CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 13317/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22408/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma v ia d ei Portoghesi 12, presso l’ Avvocatura Generale Dello Stato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege -resistente- avverso il decreto del Giudice di Pace di Melfi n. 530/2022 depositata il7.9.2022, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.4.2023dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino tunisino, è stato espulso dal Prefetto di Siracusa con decreto del 9.6.2022 e contestualmente trattenuto per 30 giorni presso il C.P.R. di [OSCURATO:PERSONA] per ordine del Questore di Siracusa, convalidato dal Giudice di Pace di Melfi in data 10.6.2022. Il trattenimento è stato prorogato dal Giudice di Pace prima in data 8.7.2022 per 30 giorni, poi ancora l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per altri 30 giorni e infine il 7.9.2022 per altri 20 giorni con il decreto impugnato in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha affermato che dalla documentazione prodotta dalla Questura e cioè dal sollecito urgentissimo per il rilascio del lasciapassare del 5.9.2022 risultava la prospettiva concreta di procedere al rimpatrio del cittadino extracomunitario, irregolare sul territorio nazionale. 2. Avverso il predetto decreto del 7.9.2022 con atto notificato il 14.9.2022 ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], svolgendo tre motivi. L’Avvocatura dello Stato per la Questura UTG di Potenza ha depositato «atto di costituzione» del 21.10.2022 al solo fine di prender parte ad eventuale udienza di discussione orale, assumendo di non essersicostituita nei termini, ancorché la notifica del ricorso sia stata effettuata il 14.9.2022 e il termine scadesse quindi il 24.10.2022. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3 e n.5, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.2 Cost. e dell’art.19 del d.lgs.286 del 1998 e lamenta motivazione inesistente o apparente in violazione dell’art.132, comma 2, n.4, cod.proc.civ. Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente neppure indica le ragioni per cui il provvedimento del Giudice melfitano avrebbe violato l’art.2 della Costituzione. La violazione dell’art.19 del d.lgs. 286 del 1998 è addotta fuor d’opera, senza alcuna argomentazione a supporto, tanto più che si discute di una proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza e rimpatrio richiesta dal Questore siracusano e non del provvedimento espulsivo del 9.6.2022 del Prefetto di Siracusa. Poiché non si discute dell’espulsione è quindi superfluo aggiungere che il ricorrente neppure indica quali ragioni avrebbero militato per escludere la praticabilità dell’espulsione. 4. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione dell’art.132, comma 2, n.4, cod.proc.civ. perché il provvedimento impugnato sarebbe sceso sotto lo standard del c.d. minimo costituzionale della motivazione. A tacer dell’erroneo richiamo al n.3 e non già al n.4 del primo comma dell’art.360 cod.proc.civ., il provvedimento del Giudice di pacerisulta stringatamente ma chiaramente motivato, in guisa tale da rendere chiare le ragioni per cui si è indotto a concedere la richiesta proroga. Lo ha fatto perché ha ritenuto sussistente e concreta la prospettiva di procedere al rimpatrio del ricorrente in Tunisia, presente irregolarmente sul territorio nazionale, sulla base di un documento prodotto dalla Questura di Potenza e cioè di un sollecito urgentissimo al Consolato della Repubblica di Tunisia per il rilascio del lasciapassare in data 5.9.2022. Per vero, il provvedimento impugnato presenta nel dispositivo una contraddizione laddove dispone «Convalida la richiesta del Questore di cui sopra per il prorogando trattenimento presso il CPR di [OSCURATO:PERSONA] per il periodo di ulteriori giorni 30 di ulteriori 20 giorni». Contraddizione questa andata esente dalle critiche del ricorrente che riferisce il contenuto del provvedimento tout court come una proroga di soli 20 giorni (cfr ricorso, pag.2, primo periodo e secondo capoverso del § II). Il che, se non è motivato, è peraltro corretto alla stregua di una interpretazione in bonam partem del provvedimento limitativo della libertà personale. 5. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione degli artt.13 e 3 della Costituzione, nonché violazione o falsa applicazione dell’art.3 del d.l. 130 del 2020 e sostiene che il Giudice di pace non aveva verificato l’esistenza di elementi concreti che consentivano di rendere probabile l’identificazione o la necessità del mantenimento del trattenimento al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio, come richiesto dall’art.14, comma 5, TUI, come modificato dalla legge 161 del 2014. 6. L’art.14, comma 5, TUI, da ultimo modificato ad opera del dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del d.l. 21.10.2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18.12.2020, n. 173, per quanto in questa sede rileva, dispone: «La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri non può essere superiore a novanta giorni ed è prorogabile per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.» Il ricorrente non contesta il superamento del termine massimo globale di 90 giorni, il cui presupposto, implicitamente ravvisato dal Giudice di pace, è la stipulazione di accordi di rimpatrio fra Italia e Tunisia, che consente di arrivare a 120 giorni di trattenimento. Secondo il ricorrente, il Giudice di pace aveva omesso di verificare il presupposto normativo,ossia l’emersione di elementi concreti che consentissero di ritenere probabile l'identificazione ovvero la necessità del trattenimento al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. 7. La doglianza è fondata. In tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), la modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost., essendo necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio. Nella specie, è stato cassato il decreto del giudice di pace che aveva concesso la seconda proroga in base alla sola dimostrazione che l'Amministrazione non era rimasta inerte nel tentativo di acquisire la documentazione occorrente per l'espulsione. (Sez. 1, n. 25875 del 23.9.2021; Sez.1, n. 1648 del 19.1.2022; Sez.6 - 1, n.31535 del 3.11.2021). Nelle ricordate pronunce la Corte ha osservato che, prima dell'entrata in vigore della legge 30.10.2014 n. 161 - che ha modificato l'art. 14, comma 5, del d.lgs n. 286/1998 - l'esistenza di gravi difficoltà nell'accertamento dell'identità e della nazionalità del soggetto da espellere costituiva un elemento idoneo a giustificare la concessione da parte del giudice di Pace sia della la prima proroga del trattenimento del cittadino straniero, sia, ove tali difficoltà persistessero, (sempre su istanza della questura) di un'ulteriore proroga di sessanta giorni, senza che ai fini della concessione della stessa fossero richiesti ulteriori requisiti. A seguito della modifica dell'art. 14, comma 5, ad opera della predetta legge n. 161/2014, ai fini della concessione della seconda proroga e di quelle successive, è stata introdotta una disciplina più rigorosa ai fini di una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost (in tema di limiti alla privazione della libertà personale), essendo ora necessario accertare la sussistenza di «elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione» dello straniero, ovvero verificare che il mantenimento del trattenimento «sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio» (vedi Cass. n. 6066/2019 non mass.). Nel caso di specie, il Giudice di Pace, nel concedere la quarta proroga del trattenimento, non ha avuto cura di accertare la sussistenza di tale requisito attualmente richiesto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, come ulteriormente modificato in senso restrittivo dal d.l. 130 del 2020, limitandosi a dare atto che l'Amministrazione era in attesa di una risposta dell'Ambasciata in relazione alla richiesta di identificazione, elemento, che, tuttavia, è irrilevante ai fini della concessione della seconda proroga e di quelle successive. 8.Per i motivi esposti occorre accogliere il terzo motivo di ricorso e cassare senza rinvio il decreto impugnato, essendo ormai decorso il termine di legge per provvedere alla convalida. 9. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art.142 d.p.r. 115/2002 in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, dovra