CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 08771/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio ha eletto domicilio, in Roma, via Latina 33; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n.1242/19, depositata il 29.3.19; Oggetto: enpals quota A e B RGN Cron. Rep. CC 22.2.23 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22.2.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] che: La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], svolta contro l’Inps quale successore di Enpals, e avente ad oggetto la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico da quantificarsi senza applicazione alla “quota B” del limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito, per i lavoratori dello spettacolo, dall’art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71. Riteneva la Corte, che il limite massimo inerente alla retribuzione giornaliera pensionabile si applicasse alla sola determinazione della “quota A” del trattamento di quiescenza e che non fosse più vigente per la “quota B”, regolata dai nuovi criteri fissati dal d. lgs. n.182/97. Avverso la sentenza, Inps ricorre per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative. Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps denuncia violazione dell’art.12 d.P.R. n. 1420/71 e dell’art.4 d. lgs. n.182/97. La Corte di merito avrebbe errato nel prospettare l’abrogazione tacita della disciplina del massimale pensionabile, a dispetto della compatibilità tra tale disciplina e quella posteriore, riguardante la “quota B” della pensione. Il motivo è manifestamente fondato. In via preliminare è da respingere l’eccezione di inammissibilità o, in alternativa, improcedibilità del ricorso svolta in controricorso, sul presupposto che sarebbe passata in giudicato l’affermazione della sentenza secondo cui non si applicherebbero i limiti massimi alla retribuzione pensionabile di cui all’art.12, co.2 d. lgs. n.503/92. In realtà, il motivo di ricorso contesta in radice le argomentazioni della Corte d’appello in ordine all’abrogazione del “massimale pensionabile” per la “quota B”. Ne consegue che la perdurante vigenza, anche per tale quota, del limite previsto dall’art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71 rappresenta un tema ancora controverso e che nessun “giudicato interno” può precluderne l’esame. Il giudicato non si forma, difatti, sulle singole affermazioni in diritto della pronuncia gravata, ma sull’unità minima di decisione, che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto (fra le molte, di recente, Cass., sez. lav., 3 ottobre 2022, n. 28565). l Ciò posto, la questione giuridica dedotta con il motivo riguarda i trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituita presso l’Inps (subentrato all’Enpals), e in particolare la determinazione della “quota B”, corrispondendo la “quota A” «all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile»(art. 13, lettera a , d. lgs. n.503/92), e la “quota B” «all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993» (art. 13, lettera b, del citato d.lgs. n. 503/92). Relativamente alla “quota B” vi è controversia sul permanere o meno del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71. Sulla questione è recentemente intervenuta questa Corte (v. Cass.36056/22, seguita da altre, tra cui Cass.38018/22, Cass.870/23, Cass.1775/23), affermando che nella determinazione della “quota B” non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71, come modificato dall'art.1, co.10, d.lgs. n.182/97. Tale limite –si è spiegato – non è stato abrog ato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, co.8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’Inps. Quanto affermato in tale pronuncia viene qui condiviso, senza necessità di rimettere la causa alla pubblica udienza in relazione alla questione di legittimità costituzionale avanzata da parte controricorrente nella memoria illustrativa, poiché sulla questione sono già intervenute le citate sentenze.Sostiene parte controricorrente che l’interpretazione adottata da questa Corte dell’art.4, co.8 d. lgs. n.182/97 sarebbe in contrasto con la legge delega (art.2, co.22, lett. a) n.335/95), laddove essa prevede come criterio direttivo la “commisurazione delle prestazioni” pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti”. L’interpretazione adottata da questa Corte verrebbe invece a commisurare la retribuzione massima giornaliera a 315.000 lire, a fronte dell’onere contributivo sostenuto sulla retribuzione massima giornaliera pari a 1.000.000 lire. Ora, nelle citate sentenze si è richiamata C. Cost. n.202/08 che, proprio riguardo al divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena (lire 1.000.000)e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione(lire 315.000), ne ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale, «purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all’art. 38 della Costituzione» (punto 2 del Considerato in diritto). Si è poi ricordato che la Carta fondamentale non richiede una «necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate», in quanto l’adempimento dell’obbligo contributivo trascende l’interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (C. Cost. n.173/86, punto 10 del Considerato in diritto). Dunque, la “commisurazione” delle prestazioni agli oneri contributivi di cui all’art.2, co.22 lett. a) l. n.335/95, una volta letta non nella rigorosa accezione di “necessaria corrispondenza” cui si riferisce parte controricorrente, è rispettata dall’interpretazione qui accolta. Si deve aggiungere che, come ricordato ancora da C. Cost. n.202/08, la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile si colloca in «un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS; di talché non è possibile lamentare il semplice dato della diversità esistente tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile senza tenere presente l’intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce» (punto 3 del Considerato in diritto). La questione sollevata risulta pertanto manifestamente infondata. All’accoglimento del motivo di ricorso segue la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si uniformerà ai menzionati principi espressi da questa Corte e provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello