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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16195/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici e, peraltro, reiterativi dei motivi di appello.

Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, richiede il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen. reiterando i motivi dell'appello.

La Corte di appello ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando l'assenza di elementi positivi per la concessione delle circostanze attenuanti generiche anche in considerazione dei precedenti penali.

La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731).

Per l'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen. la Corte di appello con motivazione adeguata rileva come il fatto non può ritenersi di speciale tenuità (il lucro) in quanto la quantità della sostanza (circa 16 grammi di eroina) avrebbe comportato un lucro certamente non minimo.

Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità se ben motivata come nel nostro caso.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.. • P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici e, peraltro, reiterativi dei motivi di appello. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, richiede il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen. reiterando i motivi dell'appello. La Corte di appello ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando l'assenza di elementi positivi per la concessione delle circostanze attenuanti generiche anche in considerazione dei precedenti penali. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731). Per l'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen. la Corte di appello con motivazione adeguata rileva come il fatto non può ritenersi di speciale tenuità (il lucro) in quanto la quantità della sostanza (circa 16 grammi di eroina) avrebbe comportato un lucro certamente non minimo. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità se ben motivata come nel nostro caso. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.. • P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 16195/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris