CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 1997
Cassazione n. 12323/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/03/1997 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/11/1993 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili; premesso che i due motivi appaiono omogenei e devono essere considerati unitariamente, si osserva che appare corretto il rigetto della invocata riqualificazione ex art. 73( comma 5, DPR 309/90, a fronte di una congrua valutazione della quantità e qualità della droga trattata e dei mezzi e modalità di azione, nonchè cha fronte della presenza di materiale per il confezionamento e senza che possa dirsi estranea al giudizio, in punto di considerazione delle modalità di azione, anche la circostanza di una persistente attività di detenzione e cessione& /34akt.Al2.R 4Asi t"RCtut. Così che si oppone al giudizio di cui alla sentenza una mera diversa rivalutazione dei dati disponibili, inammissibile in questa sede. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il