Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 novembre 2022

Cassazione n. 01293/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad AVERSA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 23/02/2022 dalla Corte di Appello di Napoli.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza in data 23/02/2022 la Corte di Appello di Napoli, su conforme richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., in riforma della decisione del Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], appellata da [OSCURATO:PERSONA], concedeva all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto.

2. Propone ricorso per Cassazione il Pisani tramite il difensore di fiducia censurando con un unico motivo l'omessa motivazione sulla possibile sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Il motivo è manifestamente infondato.

Per costante affermazione giurisprudenziale in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice .è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Cass. Sez. 4, sent. n. 52803 del 14/09/2018 - dep. 23/11/2018 - Rv. 274522; Sez. 2, sent. n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019 - Rv. 276102).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 22 novembre 2022 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad AVERSA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 23/02/2022 dalla Corte di Appello di Napoli. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 23/02/2022 la Corte di Appello di Napoli, su conforme richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., in riforma della decisione del Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], appellata da [OSCURATO:PERSONA], concedeva all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto. 2. Propone ricorso per Cassazione il Pisani tramite il difensore di fiducia censurando con un unico motivo l'omessa motivazione sulla possibile sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Per costante affermazione giurisprudenziale in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice .è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Cass. Sez. 4, sent. n. 52803 del 14/09/2018 - dep. 23/11/2018 - Rv. 274522; Sez. 2, sent. n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019 - Rv. 276102). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 22 novembre 2022 Il Consigliere estensore I