CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18795/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di annullare la sentenza, limitatamente all'aggravante. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 4 giugno 2021 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto tentato, aggravato dall'aver commesso il fatto su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede. /,/ Dalle sentenze di merito, emerge che l'imputata era stata bloccata dalla cassiera di un supermercato mentre tentava di allontanarsi dall'esercizio commerciale, senza pagare alcune bottiglie di liquore e una confezione di merendine che aveva prelevato dagli scaffali ove erano esposte. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 625 cod. pen. La ricorrente sostiene che i giudici di merito avrebbero errato nell'applicare l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., atteso che il fatto era stato commesso mentre l'imputata si trovava sotto la costante osservazione, attraverso il sistema di video-sorveglianza, di un dipendente dell'esercizio commerciale. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sostenendo che tale decisione si porrebbe in contrasto con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 163 e 164 cod. pen. Lamenta la mancata sospensione condizionale della pena, sostenendo che la motivazione della sentenza impugnata, sul punto, sarebbe del tutto inadeguata. 3. La ricorrente ha proposto anche motivi aggiunti, con i quali ha chiesto di rilevare la mancanza della condizione di procedibilità. A tal fine, ha evidenziato che, a seguito del d.lgs. n. 150 del 2022, il reato, anche nella forma aggravata, è divenuto procedibile a querela, che, nel caso in esame, mancherebbe. 4. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare la sentenza, limitatamente all'aggravante, rideterminando la pena. 5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dall'imputata, ha depositato memoria scritta con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere parzialmente accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., che deve essere esclusa, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 1.1. Il primo motivo è fondato. Dalla sentenza di primo grado, infatti, emerge chiaramente che l'esercizio commerciale era dotato di un sistema di video-sorveglianza e che uno dei dipendenti, attraverso di esso, aveva costantemente osservato l'imputata mentre si impossessava dei prodotti e li nascondeva nella borsa. Lo stesso dipendente aveva poi avvisato la cassiera che aveva bloccato l'imputata, prima che uscisse dal supermercato. Essendo questi i fatti, appare evidente l'insussistenza dell'aggravante contestata. Questa Corte, invero, ha chiarito che, «in tema di furto, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento>> (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493; Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, Rv. 280157; Sez, 5, n. 45172 del 15/05/2015, Rv. 26568101). La circostanza aggravante, dunque, è correttamente contestata, in presenza di un sistema di videosorveglianza, quando non sussista un continuo e costante monitoraggio sulla res oggetto del furto e la sua mancata sottrazione sia lasciata al senso di responsabilità e di rispetto per l'altrui proprietà degli utenti. In tali casi, il sistema di videosorveglianza si risolve in un mero ausilio a posteriori per l'individuazione degli autori dell'impossessamento del bene altrui. Ebbene, nel caso in esame, dalle sentenze di merito, emerge chiaramente che l'imputata era stata costantemente osservata da un dipendente del supermercato che, tramite l'impianto di videosorveglianza, ne aveva seguito tutti i movimenti, per poi avvisare la cassiera, che riusciva a bloccare l'imputata prima che questa potesse allontanarsi dall'esercizio commerciale. Le riprese video, in questo caso, non sono servite solo a posteriori, ma hanno permesso di assistere all'impossessamento dei beni e di evitare la consumazione del furto. In un simile contesto non pare configurabile l'aggravante contestata, attesa la presenza di un sistema di sorveglianza e di controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione dei prodotti.L'aggravante, pertanto, deve essere esclusa e la sentenza impugnata, limitatamente a tale punto, deve essere annullata, senza rinvio. Consegue la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, che dovrà essere effettuata dal giudice di merito, non essendovi elementi sufficienti per effettuarla in sede di legittimità e dovendosi, comunque, verificare la sussistenza della condizione di procedibilità. Va, infatti, rilevato che - come osservato dal ricorrente nei motivi aggiunti - l'art. 2, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 150 del 2022 ha reso procedibile a querela il reato di furto aggravato dall'aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede. Il giudice del rinvio, pertanto, verificherà la sussistenza della condizione di procedibilità, tenendo presente che l'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, ha previsto che, per i reati divenuti perseguibili a querela della persona offesa, commessi prima della data di entrata in vigore del decreto, il termine per la presentazione della querela decorra dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. L'attribuzione al giudice del rinvio del compito di verificare l'eventuale proposizione della querela esclude, all'evidenza, la formazione del giudicato progressivo. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Esso, invero, è meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto che il fatto non potesse essere ritenuto di particolare tenuità, in considerazione delle particolari modalità della condotta - significative anche di una certa consuetudine a delinquere - e del valore non proprio irrisorio dei beni. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, invero, ha motivato adeguatamente in ordine al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, ritenendo che la presenza di precedenti condanne e le concrete modalità della condotta fossero significative di una personalità incline a delinquere. Al riguardo, occorre ricordare che «in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione>> (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087; Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., che esclude; annulla la medesima sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, limitatamente al trattamento sanzionatorio, per nuovo giudizio sul punto, previa verifica della sopravvenienza, nei