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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 21480/2026

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ppello di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa in data 11 dicembre 2025, la Corte di appello diSalerno, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di NoceraInferiore il 6 marzo 2025, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 7, comma 1, d.l. n.4 del 2019 e, previa riqualificazione del fatto, 640-bis cod. pen., condannandolaalla pena di un anno e cinque mesi di reclusione, concesse le circostanze attenuantigeneriche.Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], dal mese diluglio 2019 al mese di gennaio 2021, al fine di ottenere il beneficio del reddito dicittadinanza, con condotta continuativa, in tempi diversi e in esecuzione delmedesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, consistiti nellacompilazione e sottoscrizione di due dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEEdirette all’INPS, in data 1 luglio 2019 e 4 febbraio 2020, nelle quali avrebbeomesso di dichiarare situazioni economico-patrimoniali rilevanti ai fini delladeterminazione del beneficio, e precisamente la presenza del reddito del marito,avrebbe indotto in errore il precisato ente erogatore, e beneficiato indebitamentedella percezione di un importo complessivo di 2.115,04 euro con pari danno perl’ente erogatore.2.

Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte diappello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Mutarelli, articolando quattro motivi.2.1.

Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell’art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in ordine alla violazione del divieto direformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. e del principio delgiusto processo per aver riqualificato il fatto, in assenza di appello del PubblicoMinistero da indebita percezione di erogazioni pubbliche in truffa aggravata.Si deduce che la Corte d’appello, in assenza di impugnazione del PubblicoMinistero, ha erroneamente proceduto alla riqualificazione del fatto dal reato di cuiall’art. 316-ter cod. pen. alla fattispecie prevista dall’art. 640-bis cod. pen.,anziché pronunciare sentenza di non doversi procedere, posto che la sommaindebitamente percepita risulta inferiore alla soglia di rilevanza penale dellacondotta prevista dall’art. 316-ter, comma 2, cod. pen. e, pertanto, avrebbedovuto essere applicata la sola sanzione amministrativa.

Si osserva, altresì, che lasentenza impugnata viola il principio del giusto processo e della prevedibilità,poiché la più grave qualificazione non corrisponde all’originario capo diimputazione, il quale faceva riferimento al reato di cui all’art. 640, secondocomma, n. 1, cod. pen.

Si aggiunge che, la riqualificazione operata dalla Corted’appello in un reato che prevede una cornice edittale più severa ha impedito allaricorrente di valutare se chiedere la definizione del processo mediante un ritoalternativo.2.2.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione allamancata assoluzione dal reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, nonchévizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc.pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo specifico.Si deduce che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto sussistente il dolospecifico in capo all’attuale ricorrente, omettendo di considerare che la stessa eraconsapevole della successiva sottoposizione a verifica della dichiarazione resa daparte degli organi preposti, che la richiesta del beneficio è stata presentata tramiteil CAF, al quale la donna aveva rappresentato la separazione, sia pure di fatto, conil marito, e il censimento di quest’ultimo in un diverso nucleo familiare, e checostituisce elemento neutro il dato della coincidenza dell’indirizzo di residenza.2.3.

Con il terzo motivo, si deduce vizio di motivazione, a norma dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento dellacausa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e alla violazione delprincipio di offensività.Si deduce che erroneamente la Corte d’appello ha escluso la sussistenza dellacausa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, cod. pen. in ragione della nonirrisorietà della somma percepita, siccome pari a 2.115,04 euro, senza valorizzareadeguatamente il lungo arco temporale nel quale la stessa è stata erogata,compreso tra il 13 settembre 2019 e il 27 gennaio 2021, l’immediata stipulazionedi un piano di restituzione, nonché il puntuale rispetto delle rate concordate ai finidell’integrale estinzione del debito.2.4.

Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione,a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo allamancata conversione della pena in una delle sanzioni previste dall’art. 20-bis, cod.pen.Si deduce che la sentenza impugnata viola il principio del reinserimentosociale del condannato, strettamente connesso alla funzione rieducativa dellapena, laddove nega la sostituzione ai sensi dell’art. 20-bis, cod. pen., alla luce deiprecedenti e delle reiterate condotte falsificatorie e fraudolente, condannando cosìla ricorrente per condotte precedenti, anziché per il fatto oggetto di giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.2.

Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, le quali contestano lalegittimità della riqualificazione giuridica da parte della Corte d’appello dellacondotta contestata nella figura prevista dall’art. 640-bis cod. pen., dopo lasussunzione della stessa in primo grado nella fattispecie di cui all’art. 316-ter cod.pen., deducendo, in particolare, che la ridefinizione è illegittima sia perché non eraconfigurabile il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. per il mancato superamentodella soglia di punibilità di 3.999,96 euro, sicché avrebbe dovuto pronunciarsisentenza assolutoria, sia perché essa era imprevedibile, in quanto l’originariaimputazione faceva riferimento al tipo di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1,cod. pen. e la qualificazione giuridica accolta implica una più aspra cornice edittale.2.1.

Per chiarezza, è utile muovere da una puntuale indicazione dei fattiprocessuali rilevanti.Nella vicenda in esame, la sentenza impugnata, immutato restando il fattostorico oggetto dell’imputazione, ha qualificato lo stesso (oltre che ex art. 7,comma 1, d.l. n. 4 del 2019) a norma dell’art. 640-bis cod. pen., cosìmodificandone la definizione giuridica accolta in primo grado, allorché la medesimacondotta era stata sussunta nella fattispecie di cui all’art. 316-ter cod. pen. (oltreche in quella di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019).Il ricorso, come appena sintetizzato, non deduce che, per effetto dellariqualificazione operata dalla Corte d’appello, l’imputato abbia subito limiti al dirittodi difendersi provando, e, segnatamente, di poter chiedere l’assunzione dielementi di prova idonei a smentire la mutata definizione giuridica del fatto.2.2.

Ciò posto, va richiamata la consolidata elaborazione giurisprudenziale inmateria di riqualificazione giuridica del fatto nella sentenza di appello.Innanzitutto, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, l’attribuzioneall'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblicoministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quellaenunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc.pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111,secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dallaCorte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunqueprevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti delladifesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez.

U,n. 31617 del 26/06/2025, Lucci, Rv. 264438 – 01).Inoltre, la giurisprudenza precisa costantemente che non viola il divieto direformatio in peius il giudice di appello che, in presenza della sola impugnazionedell'imputato, dà al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, nel casoin cui la questione sia strettamente connessa a un capo o a un punto della sentenzacostituente oggetto del gravame, posto che il divieto investe solo il trattamentosanzionatorio in senso stretto, ossia la specie e la quantità della pena (cfr., tra letantissime: Sez. 2, n. 6081 del 13/01/2026, Scognamiglio, Rv. 289406 – 01; Sez.3, n. 1275 del 09/10/2020, dep. 2021, R., Rv. 280578 – 01).Ancora, più volte si è puntualizzato che non violano il divieto di reformatio inpeius: a) la sentenza con cui il giudice di appello, a seguito di impugnazione delsolo imputato, riqualifica il fatto sussumendolo in una fattispecie di reatoprocedibile d'ufficio anziché a querela di parte, anche nel caso in cui da taleriqualificazione deriva l'irrilevanza della intervenuta remissione di querela, postoche il predetto divieto impedisce solo un trattamento sanzionatorio deteriore perl'imputato (vds., per tutte, Sez. 6, n. 6174 del 21/01/2026, J., Rv. 289349 – 01,e Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025 – 01); b) la sentenza con cuiil giudice di appello, a seguito di impugnazione del solo imputato, riqualifica il fattosussumendolo in una fattispecie di reato che preclude la possibilità di beneficiaredi una causa di estinzione del reato (così Sez. 2, n. 4640 del 01/10/2020, dep.2021, Loffredo, Rv. 280560 – 01, con riguardo alla riqualificazione come truffa delfatto qualificato in primo grado come insolvenza fraudolenta, con conseguenteperdita per l'imputato della possibilità di beneficiare della causa estintiva del reatodell'adempimento dell'obbligazione di cui all'art. 641, comma secondo, cod. pen.).Va infine segnalato che, come anche di recente puntualizzato, lariqualificazione, da parte del giudice di appello, della condotta contestata in unafattispecie più grave di quella ritenuta in primo grado deve ritenersi rispettosadelle garanzie del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, qualora tale diversadefinizione giuridica sia prevedibile, l'imputato sia posto in condizione di difendersie non sia operata una modifica in peius del trattamento sanzionatorio,osservandosi, in particolare, che la possibilità di proporre ricorso per cassazione èsufficiente ad assicurare il contraddittorio, soprattutto quando non vengaprospettato alcun vulnus in ordine alla facoltà di difendersi provando, mediantel'introduzione di elementi dimostrativi idonei a smentire la mutata qualificazione(così Sez. 6 n. 11670 del 14/02/2025, D., Rv. 287796 – 01).2.3.

Gli approdi giurisprudenziali richiamati non possono ritenersi inapplicabilinell’ipotesi in cui la qualificazione giuridica del fatto accolta dal giudice di primogrado sarebbe erronea perché il fatto concretamente accertato non presenterebbegli elementi necessari per essere sussunto nella stessa.Anche nell’ipotesi in questione, infatti, il giudice di primo grado ha pronunciatocondanna, e il fatto storico oggetto delle due decisioni, quella di primo e quella disecondo grado, è rimasto del tutto immutato.Anche in tale ipotesi, quindi, il Giudice di appello, nel procedere ad una nuovaqualificazione giuridica del fatto, ha rispettato i limiti previsti dall’art. 597, comma3, cod. proc. pen.: egli ha dato al fatto, quel medesimo fatto oggetto dellasentenza di condanna pronunciata in primo grado, «una definizione giuridica piùgrave».

Del resto, non solo non è richiesto, ma non è nemmeno ragionevolerichiedere che la qualificazione giuridica accolta in primo grado fosse corretta,perché altrimenti non vi sarebbe ragione per modificarla.3.

Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure formulatenel secondo motivo, le quali contestano la ritenuta sussistenza del dolo specificodeducendo l’incompatibilità di tale conclusione con gli elementi di fatto acquisiti oallegati.La sentenza impugnata afferma la colpevolezza dell’imputata perché questa,al fine di ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza, aveva compilato esottoscritto due dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE dirette all’INPS, in data1 luglio 2019 e 4 febbraio 2020, nelle quali aveva omesso di dichiarare la presenzadel reddito del marito, costituente situazione economico-patrimoniale rilevante aifini della determinazione del precisato beneficio, così inducendo in errore l’INPS, econseguito indebitamente l’importo complessivo di 2.115,04 euro.La sentenza impugnata, in particolare, a fondamento dell’affermazione dellasussistenza del dolo, osserva che l’omessa indicazione del reddito del marito nelledichiarazioni deve ritenersi effettuata dolosamente, perché l’imputata era legataal marito da un rapporto matrimoniale in corso, stante l’assenza di qualunqueprovvedimento o procedimento di separazione, ed era residente nel medesimoluogo dello stesso.

Precisa che l’inclusione del marito in altro stato di famiglia nonesclude il contributo dell’uomo al reddito familiare e che la donna non ha allegatoalcunché non solo con riguardo alla pendenza di un eventuale procedimento diseparazione, ma anche in riferimento a qualunque altra circostanza idonea adescludere la convivenza con il coniuge.

Osserva, ancora, che l’adesionedell’imputata ad un piano di rateizzazione per la restituzione dell’importoindebitamente percepito non ha alcun rilievo sotto il profilo della colpevolezza,perché attiene ad una condotta successiva alla consumazione del reato, e chel’omessa indicazione del rapporto di coniugio attiene ad una circostanza formale,ben nota all’attuale ricorrente al momento della compilazione delle domande, erilevante ai fini dell’attribuzione del beneficio economico richiesto.Le conclusioni della sentenza impugnata sono immuni da vizi, perché sifondano su elementi precisi e congrui e si basano su una motivazione che siconfronta compiutamente con le deduzioni presentate dalla difesa.4.

Prive di specificità sono le censure enunciate nel terzo motivo, le qualicontestano la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, cod. pen., deducendo la modestia della somma percepita, il lungo arcotemporale nel quale la stessa è stata erogata, l’immediata stipulazione di un pianodi restituzione, il puntuale rispetto delle rate a tal fine concordate.La sentenza impugnata, in effetti, non solo dà rilievo alla non irrisorietà dellasomma erogata, siccome pari a 2.115,04 euro, ma, soprattutto, evidenzia il profilodell’abitualità della condotta, per l’esistenza, tra gli altri, di due precedentispecifici, dato con il quale il ricorso non si confronta in alcun modo.È opportuno evidenziare che la sentenza impugnata rappresenta in modopuntuale come l'attuale ricorrente sia stata condannata: a) per falsitàdell'autodichiarazione allegata alla richiesta di ammissione al patrocinio a spesedello Stato, con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 25 marzo 2011,divenuta irrevocabile il 30 luglio 2011; b) per truffa e sostituzione di persona, consentenza della Corte d'appello di Napoli dell'otto maggio 2015, divenutairrevocabile il 27 maggio 2020.Ora, costituisce principio assolutamente consolidato, enunciato anche dalleSezioni Unite, quello secondo cui, ai fini del presupposto ostativo allaconfigurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., ilcomportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato percui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (cosìSez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01).

E, comeespressamente puntualizzato da una recente decisione, il presupposto ostativo delcomportamento abituale ricorre quando l'autore abbia commesso altri reati dellastessa indole, per tali intendendosi quelli che, anche se incriminati da normediverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive ele condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi cheli hanno determinati (Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, S., Rv. 286154 - 01).5.

Prive di specificità sono anche le censure proposte con il quarto motivo, lequali contestano la mancata conversione della pena in una delle sanzioni previstedall’art. 20-bis, cod. pen., deducendo che, in realtà, questa misura è stata esclusain considerazione dei precedenti, e, quindi, costituisce un surplus di condanna pertali condotte, non avendo riguardo ai fatti oggetto del presente giudizio.La sentenza impugnata, in effetti, ha fondato le sue conclusioni, secondo cuila conversione della pena detentiva ex art 20-bis cod. pen.

«priverebbe la sanzionedi qualsivoglia efficacia rieducativa e deterrente», sul rilievo che l'imputata, «giàgravata da numerosi precedenti, anche specifici, ha continuato a delinquere ed areiterare condotte falsificatorie e fraudolente, senza mostrare alcun segno diresipiscenza nonostante le condanne subite».Ora, detta valutazione è chiaramente una valutazione prognostica in ordineall’inefficacia di una pena sostitutiva a prevenire la commissione di nuovi reati,esattamente in linea con quanto prevede l’art. 58 legge n. 689 del 1981, nel testovigente per effetto della riforma recata dall’art. 71 d.lgs. n. 150 del 2022.6.

Alla complessiva infondatezza delle censure seguono il rigetto del ricorso ela condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 21/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 11 dicembre 2025, la Corte di appello diSalerno, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di NoceraInferiore il 6 marzo 2025, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 7, comma 1, d.l. n.4 del 2019 e, previa riqualificazione del fatto, 640-bis cod. pen., condannandolaalla pena di un anno e cinque mesi di reclusione, concesse le circostanze attenuantigeneriche.Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], dal mese diluglio 2019 al mese di gennaio 2021, al fine di ottenere il beneficio del reddito dicittadinanza, con condotta continuativa, in tempi diversi e in esecuzione delmedesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, consistiti nellacompilazione e sottoscrizione di due dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEEdirette all’INPS, in data 1 luglio 2019 e 4 febbraio 2020, nelle quali avrebbeomesso di dichiarare situazioni economico-patrimoniali rilevanti ai fini delladeterminazione del beneficio, e precisamente la presenza del reddito del marito,avrebbe indotto in errore il precisato ente erogatore, e beneficiato indebitamentedella percezione di un importo complessivo di 2.115,04 euro con pari danno perl’ente erogatore.2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte diappello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Mutarelli, articolando quattro motivi.2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell’art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in ordine alla violazione del divieto direformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. e del principio delgiusto processo per aver riqualificato il fatto, in assenza di appello del PubblicoMinistero da indebita percezione di erogazioni pubbliche in truffa aggravata.Si deduce che la Corte d’appello, in assenza di impugnazione del PubblicoMinistero, ha erroneamente proceduto alla riqualificazione del fatto dal reato di cuiall’art. 316-ter cod. pen. alla fattispecie prevista dall’art. 640-bis cod. pen.,anziché pronunciare sentenza di non doversi procedere, posto che la sommaindebitamente percepita risulta inferiore alla soglia di rilevanza penale dellacondotta prevista dall’art. 316-ter, comma 2, cod. pen. e, pertanto, avrebbedovuto essere applicata la sola sanzione amministrativa. Si osserva, altresì, che lasentenza impugnata viola il principio del giusto processo e della prevedibilità,poiché la più grave qualificazione non corrisponde all’originario capo diimputazione, il quale faceva riferimento al reato di cui all’art. 640, secondocomma, n. 1, cod. pen. Si aggiunge che, la riqualificazione operata dalla Corted’appello in un reato che prevede una cornice edittale più severa ha impedito allaricorrente di valutare se chiedere la definizione del processo mediante un ritoalternativo.2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione allamancata assoluzione dal reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, nonchévizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc.pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo specifico.Si deduce che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto sussistente il dolospecifico in capo all’attuale ricorrente, omettendo di considerare che la stessa eraconsapevole della successiva sottoposizione a verifica della dichiarazione resa daparte degli organi preposti, che la richiesta del beneficio è stata presentata tramiteil CAF, al quale la donna aveva rappresentato la separazione, sia pure di fatto, conil marito, e il censimento di quest’ultimo in un diverso nucleo familiare, e checostituisce elemento neutro il dato della coincidenza dell’indirizzo di residenza.2.3. Con il terzo motivo, si deduce vizio di motivazione, a norma dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento dellacausa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e alla violazione delprincipio di offensività.Si deduce che erroneamente la Corte d’appello ha escluso la sussistenza dellacausa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, cod. pen. in ragione della nonirrisorietà della somma percepita, siccome pari a 2.115,04 euro, senza valorizzareadeguatamente il lungo arco temporale nel quale la stessa è stata erogata,compreso tra il 13 settembre 2019 e il 27 gennaio 2021, l’immediata stipulazionedi un piano di restituzione, nonché il puntuale rispetto delle rate concordate ai finidell’integrale estinzione del debito.2.4. Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione,a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo allamancata conversione della pena in una delle sanzioni previste dall’art. 20-bis, cod.pen.Si deduce che la sentenza impugnata viola il principio del reinserimentosociale del condannato, strettamente connesso alla funzione rieducativa dellapena, laddove nega la sostituzione ai sensi dell’art. 20-bis, cod. pen., alla luce deiprecedenti e delle reiterate condotte falsificatorie e fraudolente, condannando cosìla ricorrente per condotte precedenti, anziché per il fatto oggetto di giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.2. Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, le quali contestano lalegittimità della riqualificazione giuridica da parte della Corte d’appello dellacondotta contestata nella figura prevista dall’art. 640-bis cod. pen., dopo lasussunzione della stessa in primo grado nella fattispecie di cui all’art. 316-ter cod.pen., deducendo, in particolare, che la ridefinizione è illegittima sia perché non eraconfigurabile il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. per il mancato superamentodella soglia di punibilità di 3.999,96 euro, sicché avrebbe dovuto pronunciarsisentenza assolutoria, sia perché essa era imprevedibile, in quanto l’originariaimputazione faceva riferimento al tipo di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1,cod. pen. e la qualificazione giuridica accolta implica una più aspra cornice edittale.2.1. Per chiarezza, è utile muovere da una puntuale indicazione dei fattiprocessuali rilevanti.Nella vicenda in esame, la sentenza impugnata, immutato restando il fattostorico oggetto dell’imputazione, ha qualificato lo stesso (oltre che ex art. 7,comma 1, d.l. n. 4 del 2019) a norma dell’art. 640-bis cod. pen., cosìmodificandone la definizione giuridica accolta in primo grado, allorché la medesimacondotta era stata sussunta nella fattispecie di cui all’art. 316-ter cod. pen. (oltreche in quella di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019).Il ricorso, come appena sintetizzato, non deduce che, per effetto dellariqualificazione operata dalla Corte d’appello, l’imputato abbia subito limiti al dirittodi difendersi provando, e, segnatamente, di poter chiedere l’assunzione dielementi di prova idonei a smentire la mutata definizione giuridica del fatto.2.2. Ciò posto, va richiamata la consolidata elaborazione giurisprudenziale inmateria di riqualificazione giuridica del fatto nella sentenza di appello.Innanzitutto, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, l’attribuzioneall'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblicoministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quellaenunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc.pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111,secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dallaCorte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunqueprevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti delladifesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U,n. 31617 del 26/06/2025, Lucci, Rv. 264438 – 01).Inoltre, la giurisprudenza precisa costantemente che non viola il divieto direformatio in peius il giudice di appello che, in presenza della sola impugnazionedell'imputato, dà al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, nel casoin cui la questione sia strettamente connessa a un capo o a un punto della sentenzacostituente oggetto del gravame, posto che il divieto investe solo il trattamentosanzionatorio in senso stretto, ossia la specie e la quantità della pena (cfr., tra letantissime: Sez. 2, n. 6081 del 13/01/2026, Scognamiglio, Rv. 289406 – 01; Sez.3, n. 1275 del 09/10/2020, dep. 2021, R., Rv. 280578 – 01).Ancora, più volte si è puntualizzato che non violano il divieto di reformatio inpeius: a) la sentenza con cui il giudice di appello, a seguito di impugnazione delsolo imputato, riqualifica il fatto sussumendolo in una fattispecie di reatoprocedibile d'ufficio anziché a querela di parte, anche nel caso in cui da taleriqualificazione deriva l'irrilevanza della intervenuta remissione di querela, postoche il predetto divieto impedisce solo un trattamento sanzionatorio deteriore perl'imputato (vds., per tutte, Sez. 6, n. 6174 del 21/01/2026, J., Rv. 289349 – 01,e Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025 – 01); b) la sentenza con cuiil giudice di appello, a seguito di impugnazione del solo imputato, riqualifica il fattosussumendolo in una fattispecie di reato che preclude la possibilità di beneficiaredi una causa di estinzione del reato (così Sez. 2, n. 4640 del 01/10/2020, dep.2021, Loffredo, Rv. 280560 – 01, con riguardo alla riqualificazione come truffa delfatto qualificato in primo grado come insolvenza fraudolenta, con conseguenteperdita per l'imputato della possibilità di beneficiare della causa estintiva del reatodell'adempimento dell'obbligazione di cui all'art. 641, comma secondo, cod. pen.).Va infine segnalato che, come anche di recente puntualizzato, lariqualificazione, da parte del giudice di appello, della condotta contestata in unafattispecie più grave di quella ritenuta in primo grado deve ritenersi rispettosadelle garanzie del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, qualora tale diversadefinizione giuridica sia prevedibile, l'imputato sia posto in condizione di difendersie non sia operata una modifica in peius del trattamento sanzionatorio,osservandosi, in particolare, che la possibilità di proporre ricorso per cassazione èsufficiente ad assicurare il contraddittorio, soprattutto quando non vengaprospettato alcun vulnus in ordine alla facoltà di difendersi provando, mediantel'introduzione di elementi dimostrativi idonei a smentire la mutata qualificazione(così Sez. 6 n. 11670 del 14/02/2025, D., Rv. 287796 – 01).2.3. Gli approdi giurisprudenziali richiamati non possono ritenersi inapplicabilinell’ipotesi in cui la qualificazione giuridica del fatto accolta dal giudice di primogrado sarebbe erronea perché il fatto concretamente accertato non presenterebbegli elementi necessari per essere sussunto nella stessa.Anche nell’ipotesi in questione, infatti, il giudice di primo grado ha pronunciatocondanna, e il fatto storico oggetto delle due decisioni, quella di primo e quella disecondo grado, è rimasto del tutto immutato.Anche in tale ipotesi, quindi, il Giudice di appello, nel procedere ad una nuovaqualificazione giuridica del fatto, ha rispettato i limiti previsti dall’art. 597, comma3, cod. proc. pen.: egli ha dato al fatto, quel medesimo fatto oggetto dellasentenza di condanna pronunciata in primo grado, «una definizione giuridica piùgrave». Del resto, non solo non è richiesto, ma non è nemmeno ragionevolerichiedere che la qualificazione giuridica accolta in primo grado fosse corretta,perché altrimenti non vi sarebbe ragione per modificarla.3. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure formulatenel secondo motivo, le quali contestano la ritenuta sussistenza del dolo specificodeducendo l’incompatibilità di tale conclusione con gli elementi di fatto acquisiti oallegati.La sentenza impugnata afferma la colpevolezza dell’imputata perché questa,al fine di ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza, aveva compilato esottoscritto due dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE dirette all’INPS, in data1 luglio 2019 e 4 febbraio 2020, nelle quali aveva omesso di dichiarare la presenzadel reddito del marito, costituente situazione economico-patrimoniale rilevante aifini della determinazione del precisato beneficio, così inducendo in errore l’INPS, econseguito indebitamente l’importo complessivo di 2.115,04 euro.La sentenza impugnata, in particolare, a fondamento dell’affermazione dellasussistenza del dolo, osserva che l’omessa indicazione del reddito del marito nelledichiarazioni deve ritenersi effettuata dolosamente, perché l’imputata era legataal marito da un rapporto matrimoniale in corso, stante l’assenza di qualunqueprovvedimento o procedimento di separazione, ed era residente nel medesimoluogo dello stesso. Precisa che l’inclusione del marito in altro stato di famiglia nonesclude il contributo dell’uomo al reddito familiare e che la donna non ha allegatoalcunché non solo con riguardo alla pendenza di un eventuale procedimento diseparazione, ma anche in riferimento a qualunque altra circostanza idonea adescludere la convivenza con il coniuge. Osserva, ancora, che l’adesionedell’imputata ad un piano di rateizzazione per la restituzione dell’importoindebitamente percepito non ha alcun rilievo sotto il profilo della colpevolezza,perché attiene ad una condotta successiva alla consumazione del reato, e chel’omessa indicazione del rapporto di coniugio attiene ad una circostanza formale,ben nota all’attuale ricorrente al momento della compilazione delle domande, erilevante ai fini dell’attribuzione del beneficio economico richiesto.Le conclusioni della sentenza impugnata sono immuni da vizi, perché sifondano su elementi precisi e congrui e si basano su una motivazione che siconfronta compiutamente con le deduzioni presentate dalla difesa.4. Prive di specificità sono le censure enunciate nel terzo motivo, le qualicontestano la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, cod. pen., deducendo la modestia della somma percepita, il lungo arcotemporale nel quale la stessa è stata erogata, l’immediata stipulazione di un pianodi restituzione, il puntuale rispetto delle rate a tal fine concordate.La sentenza impugnata, in effetti, non solo dà rilievo alla non irrisorietà dellasomma erogata, siccome pari a 2.115,04 euro, ma, soprattutto, evidenzia il profilodell’abitualità della condotta, per l’esistenza, tra gli altri, di due precedentispecifici, dato con il quale il ricorso non si confronta in alcun modo.È opportuno evidenziare che la sentenza impugnata rappresenta in modopuntuale come l'attuale ricorrente sia stata condannata: a) per falsitàdell'autodichiarazione allegata alla richiesta di ammissione al patrocinio a spesedello Stato, con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 25 marzo 2011,divenuta irrevocabile il 30 luglio 2011; b) per truffa e sostituzione di persona, consentenza della Corte d'appello di Napoli dell'otto maggio 2015, divenutairrevocabile il 27 maggio 2020.Ora, costituisce principio assolutamente consolidato, enunciato anche dalleSezioni Unite, quello secondo cui, ai fini del presupposto ostativo allaconfigurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., ilcomportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato percui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (cosìSez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). E, comeespressamente puntualizzato da una recente decisione, il presupposto ostativo delcomportamento abituale ricorre quando l'autore abbia commesso altri reati dellastessa indole, per tali intendendosi quelli che, anche se incriminati da normediverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive ele condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi cheli hanno determinati (Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, S., Rv. 286154 - 01).5. Prive di specificità sono anche le censure proposte con il quarto motivo, lequali contestano la mancata conversione della pena in una delle sanzioni previstedall’art. 20-bis, cod. pen., deducendo che, in realtà, questa misura è stata esclusain considerazione dei precedenti, e, quindi, costituisce un surplus di condanna pertali condotte, non avendo riguardo ai fatti oggetto del presente giudizio.La sentenza impugnata, in effetti, ha fondato le sue conclusioni, secondo cuila conversione della pena detentiva ex art 20-bis cod. pen. «priverebbe la sanzionedi qualsivoglia efficacia rieducativa e deterrente», sul rilievo che l'imputata, «giàgravata da numerosi precedenti, anche specifici, ha continuato a delinquere ed areiterare condotte falsificatorie e fraudolente, senza mostrare alcun segno diresipiscenza nonostante le condanne subite».Ora, detta valutazione è chiaramente una valutazione prognostica in ordineall’inefficacia di una pena sostitutiva a prevenire la commissione di nuovi reati,esattamente in linea con quanto prevede l’art. 58 legge n. 689 del 1981, nel testovigente per effetto della riforma recata dall’art. 71 d.lgs. n. 150 del 2022.6. Alla complessiva infondatezza delle censure seguono il rigetto del ricorso ela condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 21/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21480/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris