Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 32280/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose esposte o destinate a pubblico servizio. 2.Ha proposto ricorso l'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge due motivi.

2.1. Difetto di procedibilità sopravvenuta a seguito dell'art. 2 del D. L.vo n. 150/2022.

2.2. Insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., dal momento che l'attività illecita si è svolta su bene nella disponibilità del ricorrente e quindi non incide sulla generale destinazione dell'energia elettrica alla pubblica utilità.

3. Ha depositato memoria conclusiva il difensore di fiducia del ricorrente, insistendo nella fondatezza dei motivi, in specie, contesta la sussistenza della circostanza aggravante nella parte in cui ci si riferisce alla destinazione a un pubblico servizio, che connota un bene appartenente al patrimonio indisponibile di un ente pubblico e che deve risultare da una manifestazione di volontà, confluita in un atto amministrativo, dell'ente proprietario, di destinazione del bene stesso al pubblico sevizio, ex art. 826 co. 3 cod. civ. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Non coglie nel segno la deduzione difensiva ancorata all'indirizzo giurisprudenziale espresso da Sez. 5 - , n. 32804 del 13/05/2022, Rv. 283592, con riferimento alla condotta di manomissione del circuito di misurazione di energia elettrica posto a servizio dell'abitazione ed ubicato all'interno dell'androne del palazzo, in quanto il principio ivi affermato ha riguardo alla circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede - ritenuta non ravvisabile per non essere stata facilitata la manomissione dalla particolare posizione del contatore, quanto, piuttosto, dalla diretta disponibilità dello strumento da parte dell'agente. 1.1.Nel caso di specie, l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 é contestata in relazione al fatto che la condotta fu commessa su un bene, come l'energia elettrica, destinato a servizio pubblico.

E, in effetti, la cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l'art. 625 n. 7 c.p. è quella la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 257773).

In altri termini, l'aggravante sussiste qualora la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio.

Per questo si afferma che è irrilevante che la sottrazione avvenga mediante un allacciamento abusivamente effettuato ai terminali della rete elettrica collocati in una proprietà privata, giacchè ciò che rileva nella fattispecie contestata non è l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì e per l'appunto la destinazione della stessa ad un pubblico servizio.

1.2. Ciò chiarito, va posta in rilievo la circostanza che il d.lgs. n. 150 del 2002 (cd.

"[OSCURATO:PERSONA]") ha modificato la procedibilità d'ufficio di alcune fattispecie di reato (sia delitti che contravvenzioni), specificamente individuate dall'art. 2 del decreto citato, strutturato in un unico, '-'<, , ••• complesso comma; tra queste, anche i reati di furto aggravato ex art. 625 cod. pen., da sempre procedibili d'ufficio.

Per effetto della novella, all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 -bis).».

Quindi, pur a fronte delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2022 al regime di procedibilità dei delitti di furto, il reato contestato al ricorrente (in cui, appunto, l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 é configurata in relazione al fatto che la condotta fu commessa su un bene, come l'energia elettrica, destinato a servizio pubblico), deve ritenersi tuttora procedibile d'ufficio ( Sez. 4, n. 9452 del 08/02/2023, Bruno, non massimata).

1.3. Il principio di diritto che viene, dunque, in rilievo, è quello affermato, da ultimo, da Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021,dep. 2022, Rv. 282543, e che va ribadito, a tenore del quale, in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio, dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta.

2. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose esposte o destinate a pubblico servizio. 2.Ha proposto ricorso l'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge due motivi. 2.1. Difetto di procedibilità sopravvenuta a seguito dell'art. 2 del D. L.vo n. 150/2022. 2.2. Insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., dal momento che l'attività illecita si è svolta su bene nella disponibilità del ricorrente e quindi non incide sulla generale destinazione dell'energia elettrica alla pubblica utilità. 3. Ha depositato memoria conclusiva il difensore di fiducia del ricorrente, insistendo nella fondatezza dei motivi, in specie, contesta la sussistenza della circostanza aggravante nella parte in cui ci si riferisce alla destinazione a un pubblico servizio, che connota un bene appartenente al patrimonio indisponibile di un ente pubblico e che deve risultare da una manifestazione di volontà, confluita in un atto amministrativo, dell'ente proprietario, di destinazione del bene stesso al pubblico sevizio, ex art. 826 co. 3 cod. civ. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Non coglie nel segno la deduzione difensiva ancorata all'indirizzo giurisprudenziale espresso da Sez. 5 - , n. 32804 del 13/05/2022, Rv. 283592, con riferimento alla condotta di manomissione del circuito di misurazione di energia elettrica posto a servizio dell'abitazione ed ubicato all'interno dell'androne del palazzo, in quanto il principio ivi affermato ha riguardo alla circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede - ritenuta non ravvisabile per non essere stata facilitata la manomissione dalla particolare posizione del contatore, quanto, piuttosto, dalla diretta disponibilità dello strumento da parte dell'agente. 1.1.Nel caso di specie, l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 é contestata in relazione al fatto che la condotta fu commessa su un bene, come l'energia elettrica, destinato a servizio pubblico. E, in effetti, la cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l'art. 625 n. 7 c.p. è quella la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 257773). In altri termini, l'aggravante sussiste qualora la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio. Per questo si afferma che è irrilevante che la sottrazione avvenga mediante un allacciamento abusivamente effettuato ai terminali della rete elettrica collocati in una proprietà privata, giacchè ciò che rileva nella fattispecie contestata non è l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì e per l'appunto la destinazione della stessa ad un pubblico servizio. 1.2. Ciò chiarito, va posta in rilievo la circostanza che il d.lgs. n. 150 del 2002 (cd. "[OSCURATO:PERSONA]") ha modificato la procedibilità d'ufficio di alcune fattispecie di reato (sia delitti che contravvenzioni), specificamente individuate dall'art. 2 del decreto citato, strutturato in un unico, '-'<, , ••• complesso comma; tra queste, anche i reati di furto aggravato ex art. 625 cod. pen., da sempre procedibili d'ufficio. Per effetto della novella, all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 -bis).». Quindi, pur a fronte delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2022 al regime di procedibilità dei delitti di furto, il reato contestato al ricorrente (in cui, appunto, l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 é configurata in relazione al fatto che la condotta fu commessa su un bene, come l'energia elettrica, destinato a servizio pubblico), deve ritenersi tuttora procedibile d'ufficio ( Sez. 4, n. 9452 del 08/02/2023, Bruno, non massimata). 1.3. Il principio di diritto che viene, dunque, in rilievo, è quello affermato, da ultimo, da Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021,dep. 2022, Rv. 282543, e che va ribadito, a tenore del quale, in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio, dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta. 2. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deci
Sentenza Cassazione n. 32280/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris