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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 32725/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Imperia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] i reati cui agli artt. 110, 624 e 625 cod. pen.; - che, con la medesima sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a [OSCURATO:PERSONA] (condannato in primo grado per il medesimo reato, a titolo di concorso) - che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio - la pena concordata tra le parti; - che avverso la sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto separati ricorsi, a mezzo dei loro difensori; - che, con un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; - che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 1 della sentenza impugnata); - che [OSCURATO:PERSONA], articolando un solo motivo, lamenta il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena e all'insussistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; - che - alla luce della modalità definitoria prescelta - non è consentito contestare la quantificazione della pena, poiché l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (pena comunque legale) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; - che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853); - che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore \ D E [OSCURATO:PERSONA] .1-1R IA Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Imperia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] i reati cui agli artt. 110, 624 e 625 cod. pen.; - che, con la medesima sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a [OSCURATO:PERSONA] (condannato in primo grado per il medesimo reato, a titolo di concorso) - che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio - la pena concordata tra le parti; - che avverso la sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto separati ricorsi, a mezzo dei loro difensori; - che, con un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; - che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 1 della sentenza impugnata); - che [OSCURATO:PERSONA], articolando un solo motivo, lamenta il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena e all'insussistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; - che - alla luce della modalità definitoria prescelta - non è consentito contestare la quantificazione della pena, poiché l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (pena comunque legale) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; - che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853); - che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore \ D E [OSCURATO:PERSONA] .1-1R IA Il Presidente
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