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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 17147/2022

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.G.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 22720-2015 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc.

P.I. 01930910920), in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 54, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (cod. fisc.

P.I. 03385770924), in persona del legale rappresentante pro tempore curatore fallimentare dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 35, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22720/2015 Numero sezionale 1019/2022 Numero di raccolta generale 17147/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 avverso il decreto del Tribunale di Cagliari, depositato in data 17.7.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/3/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] – premesso che aveva affidato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’appalto per la realizzazione di laboratori del cluster energie rinnovabili (contratto nel quale era poi succeduta, in conseguenza di cessione di ramo d’azienda, la [OSCURATO:SOCIETA]., poi dichiarata fallita) e che, a causa dei gravi inadempimenti commessi da quest’ultima, aveva risolto in danno il predetto contratto di appalto con dichiarazione del 8.2.2013 – aveva chiesto l’ammissione al passivo, a titolo risarcitorio, delle seguenti somme: a) euro 9.880, quali costi per il progetto di completamento delle opere non realizzate da [OSCURATO:SOCIETA].; b) euro 11.620,67, quali detrazioni conseguenti allo stato di consistenza delle opere oggetto di contratto, c) euro 20.000, quali costi aggiuntivi per il completamento dei lavori; d) euro 70.693,21, quale penale contrattualmente prevista per i ritardi in cui sarebbe incorsa l’impresa fallita; e) euro 3.022,53 ed euro 2.808,93, quali importi corrisposti ex lege rispettivamente ai lavoratori subordinati Piano e Pau, nella qualità di dipendenti della subappaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]. in ragione di retribuzioni non corrisposte. 2.Il giudice delegato respinse tuttavia la domanda di ammissione al passivo per insufficienza probatoria della documentazione allegata a sostegno del credito.

3. Proposta opposizione allo stato passivo da parte di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il predetto provvedimento reiettivo emesso dal g.d., il Tribunale di Cagliari, con il decreto qui impugnato, ha rigettato l’impugnazione, confermando il diniego di ammissione al passivo.

Il Tribunale ha ritenuto che le voci di cui si componeva il credito oggetto della domanda di ammissione al passivo erano state richieste a titolo di risarcimento del danno conseguente alla risoluzione, con la conseguenza che sarebbe stato onere della [OSCURATO:PERSONA] produrre con il ricorso in F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22720/2015 Numero sezionale 1019/2022 Numero di raccolta generale 17147/2022 opposizione il provvedimento con il quale sarebbe stata disposta la risoluzione Data pubblicazione 26/05/2022 del contratto, produzione che invece era mancata, con la conseguente decadenza di cui all’art. 99, 2 comma, n. 4, l. fall.; ha comunque per completezza evidenziato che neanche con la tardiva produzione dei documenti allegati alle note autorizzate del 24.2.2015 l’opponente [OSCURATO:PERSONA] aveva assolto a tale onere probatorio, in quanto con le predette note non era stato depositato alcun provvedimento di risoluzione del contratto di appalto: la nota del R.U.P., dopo aver contestato gli inadempimenti contrattuali alla [OSCURATO:SOCIETA]., aveva infatti solo comunicato alla predetta società «che da determinazione del direttore generale n. 30 dell’8 febbraio 2013 è stato deliberato di procedere con gli atti necessari per la risoluzione in danno del contratto di appalto»; ha dunque evidenziato che la mancata produzione in giudizio della determinazione del direttore generale citata dal R.U.P. non consentiva di accertare se attraverso tale atto si fosse effettivamente concretizzata la risoluzione del contratto oggetto di causa, dovendosi ritenere che in realtà la citata determinazione non era un provvedimento di risoluzione quanto piuttosto un atto endoprocedimentale (non avendo senso – opinando diversamente – le espressioni adoperate dal R.U.P.

«procedere con atti necessari per …»); ha osservato che l’ente opponente non avesse dimostrato il fatto costitutivo principale posto a sostegno della sua domanda di credito, e cioè l’intervenuta risoluzione del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 136 d.lgs. n. 163/2006, con l’inevitabile conseguenza che il predetto contratto andava considerato sciolto diversamente, ai sensi dell’art. 81 l. fall., e che ulteriormente non dovesse neanche riconoscersi al contraente in bonis alcuna somma a titolo di risarcimento del danno, come prescritto dal quarto comma dell’art. 72 l. fall.; ha anche evidenziato che dovevano essere rigettate entrambe le domande di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzate da ambedue le parti in causa, in ragione, per la domanda dell’opponente, dell’esito del giudizio e, per il fallimento opposto, della mancanza di colpa grave di [OSCURATO:PERSONA] nella proposizione della domanda di opposizione.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22720/2015 Numero sezionale 1019/2022 Numero di raccolta generale 17147/2022 Data pubblicazione 26/05/2022

2. Il decreto, pubblicato il 17.7.2015, è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui il [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 136, 138 d.lgs. n. 163/2006, 2697 cod. civ., art. 1 comma 1bis l. 241/1990 e dell’art. 1362 cod. civ.

2. Con il secondo mezzo deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 1218, 1453 e 2697 cod. civ., dell’art. 1, comma 1bis, l. 241/1990.

3. Con il terzo motivo censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

4. Il quarto mezzo denuncia invece violazione e falsa applicazione dell’art. 72, 4 comma, l. fall.

5. Il ricorso è inammissibile. 5.1 Possono essere esaminati congiuntamente il primo e terzo motivo di ricorso, riguardando la soluzione delle medesime questioni prospettate dal ricorrente. 5.1.1 Il ricorrente lamenta infatti che la documentazione allegata in giudizio (e successiva alla pretesa dichiarazione di risoluzione contrattuale) presupponesse necessariamente l’intervenuto scioglimento del contratto di appalto, in quanto gli adempimenti in tal modo documentati riguardavano precisi e puntuali momenti procedimentali imposti ex lege ai diversi organi della stazione appaltante dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 163/2006, deponendo proprio in tale senso: a) la comunicazione del 19.7.2013 con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva trasmesso a [OSCURATO:SOCIETA]. (e, poi, alla curatela fallimentare) la documentazione attestante la redazione dello stato di consistenza, a seguito di risoluzione contrattuale; b) la richiesta di incontro del curatore fallimentare in data 13.9.2013; c) la richiesta copia documenti F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Si evidenzia che la predetta documentazione, scambiata in comunicazione con la curatela fallimentare (e depositata nel giudizio di opposizione sub all.ti 11 e 12), era stata formata per procedere alla redazione del conto finale del contratto di appalto e presupponeva necessariamente la risoluzione del predetto contratto di appalto, con ciò essendo pertanto stato assolto, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere della prova incombente su essa ricorrente per la dimostrazione della sussistenza del fatto costitutivo principale del credito di cui si chiedeva l’ammissione al passivo fallimentare, diversamente da quanto invece ritenuto, in modo dunque erroneo, dal Tribunale cagliaritano.

La ricorrente evidenzia ancora che aveva allegato alla memoria autorizzata del 24.2.2015 anche la nota del R.U.P. datata 20.5.2013 in cui, dopo la contestazione a [OSCURATO:SOCIETA]. degli inadempimenti contrattuali, era stata comunicata anche la determinazione del direttore generale di procedere alla risoluzione in danno del contratto di appalto, e cioè la comunicazione attraverso la quale il responsabile del procedimento aveva, ai sensi dell’art. 138, 1 comma, d.lgs. n. 163/2006, espresso all’appaltatore la determinazione di risolvere il contratto. 5.1.2 I due motivi sopra esposti sono inammissibili per genericità e per difetto di autosufficienza ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. ed ai sensi anche dell’art. 369, secondo comma, n. 4, medesimo codice di rito.

Invero, la documentazione di cui agli allegati nn. 11 e 12 delle produzioni - asseritamente versate in atti nel corso del giudizio di opposizione - non risulta essere stata allegata, come era precipuo onere del ricorrente ai sensi del sopra richiamato disposto normativo, al ricorso per cassazione, né risulta descritto -con la specificità richiesta dal richiamato art.366 cod.proc.civ.- il contenuto di ciascuno di tali documenti.

La doglianza così proposta risulta dunque solo genericamente formulata e, come detto, non autosufficiente. 5.1.3 Analoga conclusione è necessario affermare anche in riferimento alla nota del R.U.P. del 20.05.2013 -che, nella prospettiva della ricorrente, dimostrerebbe l’intervenuta manifestazione della volontà deliberativa della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto di appalto- anch’essa F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22720/2015 Numero sezionale 1019/2022 Numero di raccolta generale 17147/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 non allegata, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. al ricorso per cassazione, e che d’altra parte è stata esaminata solo per completezza dal tribunale in quanto tardivamente prodotta nel giudizio di opposizione in violazione del termine di decadenza stabilito dall’art. 99, 2 comma, n. 4, l. fall., senza che tale ratio, di per sé sufficiente, abbia costituito oggetto di censure in ricorso. 5.2 Anche il secondo ed il quarto motivo, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili.

Sostiene il ricorrente che il titolo costitutivo principale del suo diritto di credito – in relazione al quale aveva avanzato domanda di ammissione al passivo – sarebbe stato costituito dall’inadempimento contrattuale alle obbligazioni contrattuali e non già dalla risoluzione del contratto di appalto, con la conseguenza che – contrariamente a quanto affermato dal tribunale – non sarebbe venuto meno all’assolvimento dell’onere probatorio in ordine alla allegazione e prova dei fatti costitutivi del credito di cui aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare.

Sostiene inoltre che erroneamente il tribunale ha richiamato il contenuto dispositivo dell’art. 72, quarto comma, l. fall., in quanto il titolo della domanda sarebbe l’inadempimento della appaltatrice, non la risoluzione del contratto. 5.2.1 Le doglianze così articolate sono inammissibili perché si fondano sulla erronea interpretazione della posizione difensiva della ricorrente (e cioè della definizione della causa petendi della domanda giudiziale) smentita dalla stessa lettura del provvedimento impugnato che, in modo espresso e puntualmente giustificato, ha evidenziato che la domanda di ammissione del credito per danni al passivo era stata prospettata come conseguente alla intervenuta risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti.

A ciò il ricorrente contrappone, nel presente giudizio di legittimità, deduzioni difensive generiche e non autosufficienti ex art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ. 5.2.2 La mancanza del presupposto, inammissibilmente censurato con il secondo motivo, della prospettazione della domanda come basata sul solo inadempimento della appaltatrice comporta l’inammissibilità anche del quarto motivo, che non si confronta con la ratio decidendi secondo cui, nel caso - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.G.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 22720-2015 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. P.I. 01930910920), in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 54, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (cod. fisc. P.I. 03385770924), in persona del legale rappresentante pro tempore curatore fallimentare dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 35, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22720/2015 Numero sezionale 1019/2022 Numero di raccolta generale 17147/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 avverso il decreto del Tribunale di Cagliari, depositato in data 17.7.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/3/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] – premesso che aveva affidato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’appalto per la realizzazione di laboratori del cluster energie rinnovabili (contratto nel quale era poi succeduta, in conseguenza di cessione di ramo d’azienda, la [OSCURATO:SOCIETA]., poi dichiarata fallita) e che, a causa dei gravi inadempimenti commessi da quest’ultima, aveva risolto in danno il predetto contratto di appalto con dichiarazione del 8.2.2013 – aveva chiesto l’ammissione al passivo, a titolo risarcitorio, delle seguenti somme: a) euro 9.880, quali costi per il progetto di completamento delle opere non realizzate da [OSCURATO:SOCIETA].; b) euro 11.620,67, quali detrazioni conseguenti allo stato di consistenza delle opere oggetto di contratto, c) euro 20.000, quali costi aggiuntivi per il completamento dei lavori; d) euro 70.693,21, quale penale contrattualmente prevista per i ritardi in cui sarebbe incorsa l’impresa fallita; e) euro 3.022,53 ed euro 2.808,93, quali importi corrisposti ex lege rispettivamente ai lavoratori subordinati Piano e Pau, nella qualità di dipendenti della subappaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]. in ragione di retribuzioni non corrisposte. 2.Il giudice delegato respinse tuttavia la domanda di ammissione al passivo per insufficienza probatoria della documentazione allegata a sostegno del credito. 3. Proposta opposizione allo stato passivo da parte di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il predetto provvedimento reiettivo emesso dal g.d., il Tribunale di Cagliari, con il decreto qui impugnato, ha rigettato l’impugnazione, confermando il diniego di ammissione al passivo. Il Tribunale ha ritenuto che le voci di cui si componeva il credito oggetto della domanda di ammissione al passivo erano state richieste a titolo di risarcimento del danno conseguente alla risoluzione, con la conseguenza che sarebbe stato onere della [OSCURATO:PERSONA] produrre con il ricorso in F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22720/2015 Numero sezionale 1019/2022 Numero di raccolta generale 17147/2022 opposizione il provvedimento con il quale sarebbe stata disposta la risoluzione Data pubblicazione 26/05/2022 del contratto, produzione che invece era mancata, con la conseguente decadenza di cui all’art. 99, 2 comma, n. 4, l. fall.; ha comunque per completezza evidenziato che neanche con la tardiva produzione dei documenti allegati alle note autorizzate del 24.2.2015 l’opponente [OSCURATO:PERSONA] aveva assolto a tale onere probatorio, in quanto con le predette note non era stato depositato alcun provvedimento di risoluzione del contratto di appalto: la nota del R.U.P., dopo aver contestato gli inadempimenti contrattuali alla [OSCURATO:SOCIETA]., aveva infatti solo comunicato alla predetta società «che da determinazione del direttore generale n. 30 dell’8 febbraio 2013 è stato deliberato di procedere con gli atti necessari per la risoluzione in danno del contratto di appalto»; ha dunque evidenziato che la mancata produzione in giudizio della determinazione del direttore generale citata dal R.U.P. non consentiva di accertare se attraverso tale atto si fosse effettivamente concretizzata la risoluzione del contratto oggetto di causa, dovendosi ritenere che in realtà la citata determinazione non era un provvedimento di risoluzione quanto piuttosto un atto endoprocedimentale (non avendo senso – opinando diversamente – le espressioni adoperate dal R.U.P. «procedere con atti necessari per …»); ha osservato che l’ente opponente non avesse dimostrato il fatto costitutivo principale posto a sostegno della sua domanda di credito, e cioè l’intervenuta risoluzione del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 136 d.lgs. n. 163/2006, con l’inevitabile conseguenza che il predetto contratto andava considerato sciolto diversamente, ai sensi dell’art. 81 l. fall., e che ulteriormente non dovesse neanche riconoscersi al contraente in bonis alcuna somma a titolo di risarcimento del danno, come prescritto dal quarto comma dell’art. 72 l. fall.; ha anche evidenziato che dovevano essere rigettate entrambe le domande di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzate da ambedue le parti in causa, in ragione, per la domanda dell’opponente, dell’esito del giudizio e, per il fallimento opposto, della mancanza di colpa grave di [OSCURATO:PERSONA] nella proposizione della domanda di opposizione.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22720/2015 Numero sezionale 1019/2022 Numero di raccolta generale 17147/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 2. Il decreto, pubblicato il 17.7.2015, è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui il [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 136, 138 d.lgs. n. 163/2006, 2697 cod. civ., art. 1 comma 1bis l. 241/1990 e dell’art. 1362 cod. civ. 2. Con il secondo mezzo deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 1218, 1453 e 2697 cod. civ., dell’art. 1, comma 1bis, l. 241/1990. 3. Con il terzo motivo censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. 4. Il quarto mezzo denuncia invece violazione e falsa applicazione dell’art. 72, 4 comma, l. fall. 5. Il ricorso è inammissibile. 5.1 Possono essere esaminati congiuntamente il primo e terzo motivo di ricorso, riguardando la soluzione delle medesime questioni prospettate dal ricorrente. 5.1.1 Il ricorrente lamenta infatti che la documentazione allegata in giudizio (e successiva alla pretesa dichiarazione di risoluzione contrattuale) presupponesse necessariamente l’intervenuto scioglimento del contratto di appalto, in quanto gli adempimenti in tal modo documentati riguardavano precisi e puntuali momenti procedimentali imposti ex lege ai diversi organi della stazione appaltante dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 163/2006, deponendo proprio in tale senso: a) la comunicazione del 19.7.2013 con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva trasmesso a [OSCURATO:SOCIETA]. (e, poi, alla curatela fallimentare) la documentazione attestante la redazione dello stato di consistenza, a seguito di risoluzione contrattuale; b) la richiesta di incontro del curatore fallimentare in data 13.9.2013; c) la richiesta copia documenti F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22720/2015 Numero sezionale 1019/2022 Numero di raccolta generale 17147/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 avanzata dal curatore in data 27.9.2013; d) la trasmissione di documentazione (tutti documenti in all. 11 del ricorso in opposizione). Si evidenzia che la predetta documentazione, scambiata in comunicazione con la curatela fallimentare (e depositata nel giudizio di opposizione sub all.ti 11 e 12), era stata formata per procedere alla redazione del conto finale del contratto di appalto e presupponeva necessariamente la risoluzione del predetto contratto di appalto, con ciò essendo pertanto stato assolto, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere della prova incombente su essa ricorrente per la dimostrazione della sussistenza del fatto costitutivo principale del credito di cui si chiedeva l’ammissione al passivo fallimentare, diversamente da quanto invece ritenuto, in modo dunque erroneo, dal Tribunale cagliaritano. La ricorrente evidenzia ancora che aveva allegato alla memoria autorizzata del 24.2.2015 anche la nota del R.U.P. datata 20.5.2013 in cui, dopo la contestazione a [OSCURATO:SOCIETA]. degli inadempimenti contrattuali, era stata comunicata anche la determinazione del direttore generale di procedere alla risoluzione in danno del contratto di appalto, e cioè la comunicazione attraverso la quale il responsabile del procedimento aveva, ai sensi dell’art. 138, 1 comma, d.lgs. n. 163/2006, espresso all’appaltatore la determinazione di risolvere il contratto. 5.1.2 I due motivi sopra esposti sono inammissibili per genericità e per difetto di autosufficienza ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. ed ai sensi anche dell’art. 369, secondo comma, n. 4, medesimo codice di rito. Invero, la documentazione di cui agli allegati nn. 11 e 12 delle produzioni - asseritamente versate in atti nel corso del giudizio di opposizione - non risulta essere stata allegata, come era precipuo onere del ricorrente ai sensi del sopra richiamato disposto normativo, al ricorso per cassazione, né risulta descritto -con la specificità richiesta dal richiamato art.366 cod.proc.civ.- il contenuto di ciascuno di tali documenti. La doglianza così proposta risulta dunque solo genericamente formulata e, come detto, non autosufficiente. 5.1.3 Analoga conclusione è necessario affermare anche in riferimento alla nota del R.U.P. del 20.05.2013 -che, nella prospettiva della ricorrente, dimostrerebbe l’intervenuta manifestazione della volontà deliberativa della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto di appalto- anch’essa F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22720/2015 Numero sezionale 1019/2022 Numero di raccolta generale 17147/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 non allegata, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. al ricorso per cassazione, e che d’altra parte è stata esaminata solo per completezza dal tribunale in quanto tardivamente prodotta nel giudizio di opposizione in violazione del termine di decadenza stabilito dall’art. 99, 2 comma, n. 4, l. fall., senza che tale ratio, di per sé sufficiente, abbia costituito oggetto di censure in ricorso. 5.2 Anche il secondo ed il quarto motivo, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili. Sostiene il ricorrente che il titolo costitutivo principale del suo diritto di credito – in relazione al quale aveva avanzato domanda di ammissione al passivo – sarebbe stato costituito dall’inadempimento contrattuale alle obbligazioni contrattuali e non già dalla risoluzione del contratto di appalto, con la conseguenza che – contrariamente a quanto affermato dal tribunale – non sarebbe venuto meno all’assolvimento dell’onere probatorio in ordine alla allegazione e prova dei fatti costitutivi del credito di cui aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare. Sostiene inoltre che erroneamente il tribunale ha richiamato il contenuto dispositivo dell’art. 72, quarto comma, l. fall., in quanto il titolo della domanda sarebbe l’inadempimento della appaltatrice, non la risoluzione del contratto. 5.2.1 Le doglianze così articolate sono inammissibili perché si fondano sulla erronea interpretazione della posizione difensiva della ricorrente (e cioè della definizione della causa petendi della domanda giudiziale) smentita dalla stessa lettura del provvedimento impugnato che, in modo espresso e puntualmente giustificato, ha evidenziato che la domanda di ammissione del credito per danni al passivo era stata prospettata come conseguente alla intervenuta risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti. A ciò il ricorrente contrappone, nel presente giudizio di legittimità, deduzioni difensive generiche e non autosufficienti ex art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ. 5.2.2 La mancanza del presupposto, inammissibilmente censurato con il secondo motivo, della prospettazione della domanda come basata sul solo inadempimento della appaltatrice comporta l’inammissibilità anche del quarto motivo, che non si confronta con la ratio decidendi secondo cui, nel caso - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22720/2015 Numero sezionale 1019/2022 Numero di raccolta generale 17147/2022 giudicato per l’appunto qui ricorrente- di scioglimento del contratto di appalto Data pubblicazione 26/05/2022 ex art.81 l.fall. per l’intervenuto fallimento di una delle parti, l’art.72 comma 4 l.fall. esclude il risarcimento dei danni (cfr.Cass.4 settembre 2009 n.19219). Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’