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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07333/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, ma riducendo la pena inflittagli in primo grado alla misura di due anni e otto mesi di reclusione e 12.000,00 euro di multa.

Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, alcuni postulando un'indebita rivalutazione del compendio probatorio ed altri attenendo a profili di stretto merito, implicanti la configurazione di un diverso reato (art. 73, comma 5, st. d.P.R.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 16 dice bre 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Orla0r ilI. , i Angelo 1&stanzo DEPOS! ;[OSCURATO:PERSONA]' IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, ma riducendo la pena inflittagli in primo grado alla misura di due anni e otto mesi di reclusione e 12.000,00 euro di multa. Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, alcuni postulando un'indebita rivalutazione del compendio probatorio ed altri attenendo a profili di stretto merito, implicanti la configurazione di un diverso reato (art. 73, comma 5, st. d.P.R.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dice bre 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Orla0r ilI. , i Angelo 1&stanzo DEPOS! ;[OSCURATO:PERSONA]' IL
Sentenza Cassazione n. 07333/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris