CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 44712/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 18/02/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la ordinanza sia annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] al fine di accertare l'inesistenza del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. o, in subordine, di restituire la persona condannata nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Benevento del 24 aprile 2019 (irrevocabile il 29 giugno 2019) che lo aveva giudicato in assenza per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Con l'istanza [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto di essere rimasto incolpevolmente all'oscuro della celebrazione del procedimento (al suo difensore di fiducia, avv. D. Esposito, non era stato notificato alcun atto) e di aver diritto alla restituzione in termini per impugnare la suddetta sentenza di condanna. La Corte di appello rilevava che la nomina del difensore di fiducia, nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], riguardava altro procedimento penale a carico dell'istante e che per quello oggetto della richiesta egli era stato citato personalmente in data 18 maggio 2018 (vi era solo un problema di tempestività della notifica), avendo eletto domicilio e designato un difensore di fiducia. Quando alle modalità di partecipazione all'udienza celebrata in primo grado, la Corte di appello riteneva che alcuna conseguenza vi fosse in relazione alla mancata indicazione dello status libertatis dell'imputato nel decreto di citazione (era all'epoca detenuto per altra causa), trattandosi di stato non emergente dagli atti del giudice procedente. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 175, 420 -quater, 670 cod. proc. pen. e 24 e 111 Cost.Il ricorrente nel giudizio di cognizione era assistito da un difensore di ufficio e all'epoca del processo era agli arresti domiciliari in località protetta, essendo collaboratore di giustizia, e, come tale, domiciliato presso il Servizio centrale di protezione, potendo partecipare al giudizio soltanto in videoconferenza. La irregolarità delle notifiche era stata rilevata alla prima udienza del 4 luglio 2018 e le notifiche erano state rinnovate per l'udienza successiva, ma senza esito. Il processo è stato celebrato nella erronea declaratoria di assenza dell'imputato, che non era stato messo in grado di conoscere dell'esistenza dello stesso. Le sequenze procedimentali da considerare sono le seguenti: in data 24 novembre 2017 gli era stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini e a tale data era stata effettuata la nomina del difensore di fiducia, nell'avv. G. M. Rossi, e la elezione di domicilio presso il suo studio; in atti non vi prova della notifica del decreto di citazione a giudizio in data 18 maggio 2018; il 12 aprile 2018 il ricorrente aveva nominato l'avv. D. Esposito, revocando il precedente difensore; il 4 luglio 2018 il Giudice della cognizione aveva rilevato la irregolarità della notifica e rinviato all'udienza del 14 novembre 2018; nessuna nuova notifica veniva tuttavia portata a buon fine.Quindi, erroneamente la Corte di appello ha ritenuto non ricorresse alcun vizio nel titolo esecutivo e non ha neppure dato seguito alla richiesta di restituzione nei termini. 2.2. Vizio di motivazione. La decisione impugnata appare viziata anche per il percorso giustificativo, lacunoso e illogico, facendo leva su atti inesistenti (la notifica del 18 maggio 2018) e ritenendo irrilevante la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (all'epoca era ristretto agli arresti domiciliari e ogni atto era veicolato tramite il [OSCURATO:PERSONA] di Protezione - che avrebbe dovuto inoltre quindi anche la nomina dinnanzi alle autorità presso le quali lo stesso era imputato, non avendo indicato alcun procedimento specifico. In ogni caso illogicamente la Corte di appello ha fatto carico al difensore di ufficio presente dell'onere di indicare lo status libertatis dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Va preliminarmente richiamato il principio di diritto secondo cui le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931). Come hanno spiegato le Sezioni Unite nel citato arresto, l'art. 629-bis cod. proc. pen. si pone in stretta correlazione con le previsioni dell'art. 420-bis cod. proc. pen. e offre una forma di tutela all'imputato non presente fisicamente in udienza, mediante la possibilità di proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria del corretto corso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, in dipendenza dell'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo stesso, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione. Ignoranza che non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere. Si è anche osservato nel medesimo arresto che il rimedio dell'art. 670 cod. proc. pen. trova tuttora uno spazio di autonoma rilevanza e di utilità processuale dell'incidente di esecuzione, volto a contestare la non esecutorietà del titolo, quando si deducano: a) vizi attinenti alla notificazione del decreto penale di condanna; b) vizi di omessa o illegittima notificazione dell'avviso di ritardato deposito della sentenza ai sensi dell'art. 548, comma 2, cod. proc. pen.; c) vizi di omessa o illegittima notificazione dell'estratto della sentenza di condanna, emessa nei confronti dell'imputato contumace, ex art. 548, comma 3, cod. proc. pen., il cui processo resta soggetto alla previgente regolamentazione, perché pronunciata prima dell'introduzione dell'"assenza" e della disciplina transitoria di cui all'art. 15- bis della legge 11 agosto 2014, n. 118. Le Sezioni Unite hanno altresì precisato che anche il terzo comma dell'art. 670 cod. proc. pen. ha un ambito di applicazione ridotto, limitato all'ipotesi in cui il titolo sia costituito dal decreto penale di condanna, il destinatario non ne abbia avuto tempestivamente effettiva conoscenza ed intenda proporre opposizione. E' questo l'unico caso per il quale il comma 2 dell'art. 175 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 67 del 2014, contempla ancora la restituzione nel termine per proporre impugnazione e che, a sua volta, giustifica il permanente significato dell'art. 670, comma 3, cod. proc. pen. La disposizione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente conserva, inoltre, un residuo spazio applicativo in relazione ai procedimenti contumaciali trattati e definiti nei gradi di merito prima dell'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, poiché la «nuova disciplina sul procedimento in assenza, e in particolare il rimedio della rescissione del giudicato di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., si rivolge espressamente a regolare gli effetti di atti processuali posteriori alla sua entrata in vigore». Le Sezioni Unite, infine, nel medesimo arresto hanno stabilito che «la richiesta formulata dal condannato perché sia dichiarata la non esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. in ragione di nullità che abbiano riguardato la citazione a giudizio nel procedimento di cognizione, non è riqualificabile come richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.». 3. Da quanto precede risultano quindi erroneamente sollevate con lo strumento dell'incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen. questioni che il ricorrente avrebbe dovuto introdurre con lo specifico strumento di cui all'art. 629- bis cod. proc. pen. 4. Oltre a tale profilo già assorbente di inammissibilità, è appena il caso di aggiungere che il ricorso è inammissibile anche per la palese infondatezza delle stesse questioni dedotte.Risulta dall'esame degli atti in relazione alla citazione a giudizio per l'udienza del 4 luglio 2018 che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] aveva precedentemente designato un difensore di fiducia presso il quale aveva eletto domicilio e che la notifica di tale citazione era stata effettuata regolarmente presso il domicilio eletto, ancorché non tempestiva rispetto ai termini a comparire. Risulta altresì dagli atti che il decreto di citazione a giudizio era stato depositato il 7 marzo 2018 e che la nomina del nuovo difensore di fiducia era stato effettuata dal ricorrente con atto del 12 aprile 2018. Alla luce di tali elementi, va ribadito il principio che nel caso di nomina di difensore di fiducia ricevuta dall'autorità giudiziaria successivamente al deposito del decreto di citazione a giudizio seppur anteriormente alla notifica dello stesso, la circostanza che il decreto venga notificato all'originario difensore anziché al nuovo non è causa di nullità della notifica, regolarmente eseguita sulla base degli elementi di riferimento esistenti al momento del deposito del decreto, e senza che possano avere rilievo le successive variazioni, intervenute soltanto nella fase di esecuzione dell'atto (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600). Quindi la notifica della citazione a giudizio risultava regolarmente effettuata presso il difensore di fiducia, risultante all'epoca dell'atto di fissazione dell'udienza. Notificazione che consentiva all'imputato, attraverso il sistema di domiciliazione eletto (quale era quello presso il difensore di fiducia), di avere conoscenza del procedimento a suo carico e della precisa accusa che gli veniva mossa, a nulla rilevando che essa fosse intempestiva rispetto all'udienza del 4 luglio 2018. A tali considerazioni va aggiunto che la nomina del nuovo difensore (con la revoca di precedenti nomine) era in ogni caso generica. E' principio consolidato che, ai fini della validità dell'atto di nomina del difensore di fiducia, non è necessaria l'indicazione specifica del procedimento a cui si riferisce, sempre che la procura sia ritualmente depositata agli atti di un procedimento precedentemente individuato, in quanto il conferente è libero di disporre per più procedimenti, salvo che non ritenga di circoscrivere espressamente il mandato con un'indicazione puntuale in tal senso (tra tante, Sez. 6, n. 49291 del 28/10/2015, Rv. 265743). Quindi, in presenza di una nomina - priva di riferimento ad uno o più procedimenti penali per i quali la stessa era stata effettuata - era rilevante il momento della "comunicazione" da parte dell'imputato della procura all'autorità procedente. Comunicazione che nella specie il ricorrente non ha indirizzato in modo specifico. Quanto poi alla elezione di domicilio ex lege in connessione all'ammissione del ricorrente al regime di protezione, è lo stesso ricorrente a dedurre di aver il 24 novembre 2017, mentre era "in località protetta" come collaboratore, nominato il difensore di fiducia (poi revocato) ed eletto domicilio presso il suo studio. Elezione, tra l'altro, non revocata con la nuova nomina del difensore. Con riferimento infine allo status libertatis del ricorrente al momento della celebrazione del processo, correttamente la Corte di appello ha richiamato il principio, secondo cui può legittimamente procedersi in contumacia (e ora in assenza) dell'imputato - detenuto agli arresti domiciliari per altra causa - quando tale condizione non emerga dagli atti e l'imputato, o il suo difensore, cui spetta l'onere comunicativo in ossequio ai doveri di lealtà processuale, non si siano diligentemente attivati per darne comunicazione all'autorità giudiziaria procedente (tra le tante, Sez. 3, n. 33404 del 15/07/2015, Rv. 264204). Si tratta di un principio, solo genericamente contestato dal ricorrente, che risulta assolutamente maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte e dal quale non vi è motivo dal discostarsi. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma a titolo di sanzione pecuniaria, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della