Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42909/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 24 aprile 2023, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625, n. 2 cod. pen. 2.

Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, proponevano ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello.

3. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza ex art. 114 cod. pen. 3.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

4. [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose.

4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La ricorrente ha presentato memoria con la quale ha insistito sulla inconfigurabilità della attenuante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen. 5.

I ricorsi sono inammissibili.

In ordine al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va premesso il costante orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, la valutazione, anche implicita, delle condotte concorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla realizzazione dell'impresa criminosa, risolvendosi bensì in un esame volto a stabilire se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461).

La Corte di appello, con motivazione che si reputa esaustiva ed esente da vizi logici, ha ritenuto non concedibile l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., condividendo le valutazioni operate dal primo giudice, il quale evidenziava che l'imputato, pur non essendosi introdotto nell'abitazione, aveva sorretto l'azione criminosa sia nella fase di programmazione che in quella successiva alla sottrazione.

Ne consegue che l'apporto fornito è stato correttamente ritenuto di rilevanza tale da non poter essere qualificato come marginale.

La difesa si limita a prospettare l'opposta tesi della minima incidenza del contributo dell'imputato, senza però confrontarsi con l'articolata argomentazione offerta dalla Corte distrettuale al riguardo.

6. Quanto al primo motivo di Buczkowska relativo alla mancata esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose, anch'esso appare riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito in quanto è stato dato atto delle dichiarazioni della persona offesa secondo le quali la porta-finestra del balcone era stata forzata, circostanza confermata dalle rilevazioni e documentazioni fotografiche degli operatori di P.G.

7. Con riferimento al secondo motivo di ricorso di entrambi i ricorrenti, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691).

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello, con motivazione lineare e coerente, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dell'assenza di elementi positivamente valutabili.

In particolare, il fatto risultava particolarmente grave avuto riguardo al valore dei beni sottratti e all'accuratezza nella pianificazione dello stesso.

Inoltre, ostavano al riconoscimento del beneficio anche i precedenti penali a carico dell'imputata nonché la scarsa attitudine collaborativa, avendo la donna omesso di rivelare agli operatori il luogo in cui aveva nascosto parte della refurtiva.

8. Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 24 aprile 2023, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625, n. 2 cod. pen. 2. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, proponevano ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello. 3. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza ex art. 114 cod. pen. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 4. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose. 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La ricorrente ha presentato memoria con la quale ha insistito sulla inconfigurabilità della attenuante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen. 5. I ricorsi sono inammissibili. In ordine al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va premesso il costante orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, la valutazione, anche implicita, delle condotte concorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla realizzazione dell'impresa criminosa, risolvendosi bensì in un esame volto a stabilire se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461). La Corte di appello, con motivazione che si reputa esaustiva ed esente da vizi logici, ha ritenuto non concedibile l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., condividendo le valutazioni operate dal primo giudice, il quale evidenziava che l'imputato, pur non essendosi introdotto nell'abitazione, aveva sorretto l'azione criminosa sia nella fase di programmazione che in quella successiva alla sottrazione. Ne consegue che l'apporto fornito è stato correttamente ritenuto di rilevanza tale da non poter essere qualificato come marginale. La difesa si limita a prospettare l'opposta tesi della minima incidenza del contributo dell'imputato, senza però confrontarsi con l'articolata argomentazione offerta dalla Corte distrettuale al riguardo. 6. Quanto al primo motivo di Buczkowska relativo alla mancata esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose, anch'esso appare riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito in quanto è stato dato atto delle dichiarazioni della persona offesa secondo le quali la porta-finestra del balcone era stata forzata, circostanza confermata dalle rilevazioni e documentazioni fotografiche degli operatori di P.G. 7. Con riferimento al secondo motivo di ricorso di entrambi i ricorrenti, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello, con motivazione lineare e coerente, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dell'assenza di elementi positivamente valutabili. In particolare, il fatto risultava particolarmente grave avuto riguardo al valore dei beni sottratti e all'accuratezza nella pianificazione dello stesso. Inoltre, ostavano al riconoscimento del beneficio anche i precedenti penali a carico dell'imputata nonché la scarsa attitudine collaborativa, avendo la donna omesso di rivelare agli operatori il luogo in cui aveva nascosto parte della refurtiva. 8. Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno al
Sentenza Cassazione n. 42909/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris