CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18644/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Quercia unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado della Puglian. 3594/2022 depositata il 27/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12220/2024Numero sezionale 2877/2026Numero di raccolta generale 18644/2026Data pubblicazione 08/06/2026La controversia trae origine da una verifica fiscale avviata il 20 settembre2012 dalla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Bari – neiconfronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già [OSCURATO:PERSONA] di Rutiglianodi oggetti in oro usati. Le attività ispettive, estese agli anni d’imposta2007-2010, sfociavano in un processo verbale di constatazione del 5dicembre 2012, nel quale si contestava alla società l’indebita applicazionedel regime IVA dell’inversione contabile (art. 17, comma 5, d.P.R.633/1972) in luogo del regime ordinario o, per alcuni beni, del regime delmargine; nonché, per taluni anni, l’indeducibilità di costi ritenuti connessiad attività illecite ex art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993. Sulla base delPVC venivano emessi molteplici avvisi di accertamento: in particolare, gliTVF020905942/2013 e TVF030900559/2014 (anni 2009-2010), relativi alrecupero a tassazione dell’IVA per inapplicabilità del reverse charge;nonché gli avvisi relativi al recupero dei costi ritenuti indeducibili, tra cui iln. TVF020905932/2013 (anno 2007) e il n. TVF020905937/2013 (anno2009). Per effetto di tali rideterminazioni venivano emessi anche avvisi diaccertamento in capo al socio [OSCURATO:PERSONA] (tra cui il n.TVF010905943/2013) per la imputazione per trasparenza del maggiorreddito societario.La società e i soci proponevano distinti ricorsi, successivamente riunitidalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari, deducendo moltepliciprofili di illegittimità: tra gli altri, la decadenza dell’Ufficio dall’azioneaccertativa per gli anni 2007-2008, la legittimità dell’applicazione delreverse charge alle cessioni effettuate, l’insussistenza delle condizioni perla ripresa a tassazione dei costi “da reato”, la carenza motivazionale degliavvisi e l’erroneità delle ulteriori riprese (rimanenze, costi non inerenti,ritenute). Con sentenza n. 2841/22/2015 la CTP accoglieva parzialmente iricorsi: dichiarava la decadenza dell’Ufficio per gli anni 2007 e 2008;Numero registro generale 12220/2024Numero sezionale 2877/2026Numero di raccolta generale 18644/2026Data pubblicazione 08/06/2026escludeva, per gli anni 2009 e 2010, la legittimità delle riprese IVA per ildisconoscimento del reverse charge; confermava però altre riprese, tra cuiquelle relative ai costi “da reato” e a talune voci di competenza. L’Agenziadelle Entrate proponeva appello principale dinanzi alla Corte di GiustiziaTributaria di II grado della Puglia, deducendo, per quanto qui rileva,l’erroneità della declaratoria di decadenza e della valutazione sulla nonapplicabilità del regime del margine. La società e i soci proponevanoappello incidentale per contestare le residue riprese confermate dal primogiudice. Nelle more del giudizio di appello, alcune posizioni venivanodefinite mediante la “definizione agevolata delle liti pendenti” ex art. 11d.l. 50/2017 e tramite la “rottamazione” dei carichi ex art. 6 d.l.193/2016; la Corte dichiarava quindi estinto il giudizio per tali atti. Consentenza n. 3594/2022, depositata il 27 dicembre 2022, la Corteterritoriale rigettava l’appello principale dell’Ufficio, riteneva correttal’applicazione del reverse charge e accoglieva l’appello incidentale,annullando tutti gli ulteriori avvisi non oggetto di definizione agevolata.Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione articolato in cinque motivi, cui resistono la società e i soci concontroricorso, eccependo preliminarmente profili di inammissibilitàdell’impugnazione e comunque sostenendone l’infondatezza.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992 e 132, n. 4, c.p.c.,lamentando che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordineagli elementi di fatto che avrebbero condotto a ritenere applicabile ilregime del reverse charge alle cessioni di oro usato, nonostante gli attiimpositivi avessero rappresentato un quadro antitetico.Il primo motivo è fondato.Numero registro generale 12220/2024Numero sezionale 2877/2026Numero di raccolta generale 18644/2026Data pubblicazione 08/06/2026Nella parte della sentenza dedicata al regime IVA, la Corte territoriale silimita ad affermare che, “sulla base dei fatti prospettati dalle parti” e inconsiderazione della finalità neutralizzante del reverse charge, ilcomportamento della società sarebbe “immune da vizi” e pienamenteconforme all’art. 17, comma 5, d.P.R. 633/1972, senza tuttavia indicarequali concreti elementi istruttori avessero condotto a tale conclusione néquali operazioni, tra quelle oggetto dei plurimi avvisi d’accertamento,fossero effettivamente riconducibili al campo applicativo della norma. Lamotivazione si risolve così in un enunciato meramente assertivo, privo diqualunque analisi della natura dei beni ceduti, dell’attività dei cessionari,del contenuto delle annotazioni sui registri di pubblica sicurezza, dellerisultanze del processo verbale di constatazione e delle puntualicontestazioni dell’Ufficio: tutte circostanze che costituivano il nucleofattuale del thema decidendum. La Corte regionale si limita a richiamare inmodo generico le “allegazioni delle parti”, senza distinguerle néconfrontarle criticamente, omettendo dunque qualsiasi ricostruzione delfatto rilevante e qualsiasi percorso logico-giuridico idoneo a sorreggere ilgiudizio di applicabilità del reverse charge. Tale motivazione, formulata intermini apodittici, astratti e stereotipati, non consente di comprendere leragioni della decisione e impedisce ogni controllo sul ragionamento seguitodal giudice di merito, risolvendosi pertanto in una motivazione soloapparente ai sensi degli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e 132,n. 4, c.p.c.Secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite, è nulla lasentenza che, pur recando una motivazione graficamente esistente, silimiti a una parvenza argomentativa tale da non consentire di individuare“le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito perpervenire da essi al risultato enunciato” (Cass., Sez. U., 3 novembre 2016,n. 22232). La motivazione è solo apparente quando si risolve inproposizioni assertive o stereotipate, inidonee a rendere percepibile ilNumero registro generale 12220/2024Numero sezionale 2877/2026Numero di raccolta generale 18644/2026Data pubblicazione 08/06/2026percorso deliberativo del giudice, imponendo all’interprete un’attivitàintegrativa fondata su congetture, in violazione del minimo costituzionalerichiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass., 15 giugno 2017, n. 14927;Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124).È parimenti costante l’affermazione che il vizio ricorre anche quando lamotivazione, pur estesa sul piano grafico, sia costruita in modo tale danon permettere alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità delragionamento decisorio, risultando priva dell’illustrazione degli elementi difatto posti a fondamento del convincimento o recante riferimenti generici,incoerenti o obiettivamente incomprensibili (Cass., 30 giugno 2020, n.13248; Cass., 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., 7 aprile 2021, n. 9288;Cass., 13 aprile 2021, n. 9627).Con il secondo motivo, ancora ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., l’Agenzia denuncia omessa motivazione in relazione al rigetto delprimo motivo del proprio appello (concernente la decadenza dai terminiaccertativi), sostenendo che la Corte territoriale avrebbe ritenuto“superflua” la relativa disamina senza dar conto delle ragionidell’assorbimento e senza chiarire in che modo l’accertata applicabilità delreverse charge potesse incidere sulle altre censure svolte.Il secondo motivo è fondato.La sentenza impugnata, infatti, all’esito dell’esame del motivo di appellorelativo all’applicabilità del reverse charge, si limita ad affermare che “loscrutinio delle residue doglianze risulta superfluo”, senza tuttavia chiarireper quali ragioni il rigetto del secondo motivo dell’appello principaledell’Ufficio rendesse irrilevante l’esame del primo motivo, concernente ladistinta e autonoma questione della decadenza della potestà accertativaper gli anni d’imposta 2007 e 2008. La questione del raddoppio deitermini, infatti, investiva avvisi di accertamento diversi da quelli relativialle operazioni IVA del 2009 e del 2010 e si fondava su presupposti fattualie giuridici del tutto autonomi, sicché non poteva ritenersi assorbita dallaNumero registro generale 12220/2024Numero sezionale 2877/2026Numero di raccolta generale 18644/2026Data pubblicazione 08/06/2026decisione sul regime IVA delle annualità successive. La Corte territoriale,omettendo qualsiasi ricostruzione del rapporto logico tra i motivi d’appello,non ha spiegato né perché il primo motivo dovesse considerarsi privo diautonoma rilevanza decisionale né come l’esito sul reverse charge potesseinterferire con la valutazione della tempestività degli atti impositivi relativiad annualità precedenti. L’assenza di qualunque argomentazione sul puntorende impossibile verificare il percorso deliberativo seguito dal giudiced’appello, impedendo ogni controllo sul fondamento della statuizione diassorbimento.Secondo l’insegnamento consolidato di questa Corte, la motivazione deverendere riconoscibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice econsentire di comprendere le ragioni della decisione; ricorre, invece, ilvizio di motivazione apparente quando la sentenza si limita adaffermazioni apodittiche, stereotipate o prive di effettivo contenutoesplicativo, tali da non assolvere alla funzione, costituzionalmenteimposta, di rendere intelligibile il decisum (Cass., Sez. U., 3 novembre2016, n. 22232). È nulla la sentenza che ometta completamente dimotivare su un motivo di appello, ovvero ne dichiari l’assorbimento senzadar conto delle ragioni che lo giustificano, risolvendosi in una motivazionemeramente apparente o in una totale mancanza di motivazione su un capoautonomo della domanda (Cass., 15 giugno 2017, n. 14927; Cass., 23maggio 2019, n. 13977; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124). È stato,inoltre, chiarito che il giudice incorre nel vizio di error in procedendoquando non espone, neppure sinteticamente, le argomentazioni poste abase della scelta di non esaminare un motivo di gravame, giacchél’assorbimento richiede pur sempre una motivazione idonea a renderepercepibile il nesso logico tra la questione ritenuta assorbente e quellaritenuta assorbita (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 7 aprile 2021,n. 9288).Numero registro generale 12220/2024Numero sezionale 2877/2026Numero di raccolta generale 18644/2026Data pubblicazione 08/06/2026Nel caso di specie, la Corte territoriale si è limitata a una formula di stiledel tutto priva di contenuto sostanziale, non chiarendo le ragioni per cui ilmotivo relativo al raddoppio dei termini accertativi non dovesse essereesaminato.Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. inrelazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., assumendo che la Corte d’appelloavrebbe pronunciato ultra petita, estendendo l’annullamento anche adavvisi (in particolare: TVF020905932/2013, TVF020905935/2013 eTVF010905943/2013) per i quali il primo giudice aveva accolto i ricorsi permotivi diversi (decadenza) e che l’appello principale non avrebbe postonuovamente in discussione nella medesima estensione.Con il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., l’Agenzia deduce violazione dell’art. 17, comma 5, d.P.R. 633/1972,assumendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso lanatura di oggetti usati commercializzabili della merce ceduta, omettendodi considerare i molteplici elementi istruttori acquisiti e non valutando lanatura effettiva dell’attività dei cessionari.Il terzo motivo e il quarto motivo del ricorso rimangono assorbiti.Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la ricorrente lamenta violazione degli artt. 16 d.l. 193/2016, 46 e68 d.lgs. 546/1992, assumendo che la Corte territoriale avrebbeerroneamente dichiarato l’estinzione del giudizio relativo all’avviso n.TVF030900559/2014 anche per la parte concernente IRES ed IRAP,sebbene la definizione agevolata riguardasse solo due terzi del caricoiscritto a ruolo, permanendo materia del contendere per la restante quota.Il quinto motivo è fondato.La definizione agevolata disciplinata dall’art. 6 d.l. 193/2016 estingue lacontroversia nei soli limiti degli importi oggetto di definizione, non ancheper la parte di imposta che residua all’esito del pagamento parzialeprevisto dalla norma. In particolare, l’estinzione presuppone la puntualeNumero registro generale 12220/2024Numero sezionale 2877/2026Numero di raccolta generale 18644/2026Data pubblicazione 08/06/2026individuazione, sulla base della documentazione prodotta (ruoli, cartelle,prospetti di definizione e pagamenti), del carico effettivamente affidatoall’agente della riscossione e ricompreso nella definizione. Ne consegueche il giudice tributario, accertata la definizione di una parte del carico,deve dichiarare l’estinzione del giudizio limitamente alla quota definita,proseguendo lo scrutinio del merito in relazione alla parte residua dellapretesa, che resta pienamente contestata.La Corte territoriale, invece, ha dichiarato l’estinzione dell’intero giudiziorelativo all’avviso n. TVF030900559/2014, ricomprendendovi anche lepretese IRES e IRAP non integralmente coperte dalla definizioneagevolata, con ciò violando il disposto degli artt. 46 e 68 d.lgs. 546/1992e l’art. 6 d.l. 193/2016. Ne deriva la cassazione della sentenza impugnatasul punto, con rinvio al giudice di merito affinché, alla luce delle risultanzedel fascicolo (e in particolare degli atti attestanti l’affidamento dei carichi,l’eventuale riscossione frazionata ex art. 68 d.lgs. 546/1992 e ladefinizione perfezionata), accerti l’esatto perimetro oggettivo delladefinizione e prosegua il giudizio per la parte residua non estinta. P.Q.MLa Corte accoglie il primo, il secondo e il quinto motivo di ricorso; dichiaraassorbiti il terzo e il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per laregolazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]