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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2023

Cassazione n. 12136/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con(ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Bologna, ha dichiarato i inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avente a oggetto la sostituzione della pena di un anno e quattro mesi di reclusione, inflittale dalla Corte di appello di Genova con sentenza del 16 gennaio 2023, con quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, ai sensi degli artt. 545-bis cod. proc. pen e 20-bis cod.pen.

Secondo la Corte territoriale difettavano i presupposti di legge per la richiesta de qua, poiché: i) «la sostituzione ex art. 545-bis cod. proc. pen. può essere ritenuta applicabile d'ufficio subito dopo la lettura del dispositivo e non oltre»; ii) la relativa richiesta dev'essere svolta «prima della lettura del dispositivo»; iii) la circostanza che subito dopo la lettura del dispositivo non fosse stato dato l'avviso alle parti consentiva di ritenere, implicitamente, che non ricorressero le condizioni per l'invocata sostituzione.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che - con un unico, articolato motivo - ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 545- bis cod. proc. pen e 20-bis cod.pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

La declaratoria d'inammissibilità sarebbe erroneamente fondata sull'affermazione - contraria alla lettera della legge - che l'imputato dovesse fare richiesta della sanzione sostitutiva prima della lettura del dispositivo e che, comunque, il mancato avviso ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen. da parte del Giudice di appello sarebbe stato indicativo dell'assenza delle condizioni per l'applicazione per la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ciò tanto più che la condizione ostativa alla richiesta di sanzioni sostitutive (ovverosia la condanna a pena non condizionalmente sospesa) era stata eliminata "a sorpresa" dal Giudice di appello che, difatti, aveva revocato il beneficio precedentemente concesso dal Giudice di primo grado.

La decisione, in definitiva, sarebbe in contrasto con la rado della modifica legislativa, tesa a realizzare il reinserimento sociale quanto più effettivo con il minore sacrificio della libertà personale.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata il 19 giugno 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s'indicano di seguito.

2. Con l'art. 1, comma 17 della Legge 27 settembre 2021 n. 134, entrata in vigore il 19 ottobre 2021, e con il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), attuativo dei principi in essa enunciati, il legislatore ha ridisegnato anche il quadro generale delle cd. sanzioni sostitutive di pene detentive brevi introdotto e disciplinato sino ad oggi dalla L. n. 689/81.

Per ciò che qui rileva, l'art. 545-bis cod. proc. pen. introduce, tra gli atti successivi alla deliberazione del giudizio di merito, e, precisamente, dopo la lettura del dispositivo (art. 545 cod. proc. pen.), una nuova fase: è previsto, infatti, che, quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il Giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ne dà avviso alle parti, acquisendo il consenso dell'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

Come chiarisce la Relazione illustrativa alla novella, solo a partire dalla lettura del dispositivo, «sia il giudice, sia le parti sono in grado di effettuare una prima valutazione circa la possibile applicazione delle pene sostitutive», di cui all'art. 53 della legge n. 689/1981 (e nei limiti edittali ivi stabiliti).

In quel momento, infatti, sono cristallizzati tutti i fattori della decisione: la misura della pena principale inflitta (la cui entità determina l'applicabilità o meno delle pene sostitutive); se la pena principale sia stata o meno sospesa (posto che le pene sostitutive si applicano solo in caso di mancata sospensione condizionale della pena); la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza; se - in caso di reati previsti dalla c.d. prima fascia dell'art. 4-bis, della legge 354 del 1975 - siano state o meno riconosciute determinate attenuanti (in presenza delle quali possono essere disposte pene sostitutive di pene detentive brevi).

Ancora, la Relazione illustrativa precisa che nel «caso in cui non vi siano preclusioni circa la possibilità astratta di disporre la sostituzione delle pene detentive brevi, al fine di dare evidenza alla possibilità di sostituzione della pena, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, è gravato dell'onere di dare avviso alle parti» e, a «questo punto, l'imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può acconsentire alla sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva diversa dalla pena pecuniaria», fermo restando che l'assenso all'applicazione di pene sostitutive diverse da quella pecuniaria deve consistere in un «atto personalissimo dell'imputato, da manifestare in modo esplicito (non essendo sufficiente un consenso o una "non opposizione" desunta dalla mera inerzia dell'imputato o del suo difensore), in ragione della rilevanza delle conseguenze che gravano sul condannato».

3. Ciò premesso, rileva il Collegio che la situazione fattuale è esattamente quella indicata dal ricorrente e, segnatamente, la sentenza con riferimento alla quale egli ha chiesto la sostituzione della pena detentiva breve con quella sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è stata emessa il 16 gennaio 2023 e solo in quella occasione - attraverso la revoca della sospensione condizionale della pena da parte del Giudice di appello - si è delineata la situazione di astratta sostituibilità della pena detentiva breve.

In tale situazione la Corte di appello di Bologna ha fondato la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza ritenendola manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ma è invece è entrata nel merito di rilevanti questioni interpretative della norma di nuovo conio.

La decisione della Corte di appello è stata, dunque, emessa in violazione del principio consolidato in sede di legittimità secondo cui il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., soltanto con riguardo ad una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata, ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge.

La rado della decisione in assenza di contraddittorio consiste proprio nella rilevabilità ictu ()culi di ragioni che rivelino, alla semplice prospettazione e senza uno specifico approfondimento, la mancanza di fondamento dell'istanza, sicché, ogni qualvolta si pongano problemi di valutazione, quale che sia la loro complessità, deve essere assicurato all'istante il contraddittorio camerale, previsto nei commi successivi del medesimo art. 666 del codice di rito (Sez. 3 , n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260971; Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712; Sez. 1, n. 24164 del 27/04/2004, Castellano, Rv. 228996).

4. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio alla Corte di appello di Bologna competente per il nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di Bo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con(ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Bologna, ha dichiarato i inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avente a oggetto la sostituzione della pena di un anno e quattro mesi di reclusione, inflittale dalla Corte di appello di Genova con sentenza del 16 gennaio 2023, con quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, ai sensi degli artt. 545-bis cod. proc. pen e 20-bis cod.pen. Secondo la Corte territoriale difettavano i presupposti di legge per la richiesta de qua, poiché: i) «la sostituzione ex art. 545-bis cod. proc. pen. può essere ritenuta applicabile d'ufficio subito dopo la lettura del dispositivo e non oltre»; ii) la relativa richiesta dev'essere svolta «prima della lettura del dispositivo»; iii) la circostanza che subito dopo la lettura del dispositivo non fosse stato dato l'avviso alle parti consentiva di ritenere, implicitamente, che non ricorressero le condizioni per l'invocata sostituzione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che - con un unico, articolato motivo - ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 545- bis cod. proc. pen e 20-bis cod.pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. La declaratoria d'inammissibilità sarebbe erroneamente fondata sull'affermazione - contraria alla lettera della legge - che l'imputato dovesse fare richiesta della sanzione sostitutiva prima della lettura del dispositivo e che, comunque, il mancato avviso ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen. da parte del Giudice di appello sarebbe stato indicativo dell'assenza delle condizioni per l'applicazione per la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689. Ciò tanto più che la condizione ostativa alla richiesta di sanzioni sostitutive (ovverosia la condanna a pena non condizionalmente sospesa) era stata eliminata "a sorpresa" dal Giudice di appello che, difatti, aveva revocato il beneficio precedentemente concesso dal Giudice di primo grado. La decisione, in definitiva, sarebbe in contrasto con la rado della modifica legislativa, tesa a realizzare il reinserimento sociale quanto più effettivo con il minore sacrificio della libertà personale.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata il 19 giugno 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s'indicano di seguito. 2. Con l'art. 1, comma 17 della Legge 27 settembre 2021 n. 134, entrata in vigore il 19 ottobre 2021, e con il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), attuativo dei principi in essa enunciati, il legislatore ha ridisegnato anche il quadro generale delle cd. sanzioni sostitutive di pene detentive brevi introdotto e disciplinato sino ad oggi dalla L. n. 689/81. Per ciò che qui rileva, l'art. 545-bis cod. proc. pen. introduce, tra gli atti successivi alla deliberazione del giudizio di merito, e, precisamente, dopo la lettura del dispositivo (art. 545 cod. proc. pen.), una nuova fase: è previsto, infatti, che, quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il Giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ne dà avviso alle parti, acquisendo il consenso dell'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Come chiarisce la Relazione illustrativa alla novella, solo a partire dalla lettura del dispositivo, «sia il giudice, sia le parti sono in grado di effettuare una prima valutazione circa la possibile applicazione delle pene sostitutive», di cui all'art. 53 della legge n. 689/1981 (e nei limiti edittali ivi stabiliti). In quel momento, infatti, sono cristallizzati tutti i fattori della decisione: la misura della pena principale inflitta (la cui entità determina l'applicabilità o meno delle pene sostitutive); se la pena principale sia stata o meno sospesa (posto che le pene sostitutive si applicano solo in caso di mancata sospensione condizionale della pena); la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza; se - in caso di reati previsti dalla c.d. prima fascia dell'art. 4-bis, della legge 354 del 1975 - siano state o meno riconosciute determinate attenuanti (in presenza delle quali possono essere disposte pene sostitutive di pene detentive brevi). Ancora, la Relazione illustrativa precisa che nel «caso in cui non vi siano preclusioni circa la possibilità astratta di disporre la sostituzione delle pene detentive brevi, al fine di dare evidenza alla possibilità di sostituzione della pena, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, è gravato dell'onere di dare avviso alle parti» e, a «questo punto, l'imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può acconsentire alla sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva diversa dalla pena pecuniaria», fermo restando che l'assenso all'applicazione di pene sostitutive diverse da quella pecuniaria deve consistere in un «atto personalissimo dell'imputato, da manifestare in modo esplicito (non essendo sufficiente un consenso o una "non opposizione" desunta dalla mera inerzia dell'imputato o del suo difensore), in ragione della rilevanza delle conseguenze che gravano sul condannato». 3. Ciò premesso, rileva il Collegio che la situazione fattuale è esattamente quella indicata dal ricorrente e, segnatamente, la sentenza con riferimento alla quale egli ha chiesto la sostituzione della pena detentiva breve con quella sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è stata emessa il 16 gennaio 2023 e solo in quella occasione - attraverso la revoca della sospensione condizionale della pena da parte del Giudice di appello - si è delineata la situazione di astratta sostituibilità della pena detentiva breve. In tale situazione la Corte di appello di Bologna ha fondato la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza ritenendola manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ma è invece è entrata nel merito di rilevanti questioni interpretative della norma di nuovo conio. La decisione della Corte di appello è stata, dunque, emessa in violazione del principio consolidato in sede di legittimità secondo cui il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., soltanto con riguardo ad una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata, ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge. La rado della decisione in assenza di contraddittorio consiste proprio nella rilevabilità ictu ()culi di ragioni che rivelino, alla semplice prospettazione e senza uno specifico approfondimento, la mancanza di fondamento dell'istanza, sicché, ogni qualvolta si pongano problemi di valutazione, quale che sia la loro complessità, deve essere assicurato all'istante il contraddittorio camerale, previsto nei commi successivi del medesimo art. 666 del codice di rito (Sez. 3 , n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260971; Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712; Sez. 1, n. 24164 del 27/04/2004, Castellano, Rv. 228996). 4. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio alla Corte di appello di Bologna competente per il nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di Bo
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