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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 17302/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28578/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in ROMA alla via POLIBIO n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la SENTENZAd ella CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1214/2019 depositata il22/05/2019.

R.g. n. 28578 del 2019 Ad.30/01/2023 CC; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 3 0/ 0 1/202 3, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e s.n.c. (già s.a.s.) , propone r icorso per cassazione articolato in tre motivi, ed illustrato da rituale memoria , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la cassazione della sentenza n. 1214, emessa dalla Corte d' a ppello di Firenze in data 22/05/2019, con la quale è stato accolto l’appello del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed è stato confermato il rigetto delle domande, proposte da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., e dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., giàNeos [OSCURATO:SOCIETA]., per essersi sulle stesse e sulle rimanenti domande formato il giudicato, a seguito della sentenza n. 1617 del 07/10/2014della Corte d’appello di Firenze e dell ’ordinanza n. 6680 del 19/03/2018 della Corte Suprema di C assazione, che h a dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso la detta sentenza della Corte territoriale, con condanna degli odierni ricorrenti alla restituzione delle somme ricevute da [OSCURATO:PERSONA] s .p.a. in ottemperanza alla sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali e alle spese legali.

Resiste con controricorso, pure illustrato da rituale memoria , il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] All'origine della complessa vicenda vi è un contratto di leasing, concluso nel 2005: [OSCURATO:PERSONA] chie s e a lla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di provvedere all'acquisto di un auto veicolo [OSCURATO:PERSONA] T di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. , affinché gli venisse concesso in locazione finanziaria; il Caruso sottoscri ss e poi con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il contratto di locazione finanziaria e le diede comunicazione dell'avvenuta consegna del bene, inoltrando un verbale di consegna R.g. n. 28578 del 2019 Ad.30/01/2023 CC; estensore: C. Valle sottoscritto dal fornitore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dall'utilizzatore (appunto il Caruso); la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. p rovvedeva a versare il saldo del prezzo; la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. rilasciava a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.una fideiussione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni del Caruso.

Iniziava così il rapporto di locazione finanziaria con la corresponsione dei canoni di locazione, finché , pochi mesi dopo , il veicolo, portato dal Caruso in un’officina (denominata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), era sottoposto a sequestro giudiziario da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., che ne rivendicava la proprietà.

Questa situazione diedeorigine a due cause, in parte coincidenti e pervenute entrambe dinanzi questa Corte di legittimità, entrambe chiamate all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito di ordinanza interlocutoria n. 10150 del 29/03/2022, resa nella camera di consiglio successiva all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sul ricorso n. 28578 del 2019 e di p rovvedimento del P residente della Sezione III civile in data 4/04/2022 sul ricorso n. 30481 del 2021.

In una prima causa, davanti al Tribunale di Arezzo, iniziata nel 2006, che si concluse in primo grado nel 2012, agivaIWR [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora Mediocredito italiano s.p.a. , unitamente al Caruso, alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (l'officina) e alla AF Motors di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., assumendo di essere la proprietaria del veicolo, che aveva acquistato dalla casa madre, di averlo consegnatoalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in conto vendite e che quest'ultima, pur non essendo proprietaria, aveva venduto il veicolo a [OSCURATO:SOCIETA]., la quale acquistandolo illegittimamente, in quanto a non domino , non ne era diventata proprietaria. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., qualificandosi solo come concedente, stipulava a sua volta un contratto di leasing con il Caruso quale utilizzatore.

Premessi questi fatti, IWR [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedeva e otteneva il sequestro giudiziario sul bene e, nel merito, l'accoglimento della sua domanda: il Tribunale di Arezzo, infatti,dichiarava che IWR Italwagen R.g. n. 28578 del 2019 Ad.30/01/2023 CC; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era l'esclusiva proprietaria della [OSCURATO:PERSONA] T .

Il Tribunale di Arezzo dichiarava, altresì,che il contratto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.non era opponibile a IWR [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in quanto frutto di un acquisto a non domino e rigettava le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti del Caruso e della garante [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. aventi ad oggetto la risoluzione del contratto di leasing per fatto e colpa del Caruso e la richiesta di pagamento di oltre centoventicinquemilaeuro (€ 125.591,12) .

Il T ribunale di Arezzo riteneva che la mancata utilizzazione del bene da parte del Caruso fosse imputabile alla condotta imprudente della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che, al momento del pagamento del prezzo , non aveva effettuato i dovuti controlli finalizzati ad assicurarsi che stava acquistando da un soggetto che fosse l'effettivo proprietario del bene. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.impugnava la sentenza davanti alla Corte d'appello di Firenze, chiedendo che si accertasse la risoluzione del contratto di leasing ai sensi dell’art.1456 cod. c iv . o , in subordine , ai sensi dell’art. 1453 c od . c iv ., per fatto e colpa esclusivi del Caruso , dichiarando lo stesso tenuto in via solidale con la società in accomandita semplice, sua garante, a risarcire a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. tutti i danni, nella misura di circa euro centoventicinquemila, nonché alla restituzione delle somme versate da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in ottemperanza alla sentenza di primo grado.

La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza n. 1617 del 7/10/2014, non si pronunciava sulla risoluzione del contratto di leasinge, in accoglimento del l’appello , condanna va i l Caruso e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. a pagare gl i olt r e centoventicinquemila euro a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il Caruso a restituire quanto percepito , in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.

Avverso questa sentenza d'appello il Caruso e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. proponevano impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. p roc . c iv ., perché il giudice d’appello avrebbe fondato la sua R.g. n. 28578 del 2019 Ad.30/01/2023 CC; estensore: C. Valle decisione sull’erroneo presupposto di fatto che la vettura oggetto del contratto di leasing non fosse immatricolata e registrata presso il pubblico registro, mentre erano in atti, e risalenti al 2003, copia della carta di circolazione e del documento di proprietà dai quali risultava la prima immatricolazione nel 2003.

Mentre dinanzi alla Corte d'appello di Firenze procedevail giudizio di revocazione avverso la sentenza n. 1617 del 2014 era proposto, sempre dal Caruso, e della sua garante [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., ricorso per cassazione contro la stessa sentenza n. 1617 del 2014 della Corte d'appello di Firenze, che veniva dichiarato inammissibile, per carenza di specificità,con ordinanza n. 6680 del 19/03/2018 di questa Corte.

Nel 2009 era introdotta, questa volta dal Caruso , una seconda causa, sempre dinanzi al Tribunale di Are zzo, mentre era già pendente il primo procedimento.

In questa seconda causa il Caruso citava la [OSCURATO:SOCIETA]., per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di leasing a fronte dell'evizione del bene locato con condanna alla restituzione delle rate versate fino al momento del sequestro. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. s i costituiva in giudizio e chiedeva in via riconvenzionale il risarcimento dei danni,come già chiesto nel primo giudizio.

Il Tribunale di Arezzo non riuniva le cause e, all'esito del process o sutale seconda causa, accoglieva la domanda del Caruso dichiarando risolto il contratto di leasing per inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e la condannava alla restituzione dei ratei pagati dal cliente nonché alla rifusione delle spese, imputando la mancata utilizzazione del bene alla condotta negligente della società di leasing, ch e aveva provveduto a versare il prezzo senza controllare presso i pubblici registri di chi fosse la proprietà del bene. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proponeva appello contro questa seconda pronuncia, e la sua impugnazione era accolta con sentenza n.1214 del 22/05/2019 della Corte d'appello di R.g. n. 28578 del 2019 Ad.30/01/2023 CC; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA], qui impugnata, ove si afferma che a seguito della sentenza n. 6680 del 2018 di questa Corte Suprema di Cassazione , che ha dichiarato inammissibile il ricorso per c assazione proposto dai ricorrenti nell’altra causa, si è formato il giudicato anche su tutte le domande oggetto del procedimento di appello dinanzi a essa pendente, inclusa la domanda sulla risoluzione del contratto di leasing pur in mancanza di una espressa pronuncia sul punto da parte della Corte d'appello, in quanto la risoluzione del contratto di leasing per colpa dell’utilizzatore ha costituito l'implicito presupposto della pronuncia sulle rimanenti domande.

La Corte territoriale ha rigetta to anche l'istanza di sospensione necessaria proposta dal Caruso in relazione alla pendenza del giudizio di revocazione contro la sentenza n. 1617del 2014 della stessa Corte d’appello di Firenze,affermando che quel giudizio si trov ava ancora in fase rescindente, e che solo in caso di fase rescissoria si sarebbe potutorinnovare il giudizio sulla questione impugnata (in applicazione del principio di diritto dettato da Cass. n. 10978 del 20/12/1994 Rv. 489333 -01).

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cod. p roc . c iv ., sulla sospensione necessaria, dell’art. 40 cod. p roc . c iv . , sulla connessione, e dell’art. 2909 cod.civ., sulla cosa giudicata.

I ricorrenti contestano il riferimento alla giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Corte territoriale , per quanto concerne l’impossibilità di riunire la presente causa col giudizio di revocazione pendente in fase rescindente, segnalando che il precedente citato è datato, è isolato e, in oltre, n ell a presente causa si tratta di revocazione ordinaria, nella pronun cia del 1994 si trattava di revocazione straordinaria.

Sostengono che il giudizio di appello avrebbe dovuto essere quanto meno sospeso fino all’esito del giudizio di revocazione, R.g. n. 28578 del 2019 Ad.30/01/2023 CC; estensore: C. Valle prospettandosi una concreta possibilità di contraddittorietà tra giudicatied evidenziano che o ve la revocazione fosse stata accolta il suo esito positivo si sarebbe posto in rapporto di pregiudizialità- dipendenza con quello di cui alla sentenza della Corte d'appello oggetto della presente impugnazione, ed avrebbe portato ad un esito diverso del giudizio di merito.

Il primo motivo evoca a torto l’art. 295 cod. p roc . c iv ., giacché, allorquando ricorre un nesso di pregiudizialità fra due giudizi pendenti avanti allo stesso giudice, la norma rilevante è in primo luogo l’art.274 cod. proc. civ.sulla riunione dei giudizi connessi.

La decisione sulla riunione è discrezionale e non è in ogni caso sindacabile in sede di legittimità.

Il primo mezzo non merita favorevole seguito per le ragioni di seguito esposte.

Il richiamo, nella rubrica del motivo, all’art. 40 cod. proc. civ. è inappropriato, perché lo spostamento della competenza per ragioni di connessione presuppone che si tratti di due cause pendenti avanti ad uffici giudiziari diversi.

Quanto alla sospensione necessaria la controricorrente sostiene che nel caso di specie non sussistesse un rapporto di pregiudizialità logica tra i due giudizi, né di pregiudizialità giuridica: in realtà fra le due cause vi era un rapporto di identità parziale: di causa petendi , di petitum e di parti (in quanto la prima causa era più ampia e coinvolgeva anche il venditore).

La connessione era ( ed è ) evidente , e secondo una certa interpretazione il nesso fra i due giudizi all’atto della introduzione potrebbe dir si di continenza per incompatibilità, mentre secondo la tesi più corretta è di mera connessione per incompatibilità degli esiti prospettati, dato che in ognuno di essi si discute della risoluzione del contratto di leasing ma con addebito invertito (e l’altro giudizio è R.g. n. 28578 del 2019 Ad.30/01/2023 CC; estensore: C. Valle anche e comunque soggettivamente più ampio, cumulando la domanda originaria di revindica del fornitore).

Verificatasi la pendenza avanti allo stesso giudice, ossia il Tribunale di Arezzo, dopo la declinatoria di competenza del Tribunale di Firenze, la norma applicabile in primo grado ècomunque (anche in caso di continenza) l’art. 274 cod. proc. civ.

La contemporanea pendenza avrebbe potuto giustificare una riunione, non ostandovi lo stato dei giudizi, ma non poteva portare all’applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ.

Il motivo è pertanto infondato in base al principio affermato da Cass. n. 13194 del 22/05/2008 (Rv. 603435 -01) .

Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 2909 cod. c iv ., nonché dell’art. 335 e degli artt. 112 e 395 cod.proc. c iv .

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e l a falsa applicazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. in riferimento all’art. 350, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

Si dolgono che la Corte d'appello abbia erro neamente applica to l’articolo 2909 cod. civ . l à dove ha affermato essere la questione relativa alla risoluzione del contratto di leasing e alla responsabilità sottostante ormai coperta da giudicato, non già in quanto espressamente definita ma per il costituire la questione implicito presupposto delle rimanenti domande.

Lamentano non essersi invero formato alcun giudicato, non essendo le statuizioni di merito della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1617 del 2014 passate in giudicato, poiché da un lato è pendente il ricorso per evocazione e dall’altro il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile, e non già rigettatonel merito.

Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che, al di là del profilo formale, la risoluzione del contratto di leasing per colpa R.g. n. 28578 del 2019 Ad.30/01/2023 CC; estensore: C. Valle dell’utilizzatore (quale implicito presupposto delle rimanenti domande) non può in ogni caso ritenersi coperta da giudicato, non avendo laCorte d’appello esplicitato le ragioni logiche e giuridiche per cui, pur in mancanza di una pronuncia espressa al riguardo , la risoluzione costituirebbe un «implicito presupposto della decisione».

Lamentano che essendo pendente il giudizio di revocazione la Corte territoriale non poteva rilevare il giudicato esterno, mancando altresì la certificazione del passaggio in giudicato della sentenza della Corte territoriale n. 1617 del 07/10/2014.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

L’impugnata sentenza risulta fondata sull’assunto del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1617 del 7/10/2014, a seguito della sentenza n. 6680 del 19/03/2018.

Tale assunto non è condivisibile.

Nell’ordinanza n. 6680 del 2018 questa Corte , nello scrutinare i motivi allora propostidal Caruso e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., li ha dichiarati inammissibili, ponendo in particolare in rilievo che correttamente avverso il provvedimento della Corte d’Appello di Firenze era stata proposta la revocazione, sicché non può sostenersi che il primo motivo ivi proposto sia rimasto assorbito per effetto della sorte del secondo, scrutinato per primo in quanto ritenuto logicamente prioritario.

Se l’ordinanza Cass. n. 6 6 80 del 2018 avesse deciso che l’inammissibilità del secondo motivo –che, peraltro, non può ritener si essere stata affermata ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c., dato che è stataevocata la genericità e mancanza di autosufficienza del motivo – aveva determinato l’assorbimento del primo motivo, nonostante il suo carattere revocatorio, per l’inutilità della considerazione del documento non esaminato ai fini della responsabilità per preteso inadempimento del concedente e conseguente risoluzione del R.g. n. 28578 del 2019 Ad.30/01/2023 CC; estensore: C. Valle contratto, allora si sarebbe potuto ritenere che il passaggio in cosa giudicata su questo punto della sentenza della Corte d’appello di Firenze ivi impugnata avess e determinato effetti sul giudizio di revocazione, nel senso di vincolarne l’esito verso l’ inammissibilità per l’inutilità dello scrutinio del motivo di revocazione, in forza , appunto, dell’ordinanza di questa Corte Suprema di Cassazione n. 6 6 80 del 2018.

Ma la formazione di tale giudicato avrebbe dovuto essere comunque rilevata dal giudice della revocazione come ostativa all’interesse al giudizio di revocazione, nel senso che il giudicato formatosi comportava che l’o messo esame del documento di proprietà non era stato decisivo (per la statuizione d i questa Corte Suprema di Cassazione resa con l’ordinanza n. 6680 del 2018 ) e, dunque, rendeva la revocazione inammissibile.

Stante la pendenza del relativo giudizio la C or te territoriale avrebbe potuto, e dovuto , esclusivamente applicare l’art. 337, secondo comma, cod. p roc . c iv ., sospende ndo il giudizio o vvero decidendolo attribuendo rilievo all’ordinanza n. 6 6 80 del 2018 di questa Corte.

E’ in ogni caso censurabile l’affermazione recata dalla sentenza impugnata in ordine all’avvenuta formazione del giudicato sul merito della controversia, essendo la decisione di questa Corte nell’ordinanza n. 6680 del 2018 imperniata, come risulta dalla piana lettura del provvedimento, sul difetto di specificità del secondo motivo , esaminato in via prioritaria, e sulla genericità delle censure in esso contenute, con conseguente inammissibilitàdello stesso.

L’ulteriore motivazione in merito al leasing finanziario contenuta nell’ordinanza Cass. n. 6680/2018 ( dall’inizio di pag. 8 all’inizio di pag. 10 ) è invero del tutto ultronea in questa sede rilevanti, trattandosi di mer o obiter dictum , sulla quale non si è in ogni caso R.g. n. 28578 del 2019 Ad.30/01/2023 CC; estensore: C. Valle formato alcun giudicato, stante la preliminare dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo.

Con la suindicata ordinanza n. 6680/2018 questa Corte ha , invero, dichiarato inammissibile anche il primo motivo del ricorso (dopo avere -come detto- ritenuto pregiudiziale , e inammissibile, il secondomotivo in quanto concerne nte un errore di fatto revocatorio ) , ponendo in rilievo come il Caruso ave sse proposto avverso la sentenza n. 1617 del 7/10 /20 14 della Corte d’appello di Firenze anche l’impugnazione per revocazione, al riguardo aggiungendo che sola detta impugnazione(e non già il ricorso per cassazione ) dove sse ritenersi correttamente proposta.

La mancata formazione del giudicato ( in senso sostanziale ) all’esito di una decisione di mero ritorisponde d’altro canto a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23130 del 22/10/2020 Rv. 659515 – 01 ; Cass. n. 10641 del 16/04/2019 Rv. 653626 –01; Cass. 341 del 13/01/2015 Rv. 634101 – 01 ) .

In conclusione , nessun giudicato esterno (sul cu i ambito e modalità di interpretazione si vedano da ultimo Cass. n. 30838 del 29/11/2018 Rv. 651860 – 01 e in precedenza Cass. n. 24664 del 28/11/2007 Rv. 600071 - 01) , ostativo allo svolgimento della revocazione avverso la sentenza n. 1617 del 7/10/2014 della Corte d’appello di Firenze si è formato per effetto dell’ordinanza n. 6 6 80 del 2018di questa Corte Suprema di Cassazione.

All’accoglimento del 2° e del 3° motivo, nei suindicati termini , consegue l’accoglimento in relazione del ricorso, con conseguente rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame , in particolare valutando l’applicazione dell’art. 337, comma secondo , cod. proc. civ., in relazione all’esito del ricorsoR.

G. n. 30481 del 2021 di questa Corte .

P.Q.M.

R.g. n. 28578 del 2019 Ad.30/01/2023 CC; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigetta il primo motivo ; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia la causa alla Corte d’Appello di Firenze , in diversa composizione, cui dema

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28578/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in ROMA alla via POLIBIO n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la SENTENZAd ella CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1214/2019 depositata il22/05/2019. R.g. n. 28578 del 2019 Ad.30/01/2023 CC; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 3 0/ 0 1/202 3, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e s.n.c. (già s.a.s.) , propone r icorso per cassazione articolato in tre motivi, ed illustrato da rituale memoria , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la cassazione della sentenza n. 1214, emessa dalla Corte d' a ppello di Firenze in data 22/05/2019, con la quale è stato accolto l’appello del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed è stato confermato il rigetto delle domande, proposte da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., e dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., giàNeos [OSCURATO:SOCIETA]., per essersi sulle stesse e sulle rimanenti domande formato il giudicato, a seguito della sentenza n. 1617 del 07/10/2014della Corte d’appello di Firenze e dell ’ordinanza n. 6680 del 19/03/2018 della Corte Suprema di C assazione, che h a dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso la detta sentenza della Corte territoriale, con condanna degli odierni ricorrenti alla restituzione delle somme ricevute da [OSCURATO:PERSONA] s .p.a. in ottemperanza alla sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali e alle spese legali. Resiste con controricorso, pure illustrato da rituale memoria , il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] All'origine della complessa vicenda vi è un contratto di leasing, concluso nel 2005: [OSCURATO:PERSONA] chie s e a lla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di provvedere all'acquisto di un auto veicolo [OSCURATO:PERSONA] T di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. , affinché gli venisse concesso in locazione finanziaria; il Caruso sottoscri ss e poi con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il contratto di locazione finanziaria e le diede comunicazione dell'avvenuta consegna del bene, inoltrando un verbale di consegna R.g. n. 28578 del 2019 Ad.30/01/2023 CC; estensore: C. Valle sottoscritto dal fornitore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dall'utilizzatore (appunto il Caruso); la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. p rovvedeva a versare il saldo del prezzo; la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. rilasciava a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.una fideiussione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni del Caruso. Iniziava così il rapporto di locazione finanziaria con la corresponsione dei canoni di locazione, finché , pochi mesi dopo , il veicolo, portato dal Caruso in un’officina (denominata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), era sottoposto a sequestro giudiziario da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., che ne rivendicava la proprietà. Questa situazione diedeorigine a due cause, in parte coincidenti e pervenute entrambe dinanzi questa Corte di legittimità, entrambe chiamate all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito di ordinanza interlocutoria n. 10150 del 29/03/2022, resa nella camera di consiglio successiva all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sul ricorso n. 28578 del 2019 e di p rovvedimento del P residente della Sezione III civile in data 4/04/2022 sul ricorso n. 30481 del 2021. In una prima causa, davanti al Tribunale di Arezzo, iniziata nel 2006, che si concluse in primo grado nel 2012, agivaIWR [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora Mediocredito italiano s.p.a. , unitamente al Caruso, alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (l'officina) e alla AF Motors di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., assumendo di essere la proprietaria del veicolo, che aveva acquistato dalla casa madre, di averlo consegnatoalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in conto vendite e che quest'ultima, pur non essendo proprietaria, aveva venduto il veicolo a [OSCURATO:SOCIETA]., la quale acquistandolo illegittimamente, in quanto a non domino , non ne era diventata proprietaria. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., qualificandosi solo come concedente, stipulava a sua volta un contratto di leasing con il Caruso quale utilizzatore. Premessi questi fatti, IWR [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedeva e otteneva il sequestro giudiziario sul bene e, nel merito, l'accoglimento della sua domanda: il Tribunale di Arezzo, infatti,dichiarava che IWR Italwagen R.g. n. 28578 del 2019 Ad.30/01/2023 CC; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era l'esclusiva proprietaria della [OSCURATO:PERSONA] T . Il Tribunale di Arezzo dichiarava, altresì,che il contratto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.non era opponibile a IWR [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in quanto frutto di un acquisto a non domino e rigettava le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti del Caruso e della garante [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. aventi ad oggetto la risoluzione del contratto di leasing per fatto e colpa del Caruso e la richiesta di pagamento di oltre centoventicinquemilaeuro (€ 125.591,12) . Il T ribunale di Arezzo riteneva che la mancata utilizzazione del bene da parte del Caruso fosse imputabile alla condotta imprudente della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che, al momento del pagamento del prezzo , non aveva effettuato i dovuti controlli finalizzati ad assicurarsi che stava acquistando da un soggetto che fosse l'effettivo proprietario del bene. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.impugnava la sentenza davanti alla Corte d'appello di Firenze, chiedendo che si accertasse la risoluzione del contratto di leasing ai sensi dell’art.1456 cod. c iv . o , in subordine , ai sensi dell’art. 1453 c od . c iv ., per fatto e colpa esclusivi del Caruso , dichiarando lo stesso tenuto in via solidale con la società in accomandita semplice, sua garante, a risarcire a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. tutti i danni, nella misura di circa euro centoventicinquemila, nonché alla restituzione delle somme versate da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in ottemperanza alla sentenza di primo grado. La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza n. 1617 del 7/10/2014, non si pronunciava sulla risoluzione del contratto di leasinge, in accoglimento del l’appello , condanna va i l Caruso e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. a pagare gl i olt r e centoventicinquemila euro a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il Caruso a restituire quanto percepito , in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado. Avverso questa sentenza d'appello il Caruso e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. proponevano impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. p roc . c iv ., perché il giudice d’appello avrebbe fondato la sua R.g. n. 28578 del 2019 Ad.30/01/2023 CC; estensore: C. Valle decisione sull’erroneo presupposto di fatto che la vettura oggetto del contratto di leasing non fosse immatricolata e registrata presso il pubblico registro, mentre erano in atti, e risalenti al 2003, copia della carta di circolazione e del documento di proprietà dai quali risultava la prima immatricolazione nel 2003. Mentre dinanzi alla Corte d'appello di Firenze procedevail giudizio di revocazione avverso la sentenza n. 1617 del 2014 era proposto, sempre dal Caruso, e della sua garante [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., ricorso per cassazione contro la stessa sentenza n. 1617 del 2014 della Corte d'appello di Firenze, che veniva dichiarato inammissibile, per carenza di specificità,con ordinanza n. 6680 del 19/03/2018 di questa Corte. Nel 2009 era introdotta, questa volta dal Caruso , una seconda causa, sempre dinanzi al Tribunale di Are zzo, mentre era già pendente il primo procedimento. In questa seconda causa il Caruso citava la [OSCURATO:SOCIETA]., per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di leasing a fronte dell'evizione del bene locato con condanna alla restituzione delle rate versate fino al momento del sequestro. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. s i costituiva in giudizio e chiedeva in via riconvenzionale il risarcimento dei danni,come già chiesto nel primo giudizio. Il Tribunale di Arezzo non riuniva le cause e, all'esito del process o sutale seconda causa, accoglieva la domanda del Caruso dichiarando risolto il contratto di leasing per inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e la condannava alla restituzione dei ratei pagati dal cliente nonché alla rifusione delle spese, imputando la mancata utilizzazione del bene alla condotta negligente della società di leasing, ch e aveva provveduto a versare il prezzo senza controllare presso i pubblici registri di chi fosse la proprietà del bene. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proponeva appello contro questa seconda pronuncia, e la sua impugnazione era accolta con sentenza n.1214 del 22/05/2019 della Corte d'appello di R.g. n. 28578 del 2019 Ad.30/01/2023 CC; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA], qui impugnata, ove si afferma che a seguito della sentenza n. 6680 del 2018 di questa Corte Suprema di Cassazione , che ha dichiarato inammissibile il ricorso per c assazione proposto dai ricorrenti nell’altra causa, si è formato il giudicato anche su tutte le domande oggetto del procedimento di appello dinanzi a essa pendente, inclusa la domanda sulla risoluzione del contratto di leasing pur in mancanza di una espressa pronuncia sul punto da parte della Corte d'appello, in quanto la risoluzione del contratto di leasing per colpa dell’utilizzatore ha costituito l'implicito presupposto della pronuncia sulle rimanenti domande. La Corte territoriale ha rigetta to anche l'istanza di sospensione necessaria proposta dal Caruso in relazione alla pendenza del giudizio di revocazione contro la sentenza n. 1617del 2014 della stessa Corte d’appello di Firenze,affermando che quel giudizio si trov ava ancora in fase rescindente, e che solo in caso di fase rescissoria si sarebbe potutorinnovare il giudizio sulla questione impugnata (in applicazione del principio di diritto dettato da Cass. n. 10978 del 20/12/1994 Rv. 489333 -01). Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cod. p roc . c iv ., sulla sospensione necessaria, dell’art. 40 cod. p roc . c iv . , sulla connessione, e dell’art. 2909 cod.civ., sulla cosa giudicata. I ricorrenti contestano il riferimento alla giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Corte territoriale , per quanto concerne l’impossibilità di riunire la presente causa col giudizio di revocazione pendente in fase rescindente, segnalando che il precedente citato è datato, è isolato e, in oltre, n ell a presente causa si tratta di revocazione ordinaria, nella pronun cia del 1994 si trattava di revocazione straordinaria. Sostengono che il giudizio di appello avrebbe dovuto essere quanto meno sospeso fino all’esito del giudizio di revocazione, R.g. n. 28578 del 2019 Ad.30/01/2023 CC; estensore: C. Valle prospettandosi una concreta possibilità di contraddittorietà tra giudicatied evidenziano che o ve la revocazione fosse stata accolta il suo esito positivo si sarebbe posto in rapporto di pregiudizialità- dipendenza con quello di cui alla sentenza della Corte d'appello oggetto della presente impugnazione, ed avrebbe portato ad un esito diverso del giudizio di merito. Il primo motivo evoca a torto l’art. 295 cod. p roc . c iv ., giacché, allorquando ricorre un nesso di pregiudizialità fra due giudizi pendenti avanti allo stesso giudice, la norma rilevante è in primo luogo l’art.274 cod. proc. civ.sulla riunione dei giudizi connessi. La decisione sulla riunione è discrezionale e non è in ogni caso sindacabile in sede di legittimità. Il primo mezzo non merita favorevole seguito per le ragioni di seguito esposte. Il richiamo, nella rubrica del motivo, all’art. 40 cod. proc. civ. è inappropriato, perché lo spostamento della competenza per ragioni di connessione presuppone che si tratti di due cause pendenti avanti ad uffici giudiziari diversi. Quanto alla sospensione necessaria la controricorrente sostiene che nel caso di specie non sussistesse un rapporto di pregiudizialità logica tra i due giudizi, né di pregiudizialità giuridica: in realtà fra le due cause vi era un rapporto di identità parziale: di causa petendi , di petitum e di parti (in quanto la prima causa era più ampia e coinvolgeva anche il venditore). La connessione era ( ed è ) evidente , e secondo una certa interpretazione il nesso fra i due giudizi all’atto della introduzione potrebbe dir si di continenza per incompatibilità, mentre secondo la tesi più corretta è di mera connessione per incompatibilità degli esiti prospettati, dato che in ognuno di essi si discute della risoluzione del contratto di leasing ma con addebito invertito (e l’altro giudizio è R.g. n. 28578 del 2019 Ad.30/01/2023 CC; estensore: C. Valle anche e comunque soggettivamente più ampio, cumulando la domanda originaria di revindica del fornitore). Verificatasi la pendenza avanti allo stesso giudice, ossia il Tribunale di Arezzo, dopo la declinatoria di competenza del Tribunale di Firenze, la norma applicabile in primo grado ècomunque (anche in caso di continenza) l’art. 274 cod. proc. civ. La contemporanea pendenza avrebbe potuto giustificare una riunione, non ostandovi lo stato dei giudizi, ma non poteva portare all’applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ. Il motivo è pertanto infondato in base al principio affermato da Cass. n. 13194 del 22/05/2008 (Rv. 603435 -01) . Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 2909 cod. c iv ., nonché dell’art. 335 e degli artt. 112 e 395 cod.proc. c iv . Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e l a falsa applicazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. in riferimento all’art. 350, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Si dolgono che la Corte d'appello abbia erro neamente applica to l’articolo 2909 cod. civ . l à dove ha affermato essere la questione relativa alla risoluzione del contratto di leasing e alla responsabilità sottostante ormai coperta da giudicato, non già in quanto espressamente definita ma per il costituire la questione implicito presupposto delle rimanenti domande. Lamentano non essersi invero formato alcun giudicato, non essendo le statuizioni di merito della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1617 del 2014 passate in giudicato, poiché da un lato è pendente il ricorso per evocazione e dall’altro il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile, e non già rigettatonel merito. Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che, al di là del profilo formale, la risoluzione del contratto di leasing per colpa R.g. n. 28578 del 2019 Ad.30/01/2023 CC; estensore: C. Valle dell’utilizzatore (quale implicito presupposto delle rimanenti domande) non può in ogni caso ritenersi coperta da giudicato, non avendo laCorte d’appello esplicitato le ragioni logiche e giuridiche per cui, pur in mancanza di una pronuncia espressa al riguardo , la risoluzione costituirebbe un «implicito presupposto della decisione». Lamentano che essendo pendente il giudizio di revocazione la Corte territoriale non poteva rilevare il giudicato esterno, mancando altresì la certificazione del passaggio in giudicato della sentenza della Corte territoriale n. 1617 del 07/10/2014. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati. L’impugnata sentenza risulta fondata sull’assunto del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1617 del 7/10/2014, a seguito della sentenza n. 6680 del 19/03/2018. Tale assunto non è condivisibile. Nell’ordinanza n. 6680 del 2018 questa Corte , nello scrutinare i motivi allora propostidal Caruso e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., li ha dichiarati inammissibili, ponendo in particolare in rilievo che correttamente avverso il provvedimento della Corte d’Appello di Firenze era stata proposta la revocazione, sicché non può sostenersi che il primo motivo ivi proposto sia rimasto assorbito per effetto della sorte del secondo, scrutinato per primo in quanto ritenuto logicamente prioritario. Se l’ordinanza Cass. n. 6 6 80 del 2018 avesse deciso che l’inammissibilità del secondo motivo –che, peraltro, non può ritener si essere stata affermata ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c., dato che è stataevocata la genericità e mancanza di autosufficienza del motivo – aveva determinato l’assorbimento del primo motivo, nonostante il suo carattere revocatorio, per l’inutilità della considerazione del documento non esaminato ai fini della responsabilità per preteso inadempimento del concedente e conseguente risoluzione del R.g. n. 28578 del 2019 Ad.30/01/2023 CC; estensore: C. Valle contratto, allora si sarebbe potuto ritenere che il passaggio in cosa giudicata su questo punto della sentenza della Corte d’appello di Firenze ivi impugnata avess e determinato effetti sul giudizio di revocazione, nel senso di vincolarne l’esito verso l’ inammissibilità per l’inutilità dello scrutinio del motivo di revocazione, in forza , appunto, dell’ordinanza di questa Corte Suprema di Cassazione n. 6 6 80 del 2018. Ma la formazione di tale giudicato avrebbe dovuto essere comunque rilevata dal giudice della revocazione come ostativa all’interesse al giudizio di revocazione, nel senso che il giudicato formatosi comportava che l’o messo esame del documento di proprietà non era stato decisivo (per la statuizione d i questa Corte Suprema di Cassazione resa con l’ordinanza n. 6680 del 2018 ) e, dunque, rendeva la revocazione inammissibile. Stante la pendenza del relativo giudizio la C or te territoriale avrebbe potuto, e dovuto , esclusivamente applicare l’art. 337, secondo comma, cod. p roc . c iv ., sospende ndo il giudizio o vvero decidendolo attribuendo rilievo all’ordinanza n. 6 6 80 del 2018 di questa Corte. E’ in ogni caso censurabile l’affermazione recata dalla sentenza impugnata in ordine all’avvenuta formazione del giudicato sul merito della controversia, essendo la decisione di questa Corte nell’ordinanza n. 6680 del 2018 imperniata, come risulta dalla piana lettura del provvedimento, sul difetto di specificità del secondo motivo , esaminato in via prioritaria, e sulla genericità delle censure in esso contenute, con conseguente inammissibilitàdello stesso. L’ulteriore motivazione in merito al leasing finanziario contenuta nell’ordinanza Cass. n. 6680/2018 ( dall’inizio di pag. 8 all’inizio di pag. 10 ) è invero del tutto ultronea in questa sede rilevanti, trattandosi di mer o obiter dictum , sulla quale non si è in ogni caso R.g. n. 28578 del 2019 Ad.30/01/2023 CC; estensore: C. Valle formato alcun giudicato, stante la preliminare dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo. Con la suindicata ordinanza n. 6680/2018 questa Corte ha , invero, dichiarato inammissibile anche il primo motivo del ricorso (dopo avere -come detto- ritenuto pregiudiziale , e inammissibile, il secondomotivo in quanto concerne nte un errore di fatto revocatorio ) , ponendo in rilievo come il Caruso ave sse proposto avverso la sentenza n. 1617 del 7/10 /20 14 della Corte d’appello di Firenze anche l’impugnazione per revocazione, al riguardo aggiungendo che sola detta impugnazione(e non già il ricorso per cassazione ) dove sse ritenersi correttamente proposta. La mancata formazione del giudicato ( in senso sostanziale ) all’esito di una decisione di mero ritorisponde d’altro canto a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23130 del 22/10/2020 Rv. 659515 – 01 ; Cass. n. 10641 del 16/04/2019 Rv. 653626 –01; Cass. 341 del 13/01/2015 Rv. 634101 – 01 ) . In conclusione , nessun giudicato esterno (sul cu i ambito e modalità di interpretazione si vedano da ultimo Cass. n. 30838 del 29/11/2018 Rv. 651860 – 01 e in precedenza Cass. n. 24664 del 28/11/2007 Rv. 600071 - 01) , ostativo allo svolgimento della revocazione avverso la sentenza n. 1617 del 7/10/2014 della Corte d’appello di Firenze si è formato per effetto dell’ordinanza n. 6 6 80 del 2018di questa Corte Suprema di Cassazione. All’accoglimento del 2° e del 3° motivo, nei suindicati termini , consegue l’accoglimento in relazione del ricorso, con conseguente rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame , in particolare valutando l’applicazione dell’art. 337, comma secondo , cod. proc. civ., in relazione all’esito del ricorsoR. G. n. 30481 del 2021 di questa Corte . P.Q.M. R.g. n. 28578 del 2019 Ad.30/01/2023 CC; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigetta il primo motivo ; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia la causa alla Corte d’Appello di Firenze , in diversa composizione, cui dema