CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04866/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la Corte d'appello di Napoli con sentenza in data 23 febbraio 2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 15 febbraio 2021, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di rapina aggravata e detenzione illegale di armi; ritenuto che, trattandosi di ricorso avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., lo stesso deve essere trattato con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); rilevato che il motivo, diretto a censurare il vizio di motivazione, nonché la violazione di legge, con riferimento all'operato trattamento sanzionatorio, risulta proposto al di fuori dei casi per cui è consentito il ricorso in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C