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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2020

Cassazione n. 42598/2021

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seguente ORDINANZA it (fumo sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO d; BARI \ dato avviso alle parti; udita la relazione sv Ita dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. in merito all'accoglimento dei motivi sul trattamento sanzionatorio con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame, ha provveduto a rideterminare la pena.

2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore l'imputato deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in merito all'omesso accoglimento della proposta di concordato originariamente formulata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis e 599-bis c.p.p.

2. In particolare va ribadito che in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis c.p.p., così come introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata che nel caso di specie non ricorre (Sez. 5, n. 7333/19 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234).

Nel caso di specie è sì vero che il 19 febbraio 2020 l'imputato aveva formulato una proposta di concordato ad oggetto una pena inferiore a quella irrogata, ma successivamente all'udienza del 24 febbraio 2020, non avendo evidentemente incontrato il consenso del PG che non l'ha sottoscritta, ha poi concordato con quest'ultimo una diversa pena sottoponendo la nuova proposta alla Corte, la quale dunque correttamente ha fatto riferimento alla stessa essendo l'unica corredata dal consenso di entrambe le parti.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA it (fumo sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO d; BARI \ dato avviso alle parti; udita la relazione sv Ita dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. in merito all'accoglimento dei motivi sul trattamento sanzionatorio con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame, ha provveduto a rideterminare la pena. 2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore l'imputato deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in merito all'omesso accoglimento della proposta di concordato originariamente formulata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis e 599-bis c.p.p. 2. In particolare va ribadito che in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis c.p.p., così come introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata che nel caso di specie non ricorre (Sez. 5, n. 7333/19 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234). Nel caso di specie è sì vero che il 19 febbraio 2020 l'imputato aveva formulato una proposta di concordato ad oggetto una pena inferiore a quella irrogata, ma successivamente all'udienza del 24 febbraio 2020, non avendo evidentemente incontrato il consenso del PG che non l'ha sottoscritta, ha poi concordato con quest'ultimo una diversa pena sottoponendo la nuova proposta alla Corte, la quale dunque correttamente ha fatto riferimento alla stessa essendo l'unica corredata dal consenso di entrambe le parti. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 42598/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris