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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 36419/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza emessa in data 11 marzo 2022, riformava parzialmente, escludendo l'aggravante dei futili motivi e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva ritenuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. n 3.

Il primo motivo deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta recidiva, a fronte del motivo di appello specifico sul punl:o.

4. Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, quanto all'omessa prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante contestata, come conseguenza della ritenuta recidiva.

5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — e ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199.

7. Il ricorso è inammissibile.

Il primo e il secondo motivo, strettamente connessi, vanno trattati unitariamente.

A ben vedere, a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata rende una congrua motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva reiterata specifica, rilevando come «i precedenti penali in capo all'imputato non consentono di escludere la recidiva, dovendosi ritenere, in considerazione della omogeneità dei molti precetti penali violati, che la condotta delittuosa esaminata in questa sede sia la chiara manifestazione di una più accentuata colpevolezza del reo e di una sua maggiore pericolosità sociale».

Per altro la sentenza impugnata, dopo aver evidenziato corre il ferimento sia avvenuto con delle forbici, colpendo al fianco la vittima, salvatasi perché indossava un doppio giubbotto, e con l'intenzione di «fare del male alla parte lesa», al fol. 3 riportava le condanne che avevano raggiunto l'imputato negli anni 1997, 1998, 2000, 2006, 2010, 2014, per ricettazione e distruzione di atti, evasione, violazione di sigilli e in materia edilizia e urbanistica, lesioni personali continuate, detenzione e porto illegale di armi, porto di armi in luogo pubblico, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie, risultaindo l'imputato anche nel 2001 sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Tale motivazione, a ben vedere, risulta assolutamente congrua e in linea con l'onere motivazionale richiesto dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, Marciano'), per le quali il giudice è tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia «concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 1:33 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (Corte cost., sent. n. 192 del 2007).

In altri termini, costituisce «precipuo compito del giudice del merito verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto [...] della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali» (Sez.

U, sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838, Calibe').

Nel caso in esame la motivazione resa è quindi esaustiva in ordine alla recidiva reiterata e specifica che, ai sensi dell'art. 69, comma 4, cod. pen., costituisce fattore ostativo al riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata.

I motivi sono pertanto manifestamente infondati.

8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza emessa in data 11 marzo 2022, riformava parzialmente, escludendo l'aggravante dei futili motivi e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva ritenuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. n 3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta recidiva, a fronte del motivo di appello specifico sul punl:o. 4. Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, quanto all'omessa prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante contestata, come conseguenza della ritenuta recidiva. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — e ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 7. Il ricorso è inammissibile. Il primo e il secondo motivo, strettamente connessi, vanno trattati unitariamente. A ben vedere, a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata rende una congrua motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva reiterata specifica, rilevando come «i precedenti penali in capo all'imputato non consentono di escludere la recidiva, dovendosi ritenere, in considerazione della omogeneità dei molti precetti penali violati, che la condotta delittuosa esaminata in questa sede sia la chiara manifestazione di una più accentuata colpevolezza del reo e di una sua maggiore pericolosità sociale». Per altro la sentenza impugnata, dopo aver evidenziato corre il ferimento sia avvenuto con delle forbici, colpendo al fianco la vittima, salvatasi perché indossava un doppio giubbotto, e con l'intenzione di «fare del male alla parte lesa», al fol. 3 riportava le condanne che avevano raggiunto l'imputato negli anni 1997, 1998, 2000, 2006, 2010, 2014, per ricettazione e distruzione di atti, evasione, violazione di sigilli e in materia edilizia e urbanistica, lesioni personali continuate, detenzione e porto illegale di armi, porto di armi in luogo pubblico, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie, risultaindo l'imputato anche nel 2001 sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Tale motivazione, a ben vedere, risulta assolutamente congrua e in linea con l'onere motivazionale richiesto dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, Marciano'), per le quali il giudice è tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia «concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 1:33 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (Corte cost., sent. n. 192 del 2007). In altri termini, costituisce «precipuo compito del giudice del merito verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto [...] della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali» (Sez. U, sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838, Calibe'). Nel caso in esame la motivazione resa è quindi esaustiva in ordine alla recidiva reiterata e specifica che, ai sensi dell'art. 69, comma 4, cod. pen., costituisce fattore ostativo al riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata. I motivi sono pertanto manifestamente infondati. 8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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