CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 37053/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Noia, a seguito di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e, ridotta la pena per il rito, li ha condannati alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 6886,00 di multa. Interposto appello avverso detta sentenza, all'udienza il Procuratore Generale ed il difensore del [OSCURATO:PERSONA] chiedevano definirsi il procedimento ex art. 599 bis cod.proc.pen. All'esito, la Corte d'appello di Napoli con sentenza in data 12.9.2022, su comune richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due, mesi cinque di reclusione ed Euro 6886,00 di multa mentre ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni due, mesi cinque di reclusione ed Euro 6886,00 di multa, confermando la pronuncia nel resto. 2. Il presente procedimento trae origine da un servizio di controllo effettuato in data 12.11.2021 all'interno della c.d. Cisternina (complesso di edilizia popolare ubicato in Castello di Cisterna noto per l'attività di traffico di stupefacenti) nel corso del quale gli operanti notavano un soggetto, poi identificato in [OSCURATO:PERSONA], il quale indirizzava gli acquirenti verso un pusher presente all'interno di un vicino stabile; uno degli agenti in servizio, confondendosi tra gli acquirenti raggiungeva la posizione del pusher, identificato nel [OSCURATO:PERSONA], il quale, affacciato alla finestra della scala di uno stabile, cedeva ad un ragazzo sostanza stupefacente, contenuta in un pallino verde, in cambio di denaro. Accortosi della presenza delle forze dell'ordine, il Coccia avvertiva il [OSCURATO:PERSONA] il quale, una volta bloccato, tentava di disfarsi della sostanza gettandola dalla finestra. Gli operanti rinvenivano dunque un totale di n. 17 dosi di cocaina e n. 18 dosi di crack oltre alla somma di Euro 188,00 suddivisa in banconote di vario taglio, provento delle cessioni già avvenute. I due venivano quindi tratti in arresto. 3. Avverso la pronuncia resa in appello [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) per mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. risultando presenti tutti gli elementi previsti sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. Con il secondo motivo deduce la mancanza e/o illogicità della motivazione per mancata applicazione dell'art. 114 cod.proc.pen.Assume che la Corte territoriale non ha ben valutato che l'attività del ricorrente era quella di mero palo e come tale non di rilievo fondamentale. Con il terzo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.pen. in misura prevalente. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio inflitto. Assume che l'irrogazione di una pena base che si discosti dal minimo edittale avrebbe richiesto una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati nell'art. 133 cod.pen. 4. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Va premesso che l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in ragione della natura sostanziale dell'istituto, oltre ad essere questione deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità, in quanto non proponibile in precedenza, può essere rilevata dalla Corte anche di ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., pur in caso di ricorso inammissibile (Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Rv. 284133). Ne discende che la norma, come novellata, troverà applicazione anche ai fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen., siccome legge più favorevole rispetto a quella previgente. Ciò premesso tuttavia, la relativa questione, non ha formato oggetto del giudizio di secondo grado, non essendo stata dedotta come motivo di appello di talché il motivo é inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. 2. Il secondo motivo é manifestamente infondato. Ed invero, la Corte territoriale ha rilevato che la condotta del Coccia non poteva ritenersi secondaria, né marginale, in quanto col suo ruolo di "palo" aveva facilitato la realizzazione dell'attività materialmente svolta dal coimputato. In tal modo la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio secondo cui non può riconoscersi l'attenuante della partecipazione di minima importanza a colui che abbia svolto la funzione di "palo", in quanto il suo contributo, anche se di importanza minore rispetto a quello dei correi, facilita la realizzazione dell'attività criminosa, rafforzando l'efficienza dell'opera degli esecutori materiali e garantendo loro l'impunità ( Sez. 5 n. 21469 del 25/02/2021, Rv. 281312). 3. Il terzo motivo é inammissibile. Ed invero nel censurare la sentenza per non aver ritenuto prevalenti le circostanze attenuanti, il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata che ha negato la concessione delle attenuanti generiche, ritenendo che la scelta collaborativa dell'imputato non rappresenti un elemento che di per sé solo può giustificare l'applicazione delle stesse posto che il medesimo non ha apportato alcun contributo conoscitivo concreto ai fatti di cui è processo, non emergendo peraltro altri elementi di segno positivo. 4. Il quarto motivo é manifestamente infondato. Va premesso che la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove motivata e nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, dovendo il giudice in tal caso assolvere unicamente all'obbligo della motivazione essendo a tal fine sufficienti anche solo espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento" (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402). Ebbene, nella specie la Corte territoriale ha reso una motivazione diffusa ed analitica, dando atto che si trattava di commercializzazione di droga pesante di vario tipo con offerta anche a giovani per quantitativi apprezzabili. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e