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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 21536/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] contro Ministero dell'Economia e Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso ed esaminati gli atti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita da [OSCURATO:PERSONA], per complessivi giorni 455 in regime di custodia cautelare in carcere, in forza del decreto di fermo emesso dalla Procura della repubblica DDA di Catanzaro in data 17/04/2024, convalidato dal GIP del Tribunale di Foggia con l'ordinanza del 24 aprile 2024, che contestualmente disponeva la misura cautelare.

Tale ordinanza veniva successivamente rinnovata, ai sensi dell'art. 27 cod.proc.pen., dal GIP del Tribunale di Catanzaro, in data 12 maggio 2018.

All'esito del giudizio di merito dinanzi al GUP del Tribunale di Catanzaro, il Mancino veniva assolto da tutti i reati ascrittigli, con la formula per non aver commesso il fatto, con sentenza del 31 luglio 2019, divenuta irrevocabile il 26 maggio 2020.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza, censurandola attraverso un unico complesso motivo. 2.1 II ricorrente, dopo aver ampiamente illustrato i principi affermati da questa Corte in tema di riparazione per ingiusta detenzione, censura per violazione di legge e vizio di motivazione il provvedimento impugnato, osservando che i giudici della riparazione hanno ritenuto ravvisabile la colpa grave del comportamento del soggetto sottoposto a misura, senza tener conto che la sentenza di assoluzione ha escluso la rilevanza degli stessi elementi posti a base del diniego dell'indennizzo.

In particolare, con riferimento alle conversazioni tra il Mancino e il padre è stato accertato in maniera chiara e inequivocabile che i due stessero parlando del bonifico da effettuare in favore di una struttura alberghiera di Ischia e che il versamento dovesse essere necessariamente effettuato dal padre per l'impossibilità per il figlio di disporre di un conto corrente, a seguito di un'esposizione debitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Tra l'altro la conversazione riguardava una modestissima somma di danaro.

In relazione alla perquisizione eseguita il 25/7/2017 presso l'abitazione dei genitori dove fu trovata una pistola, una radio scanner e sostanza stupefacente, la stessa non risulterebbe in alcun modo collegata ai fatti in contestazione, anche in considerazione del contenuto della pronuncia assolutoria.

3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria scritta ed ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato_ 1.1 È opportuno premettere, con estrema sintesi, l'indicazione delle linee portanti della disciplina di riferimento, così come delineata dalla giurisprudenza di legittimità.

Il consolidato insegnamento di questa Corte è nel senso che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (ex multis, Sez. 4, Sentenza n. 27458 del 05/02/2019, Rv. 276458).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit", secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. i11996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637).

Sempre le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664).

A tal fine, possono essere considerate condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 - 01, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581).

Allo stesso modo, tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397 - 01; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 - 01, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565 - 01, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475 - 01, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate).

Si rammenta, altresì che il giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale del giudice del processo penale, deve seguire un "iter" logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione".

In relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203638; più di recente, tra le molte, Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 23/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952).

2. Nel caso in esame, il giudice della riparazione, diversamente da quanto osservato dal ricorrente, ha valorizzato elementi non esclusi dalla sentenza assolutoria dai qualiVe—mergq,un comportamento gravemente colposo, sinergico rispetto all'adozione della cautela, e perciò ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione.

In particolare, nel provvedimento impugnato sono citate le intercettazioni da cui è emerso che, nel periodo immediatamente successivo alla rapina, il Mancino disponesse di somme di danaro ingiustificate.

Viene valorizzato il ritrovamento di un'arma con caricatore, insieme a una radio scanner e a sostanza stupefacente in casa dei genitori del Mancino (punto

2.3.2. dell'ordinanza), indice della caratura criminale del Mancino, in ipotesi capace di prender parte ad azioni predatorie di una certa complessità e spettacolarità.E così pure, viene richiamata la conversazione numero 1420, registrata il 26.

07. 2017, intrattenuta con tale Enza il giorno dopo la perquisizione, in cui il Mancino manifesta una forte preoccupazione per il rinvenimento dell'arma in casa della madre e si fa riferimento ad una precedente rapina.

È inoltre indicata una conversazione intercettata (n.progr.1980), nel corso della quale il Mancino e la moglie facevano riferimento a [OSCURATO:PERSONA], moglie del [OSCURATO:PERSONA], la quale pretendeva di essere sostenuta e economicamente anche dopo taluni comportamenti impropri del marito.

Tale conversazione è stata ritenuta dimostrativa della contiguità dello stesso Mancino al gruppo criminale caratterizzato da solidarietà economica tra gli aderenti, di certo riconducibile all'ambito delle frequentazioni ambigue, pacificamente ritenute ostative alla riparazione.

Sulla base dei suddetti elementi, complessivamente considerati, la Corte distrettuale ha ritenuto, con argomenti privi di illogicità, che il Mancino avesse colposamente creato una situazione di apparente colpevolezza, tale da indurre l'autorità giudiziaria che dispose la misura cautelare per la partecipazione alla rapina ai danni della "Sicurtransport" perpetrata in quel medesimo contesto.

A fronte della logica ricostruzione contenuta nell'ordinanza, il ricorso appare privo di autosufficienza e aspecifico.

Si rammenta che, al lume del principio di autosufficienza, il ricorrente avrebbe dovuto riportare nell'atto o allegare gli atti ivi menzionati, nella versione integrale, onde consentire a questa Corte di verificare quanto eccepito, tanto più a fronte della specifica indicazione, nell'ordinanza impugnata, di dialoghi oggetto di intercettazione, posti a base della valutazione del comportamento gravemente colposo e sinergico rispetto all'adozione della misura.

In particolare, in ordine alla affermata preoccupazione di celare il possesso del denaro di cui il Mancino disponeva nel periodo immediatamente successivo alla rapina, che gli inquirenti consideravano appunto la sua parte di bottino, il ricorrente lamenta che dalle intercettazioni emergerebbe l'esatto contrario, ovvero che il riferimento riguardava somme versate dal padre per un soggiorno turistico; in proposito, il giudice della riparazione (punti 2.3.1 e 2.3.2 dell'ordinanza) avrebbe fornito una valutazione diametralmente opposta a quella del giudice del merito.

Tuttavia, la deduzione è priva del requisito dell'autosufficienza, non essendo stata riportata testualmente la parte della sentenza da cui emergerebbe che le somme di cui si discute non provenissero da attività illecite del Mancino.

Allo stesso modo, quanto al ritrovamento di un'arma con caricatore, insieme a una radio scanner in casa dei genitori del Mancino (punto

2.3.2. dell'ordinanza), il ricorso è ugualmente privo di autosufficienza, non essendo stato riportato, e neppure specificamente indicato, il passo della sentenza da cui risulterebbe che il possesso dell'arma non fosse in correlazione con fatti di rapina.Dunque, non risulta in alcun modo che la sentenza di merito abbia escluso quei fatti che sono stati autonomamente valorizzati dal giudice della riparazione.

In ordine alle conversazioni intercettate, adeguatamente considerate dalla Corte distrettuale nei termini sopra riportati, il ricorso è aspecifico in quanto non aggredisce in alcun modo i rilievi e le argomentazioni illustrate in ordinanza.

Infine, del tutto generica e aspecifica è la deduzione secondo cui i giudici della riparazione avrebbero ritenuto sinergiche rispetto all'adozione della misura, condotte ritenute irrevocabilmente insussistenti dal giudice della assoluzione, non essendo state specificamente indicate quali altre circostanze sarebbero state valorizzate in sede cautelare e poi escluse dalla sentenza assolutoria.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] contro Ministero dell'Economia e Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso ed esaminati gli atti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita da [OSCURATO:PERSONA], per complessivi giorni 455 in regime di custodia cautelare in carcere, in forza del decreto di fermo emesso dalla Procura della repubblica DDA di Catanzaro in data 17/04/2024, convalidato dal GIP del Tribunale di Foggia con l'ordinanza del 24 aprile 2024, che contestualmente disponeva la misura cautelare. Tale ordinanza veniva successivamente rinnovata, ai sensi dell'art. 27 cod.proc.pen., dal GIP del Tribunale di Catanzaro, in data 12 maggio 2018. All'esito del giudizio di merito dinanzi al GUP del Tribunale di Catanzaro, il Mancino veniva assolto da tutti i reati ascrittigli, con la formula per non aver commesso il fatto, con sentenza del 31 luglio 2019, divenuta irrevocabile il 26 maggio 2020. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza, censurandola attraverso un unico complesso motivo. 2.1 II ricorrente, dopo aver ampiamente illustrato i principi affermati da questa Corte in tema di riparazione per ingiusta detenzione, censura per violazione di legge e vizio di motivazione il provvedimento impugnato, osservando che i giudici della riparazione hanno ritenuto ravvisabile la colpa grave del comportamento del soggetto sottoposto a misura, senza tener conto che la sentenza di assoluzione ha escluso la rilevanza degli stessi elementi posti a base del diniego dell'indennizzo. In particolare, con riferimento alle conversazioni tra il Mancino e il padre è stato accertato in maniera chiara e inequivocabile che i due stessero parlando del bonifico da effettuare in favore di una struttura alberghiera di Ischia e che il versamento dovesse essere necessariamente effettuato dal padre per l'impossibilità per il figlio di disporre di un conto corrente, a seguito di un'esposizione debitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Tra l'altro la conversazione riguardava una modestissima somma di danaro. In relazione alla perquisizione eseguita il 25/7/2017 presso l'abitazione dei genitori dove fu trovata una pistola, una radio scanner e sostanza stupefacente, la stessa non risulterebbe in alcun modo collegata ai fatti in contestazione, anche in considerazione del contenuto della pronuncia assolutoria. 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria scritta ed ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato_ 1.1 È opportuno premettere, con estrema sintesi, l'indicazione delle linee portanti della disciplina di riferimento, così come delineata dalla giurisprudenza di legittimità. Il consolidato insegnamento di questa Corte è nel senso che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (ex multis, Sez. 4, Sentenza n. 27458 del 05/02/2019, Rv. 276458). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit", secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. i11996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637). Sempre le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). A tal fine, possono essere considerate condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 - 01, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Allo stesso modo, tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397 - 01; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 - 01, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565 - 01, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475 - 01, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). Si rammenta, altresì che il giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale del giudice del processo penale, deve seguire un "iter" logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione". In relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203638; più di recente, tra le molte, Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 23/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). 2. Nel caso in esame, il giudice della riparazione, diversamente da quanto osservato dal ricorrente, ha valorizzato elementi non esclusi dalla sentenza assolutoria dai qualiVe—mergq,un comportamento gravemente colposo, sinergico rispetto all'adozione della cautela, e perciò ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione. In particolare, nel provvedimento impugnato sono citate le intercettazioni da cui è emerso che, nel periodo immediatamente successivo alla rapina, il Mancino disponesse di somme di danaro ingiustificate. Viene valorizzato il ritrovamento di un'arma con caricatore, insieme a una radio scanner e a sostanza stupefacente in casa dei genitori del Mancino (punto 2.3.2. dell'ordinanza), indice della caratura criminale del Mancino, in ipotesi capace di prender parte ad azioni predatorie di una certa complessità e spettacolarità.E così pure, viene richiamata la conversazione numero 1420, registrata il 26. 07. 2017, intrattenuta con tale Enza il giorno dopo la perquisizione, in cui il Mancino manifesta una forte preoccupazione per il rinvenimento dell'arma in casa della madre e si fa riferimento ad una precedente rapina. È inoltre indicata una conversazione intercettata (n.progr.1980), nel corso della quale il Mancino e la moglie facevano riferimento a [OSCURATO:PERSONA], moglie del [OSCURATO:PERSONA], la quale pretendeva di essere sostenuta e economicamente anche dopo taluni comportamenti impropri del marito. Tale conversazione è stata ritenuta dimostrativa della contiguità dello stesso Mancino al gruppo criminale caratterizzato da solidarietà economica tra gli aderenti, di certo riconducibile all'ambito delle frequentazioni ambigue, pacificamente ritenute ostative alla riparazione. Sulla base dei suddetti elementi, complessivamente considerati, la Corte distrettuale ha ritenuto, con argomenti privi di illogicità, che il Mancino avesse colposamente creato una situazione di apparente colpevolezza, tale da indurre l'autorità giudiziaria che dispose la misura cautelare per la partecipazione alla rapina ai danni della "Sicurtransport" perpetrata in quel medesimo contesto. A fronte della logica ricostruzione contenuta nell'ordinanza, il ricorso appare privo di autosufficienza e aspecifico. Si rammenta che, al lume del principio di autosufficienza, il ricorrente avrebbe dovuto riportare nell'atto o allegare gli atti ivi menzionati, nella versione integrale, onde consentire a questa Corte di verificare quanto eccepito, tanto più a fronte della specifica indicazione, nell'ordinanza impugnata, di dialoghi oggetto di intercettazione, posti a base della valutazione del comportamento gravemente colposo e sinergico rispetto all'adozione della misura. In particolare, in ordine alla affermata preoccupazione di celare il possesso del denaro di cui il Mancino disponeva nel periodo immediatamente successivo alla rapina, che gli inquirenti consideravano appunto la sua parte di bottino, il ricorrente lamenta che dalle intercettazioni emergerebbe l'esatto contrario, ovvero che il riferimento riguardava somme versate dal padre per un soggiorno turistico; in proposito, il giudice della riparazione (punti 2.3.1 e 2.3.2 dell'ordinanza) avrebbe fornito una valutazione diametralmente opposta a quella del giudice del merito. Tuttavia, la deduzione è priva del requisito dell'autosufficienza, non essendo stata riportata testualmente la parte della sentenza da cui emergerebbe che le somme di cui si discute non provenissero da attività illecite del Mancino. Allo stesso modo, quanto al ritrovamento di un'arma con caricatore, insieme a una radio scanner in casa dei genitori del Mancino (punto 2.3.2. dell'ordinanza), il ricorso è ugualmente privo di autosufficienza, non essendo stato riportato, e neppure specificamente indicato, il passo della sentenza da cui risulterebbe che il possesso dell'arma non fosse in correlazione con fatti di rapina.Dunque, non risulta in alcun modo che la sentenza di merito abbia escluso quei fatti che sono stati autonomamente valorizzati dal giudice della riparazione. In ordine alle conversazioni intercettate, adeguatamente considerate dalla Corte distrettuale nei termini sopra riportati, il ricorso è aspecifico in quanto non aggredisce in alcun modo i rilievi e le argomentazioni illustrate in ordinanza. Infine, del tutto generica e aspecifica è la deduzione secondo cui i giudici della riparazione avrebbero ritenuto sinergiche rispetto all'adozione della misura, condotte ritenute irrevocabilmente insussistenti dal giudice della assoluzione, non essendo state specificamente indicate quali altre circostanze sarebbero state valorizzate in sede cautelare e poi escluse dalla sentenza assolutoria. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor
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