CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 2021
Cassazione n. 04071/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 2532-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - intimato - 1837 avverso la sentenza n. 960/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 26/09/2016; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti del procedimento RG n. 2532/17 instaurato con ricorso del 17.1.2017 da parte di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso presentata dal ricorrente il 25.5.2021, per essere stata transatta la lite; ritenuto, pertanto, che vada dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva, per cui non v'è luogo a regolamento delle spese; visto l'art. 390 c.p.c.; DICHIARA l'estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 9.7.2021, nella camera di consiglio della seconda