presentazione della querela ed alla successiva costituzione di parte civile e spetta quindi il diritto al risarcimento del danno arrecato, sia patrimoniale (nel caso di specie il danno all'autovettura), sia non patrimoniale che morale, ai sensi dell'art. 185 cod. peri., per essere l'ente costituito dai suoi membri e quindi leso attraverso di essi ma in diretta conseguenza del reato. Nella vicenda in esame la protesta realizzata in quei termini e in quei contesto si è risolta in una limitazione non solo della libertà individuale delle persone che ne sono state direttamente oggetto ma anche di quella della pluralità di soggetti facenti capo al partito politico che sii è visto in tal modo limitato nell'estrinsecazione dei propri obbiettivi politici.Tale danno è diretta conseguenza del reato ed è risarcibile anche in sede penale, secondo la previsione generale dell'art. 185, comma secondo, cod. pen. - che fa riferimento "ad ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale", Sicché deve affermarsi che è risarcibile I danno patrimoniale e non patrimoniale subito da un'associazione anche non riconosciuta - partito politico - consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio - posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione - con ha conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente (Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261110 - 01), e ciò anche nel caso in cui - come in quello in esame - la lesione avvenga attraverso le persone che lo costituiscono essendo anche in tal caso ravvisabile un danno diretto risarcibile ex art. 185 cod. pen. (anche proprio di tipo morale, ha sottolineato la corte di appello, per le finalità della protesta, amplificata com'era prevedibile dai mezzi di informazione, che attraverso la violenza privata ai suoi esponenti ha mirato a colpire le idee e la politica della [OSCURATO:PERSONA]). Il motivo articolato al riguardo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è pertanto manifestamente infondato non essendo ravvisabile alcuna violazione dell'art. 185 cod. pen. Esso è anche aspecifico avendo la Corte di appello esaustivamente argomentato al riguardo a differenza di quanto si assume, in particolare, nel ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riproponendosi il tema della partecipazione dei predetti al fatto delittuoso. E' infine solo il caso di precisare, quanto alla valutazione equitativa - genericamente contestata - che in terna di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi„ è censurabile in sede di legittimità sotto H profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020 Ud. (dep. 01/03/2021), Rv. 280495 - 02); laddove, nel caso di specie, difettano tali ipotesi, avendo i giudici di merito fatto riferimento alla entità delle condotte lesive, al disvalore concreto di esse ed avendo anzi la Corte di appello inteso ridurre la somma liquidata in via equitativa dal Tribunale riconoscendo un ridotto impatto offensivo della condotta specialmente in relazione alla [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di danneggiamento aggravato, è anch'esso inammissibile.5.1. Il primo motivo sulla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al reato e sull'elemento soggettivo è aspecifico. Non è contestato in atti - si premette innanzitutto nella sentenza impugnata - che [OSCURATO:PERSONA] abbia colpito con un pugno il lato destro del lunotto posteriore dell'auto sulla quale viaggiavano gli esponenti della [OSCURATO:PERSONA], colpo a seguito del quale il lunotto si infranse ulteriormente dopo essere stato già danneggiato sul lato sinistro dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente) che lo aveva colpito con la fibbia di una cintura. La Corte territoriale ha quindi ritenuto la piena responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il danneggiamento del lunotto dell'autovettura Volvo nella parte destra - come al medesimo contestato - precisando che egli ha quanto meno contribuito al danneggiamento del lunotto, a nulla rilevando che l'azione fosse stata intrapresa da altro manifestante rispetto alla quale quella di [OSCURATO:PERSONA] si è piuttosto posta in diretta sinergia, contribuendo all'ulteriore infrangimento del vetro. Né è revocabile in dubbio, secondo la congrua e logica ricostruzione svolta dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, che [OSCURATO:PERSONA] era consapevole di agire in sinergia con gli altri componenti del "gruppo" che inseguivano l'autovettura con le medesime aggressive finalità, finalità il cui perseguimento è stato ampiamente implementato dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA]. Sicché deve concludersi, concordemente a quanto esposto dal P.G. nella requisitoria scritta, che "allo stesso modo, quindi, la dinamica dei fatti immortalata anche da video e da fotografie non lascia spazio a dubbi in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato poiché appare evidente che colpire il vetro di un autovettura con pugni e con corpi contundenti implica, senza incertezze, quanto meno l'accettazione del rischio, essendo evidente, che un'azione lesiva di tal fatta implica inevitabilmente, tenuto conto della forza fisica espressa, l'accettazione del rischio di causare grave danno all'autovettura presa di mira, evento non diversamente spiegabile se non richiamando la consapevole determinazione nell'adottare una condotta che, fin dall'inizio, era orientata a danneggiare l'autovettura". 5.2. La censura, di cui al secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentita nella presente sede di legittimità trattandosi di motivo sostanzialmente nuovo, non risultando dalla incontestata sintesi della pronuncia impugnata dedotto alcunché in ordine alla pena inflitta; né il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia al riguardo, dolendosi piuttosto di una mancata giustificazione dell'entità della pena come se fosse stata inflitta dalla Corte di appello mentre essa è stata il frutto della valutazione del giudice di primo grado mentre la sentenza impugnata non ha inciso sul trattamento sanzionatorio. In ogni caso, va rammentato che la determinazione del trattamento sanzionatorio, la concessione di attenuanti, il giudizio di bilanciamento sono profili di competenza del giudice di merito e la valutazione resa dal giudice di merito è profilo rimesso al prudente esercizio del potere discrezionale di tale giudice; laddove la censura rimane anche aspecifica non essendo stati, per altro verso, neppure evidenziati elementi positivamente valutabili a favore dell'imputato, limitandosi essa a una critica generica che si appunta in ogni caso sulla pena come determinata dal primo giudice (denunciando la inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen.). 6.1 ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - condannati in ordine al reato di lesione aggravata ai danni del giornalista Barbetti - sono inammissibili. 6.1.La Corte territoriale ha innanzitutto evidenziato la onestà delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che aveva inequivocabilmente affermato di avere riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tra coloro i quali - in ciò inteso un gruppo di 15/20 persone - lo avevano costretto, per un lasso temporale piuttosto consistente - a subire provocazioni, intimidazioni, ingiurie di ogni tipo e di ogni gravità, inseguimenti, toccamenti provocatori, calcetti e sgambetti, trasmodati nell'ultimo atto che determinava la caduta a terra del giornalista - mal visto unicamente per essere cronista di una determinata testata giornalistica - mentre lo stesso cercava di allontanarsi repentinamente da: luogo dell'aggressione (il tutto mentre un altro gruppo di manifestanti assaliva l'autovettura con a bordo i politici della [OSCURATO:PERSONA], circostanza questa - e non la cessazione di pericolo asserita in ricorso - che aveva indotto le forze dell'ordine a lasciare il posto ove si trovava Barbetti in difficoltà per accorrere nel vicino luogo dove si stava verificando l'aggressione ai politici). In particolare. la Corte territoriale ritiene che sulla presenza dei ricorrenti quali parti del gruppo di manifestanti che ha aggredito il giornalista Barbetti e sul crescendo criminoso in cui si inserisce !a lesione dal medesimo subita - frattura del gomito e qualche contusione alle ginocchia - in virtù di un atto finale - un calcio alla caviglia che lo aveva fatto cadere in avanti la cui paternità è rimasta ignota - non sussistano dubbi. Ha precisato come dovesse ritenersi acclimato che anche i predetti imputati fossero presenti al momento del fatto corriti-lesso ai danni di Barbetti e facessero parte del gruppo sino ai momento in cui Barbetti fu fatto cadere a terra, non potendo assumere alcuna valenza dirimente di segno contrario gli elementi che secondo la difesa escluderebbero invece la presenza degli imputati all'atto finale che determinò la caduta (alibi descritti in maniera generica ed incerta, in specie con riguardo all'indicazione dell'orario e non riscontrati da altri elementi; così in particolare con riferimento alla testimonianza del coinquilino di Nassa che ha riferito di avere pranzato insieme al predetto tra le 13 e le 14 laddove la teste Venturella ha riferito con certezza che [OSCURATO:PERSONA] verso le 13,30 si trovava ancora alla manifestazione sicché i giudici di merito hanno concluso che la circostanza riferita dal coinquilino non avesse escluso la presenza di [OSCURATO:PERSONA] sul luogo del fatto, che la sua approssimazione lasciasse anzi compatibile il pranzo con l'amico con la partecipazione dello stesso all'aggressione di gruppo). A ciò si aggiunga che i giudici hanno dato anche atto del fatto che il teste Bottitta, della Digos, aveva riferito che dai filmati visionati era emerso che all'ingresso di [OSCURATO:PERSONA], alle 13,23, poco prima dell'aggressione arrecata a Barbetti, erano presenti tra gli altri anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e che il teste Pazienza, della Digos, aveva confermato che il traffico telefonico effettuato dagli imputati in quel contesto temporale era compatibile con la loro presenza sul luogo al momento del fatto descritto dal giornalista (e ciò, precisa la Corte cli appello anche in considerazione della nota ampiezza dello spazio che copre le celle che non consente dì giungere a risultati netti quanto a collocazione precisa, spazio/temporale, della persona allorquando si tratta, come nel caso di specie, di pochi minuti di scarto). Tanto premesso, deve constatarsi che la Corte territoriale ha ritenuto priva di incertezze la presenza e la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] alla reiterata azione lesiva in danno dei giornalista, sfociata nella rovinosa caduta in terra, durata tra cinque e dieci minuti (il colpo lesivo sarebbe stato sferrato alle ore 13,46 da persona non identificata ma l'azione lesiva ebbe inizio prima); azione alla quale, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, i ricorrenti hanno certamente partecipato quanto meno con la loro presenza, la quale, secondo la Corte territoriale, ha contribuito a concretizzare le condotte moleste perpetrate ai danni del giornalista da parte del gruppo - consistite anche in calcetti e sgambetti posti in essere ai danni della persona offesa mentre essa tentava di allontanarsi velocemente dal luogo dell'accaduto per sottrarsi all'incalzare dei manifestanti, che in un crescendo criminoso determinava infine la caduta del giornalista. Nella sentenza impugnata si dà altresì atto che lo stesso Barbetti aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano fatto parte del gruppo delle persone che lo avevano molestato e ingiuriato sino al momento in cui era stato fatto cadere (rispetto ai quali non poteva però riferire il ruolo specifico). Tutto ciò, peraltro, senza considerare che la Corte di appello ha riconosciuto l'ipotesi di cui all'art. 116 cod. pen. e ha ritenuto che in definitiva non fosse determinante la presenza degli imputati all'atto finale che ha Provocato le lesioni (in particolare, la Corte territoriale rileva ed osserva che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero potuto concretamente rappresentarsi l'evento che di lì a breve si sarebbe verificato trattandosi di logico sviluppo di una condotta scientemente orientata a ledere e a cagionare molestie e conseguenze anche più gravi alla persona offesa presa di mira già da prima anche proprio con sgambetti e calcetti, ossia con azioni - via via ingravescenti - esitate ne calcio finale che la faceva cadere cagionandole - come prevedibile - le lesioni refertate); di tanto tuttavia non si fa carico in maniera specifica nessuno dei due ricorrenti che insistono sulla mancanza di prova della loro presenza al momento del calcio finale, sicché in definitiva ì ricorsi di entrambi imputati finiscono con l'essere aspecifici difettando di un effettivo confronto con tutti gli argomenti posti dalla Corte di appello a sostegno della sua decisione. 6.2. Quanto al terzo motivo che lamenta la mancata rivisitazione delle statuizioni civili in conseguenza della diversa modulazione dell'assetto concorsuale ai sensi dell'art. 116 cod. pen a esso è parimenti aspecifico. Ed invero, la Corte di appello ha indicato le ragioni per le quali non ha ritenuto di ridimensionare - oltre che l'entità della pena - l'entità delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno o di provvisionale in favore, rispettivamente, dell'[OSCURATO:PERSONA] S.r.L e di Barbetti - che implica peraltro valutazione non necessariamente coincidente con quella sottesa alla determinazione della pena ove possono entrare in gioco elementi valutativi diversi; ha, in particolare, affermato la sentenza impugnata come i risarcimenti liquidati dal primo giudice fossero stati in realtà determinati per difetto e non erano rivedibili in mancanza di impugnazione sul punto, evidenziando come il danno subito dal giornalista - !a cui liquidazione è stata comunque rimessa al giudice civile - leso mentre stava svolgendo la propria essenziale attività di cronista e per il solo fatto di svolgerla, fosse di tipo psico-fisico e rimanesse in buona sostanza grave anche a seguito della intervenuta rivalutazione qualificatoria. 7. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, agli effetti penali, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per essere i reati loro ascritti estinti per prescrizione, nonché, agli effetti civili, nei confronti dei medesimi ricorrenti, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 del codice di rito (stante il già definitivo accertamento della responsabilità penale, cfr. Sez. U di questa Corte, sentenza n. 40109 del 18/07/2013, operando appieno il principio di economia, che vieta il permanere della res iudicanda in sede penale in mancanza di un interesse penalistico della vicenda). La sentenza impugnata dev'essere altresì annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Vanno invece dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con conseguente condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono inoltre essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge. Va infine precisato, quanto alla scrittura privata transattiva tra l'Associazione della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositata all'udienza dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] — difensore dei predetti - che essa non è stata considerata prevedendo unicamente degli impegni a versare le somme ivi determinate a titolo transattivo oltre che i'impegno di A.S.E.R. a revocare la costituzione di parte civile nei confronti degli imputati all'esito di tali pagamenti; revoca della costituzione di parte civile non allegata perché evidentemente non ancora intervenuta. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penati, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] D