CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36362/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] GRAZIOSI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 21 / 11/2023 C . C . dott.Marilena GORGONI Consiglier a R.G. n. 1975 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 1975del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 63P23 F205X) avvocato costituito personalmente in giudizio ai sensi dell’art.86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Paola (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73A49 F704K) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72A54 F119B) [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] UNITO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 38T27 C764A) BONI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39H55 F704Y) RAHO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65R01 F704H) RAHO Diego (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68H06 F704Y) FECCHIO Fabio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 81A22 F704G) rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate al controri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74L44 F704H) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3922/2022, pubblicata in data 13 dicembre 20 22 (e in pari data notificata); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 novembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 1975/2023 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti de- gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subitiin ragione di una serie di articolate condotte addebitate ai convenuti, che gli avrebbero impedito di ottenere il pagamento alcunicompensi professionali. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Milano, con con- danna dell’attore al pagamento delle spese di lite, nonché al pagamento di una somma ulteriore ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.,in favore dei convenuti (€ 15.514,50 ciascuno, in fa- vore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; € 10.343,00 ciascuno, in favore di ciascuno degli altri convenuti). La Corte d’appello di Milanoha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Palmieri, sulla base di cinquemotivi. Resistono,con distinti controricorsi: a) [OSCURATO:PERSONA]; b) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « [OSCURATO:PERSONA] interruzione del processo - Violazione dell’ art. 360 n. 3 in relazione all’art. 301 c.p.c.– violazione di legge e contrad- dittorietà della motivazione su un punto decisivo della contro- versia». 1.1 Secondo il ricorrente , il processo avrebbe dovuto essere dichiarato estinto in primo grado, in quanto non riassunto tem- pestivamente a seguito della propria sospensione dall’esercizio Ric. n. 1975/2023 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 della professione, essendo egli in quel momento costituito per- sonalmente in giudizio, senza altro difensore.Sarebbe, dunque, erronea la sentenza impugnata, per aver e escluso l’estinzione sul rilievo che il termine per la riassunzione decorrerebbe solo a seguito della conoscenza legale dell’evento interruttivo avve- nuta in seno al processo stesso,mediante dichiarazione, notifi- cazione o certificazione, oppure a seguito di lettura in udienza dell’ordinanza di interruzione, non avendo, invece,rilievo la co- noscenza del predetto evento acquisita altrimenti dalle parti. Il motivo è manifestamente infondato. 1.2La decisione impugnata risulta, in diritto, conforme all’indi- rizzo da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale «a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la riassunzione o la prosecu- zione del processo interrotto per la morte del procuratore co- stituito di una delle parti in causadecorre non già dal giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo, bensì da quello in cui una delle parti abbia avuto di tale evento conoscenza legale, me- diante dichiarazione, notificazione o certificazione, non essendo sufficiente la conoscenza “aliunde”acquisita» (ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3085 del 11/02/2010 , Rv. 611451 – 01 ; Sez. 2, Sentenza n. 4851 del 26/03/2012 , Rv. 621763 – 01 ; Sez.6 - 3, Ordinanza n. 3782 del 25/02/2015 , Rv. 634500 – 01;Sez. 2 , Ordinanza n. 21186 del 08/08/2019 , Rv. 655198 – 01; Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 29144 del 11/11/2019 , Rv.656241 – 01; Sez. 2 , Ordinanza n. 11918 del 13/04/2022 , Rv.664387 - 01 ). Identici principi sono applicabili, evidentemente, nell’ipotesi di sospensione dall’esercizio della professionedel difensore (e an- che laddove, come nella specie, la parte sia un avvocato costi- tuito personalmente in giudizio ai sensi dell’art. 86 c.p.c.). Ric. n. 1975/2023 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 Il ricorso non offre, d’altronde, ragioni idonee ad indurre a ri- meditare tale indirizzo. 1.3Nella specie, i principi di diritto sopra esposti risultano, al- tresì,correttamente applicati dalla corte d’appello alla fattispe- cie concreta. Il ricorrentesostiene che avrebbe dovuto attribuirsi rilievo alla conoscenza dell’evento interruttivo (la propria sospensione dall’esercizio della professione) da parte di alcune delle parti costituite (ovvero dei loro procuratori), acquisita di fatto in virtù di eventi estranei al presente giudizio: ma tale conoscenza, non determinatasi sulla base di atti del processo in corso, come cor- rettamente rilevato dalla corte d’appello, non può essere equi- parata alla conoscenza legale richiesta per la decorrenza del termine perentorio per la riassunzione, secondo l’indirizzo in- terpretativo sopra esposto. Le censure di cui al motivo di ricorso in esame non possono, quindi, trovare accoglimento. 2.Con il secondo motivo si denunzia « violazione dell’ art. 360 n. 3 in relazione all’art. 96 c.p.c. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]». 2.1Il ricorrente contesta la conferma, in sede di appello, della propria condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., pronun- ciataall’esito d el giudizio di primo grado. Sostiene che la pro- pria soccombenza integrale in relazione alle domande di merito proposte, in considerazionedel rigetto di alcune eccezioni pro- cessuali sollevate dai convenuti, avrebbe potuto al più giustifi- care la sua condanna alle spese di lite, ma non quella ulteriore, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. Il motivo è infondato. 2.2 L’unico presupposto processuale necessario ai fini della condanna di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c., è che vi sia stata pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c., cioè che sia stata fatta applicazione del principio di soccombenza, il che Ric. n. 1975/2023 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 nella specie è certamente avvenuto, essendo stato il ricorrente condannato al pagamento integrale delle spese processuali in virtù della sua integrale soccombenza nel merito, con riguardo alle domande proposte. 2.3Laddove sussista tale presupposto processuale, la valuta- zione in ordine alla sussistenza del presupposto sostanziale per la predetta condanna richiede, poi, esclusivamente l’accerta- mento di una condotta qualificabile come abuso dello strumento processuale da parte del soccombente (cfr. Cass., Sez. U, Or- dinanza n. 25041 del 16/09/2021 , Rv. 662248 – 02 ; Sez. 3 , Ordinanza n. 26545 del 30/09/2021 , Rv. 665014 – 02; Sez.6 - 2, Ordinanza n. 20018 del 24/09/2020, Rv. 659226 - 01: «la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d’uf- ficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’avere agito o resistito pretestuosamente»; conf.: Sez. L , Sentenza n. 3830 del 15/02/2021, Rv.660533 – 02) . Non ha alcun rilievo l’eventuale rigetto di eccezioni processuali avanzate dalla parte vittoriosa, ma solo, come già chiarito, l’eventuale abuso dello strumento processuale da parte di quella soccombente. 2.4Nella specie, la corte d’appello ha accertato in fatto la sus- sistenza di tale abuso, anzi, ha addirittura accertato che il ri- corrente aveva agito in giudizio con mala fede, sulla base di una motivazione adeguata, non apparente, né insanabilmente con- traddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella Ric. n. 1975/2023 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 presente sede (e, comunque, certamente condivisibile nel me- rito). 2.5È poi appena il caso di osservare, per completezza, che la circostanza che sia stato escluso l’abuso dello strumento pro- cessuale nell’esercizio del potere di impugnazione non esclude di per sé la sussistenza di tale abuso nella proposizione della originaria domanda e, pertanto, non esclude la coerenza logica della conferma della condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., per il giudizio di primo grado, pur essendo stata esclusa la medesima condanna per il giudizio di gravame. 3.Con il terzo motivo si denunzia « [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – violazione dell’art. 360 n. 3 e n. 5in relazione all’art. 89 c.p.c.». Con il quarto motivo si denunzia « pruderie piccolo borghese e contraddizione nella motivazione. Violazione dell’ art. 360 n. 5 in relazione ad un punto decisivo della controversia (almeno in appello) in relazione all’art. 89 c.p.c.». 3.1 Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono logicamente e giuridicamente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Il ricorrente denunciauna pretesa contraddittorietà nella deci- sione impugnata, con riguardo all’accoglimento e/o al mancato accoglimento, nel giudizio di merito, dell’istanza di cancella- zione di alcune pretese espressioni offensive contenute negli atti difensivi e della conseguente domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti. 3.2In proposito, è sufficiente rilevare che, secondo il costante indirizzo di questa Corte (che il ricorso non contiene elementi idonei ad indurre a rivedere) «il potere del giudice di merito di ordinare la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offen- sive utilizzate negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati davanti al giudice costituisce un potere valutativo discrezionale volto alla tutela di interessi diversi da quelli oggetto di contesa Ric. n. 1975/2023 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 tra le parti ed il suo esercizio d’ufficio, presentando carattere ordinatorio e non decisorio, si sottrae all’obbligo di motivazione, sicché non è sindacabile in sede di legittimità, né il relativo provvedimento, in caso di reiezione dell’istanza di cancella- zione, è suscettibile di impugnazione»(Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 14659 del 14/07/2015, Rv. 636164 – 01; nel medesimo senso, cfr.: Sez. 3, Sentenza n. 22186 del 20/10/2009, Rv. 610303 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6439 del 17/03/2009, Rv. 607124 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 3487 del 12/02/2009, Rv. 606734 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 264 del 11/01/2006, Rv. 586193 –01; Sez. 2 , Sentenza n. 12479 del 07/07/2004, Rv. 574277 –01; Sez. 1 , Sentenza n. 17547 del 19/11/2003, Rv. 568302 –01; Sez. 2 , Sentenza n. 12035 del 12/09/2000, Rv. 540117 –01). 3.3In ogni caso, è opportuno altresì ribadire che «l’apprezza- mento del giudice di merito sul carattere sconveniente od of- fensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all’oggetto della lite, nonché l’emanazione o meno dell’ordine di cancellazione delle medesime, a norma dell’art. 89 c.p.c., integrano esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità» (cfr. Cass., Sez.L, Sen- tenza n. 7731del 29/03/2007, Rv. 596161 – 01; Sez. 2 , Ordi- nanza n. 14364del 05/06/2018, Rv. 648842 – 02; Sez. 1 , Or- dinanza n. 38730del 06/12/2021, Rv. 663116 – 01) . Le censure di cui al motivo di ricorso in esame sono pertanto inammissibili sotto ogni profilodedotto. 4.Con il quinto motivo si denunzia « pronuncia sulle spese le- gali.Violazione dell’ art. 360 n. 3 in relazione al tariffario forense e all’art. 91e all’art. 96 c.p.c.». Il ricorrente contesta la misura della propria condanna al paga- mento delle spese di lite, nonché quella della ulteriore con- danna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. Il motivo è in parte inammissibileed in parte infondato. Ric. n. 1975/2023 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 4.1 Per quanto riguarda le contestazioni relative alla misura della condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, il ricorso deve ritenersi inammissibile. Nella sentenza impugnata non si dà conto della proposizione di uno specifico motivo di gravame in proposito e neanche nel ri- corso, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., si ri- chiama il contenuto dell’atto di appello, nella parte in cui vi sa- rebbe una siffatta specifica censura. Nessun rilievo potrebbe attribuirsi, in proposito (diversamente da quanto pare sostenere il ricorrente), d’altra parte, alla cir- costanza che era stato avanzato specifico motivo di gravame con riguardo alla condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. Essendo stata integralmente confermata nel merito la decisione di primo grado, la corte d’appello non avrebbe potuto riformare né la statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, né la misura della relativa liquidazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame sul punto. 4.2 Per quanto riguarda le spese del giudizio di appello, le stesse sono state liquidate come segue: a) € 8.267,50 in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; b) € 9.921,00 in favore di Fonder- metal S.p.A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ales- sandro Raho e [OSCURATO:PERSONA]; c) € 6.615,00in favore dell’avvo- cato [OSCURATO:PERSONA]. La formulazione del motivo di ricorso in esame non è chiara nell’esporre una specifica censura con riguardo alla misura della suddetta liquidazione. In ogni caso,risulta assorbente la considerazione che tali valori non eccedono gli importi massimi previsti per lo scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa , che può certa- mente ritenersi applicabile nella specie e, di conseguenza, la liquidazione deve ritenersi congrua. Ric. n. 1975/2023 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 4.3Infine, con riguardo alla misura della condanna dell’attore disposta dal tribunale, in primo grado, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che secondo il ricorrente sarebbe eccessiva, in quanto superiore al doppio dell’importo liquidato per le spese di lite, anche in tal caso si tratta di una censura inammissibile nella presente sede, non risultando avanzatouno specifico mo- tivo di appellosul punto. In proposito risulta, comunque, assorbente la considerazione che,secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ri- corso non offre motivi idonei ad indurre a rimeditare, «in tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell’art. 96 c.p.c., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun li- mite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del quarto comma dell’art. 385 c.p.c., che, prima dell’abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cas- sazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari;per- tanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il crite- rio equitativo, potendo essere calibrata anche sull’importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l’unico limite della ragionevolezza; nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soccombente a pagare una somma non ir- ragionevole in termini assoluti e pari al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari)» (così Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21570del 30/11/2012 , Rv. 624394 – 01 ; conf.: Cass., Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 8943 del 18/03/2022 , Rv. 664450 – 01 ). Nella specie, la liquidazione operata dal tribunale certamente non eccede il limite dellaragionevolezza e deve, pertanto, rite- nersi congrua. 5.Il ricorso è rigettato. Ric. n. 1975/2023 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole, per ciascun controricorso,in complessivi € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R.