CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13109/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso el’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.Ritenuto in fatto1. Con sentenza del 21 marzo 2025 il Tribunale di Treviso ha condannato Morenoorganizzatore di una manifestazione sulle politiche per il contenimento dell'emergenzasanitaria, non osservava le prescrizioni imposte dal Questore della provincia di Treviso conprovvedimento del 14 giugno 2021; egli, in particolare, ometteva di avvisare i partecipanticon ogni mezzo a propria disposizione del divieto di assembramento e dell'obbligo dell’usodei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatto commesso il 19 giugno 2021.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto appello, convertito in ricorso percassazione, l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descrittinei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Con il primo motivo deduce, sulla responsabilità dell'imputato, che non è vero che egliavrebbe omesso di comunicare le prescrizioni imposte dal Questore perché gli spazi eranopiù che idonei ad evitare gli assembramenti ed a garantire un metro di distanza; è vero che ilricorrente non indossava la mascherina, ma soltanto perché egli godeva di una esenzioneper motivi sanitari; invece, l'obbligo di avvisare i partecipanti di rispettare il distanziamento èstato ottemperato tramite il passaparola, e non vi era un obbligo di utilizzarenecessariamente il microfono.Con il secondo motivo deduce, sempre in punto di responsabilità, che è stato travisatoil ruolo del ricorrente, perché egli aveva come unico obbligo quello di divulgare le prescrizionidell’ordinanza questorile, ma non era il soggetto deputato a far rispettare agli altripartecipanti tali prescrizioni; alla riunione erano presenti agenti di pubblica sicurezza cheavrebbero potuto contestare ai partecipanti le violazioni.Con il terzo motivo deduce che il provvedimento del Questore era illegittimo e, quindi,deve essere disapplicato, perché, nel momento in cui è stata effettuata la manifestazione, laRegione Veneto si trovava in c.d. “zona bianca”, in cui cessava l'obbligo di indossare idispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per lasituazione in cui non poteva essere garantito il distanziamento interpersonale, ma nel casoin esame si trattava di una manifestazione definita nello stesso provvedimento come statica,e quindi era possibile garantire adeguatamente il distanziamento senza fare ricorso ad essi.Con il quarto motivo deduce mancata applicazione della causa di non punibilità di cuiall’art. 131-bis cod. pen. in quanto la sentenza impugnata ha motivato il diniego affermandoche il ricorrente avrebbe violato le prescrizioni in prima persona, non indossando lamascherina, ma, come detto, egli godeva di un'esenzione terapeutica; la sentenza non haconsiderato che non era compito del ricorrente far rispettare le prescrizioni, il suo unicocompito era quello di divulgarle ai presenti.Con il quinto motivo deduce che il trattamento sanzionatorio è stato troppo afflittivo, nonsi comprendono le ragioni di una pena ingiustificatamente più elevata del minimo edittale.Con il sesto motivo deduce mancata applicazione delle attenuanti generiche, negateper la asserita mancanza di elementi valutabili a tal fine, ma non è stato considerato che ilricorrente è un insegnante di storia e di latino, non ha precedenti penali, ha esercitato il suodiritto a manifestare il pensiero; con la decisione il giudice ha manifestato un pregiudizioideologico nei confronti del ricorrente.3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.Considerato in dirittoL’appello, convertito in ricorso per cassazione, è fondato, sia pure per ragioni diverseda quelle contenute nei motivi di impugnazione.1. Il collegio ritiene, infatti, di dare continuità all’orientamento della giurisprudenza dilegittimità che, interpretando la successione delle norme sanzionatorie che sono stateapprovate nel periodo dell’emergenza sanitaria, ha evidenziato che “la disposizione dell'art.3, comma 4, del d.l. 23 febbraio 2020, n.6 - che qualificava reato punibile ai sensi dell'art.650 c.p. il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato diemergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 - è stata sostituita dall'art. 4, comma 1, deld.l. 25 marzo 2020, n.19, in vigore dal giorno successivo e convertito con modificazioni dallalegge 22 maggio 2020, n.35, che ha depenalizzato, trasformandola in illecito amministrativo,la condotta di mancato rispetto delle citate misure di contenimento”, aggiungendo che “è,peraltro, consolidato l'orientamento di questa Corte, al di là dell'esplicita previsionenormativa ora illustrata, che la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., anche perl'espressa clausola di sussidiarietà, può ritenersi integrata solo qualora la condottacontestata sia relativa alla violazione di provvedimenti emessi per ragione di giustizia o disicurezza pubblica o d'ordine pubblico o di igiene legittimamente adottati rispetto a situazioninon previste da una norma specifica, mentre va esclusa la sua applicazione perl'inottemperanza ad ordinanze applicative di leggi o regolamenti considerato che in questeipotesi l'omissione è sanzionata, come il caso in esame, in via amministrativa” (Sez. 1, n.8370 del 10/11/2021, dep. 2022, Spatari, non mass.).L’art. 4, comma 1, d.l. n. 19 del 2020 dispone, in effetti, che “salvo che il fattocostituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2,ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una sommada euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previstedall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteriper ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predettemisure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo èaumentata fino a un terzo”.I “i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3”richiamati dalla norma sono quelli adottati “con uno o più decreti del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competentiper materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardinoesclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'interoterritorio nazionale” (art. 2, comma 1) o quelli adottati in via provvisoria prima di essi (art. 2,comma 2, ed art. 3).Il provvedimento del Questore di Treviso cita ampiamente nelle premesse il riferimentoai decreti legge ed ai decreti del presidente del consiglio dei ministri approvati nel contestodell’emergenza sanitaria, ed è emesso in esecuzione degli stessi.Ne consegue che il provvedimento rientra nel perimetro dell’art. 4 citato, che prevedeper la violazione una mera sanzione amministrativa.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto nonè previsto dalla legge come reato. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge comereato.Così è deciso, 20/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]