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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17364/2026

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er procura speciale in calce al ricorso,dagli avv.ti Sara ARMELLA (pec: [OSCURATO:EMAIL])e Paolo CANTORE (pec: [OSCURATO:EMAIL]) edelettivamente domiciliata in Genova, alla piazza [OSCURATO:PERSONA] 4/2, pressolo studio legale del primo difensore;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:Numero registro generale 15549/2024Numero sezionale 562/2025Numero di raccolta generale 17364/2026Data pubblicazione 01/06/[OSCURATO:EMAIL]) presso i cui uffici in Roma, alla viadei Portoghesi n. 12, è domiciliata;- controricorrente -avverso la sentenza n. 851/02/2023 della Commissione tributariaregionale della LIGURIA, depositata il 21/12/2023, non notificata.Udita la relazione svolta all’udienza pubblica del giorno 16/09/2025 dalConsigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].

Mauro VITIELLO, che ha concluso chiedendo in via preliminare ilrinvio della causa in attesa della pronuncia della CGUE e, in subordinel’accoglimento del ricorso limitatamente al quinto motivo, con rigettodegli altri;udita, per la ricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso;udita, per la controricorrente, l’Avvocata dello Stato, dott.ssa AnnaCOLLABOLLETTA, che ha chiesto il rigetto del ricorso.1.

L’Agenzia delle dogane di Genova, sulla scorta delle risultanze diun’indagine compiuta dall’OLAF da cui emergeva che diversi produttoriindiani, tra i quali la [OSCURATO:PERSONA], dai quali laRaccortubi s.p.a. aveva acquistato tubi di acciaio inossidabile, avevanoesportato verso l’Unione europea tubi di origine cinese, sottoposti a daziantidumping, senza sottoporli ad alcuna trasformazione o contrasformazione non sufficiente a conferire alla merce l’origine indiana,emetteva con riferimento ad importazioni effettuate negli anni 2019 e2020 distinti processi verbali di revisione dell’accertamento esuccessivamente quattro avvisi di accertamento per dazi ed IVA erelativi atti di irrogazione sanzioni nei confronti della predetta societàimportatrice disconoscendo l’origine indiana dei beni importati edapplicando, quindi, il dazio antidumping per i beni di origine cinese.Numero registro generale 15549/2024Numero sezionale 562/2025Numero di raccolta generale 17364/2026Data pubblicazione 01/06/20262. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava gli atti impositivi dinanzi alla CTPdi Genova che, riuniti i ricorsi proposti dalla società separatamente perogni anno d’imposta, li respingeva.3.

La società proponeva appello che la Corte di giustizia tributariadi secondo grado (CGT2) della Liguria rigettava.3.1.

I giudici di appello confermavano gli atti impositivi inconsiderazione degli esiti delle indagini condotte dall’OLAF che avevaaccertato che il trattamento effettuato dalla società indiana MaximTubes sui tubi di acciaio importati dalla Cina e, quindi, esportati inEuropa, non soddisfaceva la regola di origine sicché i tubi riesportativerso l’Unione europea, essendo già prodotti finiti, dovevanoconsiderarsi di origine cinese con conseguente sottoposizione al dazioantidumping.

In particolare, si legge nella sentenza impugnata che«Nell’informativa AM 2/2020 –S1/2021- [OSCURATO:PERSONA]/2019/0661/B3l’[OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] chiarisce che “Nella presentazionedel 2/2/21, [OSCURATO:PERSONA] ha fornito un foglio di file Excel contenentetutte le importazioni dalla [OSCURATO:PERSONA] di tubi madresemilavorati (finiti a caldo) nel 2019 e 2020, compreso il numero difattura, la data della fattura, la descrizione del prodotto di origine con lespecifiche e le dimensioni e il peso netto in Kg.

Da tale foglio excel,notificato a controparte in allegato al processo verbale di constatazione,risultano pertanto tutti gli elementi, in particolare numero e data difattura nonché le specifiche relative a quantità peso e dimensioni deiprodotti, che rendono facilmente identificabile la merce importata con ledichiarazioni IM A Reg. 4 n. 11997/M del 20.03.2019, IM A Reg. 4 15951del 12.04.2019 oggetto di Avviso di Accertamento suppletivo e direttifica n. 25266/RU, n. 37591 e relativo atto di irrogazione sanzionen. 261100-4-2021, prot. n. 25267/RU.

Dall'esame della documentazionel’OLAF ha potuto constatare che i semilavorati utilizzati nel processoproduttivo dalla società indiana nel periodo in questione erano costituitida “tubi in acciaio inox senza saldatura” di cui alla voce 7304 importatiNumero registro generale 15549/2024Numero sezionale 562/2025Numero di raccolta generale 17364/2026Data pubblicazione 01/06/2026dalla Repubblica popolare Cinese; appare evidente che le lavorazionieffettuate / effettuabili da [OSCURATO:PERSONA].

Ltd. non fosseroidonee alla attribuzione dell’origine indiana ai prodotti oggetto delleimportazioni di cui alle dichiarazioni IM A Reg. 4 n. 11997/Mdel20.03.2019, IM A Reg. 4 15951 del 12.04.2019».

Quanto allesanzioni affermava la CTR che le stesse erano sono state applicate inconformità alla normativa vigente, «tenendo presente che la Societàpoteva /doveva essere a conoscenza della tipologia del prodottoimportato dalla Cina e del tipo di intervento attuato in India».4.

La società importatrice propone ricorso per cassazione con attoaffidato a otto motivi di ricorso, illustrati con memoria, cui resistel’Agenzia delle dogane con controricorso.5.

Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce, invia pregiudiziale, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., l’omesso esame di fatti decisivi per la risoluzione della controversianonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc. civ., sostenendo che la sentenza impugnata ha statuito in manieradel tutto avulsa sia dalle circostanze fattuali, pacifiche e noncontroverse, che dalle risultanze probatorie in atti, nella parte in cui haritenuto legittimi gli avvisi di rettifica impugnati.1.1.

Secondo la ricorrente, i giudici di secondo grado sono incorsiin una serie di errori nella ricostruzione dei fatti, che sono stati travisati.In particolare:a) nell’affermare che “la contestazione trae origine da un controlloeffettuato a seguito di una complessa indagine Olaf”, la CTR ha omessodi considerare che «soltanto la contestazione sollevata dalla Dogana diGenova 1 trae origine da una “lettera” dell’Olaf, mentre l’accertamentooperato dall’Ufficio di Genova 2 ha ad oggetto la classificazione doganaledel semilavorato utilizzato da Ratnadeep per la realizzazione dei tubiNumero registro generale 15549/2024Numero sezionale 562/2025Numero di raccolta generale 17364/2026Data pubblicazione 01/06/2026importati (individuato dalla Società come un “profilato cavo” di cui allavoce 7304 49 e ritenuto dall’Ufficio un “tubo sbozzato”)»;b) la CTR «ha del tutto omesso di esaminare la documentazioneprodotta in giudizio dall’odierna ricorrente, volta a dimostrare l’erroneainterpretazione dell’Ufficio in ordine alla distinzione tra “profilati cavi” e“tubi sbozzati” (individuato dalla Società come un “profilato cavo” di cuialla voce 7304 49 e ritenuto dall’Ufficio un “tubo sbozzato”); «nellospecifico: i) le note esplicative della Commissione europea (2019/C119/01) (pag. 30 e ss., appello); ii) la consulenza tecnica del Prof.

Ing.[OSCURATO:PERSONA], Docente ordinario di [OSCURATO:PERSONA] ed AppliedMetallurgy del Politecnico di Milano (all. 2, appello, qui sub all. 2); iii) laperizia giurata resa dal Dott. [OSCURATO:PERSONA], spedizioniere doganaleiscritto all’Albo degli Spedizionieri doganali dal 2003, vicepresidente delConsiglio nazionale degli Spedizionieri doganali e già Presidente delConsiglio territoriale degli Spedizionieri doganali della Liguria (all. 3,appello, qui sub all. 3); iv) l’illustrazione delle fasi di realizzazione deitubi riportata sul sito internet di un noto produttore tedesco di tubi (all.24, appello, qui sub all. 35); v) la normativa europea di settoreapplicabile ([OSCURATO:PERSONA] 10294-2, all. 25, appello, qui sub all. 36); vi) leInformazioni tariffarie vincolanti (ITV) che confermano la correttezzadella voce indicata da Raccortubi (all. 14, ricorso sub r.g. 337/2021, quisub all. 37)»c) la contestazione sollevata dalla Dogana di Genova 1, avente adoggetto «una ingente quantità di tubi di acciaio inossidabile, vocedoganale 73404410090 dichiarati di origine indiana in quantoasseritamente prodotti dalla società indiana [OSCURATO:PERSONA].Ltd. - dichiarazioni doganali IM A Reg. 4 n. 1197/M del 20.03.2019, IMA Reg. 4 n. 15951 del 12.04.2019» (sentenza, pag. 3) e quella sollevatadalla Dogana di Genova 2 (avente a oggetto i prodotti realizzati daRatnadeep, oggetto della dichiarazione doganale IM A 4 n. 12912 B del13 novembre 2020, mai menzionata dai Giudici di secondo grado).Numero registro generale 15549/2024Numero sezionale 562/2025Numero di raccolta generale 17364/2026Data pubblicazione 01/06/20262.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o errataapplicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 3, 9 e 11 Reg.

UE 883/2013,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Si sostiene che la sentenza impugnata è erronea nella parte in cuinon ha riconosciuto la violazione dell’art. 2697 c.c. da parte dell’Agenziadelle dogane che aveva fondato gli atti impositivi sulla base di una“lettera” trasmessa dall’Olaf il cui contenuto non era riconducibile alleoperazioni contestate ed era smentita da un quadro solido ecircostanziato, rappresentato dalle prove provenienti da diversi altrisoggetti, pubblici e privati.Si sostiene che la lettera inviata dall’Olaf ha natura meramenteipotetica e astratta, manca di riferimenti concreti alle specificheviolazioni contestate e anche l’indagine su [OSCURATO:PERSONA] è carente diverifiche sul sito produttivo e sul processo di lavorazione.

L’indaginedell’Olaf, quindi, essendo priva di qualsivoglia riscontro sul percorsoseguito dalla merce prima di giungere in Italia, è assolutamente inidoneaa documentare l’origine cinese dei prodotti importati da Raccortubi.Si sostiene, inoltre, che sulla base di una comunicazione dellaMaxim Tubes all’OLAF di avvio di un nuovo impianto di finitura a caldo,a partire dal novembre 2020, l’Agenzia doganale, senza procedere anessun tipo di riscontro né di ulteriore accertamento, aveva ipotizzatoche, anteriormente a tale data, i prodotti venduti da [OSCURATO:PERSONA] nonavevano origine indiana ma cinese.Si sostiene, infine, che «[OSCURATO:PERSONA] di secondo grado si è limitato aconsiderare acriticamente i documenti Olaf, senza attribuire nessunrilievo alla copiosa documentazione prodotta dall’esponente e senzaprendere in nessuna considerazione la regola di origine applicabile allafattispecie in esame (prevista dall’all. 22-01, Reg.

UE 2446/2015), né latipologia di lavorazione effettuata dai fornitori indiani».3.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce la «violazione dell’art.112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), in relazioneNumero registro generale 15549/2024Numero sezionale 562/2025Numero di raccolta generale 17364/2026Data pubblicazione 01/06/2026all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

Omessa pronuncia in ordine allaviolazione e/o errata applicazione dell’art. 32 e dell’all. 22-01, Reg.

UE2446/2015».Sostiene di aver eccepito, nei precedenti gradi di giudizio,l’illegittimità della rettifica operata dalla Dogana di Genova 2 perviolazione della normativa doganale in materia di classifica della mercee di origine non preferenziale, su cui la sentenza non aveva pronunciato.4.

I primi tre motivi di ricorso, che possono essere esaminaticongiuntamente per la stretta connessione delle questioni ivi poste eche, in buona sostanza, a prescindere quindi dai paradigmi censoridedotti, criticano l’erronea applicazione da parte dei giudici di appellodelle regole di origine in materia di classificazione doganale, sono fondatie vanno accolti.5.

Innanzitutto, però, deve darsi atto della fondatezza del terzomotivo in quanto nella sentenza impugnata non è rinvenibile alcunastatuizione sulla domanda che la ricorrente, in ossequio al principio dispecificità del ricorso, ha correttamente localizzato nei gradi di merito(nota 20 del ricorso in esame).Ciò comporta il rinvio della causa alla Corte territoriale affinché sipronunci sul motivo di appello pretermesso.6.

Nel fare ciò la Corte territoriale, con riferimento all’acquisizionedell’origine non preferenziale dei tubi di acciaio inox formati a freddo eclassificati alla voce doganale (v.d.) 7304 41 con fabbricazione a partireda profilati cavi classificati alla v.d. 7304 49, che pure hanno costituitooggetto di importazione e successivo accertamento (v. precedente p.1.1, lett.

“a” e “b”), dovrà tenere conto della pronuncia della Corte digiustizia UE del 21 settembre 2023 in causa C-210/22, StappertDeutschland GmbH sulla regola d’origine di cui all’allegato 22-01 al reg.(UE) n. 2015/2446, relativamente all’acquisizione dell’origine nonpreferenziale dei tubi di acciaio inox formati a freddo e classificati allavoce doganale (v.d.) 7304 41 con fabbricazione a partire da profilati caviNumero registro generale 15549/2024Numero sezionale 562/2025Numero di raccolta generale 17364/2026Data pubblicazione 01/06/2026classificati alla v.d. 7304 49, ovvero di quelli che hanno costituitooggetto di importazione e successivo accertamento.7.

La Corte di giustizia UE nella citata sentenza, investita di rinviopregiudiziale dal Giudice tributario austriaco in un caso riguardantel’origine di sbozzi di tubo di acciaio inossidabile laminati a freddo che, apartire da importazioni cinesi, avevano ricevuto l’ultima lavorazione inCorea del Sud, dopo un’ampia analisi al contempo tecnica e giuridica,giunge ad enunciare due principi, compenetrantisi vicendevolmente.Il primo enuncia:La regola primaria applicabile alle merci di cui alla sottovoce 730441 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione dellemerci, prevista all’allegato 22-01 del regolamento delegato (UE)2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra ilregolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglioin merito alle modalità relative a talune disposizioni del codice doganaledell’Unione, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/1063della Commissione, del 16 maggio 2018, deve essere interpretata nelsenso che non rientra nella nozione di «profilato cavo», ai sensi di taleregola, uno «sbozzo di tubo» formato a caldo, diritto e a parete dispessore uniforme, che non soddisfa i requisiti di una norma tecnica pertubi senza saldatura in acciaio inossidabile lavorati a caldo e a partiredal quale sono fabbricati, mediante trasformazione a freddo, tubi disezione e spessore di parete diversi rientranti nella sottovoce 7304 41del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.È importante rilevare che, nell’indicare ciò che “non rientra nellanozione di «profilato cavo»”, la Corte di Giustizia, di converso, indicaaltresì ciò che rientra, non solo e non tanto nella nozione di profilatocavo, ma direttamente nella nozione di tubo, ossia lo “«sbozzo di tubo»formato a caldo, diritto e a parete di spessore uniforme”, che “soddisfai requisiti di una norma tecnica per tubi senza saldatura in acciaioinossidabile lavorati a caldo e a partire dal quale sono fabbricati,Numero registro generale 15549/2024Numero sezionale 562/2025Numero di raccolta generale 17364/2026Data pubblicazione 01/06/2026mediante trasformazione a freddo, tubi di sezione e spessore di paretediversi rientranti nella sottovoce 7304 41”.

In ragione di ciò, lo sbozzodi tubo avente tali caratteristiche, definibile direttamente tubo, legittimal’applicazione della regola d’origine, in tanto in quanto, a partire da esso,sono ‘fabbricati’ tubi di sezione e spessore di parete diversi rientrantinella sottovoce 7304 41, mediante ‘trasformazione a freddo’ (sentenzaCGUE citata, punto 49).

Talché, in rapporto allo sbozzo di tubo (che indefinitiva è un tubo pur lavorato in modo ancora approssimativo),assume (“rectius”, seguita ad assumere) rilevanza il passaggio, pereffetto della (ulteriore) lavorazione consistente nella “trasformazione afreddo”, dalla sottovoce 49 alla sottovoce 41.Proprio il profilo da ultimo accennato sul passaggio dall’una all’altrasottovoce riemerge “funditus” nel secondo principio enunciato dallaCorte di giustizia, che giunge financo ad invalidare la regola primaria.Infatti, vi si legge:La regola primaria applicabile alle merci di cui alla sottovoce 730441 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione dellemerci, prevista all’allegato 22-01 del regolamento delegato 2015/2446,come modificato dal regolamento delegato 2018/1063, è invalida nellaparte in cui esclude che il cambiamento di voce tariffaria risultante dallatrasformazione di tubi della sottovoce 7304 49 di tale sistemaarmonizzato in tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio,trafilati o laminati a freddo (ridotti a freddo) rientranti nella sottovoce7304 41 del suddetto sistema armonizzato, conferisca a questi ultimi ilcarattere di prodotti originari del paese in cui tale cambiamento ha avutoluogo.A commento di questo secondo principio, preme osservare che laragione dell’invalidità della regola primaria risiede nell’illegittima“esclusione”, e dunque irrilevanza, in essa, del “cambiamento di vocetariffaria” dalla sottovoce 7304 49 alla sottovoce 7304 41.Numero registro generale 15549/2024Numero sezionale 562/2025Numero di raccolta generale 17364/2026Data pubblicazione 01/06/2026Tuttavia, a venire in linea di conto ai fini dell’illegittimitàdell’esclusione, non è di per sé solo il “cambiamento di voce tariffaria”,che assume una necessaria ma insufficiente valenza formale, ma è il“cambiamento” purché, sul piano della sostanza, “risulti” – ossia siasorretto o giustificato – da un’effettiva “trasformazione” riguardante“tubi della sottovoce 7304 49” “in tubi e profilati cavi, senza saldatura,di ferro o di acciaio, trafilati o laminati a freddo (ridotti a freddo)rientranti nella sottovoce 7304 41”.Ed in effetti, con riferimento al criterio del cambiamento di vocetariffaria previsto nella regola primaria, la Corte di giustizia UE,richiamando il proprio precedente (sentenza dell’11 febbraio 2010,[OSCURATO:PERSONA] and Alloys, C-373/08, punto 42) ha ribadito che «nonbasta ricercare i criteri per la determinazione dell’origine delle mercinella classificazione doganale dei prodotti trasformati, giacché la tariffadoganale comune è stata concepita in funzione di esigenze specifiche,non già al fine di consentire la determinazione dell’origine delle merci»(punto 57) e ha ricordato, richiamando un altro suo precedente(sentenza dell’11 febbraio 2010, [OSCURATO:PERSONA] and Alloys, C-373/08,punto 43), che, seppure «il cambiamento di classificazione tariffaria diuna merce, dovuto all’operazione di trasformazione di essa, costituiscaun’indicazione del carattere sostanziale della sua trasformazione o dellasua lavorazione, cionondimeno una trasformazione o una lavorazionepuò avere carattere sostanziale anche in mancanza di un siffattocambiamento di classificazione tariffaria.

Il criterio del cambiamento diclassificazione tariffaria copre la maggior parte delle situazioni, ma nonconsente di individuare tutte le situazioni in cui la trasformazione o lalavorazione della merce è sostanziale».Alla luce di ciò, assume importanza il cambiamento (anche) della(sola) sottovoce, da 49 a 41, a prescindere dal mantenimento della voceprincipale (7304), perché (anche) il cambiamento della (sola) sottovoceè idoneo a rappresentare, nel sistema di classificazione, l’effettivaNumero registro generale 15549/2024Numero sezionale 562/2025Numero di raccolta generale 17364/2026Data pubblicazione 01/06/2026“trasformazione” sostanziale conseguente al processo di lavorazione;processo in relazione al quale assume, in parallelo, importanza – comenuovamente già nel primo principio – (anche) la mera trasformazione afreddo (non essendo dunque necessaria “a contrario” la trasformazionea caldo) “sub specie”, segnatamente, della cd.

“riduzione a freddo” intermini di “trafilatura” o “laminazione” che ne costituiscono una modalitàesecutiva.8.

In una prospettiva di sintesi di entrambi i principi affermati dallaCorte di giustizia UE, due sono, ad avviso del Collegio, gli elementiessenziali emergenti dalla predetta sentenza, che meritano di essererimarcati:- il primo ha riguardo al fatto che (peraltro in assonanza ai generaliprincipi di marca unionale in ordine alla prevalenza della sostanza sullaforma) è ben possibile che si abbia lavorazione sostanziale idonea adeterminare l’origine della merce ex art. 60 CDU anche in assenza dicambiamento della voce principale (7304), sebbene il cambiamentodebba essere registrato pur sempre a livello di sottovoci, con ilpassaggio da 49 a 41;- il secondo ha riguardo al fatto che è ben possibile che la lavorazionesostanziale – sottesa al cambiamento (se non della voce principale,comunque) della sottovoce – consista anche in un processo dilavorazione a freddo (oltreché a caldo), ben potendo anche lalavorazione a freddo (al pari dell’altra) comportare modifiche irreversibilidelle proprietà fisiche delle merci sufficientemente incisive da imprimereloro sostanziali (e quindi essenziali) caratteristiche nuove, legittimantil’attribuzione dell’origine doganale nel Paese o Territorio di siffattatrasformazione.9.

Alla stregua di quanto fin qui detto, si può affermare che ai sensidell'art. 60 CDU, le merci alla cui produzione contribuiscono due o piùPaesi o Territori sono considerate originarie del Paese o Territorio in cuihanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale edNumero registro generale 15549/2024Numero sezionale 562/2025Numero di raccolta generale 17364/2026Data pubblicazione 01/06/2026economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata atale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovoo abbia rappresentato una fase importante del processo difabbricazione.10.

Alla luce del superiore quadro normativo-giurisprudenziale laCorte territoriale dovrà riesaminare il caso di specie che è sovrapponibileal caso esaminato dalla Corte di giustizia UE nella citata sentenza, inquanto anche in questo caso la società contribuente ha importatodall’indiana [OSCURATO:PERSONA] anche prodotti della sottovoce 7304 41 afronte dell’avere la [OSCURATO:PERSONA] importato dalla Cina semilavorati dellasottovoce 7304

49.11. Giova rilevare che il giudice d’appello, con la sentenzaimpugnata, ha avuto riguardo alle sole importazioni “con le dichiarazioniIM A Reg. 4 n. 11997/M del 20.03.2019, IM A Reg. 4 15951 del12.04.2019 oggetto di Avviso di Accertamento suppletivo e di rettifican. 25266/RU, n. 37591 e relativo atto di irrogazione sanzione n. 261100-4-2021, prot. n. 25267/RU” (così si legge a pag. 4 della sentenza).

Leparti convengono, invece, che la materia giustiziabile riguarda anche“l’avviso prot. 14191RU e contestuale sanzione prot. 14192RU del24.03.2021 per un importo di € 102.735,87 per diritti ed € 30.000,00per sanzioni – dichiarazione doganale IM4 12912B del 13.11.2020)Raccortubi dalla società indiana Ratnadeep, classificati in bolletta allaVD 7304 41 e dichiarati di origine indiana” (così si legge a pag. 3 delcontroricorso, con riscontro a pag. 5 del ricorso).Va inoltre segnalato che è intervenuta la recentissima sentenzadella CGUE del 2 ottobre 2025, in causa C-86/24, [OSCURATO:PERSONA] a.s., che haconfermato al punto 20, il secondo principio affermato dalla sentenzaStappert in causa C-210/22, specificando che «una trasformazione afreddo dei tubi rientranti nella sottovoce 730411 del SA, che ha l’effettodi modificarli in modo tale da rientrare nella sottovoce 730441 del SA,Numero registro generale 15549/2024Numero sezionale 562/2025Numero di raccolta generale 17364/2026Data pubblicazione 01/06/2026benché possa comportare una modifica importante delle loro proprietà,non conduce, per questo solo fatto, a una modifica della destinazione edella composizione iniziale di tali tubi» (p. 31), ha concluso affermandoche «dall’esame della questione pregiudiziale non è emerso alcunelemento idoneo a inficiare la validità della regola primaria applicabilealle merci di cui alla sottovoce 730441 del sistema armonizzato didesignazione e di codificazione delle merci, prevista all’allegato 22-01del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 delParlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità chespecificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione».12.

Anche di tale pronuncia dovrà tenere debitamente conto ilgiudice del rinvio in sede di riesame della vicenda processuale.13.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce la «violazione dell’art.112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

Omessa pronuncia in ordine allaviolazione e/o errata applicazione degli artt. 6 e 7, l. 27 luglio 2000, n.212 e 11, comma 5 bis, d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374».Sostiene di avere eccepito nei precedenti gradi di giudizio il«radicale e insanabile difetto di motivazione» degli atti impositivi e che«tale questione non è stata minimamente affrontata dalla Corte disecondo grado».14.

Il motivo è infondato e va rigettato alla stregua del principiogiurisprudenziale secondo cui «Ad integrare gli estremi del vizio diomessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione delgiudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso ilprovvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del casoconcreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti lareiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi inproposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi unastatuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo diNumero registro generale 15549/2024Numero sezionale 562/2025Numero di raccolta generale 17364/2026Data pubblicazione 01/06/2026domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile conl'impostazione logico-giuridica della pronuncia» (Cass. n. 24155 del2017; conf.

Cass. 29191 del 2017, n. 2151 del 2021).Nella specie, la decisione nel merito, di conferma della pretesaimpositiva e, quindi, degli atti impositivi impugnati, adottata dal giudiced’appello, implica necessariamente il rigetto della questione preliminaredi illegittimità di quegli atti per difetto di motivazione.15.

Con il quinto motivo la ricorrente deduce la «Violazione dell’art.112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

Omessa pronuncia in ordine allaviolazione e/o errata applicazione dell’art. 119 Reg.

UE 952/2013 (Cdu)»Sostiene di aver eccepito nei precedenti gradi di giudizio, in viasubordinata, l’applicabilità, alla presente fattispecie, della speciale causadi sgravio della pretesa, prevista dall’art. 119 Cdu e rappresentatadall’errore delle autorità, in presenza di un comportamento in buonafede dell’importatore.

Anche tale questione non è stata minimamenteaffrontata dalla Corte di secondo grado, in violazione dell’art. 112 c.p.c.16.

Con il sesto motivo di ricorso si deduce la «Violazione dell’art.112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

Omessa pronuncia in ordine allaviolazione e/o errata applicazione dell’art. 232 Cdc.».Sostiene la ricorrente che, nonostante avesse eccepito neiprecedenti gradi di giudizio l’illegittimità degli interessi pretesidall’Ufficio, in violazione della disposizione censurata, la sentenzaimpugnata non aveva adottato, sul punto, alcuna statuizione.Sostiene che «la pretesa della Dogana è altresì illegittima conspecifico riferimento agli interessi di mora pretesi, giacché la stessa èlegittimata a riscuoterli esclusivamente per il periodo successivo allacontabilizzazione dell’obbligazione doganale e non dalla data dellesingole importazioni (Cass., sez.

V, 6 giugno 2019, n. 15346; Cass., sez.Numero registro generale 15549/2024Numero sezionale 562/2025Numero di raccolta generale 17364/2026Data pubblicazione 01/06/2026V, 27 gennaio 2017, n. 2073, Corte Giust., 31 maggio 2011, C-546,Nachalnik na [OSCURATO:PERSONA])».17.

Con il settimo motivo la ricorrente deduce la «Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Sostiene che «La sentenza impugnata giunge, del tuttoerroneamente, a escludere il legittimo affidamento maturato daRaccortubi sulla regolarità delle operazioni contestate.

Tale capo dellasentenza merita di essere riformato, giacché, nel caso in esame, è deltutto assente l’elemento soggettivo della violazione contestata».18.

Con l’ottavo motivo deduce la «Violazione dell’art. 112 c.p.c.(corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.

Omessa pronuncia in ordine alla violazionee/o errata applicazione dell’art. 6, secondo comma, d.lgs. 472/1997 edell’art. 10, comma 3, legge 212/2000, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.Sostiene che la sentenza impugnata omette di pronunciarsisull’applicazione dell’esimente dell’obiettiva incertezza sulla portata el’ambito applicativo delle disposizioni in materia di importazione «datadalla mancanza di informazioni amministrative o di una prassiamministrativa e nella mancanza di precedenti giurisprudenziali, nonchédal compimento di numerose precedenti importazioni sempre conclusesiregolarmente».19.

I precedenti quattro motivi (quinto, sesto, settimo e ottavo)restano assorbiti dall’accoglimento del superiore terzo motivo di ricorso.20.

In estrema sintesi, vanno accolti il primo, secondo e terzomotivo di ricorso, assorbiti il quinto, sesto, settimo e ottavo e rigettatoil quarto.La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e lacausa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLiguria che, in diversa composizione, provvederà a nuovo esame e allaNumero registro generale 15549/2024Numero sezionale 562/2025Numero di raccolta generale 17364/2026Data pubblicazione 01/06/2026regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.Maccoglie il primo, secondo, terzo motivo di ricorso, rigettato ilquarto, assorbiti il quinto, sesto, settimo e ottavo.Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma in data 16 settembre 2025Il consigliere estensoreLucio LUCIOTTILa PresidenteAngelina-Maria PERRINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
er procura speciale in calce al ricorso,dagli avv.ti Sara ARMELLA (pec: [OSCURATO:EMAIL])e Paolo CANTORE (pec: [OSCURATO:EMAIL]) edelettivamente domiciliata in Genova, alla piazza [OSCURATO:PERSONA] 4/2, pressolo studio legale del primo difensore;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:Numero registro generale 15549/2024Numero sezionale 562/2025Numero di raccolta generale 17364/2026Data pubblicazione 01/06/[OSCURATO:EMAIL]) presso i cui uffici in Roma, alla viadei Portoghesi n. 12, è domiciliata;- controricorrente -avverso la sentenza n. 851/02/2023 della Commissione tributariaregionale della LIGURIA, depositata il 21/12/2023, non notificata.Udita la relazione svolta all’udienza pubblica del giorno 16/09/2025 dalConsigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Mauro VITIELLO, che ha concluso chiedendo in via preliminare ilrinvio della causa in attesa della pronuncia della CGUE e, in subordinel’accoglimento del ricorso limitatamente al quinto motivo, con rigettodegli altri;udita, per la ricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso;udita, per la controricorrente, l’Avvocata dello Stato, dott.ssa AnnaCOLLABOLLETTA, che ha chiesto il rigetto del ricorso.1. L’Agenzia delle dogane di Genova, sulla scorta delle risultanze diun’indagine compiuta dall’OLAF da cui emergeva che diversi produttoriindiani, tra i quali la [OSCURATO:PERSONA], dai quali laRaccortubi s.p.a. aveva acquistato tubi di acciaio inossidabile, avevanoesportato verso l’Unione europea tubi di origine cinese, sottoposti a daziantidumping, senza sottoporli ad alcuna trasformazione o contrasformazione non sufficiente a conferire alla merce l’origine indiana,emetteva con riferimento ad importazioni effettuate negli anni 2019 e2020 distinti processi verbali di revisione dell’accertamento esuccessivamente quattro avvisi di accertamento per dazi ed IVA erelativi atti di irrogazione sanzioni nei confronti della predetta societàimportatrice disconoscendo l’origine indiana dei beni importati edapplicando, quindi, il dazio antidumping per i beni di origine cinese.Numero registro generale 15549/2024Numero sezionale 562/2025Numero di raccolta generale 17364/2026Data pubblicazione 01/06/20262. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava gli atti impositivi dinanzi alla CTPdi Genova che, riuniti i ricorsi proposti dalla società separatamente perogni anno d’imposta, li respingeva.3. La società proponeva appello che la Corte di giustizia tributariadi secondo grado (CGT2) della Liguria rigettava.3.1. I giudici di appello confermavano gli atti impositivi inconsiderazione degli esiti delle indagini condotte dall’OLAF che avevaaccertato che il trattamento effettuato dalla società indiana MaximTubes sui tubi di acciaio importati dalla Cina e, quindi, esportati inEuropa, non soddisfaceva la regola di origine sicché i tubi riesportativerso l’Unione europea, essendo già prodotti finiti, dovevanoconsiderarsi di origine cinese con conseguente sottoposizione al dazioantidumping. In particolare, si legge nella sentenza impugnata che«Nell’informativa AM 2/2020 –S1/2021- [OSCURATO:PERSONA]/2019/0661/B3l’[OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] chiarisce che “Nella presentazionedel 2/2/21, [OSCURATO:PERSONA] ha fornito un foglio di file Excel contenentetutte le importazioni dalla [OSCURATO:PERSONA] di tubi madresemilavorati (finiti a caldo) nel 2019 e 2020, compreso il numero difattura, la data della fattura, la descrizione del prodotto di origine con lespecifiche e le dimensioni e il peso netto in Kg. Da tale foglio excel,notificato a controparte in allegato al processo verbale di constatazione,risultano pertanto tutti gli elementi, in particolare numero e data difattura nonché le specifiche relative a quantità peso e dimensioni deiprodotti, che rendono facilmente identificabile la merce importata con ledichiarazioni IM A Reg. 4 n. 11997/M del 20.03.2019, IM A Reg. 4 15951del 12.04.2019 oggetto di Avviso di Accertamento suppletivo e direttifica n. 25266/RU, n. 37591 e relativo atto di irrogazione sanzionen. 261100-4-2021, prot. n. 25267/RU. Dall'esame della documentazionel’OLAF ha potuto constatare che i semilavorati utilizzati nel processoproduttivo dalla società indiana nel periodo in questione erano costituitida “tubi in acciaio inox senza saldatura” di cui alla voce 7304 importatiNumero registro generale 15549/2024Numero sezionale 562/2025Numero di raccolta generale 17364/2026Data pubblicazione 01/06/2026dalla Repubblica popolare Cinese; appare evidente che le lavorazionieffettuate / effettuabili da [OSCURATO:PERSONA]. Ltd. non fosseroidonee alla attribuzione dell’origine indiana ai prodotti oggetto delleimportazioni di cui alle dichiarazioni IM A Reg. 4 n. 11997/Mdel20.03.2019, IM A Reg. 4 15951 del 12.04.2019». Quanto allesanzioni affermava la CTR che le stesse erano sono state applicate inconformità alla normativa vigente, «tenendo presente che la Societàpoteva /doveva essere a conoscenza della tipologia del prodottoimportato dalla Cina e del tipo di intervento attuato in India».4. La società importatrice propone ricorso per cassazione con attoaffidato a otto motivi di ricorso, illustrati con memoria, cui resistel’Agenzia delle dogane con controricorso.5. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce, invia pregiudiziale, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., l’omesso esame di fatti decisivi per la risoluzione della controversianonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc. civ., sostenendo che la sentenza impugnata ha statuito in manieradel tutto avulsa sia dalle circostanze fattuali, pacifiche e noncontroverse, che dalle risultanze probatorie in atti, nella parte in cui haritenuto legittimi gli avvisi di rettifica impugnati.1.1. Secondo la ricorrente, i giudici di secondo grado sono incorsiin una serie di errori nella ricostruzione dei fatti, che sono stati travisati.In particolare:a) nell’affermare che “la contestazione trae origine da un controlloeffettuato a seguito di una complessa indagine Olaf”, la CTR ha omessodi considerare che «soltanto la contestazione sollevata dalla Dogana diGenova 1 trae origine da una “lettera” dell’Olaf, mentre l’accertamentooperato dall’Ufficio di Genova 2 ha ad oggetto la classificazione doganaledel semilavorato utilizzato da Ratnadeep per la realizzazione dei tubiNumero registro generale 15549/2024Numero sezionale 562/2025Numero di raccolta generale 17364/2026Data pubblicazione 01/06/2026importati (individuato dalla Società come un “profilato cavo” di cui allavoce 7304 49 e ritenuto dall’Ufficio un “tubo sbozzato”)»;b) la CTR «ha del tutto omesso di esaminare la documentazioneprodotta in giudizio dall’odierna ricorrente, volta a dimostrare l’erroneainterpretazione dell’Ufficio in ordine alla distinzione tra “profilati cavi” e“tubi sbozzati” (individuato dalla Società come un “profilato cavo” di cuialla voce 7304 49 e ritenuto dall’Ufficio un “tubo sbozzato”); «nellospecifico: i) le note esplicative della Commissione europea (2019/C119/01) (pag. 30 e ss., appello); ii) la consulenza tecnica del Prof. Ing.[OSCURATO:PERSONA], Docente ordinario di [OSCURATO:PERSONA] ed AppliedMetallurgy del Politecnico di Milano (all. 2, appello, qui sub all. 2); iii) laperizia giurata resa dal Dott. [OSCURATO:PERSONA], spedizioniere doganaleiscritto all’Albo degli Spedizionieri doganali dal 2003, vicepresidente delConsiglio nazionale degli Spedizionieri doganali e già Presidente delConsiglio territoriale degli Spedizionieri doganali della Liguria (all. 3,appello, qui sub all. 3); iv) l’illustrazione delle fasi di realizzazione deitubi riportata sul sito internet di un noto produttore tedesco di tubi (all.24, appello, qui sub all. 35); v) la normativa europea di settoreapplicabile ([OSCURATO:PERSONA] 10294-2, all. 25, appello, qui sub all. 36); vi) leInformazioni tariffarie vincolanti (ITV) che confermano la correttezzadella voce indicata da Raccortubi (all. 14, ricorso sub r.g. 337/2021, quisub all. 37)»c) la contestazione sollevata dalla Dogana di Genova 1, avente adoggetto «una ingente quantità di tubi di acciaio inossidabile, vocedoganale 73404410090 dichiarati di origine indiana in quantoasseritamente prodotti dalla società indiana [OSCURATO:PERSONA].Ltd. - dichiarazioni doganali IM A Reg. 4 n. 1197/M del 20.03.2019, IMA Reg. 4 n. 15951 del 12.04.2019» (sentenza, pag. 3) e quella sollevatadalla Dogana di Genova 2 (avente a oggetto i prodotti realizzati daRatnadeep, oggetto della dichiarazione doganale IM A 4 n. 12912 B del13 novembre 2020, mai menzionata dai Giudici di secondo grado).Numero registro generale 15549/2024Numero sezionale 562/2025Numero di raccolta generale 17364/2026Data pubblicazione 01/06/20262. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o errataapplicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 3, 9 e 11 Reg. UE 883/2013,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Si sostiene che la sentenza impugnata è erronea nella parte in cuinon ha riconosciuto la violazione dell’art. 2697 c.c. da parte dell’Agenziadelle dogane che aveva fondato gli atti impositivi sulla base di una“lettera” trasmessa dall’Olaf il cui contenuto non era riconducibile alleoperazioni contestate ed era smentita da un quadro solido ecircostanziato, rappresentato dalle prove provenienti da diversi altrisoggetti, pubblici e privati.Si sostiene che la lettera inviata dall’Olaf ha natura meramenteipotetica e astratta, manca di riferimenti concreti alle specificheviolazioni contestate e anche l’indagine su [OSCURATO:PERSONA] è carente diverifiche sul sito produttivo e sul processo di lavorazione. L’indaginedell’Olaf, quindi, essendo priva di qualsivoglia riscontro sul percorsoseguito dalla merce prima di giungere in Italia, è assolutamente inidoneaa documentare l’origine cinese dei prodotti importati da Raccortubi.Si sostiene, inoltre, che sulla base di una comunicazione dellaMaxim Tubes all’OLAF di avvio di un nuovo impianto di finitura a caldo,a partire dal novembre 2020, l’Agenzia doganale, senza procedere anessun tipo di riscontro né di ulteriore accertamento, aveva ipotizzatoche, anteriormente a tale data, i prodotti venduti da [OSCURATO:PERSONA] nonavevano origine indiana ma cinese.Si sostiene, infine, che «[OSCURATO:PERSONA] di secondo grado si è limitato aconsiderare acriticamente i documenti Olaf, senza attribuire nessunrilievo alla copiosa documentazione prodotta dall’esponente e senzaprendere in nessuna considerazione la regola di origine applicabile allafattispecie in esame (prevista dall’all. 22-01, Reg. UE 2446/2015), né latipologia di lavorazione effettuata dai fornitori indiani».3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la «violazione dell’art.112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), in relazioneNumero registro generale 15549/2024Numero sezionale 562/2025Numero di raccolta generale 17364/2026Data pubblicazione 01/06/2026all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Omessa pronuncia in ordine allaviolazione e/o errata applicazione dell’art. 32 e dell’all. 22-01, Reg. UE2446/2015».Sostiene di aver eccepito, nei precedenti gradi di giudizio,l’illegittimità della rettifica operata dalla Dogana di Genova 2 perviolazione della normativa doganale in materia di classifica della mercee di origine non preferenziale, su cui la sentenza non aveva pronunciato.4. I primi tre motivi di ricorso, che possono essere esaminaticongiuntamente per la stretta connessione delle questioni ivi poste eche, in buona sostanza, a prescindere quindi dai paradigmi censoridedotti, criticano l’erronea applicazione da parte dei giudici di appellodelle regole di origine in materia di classificazione doganale, sono fondatie vanno accolti.5. Innanzitutto, però, deve darsi atto della fondatezza del terzomotivo in quanto nella sentenza impugnata non è rinvenibile alcunastatuizione sulla domanda che la ricorrente, in ossequio al principio dispecificità del ricorso, ha correttamente localizzato nei gradi di merito(nota 20 del ricorso in esame).Ciò comporta il rinvio della causa alla Corte territoriale affinché sipronunci sul motivo di appello pretermesso.6. Nel fare ciò la Corte territoriale, con riferimento all’acquisizionedell’origine non preferenziale dei tubi di acciaio inox formati a freddo eclassificati alla voce doganale (v.d.) 7304 41 con fabbricazione a partireda profilati cavi classificati alla v.d. 7304 49, che pure hanno costituitooggetto di importazione e successivo accertamento (v. precedente p.1.1, lett. “a” e “b”), dovrà tenere conto della pronuncia della Corte digiustizia UE del 21 settembre 2023 in causa C-210/22, StappertDeutschland GmbH sulla regola d’origine di cui all’allegato 22-01 al reg.(UE) n. 2015/2446, relativamente all’acquisizione dell’origine nonpreferenziale dei tubi di acciaio inox formati a freddo e classificati allavoce doganale (v.d.) 7304 41 con fabbricazione a partire da profilati caviNumero registro generale 15549/2024Numero sezionale 562/2025Numero di raccolta generale 17364/2026Data pubblicazione 01/06/2026classificati alla v.d. 7304 49, ovvero di quelli che hanno costituitooggetto di importazione e successivo accertamento.7. La Corte di giustizia UE nella citata sentenza, investita di rinviopregiudiziale dal Giudice tributario austriaco in un caso riguardantel’origine di sbozzi di tubo di acciaio inossidabile laminati a freddo che, apartire da importazioni cinesi, avevano ricevuto l’ultima lavorazione inCorea del Sud, dopo un’ampia analisi al contempo tecnica e giuridica,giunge ad enunciare due principi, compenetrantisi vicendevolmente.Il primo enuncia:La regola primaria applicabile alle merci di cui alla sottovoce 730441 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione dellemerci, prevista all’allegato 22-01 del regolamento delegato (UE)2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra ilregolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglioin merito alle modalità relative a talune disposizioni del codice doganaledell’Unione, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/1063della Commissione, del 16 maggio 2018, deve essere interpretata nelsenso che non rientra nella nozione di «profilato cavo», ai sensi di taleregola, uno «sbozzo di tubo» formato a caldo, diritto e a parete dispessore uniforme, che non soddisfa i requisiti di una norma tecnica pertubi senza saldatura in acciaio inossidabile lavorati a caldo e a partiredal quale sono fabbricati, mediante trasformazione a freddo, tubi disezione e spessore di parete diversi rientranti nella sottovoce 7304 41del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.È importante rilevare che, nell’indicare ciò che “non rientra nellanozione di «profilato cavo»”, la Corte di Giustizia, di converso, indicaaltresì ciò che rientra, non solo e non tanto nella nozione di profilatocavo, ma direttamente nella nozione di tubo, ossia lo “«sbozzo di tubo»formato a caldo, diritto e a parete di spessore uniforme”, che “soddisfai requisiti di una norma tecnica per tubi senza saldatura in acciaioinossidabile lavorati a caldo e a partire dal quale sono fabbricati,Numero registro generale 15549/2024Numero sezionale 562/2025Numero di raccolta generale 17364/2026Data pubblicazione 01/06/2026mediante trasformazione a freddo, tubi di sezione e spessore di paretediversi rientranti nella sottovoce 7304 41”. In ragione di ciò, lo sbozzodi tubo avente tali caratteristiche, definibile direttamente tubo, legittimal’applicazione della regola d’origine, in tanto in quanto, a partire da esso,sono ‘fabbricati’ tubi di sezione e spessore di parete diversi rientrantinella sottovoce 7304 41, mediante ‘trasformazione a freddo’ (sentenzaCGUE citata, punto 49). Talché, in rapporto allo sbozzo di tubo (che indefinitiva è un tubo pur lavorato in modo ancora approssimativo),assume (“rectius”, seguita ad assumere) rilevanza il passaggio, pereffetto della (ulteriore) lavorazione consistente nella “trasformazione afreddo”, dalla sottovoce 49 alla sottovoce 41.Proprio il profilo da ultimo accennato sul passaggio dall’una all’altrasottovoce riemerge “funditus” nel secondo principio enunciato dallaCorte di giustizia, che giunge financo ad invalidare la regola primaria.Infatti, vi si legge:La regola primaria applicabile alle merci di cui alla sottovoce 730441 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione dellemerci, prevista all’allegato 22-01 del regolamento delegato 2015/2446,come modificato dal regolamento delegato 2018/1063, è invalida nellaparte in cui esclude che il cambiamento di voce tariffaria risultante dallatrasformazione di tubi della sottovoce 7304 49 di tale sistemaarmonizzato in tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio,trafilati o laminati a freddo (ridotti a freddo) rientranti nella sottovoce7304 41 del suddetto sistema armonizzato, conferisca a questi ultimi ilcarattere di prodotti originari del paese in cui tale cambiamento ha avutoluogo.A commento di questo secondo principio, preme osservare che laragione dell’invalidità della regola primaria risiede nell’illegittima“esclusione”, e dunque irrilevanza, in essa, del “cambiamento di vocetariffaria” dalla sottovoce 7304 49 alla sottovoce 7304 41.Numero registro generale 15549/2024Numero sezionale 562/2025Numero di raccolta generale 17364/2026Data pubblicazione 01/06/2026Tuttavia, a venire in linea di conto ai fini dell’illegittimitàdell’esclusione, non è di per sé solo il “cambiamento di voce tariffaria”,che assume una necessaria ma insufficiente valenza formale, ma è il“cambiamento” purché, sul piano della sostanza, “risulti” – ossia siasorretto o giustificato – da un’effettiva “trasformazione” riguardante“tubi della sottovoce 7304 49” “in tubi e profilati cavi, senza saldatura,di ferro o di acciaio, trafilati o laminati a freddo (ridotti a freddo)rientranti nella sottovoce 7304 41”.Ed in effetti, con riferimento al criterio del cambiamento di vocetariffaria previsto nella regola primaria, la Corte di giustizia UE,richiamando il proprio precedente (sentenza dell’11 febbraio 2010,[OSCURATO:PERSONA] and Alloys, C-373/08, punto 42) ha ribadito che «nonbasta ricercare i criteri per la determinazione dell’origine delle mercinella classificazione doganale dei prodotti trasformati, giacché la tariffadoganale comune è stata concepita in funzione di esigenze specifiche,non già al fine di consentire la determinazione dell’origine delle merci»(punto 57) e ha ricordato, richiamando un altro suo precedente(sentenza dell’11 febbraio 2010, [OSCURATO:PERSONA] and Alloys, C-373/08,punto 43), che, seppure «il cambiamento di classificazione tariffaria diuna merce, dovuto all’operazione di trasformazione di essa, costituiscaun’indicazione del carattere sostanziale della sua trasformazione o dellasua lavorazione, cionondimeno una trasformazione o una lavorazionepuò avere carattere sostanziale anche in mancanza di un siffattocambiamento di classificazione tariffaria. Il criterio del cambiamento diclassificazione tariffaria copre la maggior parte delle situazioni, ma nonconsente di individuare tutte le situazioni in cui la trasformazione o lalavorazione della merce è sostanziale».Alla luce di ciò, assume importanza il cambiamento (anche) della(sola) sottovoce, da 49 a 41, a prescindere dal mantenimento della voceprincipale (7304), perché (anche) il cambiamento della (sola) sottovoceè idoneo a rappresentare, nel sistema di classificazione, l’effettivaNumero registro generale 15549/2024Numero sezionale 562/2025Numero di raccolta generale 17364/2026Data pubblicazione 01/06/2026“trasformazione” sostanziale conseguente al processo di lavorazione;processo in relazione al quale assume, in parallelo, importanza – comenuovamente già nel primo principio – (anche) la mera trasformazione afreddo (non essendo dunque necessaria “a contrario” la trasformazionea caldo) “sub specie”, segnatamente, della cd. “riduzione a freddo” intermini di “trafilatura” o “laminazione” che ne costituiscono una modalitàesecutiva.8. In una prospettiva di sintesi di entrambi i principi affermati dallaCorte di giustizia UE, due sono, ad avviso del Collegio, gli elementiessenziali emergenti dalla predetta sentenza, che meritano di essererimarcati:- il primo ha riguardo al fatto che (peraltro in assonanza ai generaliprincipi di marca unionale in ordine alla prevalenza della sostanza sullaforma) è ben possibile che si abbia lavorazione sostanziale idonea adeterminare l’origine della merce ex art. 60 CDU anche in assenza dicambiamento della voce principale (7304), sebbene il cambiamentodebba essere registrato pur sempre a livello di sottovoci, con ilpassaggio da 49 a 41;- il secondo ha riguardo al fatto che è ben possibile che la lavorazionesostanziale – sottesa al cambiamento (se non della voce principale,comunque) della sottovoce – consista anche in un processo dilavorazione a freddo (oltreché a caldo), ben potendo anche lalavorazione a freddo (al pari dell’altra) comportare modifiche irreversibilidelle proprietà fisiche delle merci sufficientemente incisive da imprimereloro sostanziali (e quindi essenziali) caratteristiche nuove, legittimantil’attribuzione dell’origine doganale nel Paese o Territorio di siffattatrasformazione.9. Alla stregua di quanto fin qui detto, si può affermare che ai sensidell'art. 60 CDU, le merci alla cui produzione contribuiscono due o piùPaesi o Territori sono considerate originarie del Paese o Territorio in cuihanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale edNumero registro generale 15549/2024Numero sezionale 562/2025Numero di raccolta generale 17364/2026Data pubblicazione 01/06/2026economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata atale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovoo abbia rappresentato una fase importante del processo difabbricazione.10. Alla luce del superiore quadro normativo-giurisprudenziale laCorte territoriale dovrà riesaminare il caso di specie che è sovrapponibileal caso esaminato dalla Corte di giustizia UE nella citata sentenza, inquanto anche in questo caso la società contribuente ha importatodall’indiana [OSCURATO:PERSONA] anche prodotti della sottovoce 7304 41 afronte dell’avere la [OSCURATO:PERSONA] importato dalla Cina semilavorati dellasottovoce 7304 49.11. Giova rilevare che il giudice d’appello, con la sentenzaimpugnata, ha avuto riguardo alle sole importazioni “con le dichiarazioniIM A Reg. 4 n. 11997/M del 20.03.2019, IM A Reg. 4 15951 del12.04.2019 oggetto di Avviso di Accertamento suppletivo e di rettifican. 25266/RU, n. 37591 e relativo atto di irrogazione sanzione n. 261100-4-2021, prot. n. 25267/RU” (così si legge a pag. 4 della sentenza). Leparti convengono, invece, che la materia giustiziabile riguarda anche“l’avviso prot. 14191RU e contestuale sanzione prot. 14192RU del24.03.2021 per un importo di € 102.735,87 per diritti ed € 30.000,00per sanzioni – dichiarazione doganale IM4 12912B del 13.11.2020)Raccortubi dalla società indiana Ratnadeep, classificati in bolletta allaVD 7304 41 e dichiarati di origine indiana” (così si legge a pag. 3 delcontroricorso, con riscontro a pag. 5 del ricorso).Va inoltre segnalato che è intervenuta la recentissima sentenzadella CGUE del 2 ottobre 2025, in causa C-86/24, [OSCURATO:PERSONA] a.s., che haconfermato al punto 20, il secondo principio affermato dalla sentenzaStappert in causa C-210/22, specificando che «una trasformazione afreddo dei tubi rientranti nella sottovoce 730411 del SA, che ha l’effettodi modificarli in modo tale da rientrare nella sottovoce 730441 del SA,Numero registro generale 15549/2024Numero sezionale 562/2025Numero di raccolta generale 17364/2026Data pubblicazione 01/06/2026benché possa comportare una modifica importante delle loro proprietà,non conduce, per questo solo fatto, a una modifica della destinazione edella composizione iniziale di tali tubi» (p. 31), ha concluso affermandoche «dall’esame della questione pregiudiziale non è emerso alcunelemento idoneo a inficiare la validità della regola primaria applicabilealle merci di cui alla sottovoce 730441 del sistema armonizzato didesignazione e di codificazione delle merci, prevista all’allegato 22-01del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 delParlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità chespecificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione».12. Anche di tale pronuncia dovrà tenere debitamente conto ilgiudice del rinvio in sede di riesame della vicenda processuale.13. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la «violazione dell’art.112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Omessa pronuncia in ordine allaviolazione e/o errata applicazione degli artt. 6 e 7, l. 27 luglio 2000, n.212 e 11, comma 5 bis, d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374».Sostiene di avere eccepito nei precedenti gradi di giudizio il«radicale e insanabile difetto di motivazione» degli atti impositivi e che«tale questione non è stata minimamente affrontata dalla Corte disecondo grado».14. Il motivo è infondato e va rigettato alla stregua del principiogiurisprudenziale secondo cui «Ad integrare gli estremi del vizio diomessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione delgiudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso ilprovvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del casoconcreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti lareiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi inproposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi unastatuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo diNumero registro generale 15549/2024Numero sezionale 562/2025Numero di raccolta generale 17364/2026Data pubblicazione 01/06/2026domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile conl'impostazione logico-giuridica della pronuncia» (Cass. n. 24155 del2017; conf. Cass. 29191 del 2017, n. 2151 del 2021).Nella specie, la decisione nel merito, di conferma della pretesaimpositiva e, quindi, degli atti impositivi impugnati, adottata dal giudiced’appello, implica necessariamente il rigetto della questione preliminaredi illegittimità di quegli atti per difetto di motivazione.15. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la «Violazione dell’art.112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Omessa pronuncia in ordine allaviolazione e/o errata applicazione dell’art. 119 Reg. UE 952/2013 (Cdu)»Sostiene di aver eccepito nei precedenti gradi di giudizio, in viasubordinata, l’applicabilità, alla presente fattispecie, della speciale causadi sgravio della pretesa, prevista dall’art. 119 Cdu e rappresentatadall’errore delle autorità, in presenza di un comportamento in buonafede dell’importatore. Anche tale questione non è stata minimamenteaffrontata dalla Corte di secondo grado, in violazione dell’art. 112 c.p.c.16. Con il sesto motivo di ricorso si deduce la «Violazione dell’art.112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Omessa pronuncia in ordine allaviolazione e/o errata applicazione dell’art. 232 Cdc.».Sostiene la ricorrente che, nonostante avesse eccepito neiprecedenti gradi di giudizio l’illegittimità degli interessi pretesidall’Ufficio, in violazione della disposizione censurata, la sentenzaimpugnata non aveva adottato, sul punto, alcuna statuizione.Sostiene che «la pretesa della Dogana è altresì illegittima conspecifico riferimento agli interessi di mora pretesi, giacché la stessa èlegittimata a riscuoterli esclusivamente per il periodo successivo allacontabilizzazione dell’obbligazione doganale e non dalla data dellesingole importazioni (Cass., sez. V, 6 giugno 2019, n. 15346; Cass., sez.Numero registro generale 15549/2024Numero sezionale 562/2025Numero di raccolta generale 17364/2026Data pubblicazione 01/06/2026V, 27 gennaio 2017, n. 2073, Corte Giust., 31 maggio 2011, C-546,Nachalnik na [OSCURATO:PERSONA])».17. Con il settimo motivo la ricorrente deduce la «Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Sostiene che «La sentenza impugnata giunge, del tuttoerroneamente, a escludere il legittimo affidamento maturato daRaccortubi sulla regolarità delle operazioni contestate. Tale capo dellasentenza merita di essere riformato, giacché, nel caso in esame, è deltutto assente l’elemento soggettivo della violazione contestata».18. Con l’ottavo motivo deduce la «Violazione dell’art. 112 c.p.c.(corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c. Omessa pronuncia in ordine alla violazionee/o errata applicazione dell’art. 6, secondo comma, d.lgs. 472/1997 edell’art. 10, comma 3, legge 212/2000, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.Sostiene che la sentenza impugnata omette di pronunciarsisull’applicazione dell’esimente dell’obiettiva incertezza sulla portata el’ambito applicativo delle disposizioni in materia di importazione «datadalla mancanza di informazioni amministrative o di una prassiamministrativa e nella mancanza di precedenti giurisprudenziali, nonchédal compimento di numerose precedenti importazioni sempre conclusesiregolarmente».19. I precedenti quattro motivi (quinto, sesto, settimo e ottavo)restano assorbiti dall’accoglimento del superiore terzo motivo di ricorso.20. In estrema sintesi, vanno accolti il primo, secondo e terzomotivo di ricorso, assorbiti il quinto, sesto, settimo e ottavo e rigettatoil quarto.La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e lacausa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLiguria che, in diversa composizione, provvederà a nuovo esame e allaNumero registro generale 15549/2024Numero sezionale 562/2025Numero di raccolta generale 17364/2026Data pubblicazione 01/06/2026regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio dilegittimità. P.Q.Maccoglie il primo, secondo, terzo motivo di ricorso, rigettato ilquarto, assorbiti il quinto, sesto, settimo e ottavo.Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma in data 16 settembre 2025Il consigliere estensoreLucio LUCIOTTILa PresidenteAngelina-Maria PERRINO